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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4592/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4592/2021 promossa da:
, assistito dall'avv. MONTESANO Parte_1
IRENE, ed elettivamente domiciliato in VIA VERDI, 40 87036 RENDE
Opponente contro assistito dall'avv. VOMMARO LUCIANO Controparte_1
VINCENZO, ed elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE,
Fiumefreddo Brutio 87030
Opposto
pagina 1 di 11 Svolgimento del processo
pagina 2 di 11 Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 3728/2021 R.G., l'ing. ha chiesto al Tribunale di Cosenza ingiunzione di Controparte_1
pagamento per la somma di € 11.579,32, oltre interessi e spese di procedura , nei confronti della per il mancato pagamento di diverse Parte_1
prestazioni professionali svolte in favore della medesima su Parte_1
incarico da questa conferitogli tra gli anni 2010 e 2016, e precisamente: -
redazione perizia di stima immobiliare delle unità site in Paola alla Via
Placido n.10 e in Fiumefreddo Bruzio alla Via dei Francesi n. 33; - svolgimento di pratiche catastali di inserimento mappale e variazioni catastali dell'immobile in Via Nazionale, n. 30 FIUMEFREDDO B. (CS); - redazione perizia di idoneità statica presso il fabbricato Palazzo Santanna in
Fiumefreddo Bruzio, largo dei Follari;
- denuncia di inizio attività del fabbricato Palazzo Santanna in Fiumefreddo Bruzio, largo dei Follari;
- perizia giurata della copertura del fabbricato in Paola Via Miceli Picardi n.
10; - progettazione e calcolo portata impianto fognario del fabbricato in
Fiumefreddo Via dei Francesi n. 33; - ristrutturazione in muratura,
costruzione di copertura in legno per veranda e rifacimento intonaco dell'immobile. Il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, in data
02/11/2021, ha emesso decreto ingiuntivo n. 1243/2021 con cui ha ingiunto alla di pagare al ricorrente la somma di € Parte_1
11.579,32, oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora al soddisfo, nonché spese procedurali, liquidate in complessivi € 595,50 di cui € 145,50 per esborsi, € 450 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario del 15% (art. 2 D.M. n. 55/2014), CPA ed IVA come per legge. Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato alla ingiunta in data pagina 3 di 11 17/11/2021, la , in persona del suo liquidatore Parte_1
p.t., ha proposto opposizione con atto di citazione notificato ritualmente,
chiedendo, in via principale, che lo stesso sia dichiarato nullo e di nessun effetto perché, a suo dire, infondato ed, in via subordinata, che sia accertata e dichiarata come dovuta all'ing. dalla Società Santanna, a titolo di CP_1
saldo su compenso pattuito per l'attività di accatastamento del fabbricato sito in Fiumefreddo Bruzio alla Via dei Francesi n. 55, la somma di € 1.000,00 o altra minore o maggiore ritenuta di giustizia. Il tutto con il favore delle spese ed onorari di giudizio.
L' opponente rappresentava che era intervenuto accordo verbale nel quale le parti ( , in persona del l.r.p.t Sig.ra e ing. Controparte_2 Pt_2 [...]
concordavano, per il lavoro di accatastamento del fabbricato sito in CP_1
Via dei Francesi n. 55 e quant'altro fosse stato necessario per poter stipulare, successivamente, l'atto notarile di trasferimento degli immobili ai soci, con le agevolazioni di cui alla legge di stabilità per l'anno 2016 (L.208/2015), un compenso di € 2.500,00 spese incluse. Nell'occasione, l'ingegnere prospettava la non complessità dell'incarico, anche in ragione del fatto che lo stesso era già in possesso della documentazione relativa agli immobili e riceveva, in contanti, un anticipo sul compenso di € 1.500,00
pagina 4 di 11 Nell'atto di opposizione, la società opponente ha eccepito: 1) intervenuta prescrizione ex art.2956, comma 2, c.c.; 2) infondatezza delle pretese;
3)
mancanza di certezza della somma ed esigibilità della somma ingiunta. Con comparsa del 07/10/2022 si è costituito l'opposto ing. il Controparte_1
quale ha impugnato e contestato tutto il contenuto dell'avverso atto di citazione in opposizione alla ingiunzione evidenziando la pretestuosità e l'infondatezza del contenuto dello stesso ed, in particolare, l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione presuntiva triennale, la fondatezza del decreto ingiuntivo e la sussistenza della piena prova del credito dell'opposto.
Conseguentemente ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed, in ogni caso, la condanna –
previo accertamento e la declaratoria che esso opposto ha svolto le prestazioni professionali su cui si fonda l'ingiunzione – della Parte_1
, in persona del suo liquidatore, al pagamento dell'importo di
[...]
€.11.579,32 oltre CNPAIA, IVA ed accessori di legge dalle scadenze all'effettivo pagamento, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Con ordinanza del 15 marzo 2023 ,il giudice adito , rigettava la chiesta concessione di provvisoria esecuzione ,attesa la probabile fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente (almeno per una parte del credito ingiunto), avuto riguardo alla data di notifica della prima raccomandata del 28.9.2016;
pagina 5 di 11 Nel corso dell'istruttoria della causa è stata espletata prova testimoniale e giuramento decisorio del legale rappresentante della Società opponente su parte delle somme ingiunte e, precisate le conclusioni, la causa, con ordinanza 02/10/2024, è stata trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
Motivi della decisione
L' opposizione è parzialmente fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato e rideterminazione del credito
Preliminarmente è d ' uopo distinguere il pagamento delle prestazioni poste a fondamento della pretesa creditoria ingiunta .
In particolare per quelle indicate nella fattura n. 1/2018 relative alle
ID Attività n. 1,3,4,5,6 il debitore ha eccepito l' operatività della prescrizione presuntiva deducendo che le prestazioni erano state svolte ed eseguite da oltre tre anni rispetto alla missiva A.r. del 28/09/2016 e i compensi erano stati pagati . Tale cronologia risulta in maniera incontrovertibile dalla richiesta di parere di congruità presentato all'
Ordine professionale (cfr all 19 /07/2017) dove sono indicate le singole attività professionali iniziate e concluse, con l'indicazione della data dell' affidamento dell'incarico e la data in cui si sono svolte .
pagina 6 di 11 In sede di Giuramento decisorio, la sig. ra nella qualità di Pt_2
l.r.p.t della , rispondeva in maniera affermativa al Controparte_2
capitolo di prova n. 1 dichiarando che all' ing era stato CP_1
corrisposto quanto dovuto in relazione alle ID Attività 1,3,4,5, e 6 del
Parere di congruità dell'Ordine degli ingegneri di Roma. Tale dichiarazione non si pone in contrasto con quella relativa al cap. 2 in cui non confermava che la corresponsione del compenso sia avvenuta a mezzo assegni ergo non escludendo che il pagamento sia avvenuto con modalità diverse e non si pone in contrasto con allegazioni difensive.
Tali assunti non sono smentiti da prova contraria né assume rilievo la circostanza addotta dall' opposta secondo cui nella missiva in risposta alle richieste avanzate dall'Ing. con lettera del 27.09.2016 dove CP_1
le matrici degli assegni cui si fa riferimento, riguardano “prestazioni commissionate dal ” poiché non oggetto della presente ingiunzione Pt_3
e non contemplate nell'istanza presentata dal richiedente all'Ordine degli
Ingegneri.
Pertanto , la , in persona del legale rappresentante, in Controparte_2
relazione a questa quota pari a ( 6625,26, oltre I.v.a. e c.n.p.a.i.a.) ha provato tutti i fatti e le circostanze poste a base della sua opposizione, prestando giuramento decisorio costituendo il presupposto per l' eccezione di prescrizione presuntiva.
pagina 7 di 11 Giova, sottolineare che il giuramento decisorio costituisce una prova legale che, in deroga al principio del libero apprezzamento delle risultanze probatorie, vincola il giudice a ritenere veri i fatti su cui la parte giura, quand'anche favorevoli al giurante. Peraltro, il disposto di cui all'art.2738
c.c. rende manifesta la volontà del legislatore di svincolare l'esito del giudizio civile da quello dell'eventuale procedimento penale per falsità del giuramento e di impedire ogni possibilità di rimettere in discussione l'esito del giudizio quale determinato dal giuramento prestato(residuando soltanto la facoltà della parte danneggiata di domandare in separato giudizio il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'accertata falsità).
Di conseguenza, qualora il debitore eccepisca la prescrizione presuntiva e venga deferito il giuramento decisorio, il debitore avrà assolto correttamente e completamente il proprio onere probatorio affermando che il credito è stato pagato, indipendentemente dal fatto che tale circostanza corrisponda alla realtà fattuale, la avrà rilevanza – in termini civilistici – esclusivamente in un successivo giudizio di risarcimento del danno derivante dall'accertata falsità
(questa volta accertata in sede penale) e non anche nel giudizio civile vertente sul credito della cui prescrizione presuntiva si tratta.
pagina 8 di 11 L'opposto non ha fornito alcuna prova che, per le prestazioni oggetto dell'eccezione di prescrizione, questi avesse interrotto il temine con atti precedenti alla raccomandata del 28.09.2016. Per le dette prestazioni, all'ingegnere erano stati conferiti singoli incarichi verbali e le singole prestazioni si erano tutte concluse da più di tre anni rispetto alla data del
28.09.2016 ed erano stati pagati i compensi dovuti. Invero, nelle parcelle allegate alla richiesta del parere di congruità presentato all'ordine professionale, sono elencate le singole attività professionali iniziate e concluse, con l'indicazione della data in cui il professionista riceveva l'incarico e la data in cui l'espletava.
Riguardo alle prestazioni di cui alla parcella n. 2 allegata al suddetto parere deliberato dall'Ordine degli Ingegneri di Roma a in data 29/01/2018
(incarico conferito nel 2016 e relativo a pratiche catastali di inserimento mappale e variazioni catastali — Fabbricato sito in Fiumefreddo Bruzio (CS),
Via dei Francesi 33, ), vi è prova inconfutabile in atti che tutte le prestazioni elencate in detta parcella (-Costituzione di BCNC area esterna;
-Riduzione
BCNC; - Costituzione aree urbane;
Tipo Mappale per ampliamento;
-Docfa per ampliamento e cambio destinazione d'uso – Piano 2 - Docfa per ampliamento e variazione toponomastica – Piano 1- Docfa per ampliamento fusione e variazione toponomastica – Piano T.) sono state effettivamente svolte dall'opposto e. Tutte tali attività svolte dall'opposto risultano, infatti, integralmente provate dalla documentazione prodotta pagina 9 di 11 Non vi è prova dell' avvenuto pagamento nessun rilievo assume la raccolta prova testi relativo ad un accordo sul corrispettivo(euro
2500,00) e ad un parziale pagamento (euro1500,00) avvenuto in contanti in assenza di ulteriori riscontri né può essere ritenuta in tal senso la richiesta di fattura per l' importo di euro 1500,00, priva di una quietanza o ricevuta liberatoria .
Va peraltro sottolineato che quanto dedotto dalla nella Parte_1
memoria ex art. 10 L. 241/90 del 02/11/2017 inviata all'Ordine degli
Ingegneri di Roma dalla stessa con cui si chiedeva di non Parte_1
liquidare la parcella all'ing. e anche l'apertura di un procedimento CP_1
disciplinare nei suoi confronti , si è rivelato infondato, avendo l'Ordine
liquidato la parcella (prodotta) nella seduta del 29/01/2018 e ritenuto infondato l'esposto della con l'archiviazione del procedimento Parte_1
disciplinare con delibera del 04/11/2019 allegata in atti .
Le deduzioni dell' opponente relative all' erroneità delle prestazioni eseguite sono pure asserzioni testimoniali - cui si contrappongono quelle di parte opposta minandone il contenuto - non supportate da idonei riscontri tecnici , risultando ,invece, che la si è avvalsa Parte_1
delle prestazioni eseguite dal professionista incaricato ,
Ciò posto , la pretesa creditoria ingiunta va rideterminata , considerata l' operatività della prescrizione presuntiva in relazione alle ID Attività n.
1,3,4,5,6 per un importo pari 6625,26 che non è dovuto , mentre il debito non ancora estinto è pari all' importo di cui alla parcella n. 2 importo € 4.678,06 oltre CNPAIA ed IVA .
pagina 10 di 11 Pertanto la condanna della nella l.r.p.t. al pagamento Parte_1
della suindicata somma ( € 4.678,06 oltre CNPAIA ed IVA) in favore dell' ing Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto dell'
accoglimento parziale dell' opposizione vengono compensate di 1/3 poste a carico dell' opponente
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e per l' effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
1243/2021 e condanna , in persona del Parte_1
liquidatore pro tempore, al pagamento di euro € 4.678,06 oltre CNPAIA ed IVA in favore dell' ing oltre interessi dal dì Controparte_1
della domanda sino al soddisfo
DA , in persona del liquidatore pro Parte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1786,40 per compensi professionali , rimb. Forfett . i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore di Controparte_1
Cosenza 3 febbraio 2025
Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4592/2021 promossa da:
, assistito dall'avv. MONTESANO Parte_1
IRENE, ed elettivamente domiciliato in VIA VERDI, 40 87036 RENDE
Opponente contro assistito dall'avv. VOMMARO LUCIANO Controparte_1
VINCENZO, ed elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE,
Fiumefreddo Brutio 87030
Opposto
pagina 1 di 11 Svolgimento del processo
pagina 2 di 11 Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 3728/2021 R.G., l'ing. ha chiesto al Tribunale di Cosenza ingiunzione di Controparte_1
pagamento per la somma di € 11.579,32, oltre interessi e spese di procedura , nei confronti della per il mancato pagamento di diverse Parte_1
prestazioni professionali svolte in favore della medesima su Parte_1
incarico da questa conferitogli tra gli anni 2010 e 2016, e precisamente: -
redazione perizia di stima immobiliare delle unità site in Paola alla Via
Placido n.10 e in Fiumefreddo Bruzio alla Via dei Francesi n. 33; - svolgimento di pratiche catastali di inserimento mappale e variazioni catastali dell'immobile in Via Nazionale, n. 30 FIUMEFREDDO B. (CS); - redazione perizia di idoneità statica presso il fabbricato Palazzo Santanna in
Fiumefreddo Bruzio, largo dei Follari;
- denuncia di inizio attività del fabbricato Palazzo Santanna in Fiumefreddo Bruzio, largo dei Follari;
- perizia giurata della copertura del fabbricato in Paola Via Miceli Picardi n.
10; - progettazione e calcolo portata impianto fognario del fabbricato in
Fiumefreddo Via dei Francesi n. 33; - ristrutturazione in muratura,
costruzione di copertura in legno per veranda e rifacimento intonaco dell'immobile. Il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, in data
02/11/2021, ha emesso decreto ingiuntivo n. 1243/2021 con cui ha ingiunto alla di pagare al ricorrente la somma di € Parte_1
11.579,32, oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora al soddisfo, nonché spese procedurali, liquidate in complessivi € 595,50 di cui € 145,50 per esborsi, € 450 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario del 15% (art. 2 D.M. n. 55/2014), CPA ed IVA come per legge. Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato alla ingiunta in data pagina 3 di 11 17/11/2021, la , in persona del suo liquidatore Parte_1
p.t., ha proposto opposizione con atto di citazione notificato ritualmente,
chiedendo, in via principale, che lo stesso sia dichiarato nullo e di nessun effetto perché, a suo dire, infondato ed, in via subordinata, che sia accertata e dichiarata come dovuta all'ing. dalla Società Santanna, a titolo di CP_1
saldo su compenso pattuito per l'attività di accatastamento del fabbricato sito in Fiumefreddo Bruzio alla Via dei Francesi n. 55, la somma di € 1.000,00 o altra minore o maggiore ritenuta di giustizia. Il tutto con il favore delle spese ed onorari di giudizio.
L' opponente rappresentava che era intervenuto accordo verbale nel quale le parti ( , in persona del l.r.p.t Sig.ra e ing. Controparte_2 Pt_2 [...]
concordavano, per il lavoro di accatastamento del fabbricato sito in CP_1
Via dei Francesi n. 55 e quant'altro fosse stato necessario per poter stipulare, successivamente, l'atto notarile di trasferimento degli immobili ai soci, con le agevolazioni di cui alla legge di stabilità per l'anno 2016 (L.208/2015), un compenso di € 2.500,00 spese incluse. Nell'occasione, l'ingegnere prospettava la non complessità dell'incarico, anche in ragione del fatto che lo stesso era già in possesso della documentazione relativa agli immobili e riceveva, in contanti, un anticipo sul compenso di € 1.500,00
pagina 4 di 11 Nell'atto di opposizione, la società opponente ha eccepito: 1) intervenuta prescrizione ex art.2956, comma 2, c.c.; 2) infondatezza delle pretese;
3)
mancanza di certezza della somma ed esigibilità della somma ingiunta. Con comparsa del 07/10/2022 si è costituito l'opposto ing. il Controparte_1
quale ha impugnato e contestato tutto il contenuto dell'avverso atto di citazione in opposizione alla ingiunzione evidenziando la pretestuosità e l'infondatezza del contenuto dello stesso ed, in particolare, l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione presuntiva triennale, la fondatezza del decreto ingiuntivo e la sussistenza della piena prova del credito dell'opposto.
Conseguentemente ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed, in ogni caso, la condanna –
previo accertamento e la declaratoria che esso opposto ha svolto le prestazioni professionali su cui si fonda l'ingiunzione – della Parte_1
, in persona del suo liquidatore, al pagamento dell'importo di
[...]
€.11.579,32 oltre CNPAIA, IVA ed accessori di legge dalle scadenze all'effettivo pagamento, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Con ordinanza del 15 marzo 2023 ,il giudice adito , rigettava la chiesta concessione di provvisoria esecuzione ,attesa la probabile fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente (almeno per una parte del credito ingiunto), avuto riguardo alla data di notifica della prima raccomandata del 28.9.2016;
pagina 5 di 11 Nel corso dell'istruttoria della causa è stata espletata prova testimoniale e giuramento decisorio del legale rappresentante della Società opponente su parte delle somme ingiunte e, precisate le conclusioni, la causa, con ordinanza 02/10/2024, è stata trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
Motivi della decisione
L' opposizione è parzialmente fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato e rideterminazione del credito
Preliminarmente è d ' uopo distinguere il pagamento delle prestazioni poste a fondamento della pretesa creditoria ingiunta .
In particolare per quelle indicate nella fattura n. 1/2018 relative alle
ID Attività n. 1,3,4,5,6 il debitore ha eccepito l' operatività della prescrizione presuntiva deducendo che le prestazioni erano state svolte ed eseguite da oltre tre anni rispetto alla missiva A.r. del 28/09/2016 e i compensi erano stati pagati . Tale cronologia risulta in maniera incontrovertibile dalla richiesta di parere di congruità presentato all'
Ordine professionale (cfr all 19 /07/2017) dove sono indicate le singole attività professionali iniziate e concluse, con l'indicazione della data dell' affidamento dell'incarico e la data in cui si sono svolte .
pagina 6 di 11 In sede di Giuramento decisorio, la sig. ra nella qualità di Pt_2
l.r.p.t della , rispondeva in maniera affermativa al Controparte_2
capitolo di prova n. 1 dichiarando che all' ing era stato CP_1
corrisposto quanto dovuto in relazione alle ID Attività 1,3,4,5, e 6 del
Parere di congruità dell'Ordine degli ingegneri di Roma. Tale dichiarazione non si pone in contrasto con quella relativa al cap. 2 in cui non confermava che la corresponsione del compenso sia avvenuta a mezzo assegni ergo non escludendo che il pagamento sia avvenuto con modalità diverse e non si pone in contrasto con allegazioni difensive.
Tali assunti non sono smentiti da prova contraria né assume rilievo la circostanza addotta dall' opposta secondo cui nella missiva in risposta alle richieste avanzate dall'Ing. con lettera del 27.09.2016 dove CP_1
le matrici degli assegni cui si fa riferimento, riguardano “prestazioni commissionate dal ” poiché non oggetto della presente ingiunzione Pt_3
e non contemplate nell'istanza presentata dal richiedente all'Ordine degli
Ingegneri.
Pertanto , la , in persona del legale rappresentante, in Controparte_2
relazione a questa quota pari a ( 6625,26, oltre I.v.a. e c.n.p.a.i.a.) ha provato tutti i fatti e le circostanze poste a base della sua opposizione, prestando giuramento decisorio costituendo il presupposto per l' eccezione di prescrizione presuntiva.
pagina 7 di 11 Giova, sottolineare che il giuramento decisorio costituisce una prova legale che, in deroga al principio del libero apprezzamento delle risultanze probatorie, vincola il giudice a ritenere veri i fatti su cui la parte giura, quand'anche favorevoli al giurante. Peraltro, il disposto di cui all'art.2738
c.c. rende manifesta la volontà del legislatore di svincolare l'esito del giudizio civile da quello dell'eventuale procedimento penale per falsità del giuramento e di impedire ogni possibilità di rimettere in discussione l'esito del giudizio quale determinato dal giuramento prestato(residuando soltanto la facoltà della parte danneggiata di domandare in separato giudizio il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'accertata falsità).
Di conseguenza, qualora il debitore eccepisca la prescrizione presuntiva e venga deferito il giuramento decisorio, il debitore avrà assolto correttamente e completamente il proprio onere probatorio affermando che il credito è stato pagato, indipendentemente dal fatto che tale circostanza corrisponda alla realtà fattuale, la avrà rilevanza – in termini civilistici – esclusivamente in un successivo giudizio di risarcimento del danno derivante dall'accertata falsità
(questa volta accertata in sede penale) e non anche nel giudizio civile vertente sul credito della cui prescrizione presuntiva si tratta.
pagina 8 di 11 L'opposto non ha fornito alcuna prova che, per le prestazioni oggetto dell'eccezione di prescrizione, questi avesse interrotto il temine con atti precedenti alla raccomandata del 28.09.2016. Per le dette prestazioni, all'ingegnere erano stati conferiti singoli incarichi verbali e le singole prestazioni si erano tutte concluse da più di tre anni rispetto alla data del
28.09.2016 ed erano stati pagati i compensi dovuti. Invero, nelle parcelle allegate alla richiesta del parere di congruità presentato all'ordine professionale, sono elencate le singole attività professionali iniziate e concluse, con l'indicazione della data in cui il professionista riceveva l'incarico e la data in cui l'espletava.
Riguardo alle prestazioni di cui alla parcella n. 2 allegata al suddetto parere deliberato dall'Ordine degli Ingegneri di Roma a in data 29/01/2018
(incarico conferito nel 2016 e relativo a pratiche catastali di inserimento mappale e variazioni catastali — Fabbricato sito in Fiumefreddo Bruzio (CS),
Via dei Francesi 33, ), vi è prova inconfutabile in atti che tutte le prestazioni elencate in detta parcella (-Costituzione di BCNC area esterna;
-Riduzione
BCNC; - Costituzione aree urbane;
Tipo Mappale per ampliamento;
-Docfa per ampliamento e cambio destinazione d'uso – Piano 2 - Docfa per ampliamento e variazione toponomastica – Piano 1- Docfa per ampliamento fusione e variazione toponomastica – Piano T.) sono state effettivamente svolte dall'opposto e. Tutte tali attività svolte dall'opposto risultano, infatti, integralmente provate dalla documentazione prodotta pagina 9 di 11 Non vi è prova dell' avvenuto pagamento nessun rilievo assume la raccolta prova testi relativo ad un accordo sul corrispettivo(euro
2500,00) e ad un parziale pagamento (euro1500,00) avvenuto in contanti in assenza di ulteriori riscontri né può essere ritenuta in tal senso la richiesta di fattura per l' importo di euro 1500,00, priva di una quietanza o ricevuta liberatoria .
Va peraltro sottolineato che quanto dedotto dalla nella Parte_1
memoria ex art. 10 L. 241/90 del 02/11/2017 inviata all'Ordine degli
Ingegneri di Roma dalla stessa con cui si chiedeva di non Parte_1
liquidare la parcella all'ing. e anche l'apertura di un procedimento CP_1
disciplinare nei suoi confronti , si è rivelato infondato, avendo l'Ordine
liquidato la parcella (prodotta) nella seduta del 29/01/2018 e ritenuto infondato l'esposto della con l'archiviazione del procedimento Parte_1
disciplinare con delibera del 04/11/2019 allegata in atti .
Le deduzioni dell' opponente relative all' erroneità delle prestazioni eseguite sono pure asserzioni testimoniali - cui si contrappongono quelle di parte opposta minandone il contenuto - non supportate da idonei riscontri tecnici , risultando ,invece, che la si è avvalsa Parte_1
delle prestazioni eseguite dal professionista incaricato ,
Ciò posto , la pretesa creditoria ingiunta va rideterminata , considerata l' operatività della prescrizione presuntiva in relazione alle ID Attività n.
1,3,4,5,6 per un importo pari 6625,26 che non è dovuto , mentre il debito non ancora estinto è pari all' importo di cui alla parcella n. 2 importo € 4.678,06 oltre CNPAIA ed IVA .
pagina 10 di 11 Pertanto la condanna della nella l.r.p.t. al pagamento Parte_1
della suindicata somma ( € 4.678,06 oltre CNPAIA ed IVA) in favore dell' ing Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto dell'
accoglimento parziale dell' opposizione vengono compensate di 1/3 poste a carico dell' opponente
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e per l' effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
1243/2021 e condanna , in persona del Parte_1
liquidatore pro tempore, al pagamento di euro € 4.678,06 oltre CNPAIA ed IVA in favore dell' ing oltre interessi dal dì Controparte_1
della domanda sino al soddisfo
DA , in persona del liquidatore pro Parte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1786,40 per compensi professionali , rimb. Forfett . i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore di Controparte_1
Cosenza 3 febbraio 2025
Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 11 di 11