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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/02/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8002/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da: con il patrocinio dell'avv. De Blasio Brunella in virtù di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Accertato e dichiarato il tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970, voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.”.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 29/12/1985.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 2, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986). pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 5.07.2006, omologato dal Tribunale di Torino in data 19.07.2006.
Con ricorso depositato il 6.05.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Avanti al Giudice Relatore, all'udienza del 13.01.2025, parte ricorrente compariva e veniva ascoltata. La parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non compariva e non si costituiva in giudizio.
Il Giudice Relatore, dichiarata la contumacia della convenuta, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate ed il Giudice, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della parte convenuta e ritenuta non necessaria l'assunzione di provvedimenti provvisori ed urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura necessaria della causa (in relazione alla pronuncia di divorzio) e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1 precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.1.2025
pagina 2 di 3 IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8002/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da: con il patrocinio dell'avv. De Blasio Brunella in virtù di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Accertato e dichiarato il tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970, voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.”.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 29/12/1985.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 2, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986). pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 5.07.2006, omologato dal Tribunale di Torino in data 19.07.2006.
Con ricorso depositato il 6.05.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Avanti al Giudice Relatore, all'udienza del 13.01.2025, parte ricorrente compariva e veniva ascoltata. La parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non compariva e non si costituiva in giudizio.
Il Giudice Relatore, dichiarata la contumacia della convenuta, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate ed il Giudice, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della parte convenuta e ritenuta non necessaria l'assunzione di provvedimenti provvisori ed urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura necessaria della causa (in relazione alla pronuncia di divorzio) e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1 precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.1.2025
pagina 2 di 3 IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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