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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/12/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 406/2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TO Parte_1 C.F._1
Ierardi;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno CP_1 C.F._2
TO Iannice;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 04/10/1987 ha contratto in IL ST matrimonio Parte_1 concordatario con (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al CP_1
n. 36, parte II, Serie A, anno 1987), dalla cui unione sono nati tre figli, uno dei quali deceduto e gli altri maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che i coniugi si sono separati come da
1 decreto di omologa del Tribunale di Crotone del 08.05.2007 depositato in data 14.06.2007 e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
La convenuta ha aderito alla domanda di divorzio.
All'udienza celebratasi in data 10/12/2025 le parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Tanto premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del
Tribunale di Crotone del 08.05.2007 depositato in data 14.06.2007.
È inoltre pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per un periodo superiore a quello previsto dalla legge. Il considerevole periodo di tempo decorso dalla separazione e la volontà delle parti di addivenire al divorzio, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Considerato che la convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio e non ha avanzato pretese di natura economica, deve disporsi in conformità.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, appare conforme a giustizia compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in data 04/10/1987 in IL ST (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale
[...]
Comune al n. 36, parte II, Serie A, anno 1987);
- dà atto che le parti nulla hanno a pretendere da un punto di vista economico;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune suindicato per quanto di competenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Sofia Nobile de Santis Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 406/2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TO Parte_1 C.F._1
Ierardi;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno CP_1 C.F._2
TO Iannice;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 04/10/1987 ha contratto in IL ST matrimonio Parte_1 concordatario con (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al CP_1
n. 36, parte II, Serie A, anno 1987), dalla cui unione sono nati tre figli, uno dei quali deceduto e gli altri maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che i coniugi si sono separati come da
1 decreto di omologa del Tribunale di Crotone del 08.05.2007 depositato in data 14.06.2007 e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
La convenuta ha aderito alla domanda di divorzio.
All'udienza celebratasi in data 10/12/2025 le parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Tanto premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del
Tribunale di Crotone del 08.05.2007 depositato in data 14.06.2007.
È inoltre pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per un periodo superiore a quello previsto dalla legge. Il considerevole periodo di tempo decorso dalla separazione e la volontà delle parti di addivenire al divorzio, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Considerato che la convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio e non ha avanzato pretese di natura economica, deve disporsi in conformità.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, appare conforme a giustizia compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in data 04/10/1987 in IL ST (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale
[...]
Comune al n. 36, parte II, Serie A, anno 1987);
- dà atto che le parti nulla hanno a pretendere da un punto di vista economico;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune suindicato per quanto di competenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Sofia Nobile de Santis Dr.ssa Alessandra Angiuli
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