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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 09/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
N.R.G. 3163/2024 in persona del Giudice Alex Tarneller ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado pendente tra:
(c.f. , con gli avv.ti IANNOTTA ANTONIO, Parte_1 P.IVA_1
ONGARO NICOLETTA, PRIVATO SILVIA, TRENTO FEDERICO e LA GUARDIA
PAOLA
PARTE ATTRICE APPELLANTE
(C.F. , con l'avv. DE NISCO Controparte_1 P.IVA_2
VINCENZO
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
PARTI CONVENUTE APPELLATE
Oggetto: appello contro la sentenza n. 142/2024, opposizione a cartella esattoriale, violazioni al codice della strada
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del
Giudice di Pace di Bolzano n. 142/2024, depositata in data 8/5/2024 e, per
l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. Controparte_1
pagina 1 di 8 avverso la cartella di pagamento n. 021 2021 00012062 16 000 emessa dall' ; Controparte_3
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del . Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi e oltre alle spese di domiciliazione.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato Parte_1
in fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati dall'appellante;
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto di causa pagina 2 di 8 1.1. Con la qui appellata sentenza n. 122/2023 il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., promossa da
[...]
(per brevità contro l annullando la cartella CP_1 CP_1 Controparte_2
di pagamento n. cartella esattoriale n. 02120210001206216/000 in relazione ai capi impugnati (dal n. 1 al n. 597), relativi a sanzioni amministrative per violazione al
Codice della Strada emessa dal compensando tra le parti le Parte_1
spese di lite.
1.2. Con atto di citazione in appello il ha interposto, dinnanzi a Parte_1
questo Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. “Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81”
1.2.2. “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615
c.p.c.. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta.”
1.2.3. “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS.
Carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della
Strada.”
1.3. Nel giudizio di appello si è costituita eccependo l'inammissibilità CP_1
(parziale) dell'appello, per violazione dell'art. 345 c.p.c. (divieto di ius novorum) e argomentando l'infondatezza dello stesso nel merito.
2. Decisione
2.1. Con il primo motivo di appello, con il quale l'appellante deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 7 e 27 c.p.c., nonché dell'art. 22 bis L. 689/81, eccependo l'incompetenza del Giudice di Pace a decidere la vertenza in primo pagina 3 di 8 grado, risulta infondato.
Il Giudice rileva, in continuità a quanto statuito nella propria sentenza n. 945/24, che il D.Lgs. n. 150/2011 individua i criteri di competenza giurisdizionale nei giudizi di opposizione, distinguendo l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (art. 7) e l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 6, in relazione all'art. 22 del D.Lgs. n. 689/81). Nel primo caso
è competente per materia il Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della sanzione, mentre nel secondo caso la competenza è ripartita tra Giudice di pace e
Tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la Corte di cassazione ha statuito in diverse occasioni che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poichè l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro” (cfr. Cass. n. 40561/2021, n. Cass.SU. n.
10261/2018, Cass.Ord. n. 24753/2011, Cass.Ord. n. 6563/2011).
Le considerazioni espresse con riferimento all'ora abrogato art. 22 bis della L.
689/1981 valgono anche rispetto alla nuova normativa, ovvero i citati articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
Nella determinazione della competenza non rileva l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati, ma la competenza del Giudice di pace sussiste a pagina 4 di 8 condizione che le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge pari ad €
15.493,00.
Nel caso di specie i singoli verbali di contestazione non superano quest'ultimo importo e pertanto sussisteva la competenza di valore del Giudice di pace.
2.2
Con riferimento al secondo motivo d'appello, l'odierna appellante, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, posto che l'opponente non ha provveduto a proporre tempestiva opposizione avverso i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata.
Tale eccezione è stata disattesa dal Giudice di prime cure richiamando l'ordinanza della Terza Sezione della Suprema Corte n. 10833 del 05.06.2020, laddove afferma che “il ricorso all'opposizione prevista dalla l. n. 689 del 1981 è limitato ai casi in cui la parte deduca vizi della notifica del verbale, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, radicandosi altrimenti il rimedio generale dell'opposizione all'esecuzione (Cass., 3, n. 16282 del 4/8/2016; Cass., U, n. 22080 del 22/9/2017,
Cass., 2 n. 26483 del 23/10/2018).”
Il richiamato pronunciamento si ricollega ad un più risalente indirizzo, secondo cui la comunicazione, da parte del locatore di un veicolo, dell'identità del locatario integra un fatto sopravvenuto idoneo a paralizzare la pretesa creditoria dell'Amministrazione.
Siffatta lettura è stata tuttavia superata dall'arresto delle Sezioni Unite n. 22080 del
22.09.2017, al quale ha dato seguito la prevalente giurisprudenza di legittimità.
Giova a tal fine richiamare la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 29015 dell'11.11.2024, ove, in parte motiva, si osserva quanto segue: “Occorre qui ribadire il principio di diritto per cui è esclusa la possibilità di ricorrere allo
pagina 5 di 8 strumento dell'opposizione all'esecuzione per chi, come l'odierna società ricorrente, dia in noleggio autovetture senza conducente, non potendo configurarsi
l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale. Invero, le Sezioni Unite con sentenza n. 22080/2017 - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nell'art. 201, comma 5, cod. strada,
"non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del
(mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva". E conseguentemente hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacché, una "volta escluso che
l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione"). Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, questa Corte a sezioni semplici ha già più volte statuito (Cass. n. 13664/2017, nonché nn. 1845 e
14552/2018, nn. 32920 e 3292/2022, nn. 510, 1382 e 1383/2023) che il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere,
pagina 6 di 8 da parte della S., sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204
- bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi.” In senso conforme si sono espresse anche le ordinanze del 21.10.2024, nn. 27210, 27213,
27215 e 2717.
Deve dunque prestarsi adesione a quest'ultimo orientamento, ormai ampiamente prevalente nella giurisprudenza della Corte suprema.
In definitiva, l'asserito difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. non poteva essere dedotto con l'atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c., ma avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di tempestiva opposizione ai verbali di accertamento. La mera comunicazione dei dati dei locatari non può essere, infatti, considerata circostanza idonea a determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
Si osserva, infine, che né l'intervenuta modifica dell'art. 196 c.d.s., né le vicende in ordine alla notificazione dei verbali agli effettivi trasgressore hanno alcuna rilevanza, poiché nel momento in cui un verbale di accertamento di violazione al codice della strada è stato emesso e notificato ad un soggetto, a ragione o a torto, il rimedio esperibile per impedirne l'esecutività è sempre quello del ricorso al prefetto o al giudice di pace, e non l'opposizione alla cartella esattoriale (salvo la c.d. opposizione recuperatoria, non esperita in questa sede). È evidente che la necessità, da parte della società di autonoleggio senza conducente, di impugnare il verbale di contestazione al fine di impedire che diventi esecutivo, nonostante abbia comunicato i dati del trasgressore, non rispecchia una disciplina caratterizzata da particolare ragionevolezza ed efficienza. Tuttavia, tale disciplina rientra nella discrezionalità del legislatore e non sembra presentare dubbi di costituzionalità.
2.3.
pagina 7 di 8 In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di appello, con assorbimento parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da ex art. 615 c.p.c. avverso i capi da 1 a 597 della CP_1
cartella di pagamento emessa dall n. Controparte_3
02120210001206216/000 per un importo totale di € 61.243,64, relativi a crediti vantati dal per violazioni al codice della strada. Parte_1
3. Spese
I contrasti giurisprudenziali che si sono registrati in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Giudice di pace di Bolzano n. 142/2024, depositata in data
08/05/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in totale riforma della predetta sentenza,
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Controparte_1
ex art. 615 c.p.c. avverso i capi da 1 a 597 della cartella di pagamento
[...]
emessa dall n. 02120210001206216/000 Controparte_3
per un importo totale di € 61.243,64, relativi a crediti vantati dal Pt_1 [...]
per violazioni al codice della strada, e conferma la cartella;
Pt_1
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
09/05/2025
Il Giudice
Alex Tarneller
(firma digitale)
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
N.R.G. 3163/2024 in persona del Giudice Alex Tarneller ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado pendente tra:
(c.f. , con gli avv.ti IANNOTTA ANTONIO, Parte_1 P.IVA_1
ONGARO NICOLETTA, PRIVATO SILVIA, TRENTO FEDERICO e LA GUARDIA
PAOLA
PARTE ATTRICE APPELLANTE
(C.F. , con l'avv. DE NISCO Controparte_1 P.IVA_2
VINCENZO
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
PARTI CONVENUTE APPELLATE
Oggetto: appello contro la sentenza n. 142/2024, opposizione a cartella esattoriale, violazioni al codice della strada
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del
Giudice di Pace di Bolzano n. 142/2024, depositata in data 8/5/2024 e, per
l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. Controparte_1
pagina 1 di 8 avverso la cartella di pagamento n. 021 2021 00012062 16 000 emessa dall' ; Controparte_3
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del . Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi e oltre alle spese di domiciliazione.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato Parte_1
in fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati dall'appellante;
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto di causa pagina 2 di 8 1.1. Con la qui appellata sentenza n. 122/2023 il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., promossa da
[...]
(per brevità contro l annullando la cartella CP_1 CP_1 Controparte_2
di pagamento n. cartella esattoriale n. 02120210001206216/000 in relazione ai capi impugnati (dal n. 1 al n. 597), relativi a sanzioni amministrative per violazione al
Codice della Strada emessa dal compensando tra le parti le Parte_1
spese di lite.
1.2. Con atto di citazione in appello il ha interposto, dinnanzi a Parte_1
questo Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. “Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81”
1.2.2. “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615
c.p.c.. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta.”
1.2.3. “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS.
Carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della
Strada.”
1.3. Nel giudizio di appello si è costituita eccependo l'inammissibilità CP_1
(parziale) dell'appello, per violazione dell'art. 345 c.p.c. (divieto di ius novorum) e argomentando l'infondatezza dello stesso nel merito.
2. Decisione
2.1. Con il primo motivo di appello, con il quale l'appellante deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 7 e 27 c.p.c., nonché dell'art. 22 bis L. 689/81, eccependo l'incompetenza del Giudice di Pace a decidere la vertenza in primo pagina 3 di 8 grado, risulta infondato.
Il Giudice rileva, in continuità a quanto statuito nella propria sentenza n. 945/24, che il D.Lgs. n. 150/2011 individua i criteri di competenza giurisdizionale nei giudizi di opposizione, distinguendo l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (art. 7) e l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 6, in relazione all'art. 22 del D.Lgs. n. 689/81). Nel primo caso
è competente per materia il Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della sanzione, mentre nel secondo caso la competenza è ripartita tra Giudice di pace e
Tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la Corte di cassazione ha statuito in diverse occasioni che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poichè l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro” (cfr. Cass. n. 40561/2021, n. Cass.SU. n.
10261/2018, Cass.Ord. n. 24753/2011, Cass.Ord. n. 6563/2011).
Le considerazioni espresse con riferimento all'ora abrogato art. 22 bis della L.
689/1981 valgono anche rispetto alla nuova normativa, ovvero i citati articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
Nella determinazione della competenza non rileva l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati, ma la competenza del Giudice di pace sussiste a pagina 4 di 8 condizione che le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge pari ad €
15.493,00.
Nel caso di specie i singoli verbali di contestazione non superano quest'ultimo importo e pertanto sussisteva la competenza di valore del Giudice di pace.
2.2
Con riferimento al secondo motivo d'appello, l'odierna appellante, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, posto che l'opponente non ha provveduto a proporre tempestiva opposizione avverso i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata.
Tale eccezione è stata disattesa dal Giudice di prime cure richiamando l'ordinanza della Terza Sezione della Suprema Corte n. 10833 del 05.06.2020, laddove afferma che “il ricorso all'opposizione prevista dalla l. n. 689 del 1981 è limitato ai casi in cui la parte deduca vizi della notifica del verbale, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, radicandosi altrimenti il rimedio generale dell'opposizione all'esecuzione (Cass., 3, n. 16282 del 4/8/2016; Cass., U, n. 22080 del 22/9/2017,
Cass., 2 n. 26483 del 23/10/2018).”
Il richiamato pronunciamento si ricollega ad un più risalente indirizzo, secondo cui la comunicazione, da parte del locatore di un veicolo, dell'identità del locatario integra un fatto sopravvenuto idoneo a paralizzare la pretesa creditoria dell'Amministrazione.
Siffatta lettura è stata tuttavia superata dall'arresto delle Sezioni Unite n. 22080 del
22.09.2017, al quale ha dato seguito la prevalente giurisprudenza di legittimità.
Giova a tal fine richiamare la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 29015 dell'11.11.2024, ove, in parte motiva, si osserva quanto segue: “Occorre qui ribadire il principio di diritto per cui è esclusa la possibilità di ricorrere allo
pagina 5 di 8 strumento dell'opposizione all'esecuzione per chi, come l'odierna società ricorrente, dia in noleggio autovetture senza conducente, non potendo configurarsi
l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale. Invero, le Sezioni Unite con sentenza n. 22080/2017 - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nell'art. 201, comma 5, cod. strada,
"non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del
(mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva". E conseguentemente hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacché, una "volta escluso che
l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione"). Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, questa Corte a sezioni semplici ha già più volte statuito (Cass. n. 13664/2017, nonché nn. 1845 e
14552/2018, nn. 32920 e 3292/2022, nn. 510, 1382 e 1383/2023) che il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere,
pagina 6 di 8 da parte della S., sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204
- bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi.” In senso conforme si sono espresse anche le ordinanze del 21.10.2024, nn. 27210, 27213,
27215 e 2717.
Deve dunque prestarsi adesione a quest'ultimo orientamento, ormai ampiamente prevalente nella giurisprudenza della Corte suprema.
In definitiva, l'asserito difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. non poteva essere dedotto con l'atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c., ma avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di tempestiva opposizione ai verbali di accertamento. La mera comunicazione dei dati dei locatari non può essere, infatti, considerata circostanza idonea a determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
Si osserva, infine, che né l'intervenuta modifica dell'art. 196 c.d.s., né le vicende in ordine alla notificazione dei verbali agli effettivi trasgressore hanno alcuna rilevanza, poiché nel momento in cui un verbale di accertamento di violazione al codice della strada è stato emesso e notificato ad un soggetto, a ragione o a torto, il rimedio esperibile per impedirne l'esecutività è sempre quello del ricorso al prefetto o al giudice di pace, e non l'opposizione alla cartella esattoriale (salvo la c.d. opposizione recuperatoria, non esperita in questa sede). È evidente che la necessità, da parte della società di autonoleggio senza conducente, di impugnare il verbale di contestazione al fine di impedire che diventi esecutivo, nonostante abbia comunicato i dati del trasgressore, non rispecchia una disciplina caratterizzata da particolare ragionevolezza ed efficienza. Tuttavia, tale disciplina rientra nella discrezionalità del legislatore e non sembra presentare dubbi di costituzionalità.
2.3.
pagina 7 di 8 In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di appello, con assorbimento parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da ex art. 615 c.p.c. avverso i capi da 1 a 597 della CP_1
cartella di pagamento emessa dall n. Controparte_3
02120210001206216/000 per un importo totale di € 61.243,64, relativi a crediti vantati dal per violazioni al codice della strada. Parte_1
3. Spese
I contrasti giurisprudenziali che si sono registrati in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Giudice di pace di Bolzano n. 142/2024, depositata in data
08/05/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in totale riforma della predetta sentenza,
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Controparte_1
ex art. 615 c.p.c. avverso i capi da 1 a 597 della cartella di pagamento
[...]
emessa dall n. 02120210001206216/000 Controparte_3
per un importo totale di € 61.243,64, relativi a crediti vantati dal Pt_1 [...]
per violazioni al codice della strada, e conferma la cartella;
Pt_1
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
09/05/2025
Il Giudice
Alex Tarneller
(firma digitale)
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