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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6459 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio, a seguito della sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 9.5.2023 che ha cassato la sentenza n. 2504/2017 pubblicata il 6/6/2017 dalla Corte di Appello di Napoli, iscritto al N.R.G. 2185/2024 e pendente
TRA
in persona del legale rappresentate pro tempore, difesa e rappresentata Parte_1 dall'avv. Maurizio D'Albora (C.F. ); C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, Controparte_2
delle opere di cui al Titolo VIII della l. 219/1981, entrambi rappresentati e
[...] difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ; P.IVA_2
Appellati
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda alla fonte della lite odierna trae origine dal giudizio arbitrale introdotto dal nei confronti dell con atto notificato in data 2 aprile Controparte_3 Parte_1
1997, definito con lodo sottoscritto in data 11/13.04.2000 con il quale il collegio arbitrale ha condannato l' a corrispondere al la somma di £. Pt_1 Controparte_3
42.064.662.241 (pari ad € 21.724.585,02).
L con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2004, ha convenuto in giudizio, Pt_1 innanzi al Tribunale di Napoli, la e il Controparte_1 [...]
, per sentire dichiarare il proprio diritto ad essere rimborsata di Controparte_4 tutti gli importi erogati in favore del Controparte_3
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11317 del 22.10.2012, ha accolto la domanda condannando le Amministrazioni statali al pagamento, in favore dell' della Pt_1 complessiva somma di € 22.155.897.68, oltre interessi dall'avvenuto pagamento (25 settembre 2002) sino al soddisfo.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello la ed il Controparte_1
; la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2504 Controparte_4 del 6.6.2017, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il gravame e respinto la domanda avanzata dall' ritenendo che, in base all'art. 42 della Legge 144/99, gli Pt_1 oneri del contenzioso accollabili allo Stato fossero soltanto quelli relativi alle controversie derivanti dall'esecuzione ex L. 219/81 delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della legge e delle relative opere di urbanizzazione, con esclusione di quelle infrastrutturali oggetto della presente controversia.
L ha proposto ricorso in Cassazione, giudizio definito con l'ordinanza n. 12349, Pt_1 depositata il 9 maggio 2023, con la quale la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte distrettuale richiamando il seguente principio di diritto: “in tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, sicché, in mancanza, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle "opere" in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all'art. 42, comma 3, della l. n. 144 del 1999” (cfr. Cass. 12381/2017).
2 Con atto di citazione l' ha riassunto il giudizio di merito, chiedendo a questa Corte Pt_1 di rigettare l'appello spiegato dalla e dal CP_1 CP_1 [...]
, con conferma della sentenza di primo grado e condanna delle Controparte_4 appellanti al pagamento delle spese di lite.
Le Amministrazioni statali si sono costituite, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. In via subordinata, hanno chiesto di limitare la rivalsa alla somma di € 20.512.313,41, pari agli oneri previsti nel lodo fino alla data del 31 marzo 1996, comprensiva di rivalutazione ed interessi calcolati al 17.04.2000 e per l'effetto, condannare l' alla Parte_1 restituzione della differenza tra quanto effettivamente dovuto (€ 20.512.313,41) e quanto corrisposto in esecuzione della statuizione di primo grado (€ 28.457.752,81), ossia €
7.945.439,40, oltre rivalutazione ed interessi dal 20.2.2015 (data di pagamento) fino al soddisfo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre chiarire che il caso all'esame di questa Corte rientra nell'ipotesi del rinvio c.d. prosecutorio, poiché la Corte di Cassazione ha censurato la sentenza d'appello per error in iudicando, pronunciandosi quindi nel merito e tracciando la strada al giudice del rinvio che è quindi vincolato al principio di diritto espresso nella pronuncia di annullamento. Ne consegue che a questa Corte spetta il compito di valutare nuovamente la fondatezza dell'appello proposto dalla e dal Controparte_1 [...]
, alla luce di quanto affermato nell'ordinanza della Cassazione. CP_4
Ciò premesso, l'appello è infondato per le seguenti ragioni.
L ha proposto una domanda di rivalsa nei confronti della e Pt_1 Controparte_1 del per quanto pagato al in esecuzione Controparte_4 Controparte_3 del lodo arbitrale avente ad oggetto l'esecuzione dell'AS NO (“Raccordo
Circumvallazione – AS NO – AS di Supporto ASI 1 Lotto”), opera realizzata ex legge n. 219/1981.
Divenuto definitivo il lodo arbitrale ed effettuato il pagamento al , l' ha CP_3 Pt_1 chiesto di essere sollevata dallo Stato dell'importo corrisposto, ai sensi dell'art. 42 comma
3 legge n. 144/1999 secondo il quale: “Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a). Il piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.
3 La giurisprudenza ha per lungo tempo discusso su quale fosse l'ambito applicativo dell'art. 42, commi 3 e 6; in particolare era controverso se, a fronte della lettera della legge, nell'ambito di applicabilità della norma potessero rientrarvi non solo le opere di urbanizzazione e acquedottistiche, ma anche quelle infrastrutturali come l'AS NO, che è al centro della disputa odierna.
Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda dell' ritenendo che, dall'analisi del Pt_1 complesso tessuto normativo, non si potesse effettuare alcuna distinzione tra le opere di urbanizzazione e quelle infrastrutturali.
Diversamente, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza cassata, ha affermato che le strade di viabilità di interesse ragionale, come l'AS NO, non potevano essere equiparate alle opere di urbanizzazione.
La Suprema Corte ha riformato la sentenza di appello, riportando all'attenzione un principio di diritto già affermato in altre occasioni ed affermando che, in tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari nei rapporti giuridici attivi e passivi ad essi inerenti è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.l. n. 244/1995, conv. in l. n. 341/1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, sicché, in mancanza, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle “opere” in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all'art. 42, comma 3, della l. n. 144 del 1999 (cfr. in senso analogo Cass. 12381/2017).
Secondo la Suprema Corte, il riferimento alle opere acquedottistiche e di urbanizzazione contenuto nel comma 3 dell'art. 42 della legge n. 144/1999 è operato solo per attuare il piano demandato al Commissario straordinario per la definizione e la chiusura del programma di ricostruzione successiva al terremoto e non per limitare l'ambito delle spese a carico dello Stato.
In definitiva, con la sentenza di rinvio la Cassazione ha affermato che anche nel presente giudizio va applicato il principio di diritto già affermato più volte dalla giurisprudenza
(Cass. civ. n. 12349/2023), che estende l'accollo a tutte le opere, anche infrastrutturali, ciò per ragioni di coerenza sistemica e per evitare disparità trattamentali irragionevoli.
Dunque, applicando in questa sede il principio vincolante espresso dalla Cassazione, risulta evidente la correttezza della sentenza di primo grado che ha affermato il diritto dell' Pt_1
4 di ottenere dallo Stato la restituzione dell'intero importo delle somme corrisposte al
Controparte_3
Ciò determina il rigetto del primo motivo di appello proposto dalla Controparte_1
e dal .
[...] Controparte_4
Come detto, in via subordinata gli appellanti hanno chiesto di limitare la rivalsa alla somma di € 20.512.313,41, pari agli oneri previsti nel lodo fino alla data del 31.3.1996, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle maggiori somme incassate. Pt_1
Secondo gli appellanti, l'ambito operativo dell'accollo sarebbe limitato ai fatti e agli atti verificatisi prima del trasferimento delle opere ai destinatari. Tuttavia, il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le somme dovute all' comprendendovi anche importi maturati Pt_1 successivamente al 31 marzo 1996, data del trasferimento delle opere.
Sul punto il Collegio osserva che la legge dispone l'accollo “per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a)”.
Nel caso in esame, dalla lettura del lodo arbitrale si evince chiaramente che tutte le somme richieste dall' hanno la loro fonte in fatti e circostanze antecedenti al trasferimento Pt_1 delle opere e, pertanto, sono addebitabili all'originario concedente.
Sul punto va precisato che, se è vero che l' è subentrata allo Stato nella gestione Pt_1 dell'opera pubblica sin dal 31.3.1996, è altrettanto vero che ciò non vale ad escludere la permanente responsabilità dell'amministrazione statale per i danni emersi in seguito all'avvenuto trasferimento e che abbiano la fonte in fatti anteriori a tale data.
D'altro canto, l'art. 42 comma 3 legge n. 144/1999 è chiaro nel configurare l'accollo in senso globale, riferendosi a tutti gli “eventi verificatisi anteriormente al trasferimento”, senza permettere all'interprete di escludere quei danni emersi successivamente, ma connessi alla costruzione delle opere.
D'altronde gli appellanti non hanno provato che parte delle somme richieste dall Pt_1 fosse riferita ad oneri maturati in virtù di eventi accaduti dopo il trasferimento delle opere, essendosi limitati a dedurre che alcuni importi erano riferiti a danni scaturiti in epoca successiva al suddetto trasferimento.
In virtù delle considerazioni che precedono, anche il motivo di impugnazione proposto in via subordinata va rigettato.
5 In definitiva, l'appello proposto dalla e dal Controparte_1 Controparte_4
va integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
[...]
Il rigetto dell'appello comporta la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell' delle spese del primo giudizio d'appello, del giudizio di legittimità e del Pt_1 presente giudizio di rinvio. Le spese devono essere liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (che va collocato nella fascia compresa tra € 16.000.000,00 ed € 32.000.000,00), in assenza di nota specifica, nei seguenti importi: € 50.000,00 per compensi di ciascuno dei due giudizi di appello ed € 28.000,00 per il giudizio di legittimità, il tutto oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
11317/2012 pronunziata dal Tribunale di Napoli, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la e il Commissario Straordinario del Controparte_1
Governo per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al titolo VIII della L.
219/1981, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell' delle spese di lite Parte_1 liquidate in € 50.000,00 per compensi del primo giudizio di appello ed € 7.500,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, € 28.000,00 per compensi del giudizio di legittimità ed € 4.200,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, € 50.000,00 per compensi del presente giudizio di rinvio ed € 7.500,00 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Così deciso in Napoli, il 9/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio, a seguito della sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 9.5.2023 che ha cassato la sentenza n. 2504/2017 pubblicata il 6/6/2017 dalla Corte di Appello di Napoli, iscritto al N.R.G. 2185/2024 e pendente
TRA
in persona del legale rappresentate pro tempore, difesa e rappresentata Parte_1 dall'avv. Maurizio D'Albora (C.F. ); C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, Controparte_2
delle opere di cui al Titolo VIII della l. 219/1981, entrambi rappresentati e
[...] difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ; P.IVA_2
Appellati
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda alla fonte della lite odierna trae origine dal giudizio arbitrale introdotto dal nei confronti dell con atto notificato in data 2 aprile Controparte_3 Parte_1
1997, definito con lodo sottoscritto in data 11/13.04.2000 con il quale il collegio arbitrale ha condannato l' a corrispondere al la somma di £. Pt_1 Controparte_3
42.064.662.241 (pari ad € 21.724.585,02).
L con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2004, ha convenuto in giudizio, Pt_1 innanzi al Tribunale di Napoli, la e il Controparte_1 [...]
, per sentire dichiarare il proprio diritto ad essere rimborsata di Controparte_4 tutti gli importi erogati in favore del Controparte_3
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11317 del 22.10.2012, ha accolto la domanda condannando le Amministrazioni statali al pagamento, in favore dell' della Pt_1 complessiva somma di € 22.155.897.68, oltre interessi dall'avvenuto pagamento (25 settembre 2002) sino al soddisfo.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello la ed il Controparte_1
; la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2504 Controparte_4 del 6.6.2017, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il gravame e respinto la domanda avanzata dall' ritenendo che, in base all'art. 42 della Legge 144/99, gli Pt_1 oneri del contenzioso accollabili allo Stato fossero soltanto quelli relativi alle controversie derivanti dall'esecuzione ex L. 219/81 delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della legge e delle relative opere di urbanizzazione, con esclusione di quelle infrastrutturali oggetto della presente controversia.
L ha proposto ricorso in Cassazione, giudizio definito con l'ordinanza n. 12349, Pt_1 depositata il 9 maggio 2023, con la quale la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte distrettuale richiamando il seguente principio di diritto: “in tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, sicché, in mancanza, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle "opere" in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all'art. 42, comma 3, della l. n. 144 del 1999” (cfr. Cass. 12381/2017).
2 Con atto di citazione l' ha riassunto il giudizio di merito, chiedendo a questa Corte Pt_1 di rigettare l'appello spiegato dalla e dal CP_1 CP_1 [...]
, con conferma della sentenza di primo grado e condanna delle Controparte_4 appellanti al pagamento delle spese di lite.
Le Amministrazioni statali si sono costituite, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. In via subordinata, hanno chiesto di limitare la rivalsa alla somma di € 20.512.313,41, pari agli oneri previsti nel lodo fino alla data del 31 marzo 1996, comprensiva di rivalutazione ed interessi calcolati al 17.04.2000 e per l'effetto, condannare l' alla Parte_1 restituzione della differenza tra quanto effettivamente dovuto (€ 20.512.313,41) e quanto corrisposto in esecuzione della statuizione di primo grado (€ 28.457.752,81), ossia €
7.945.439,40, oltre rivalutazione ed interessi dal 20.2.2015 (data di pagamento) fino al soddisfo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre chiarire che il caso all'esame di questa Corte rientra nell'ipotesi del rinvio c.d. prosecutorio, poiché la Corte di Cassazione ha censurato la sentenza d'appello per error in iudicando, pronunciandosi quindi nel merito e tracciando la strada al giudice del rinvio che è quindi vincolato al principio di diritto espresso nella pronuncia di annullamento. Ne consegue che a questa Corte spetta il compito di valutare nuovamente la fondatezza dell'appello proposto dalla e dal Controparte_1 [...]
, alla luce di quanto affermato nell'ordinanza della Cassazione. CP_4
Ciò premesso, l'appello è infondato per le seguenti ragioni.
L ha proposto una domanda di rivalsa nei confronti della e Pt_1 Controparte_1 del per quanto pagato al in esecuzione Controparte_4 Controparte_3 del lodo arbitrale avente ad oggetto l'esecuzione dell'AS NO (“Raccordo
Circumvallazione – AS NO – AS di Supporto ASI 1 Lotto”), opera realizzata ex legge n. 219/1981.
Divenuto definitivo il lodo arbitrale ed effettuato il pagamento al , l' ha CP_3 Pt_1 chiesto di essere sollevata dallo Stato dell'importo corrisposto, ai sensi dell'art. 42 comma
3 legge n. 144/1999 secondo il quale: “Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a). Il piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.
3 La giurisprudenza ha per lungo tempo discusso su quale fosse l'ambito applicativo dell'art. 42, commi 3 e 6; in particolare era controverso se, a fronte della lettera della legge, nell'ambito di applicabilità della norma potessero rientrarvi non solo le opere di urbanizzazione e acquedottistiche, ma anche quelle infrastrutturali come l'AS NO, che è al centro della disputa odierna.
Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda dell' ritenendo che, dall'analisi del Pt_1 complesso tessuto normativo, non si potesse effettuare alcuna distinzione tra le opere di urbanizzazione e quelle infrastrutturali.
Diversamente, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza cassata, ha affermato che le strade di viabilità di interesse ragionale, come l'AS NO, non potevano essere equiparate alle opere di urbanizzazione.
La Suprema Corte ha riformato la sentenza di appello, riportando all'attenzione un principio di diritto già affermato in altre occasioni ed affermando che, in tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari nei rapporti giuridici attivi e passivi ad essi inerenti è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.l. n. 244/1995, conv. in l. n. 341/1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, sicché, in mancanza, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle “opere” in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all'art. 42, comma 3, della l. n. 144 del 1999 (cfr. in senso analogo Cass. 12381/2017).
Secondo la Suprema Corte, il riferimento alle opere acquedottistiche e di urbanizzazione contenuto nel comma 3 dell'art. 42 della legge n. 144/1999 è operato solo per attuare il piano demandato al Commissario straordinario per la definizione e la chiusura del programma di ricostruzione successiva al terremoto e non per limitare l'ambito delle spese a carico dello Stato.
In definitiva, con la sentenza di rinvio la Cassazione ha affermato che anche nel presente giudizio va applicato il principio di diritto già affermato più volte dalla giurisprudenza
(Cass. civ. n. 12349/2023), che estende l'accollo a tutte le opere, anche infrastrutturali, ciò per ragioni di coerenza sistemica e per evitare disparità trattamentali irragionevoli.
Dunque, applicando in questa sede il principio vincolante espresso dalla Cassazione, risulta evidente la correttezza della sentenza di primo grado che ha affermato il diritto dell' Pt_1
4 di ottenere dallo Stato la restituzione dell'intero importo delle somme corrisposte al
Controparte_3
Ciò determina il rigetto del primo motivo di appello proposto dalla Controparte_1
e dal .
[...] Controparte_4
Come detto, in via subordinata gli appellanti hanno chiesto di limitare la rivalsa alla somma di € 20.512.313,41, pari agli oneri previsti nel lodo fino alla data del 31.3.1996, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle maggiori somme incassate. Pt_1
Secondo gli appellanti, l'ambito operativo dell'accollo sarebbe limitato ai fatti e agli atti verificatisi prima del trasferimento delle opere ai destinatari. Tuttavia, il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le somme dovute all' comprendendovi anche importi maturati Pt_1 successivamente al 31 marzo 1996, data del trasferimento delle opere.
Sul punto il Collegio osserva che la legge dispone l'accollo “per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a)”.
Nel caso in esame, dalla lettura del lodo arbitrale si evince chiaramente che tutte le somme richieste dall' hanno la loro fonte in fatti e circostanze antecedenti al trasferimento Pt_1 delle opere e, pertanto, sono addebitabili all'originario concedente.
Sul punto va precisato che, se è vero che l' è subentrata allo Stato nella gestione Pt_1 dell'opera pubblica sin dal 31.3.1996, è altrettanto vero che ciò non vale ad escludere la permanente responsabilità dell'amministrazione statale per i danni emersi in seguito all'avvenuto trasferimento e che abbiano la fonte in fatti anteriori a tale data.
D'altro canto, l'art. 42 comma 3 legge n. 144/1999 è chiaro nel configurare l'accollo in senso globale, riferendosi a tutti gli “eventi verificatisi anteriormente al trasferimento”, senza permettere all'interprete di escludere quei danni emersi successivamente, ma connessi alla costruzione delle opere.
D'altronde gli appellanti non hanno provato che parte delle somme richieste dall Pt_1 fosse riferita ad oneri maturati in virtù di eventi accaduti dopo il trasferimento delle opere, essendosi limitati a dedurre che alcuni importi erano riferiti a danni scaturiti in epoca successiva al suddetto trasferimento.
In virtù delle considerazioni che precedono, anche il motivo di impugnazione proposto in via subordinata va rigettato.
5 In definitiva, l'appello proposto dalla e dal Controparte_1 Controparte_4
va integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
[...]
Il rigetto dell'appello comporta la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell' delle spese del primo giudizio d'appello, del giudizio di legittimità e del Pt_1 presente giudizio di rinvio. Le spese devono essere liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (che va collocato nella fascia compresa tra € 16.000.000,00 ed € 32.000.000,00), in assenza di nota specifica, nei seguenti importi: € 50.000,00 per compensi di ciascuno dei due giudizi di appello ed € 28.000,00 per il giudizio di legittimità, il tutto oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
11317/2012 pronunziata dal Tribunale di Napoli, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la e il Commissario Straordinario del Controparte_1
Governo per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al titolo VIII della L.
219/1981, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell' delle spese di lite Parte_1 liquidate in € 50.000,00 per compensi del primo giudizio di appello ed € 7.500,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, € 28.000,00 per compensi del giudizio di legittimità ed € 4.200,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, € 50.000,00 per compensi del presente giudizio di rinvio ed € 7.500,00 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Così deciso in Napoli, il 9/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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