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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8590 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 19445/2024 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ruggiero Parte_1 RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 13.09.2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso il vano esperimento in via amministrativa mediante domanda del 02.02.2021, rilevava di aver promosso giudizio per ATP, ex art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per poter beneficiare dell'assegno di invalidità. Ed invero chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, lamentando una sottovalutazione del proprio quadro clinico. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge. Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, all'odierna udienza, è stata decisa. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per quanto di seguito illustrato. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. È, dunque, opinione di chi scrive che le conclusioni dell'ausiliare nominato nella pregressa fase meritino piena condivisione. Ed invero, il Dott. è stato particolarmente chiaro nell'affermare che l'istante risulta essere CP_2 affetta dalle seguenti patologie:
- obesità di II grado (IMC: 36,4) in artrosi polidistrettuale;
- diabete mellito in trattamento insulinico in soggetto affetto da cardiopatia ipertensiva (NYHA II classe);
- ipoacusia bilaterale percettiva;
- esiti di appendicectomia. Considerato complessivamente il caso in esame concludeva affermando che: “In conseguenza di tali minorazioni, il complesso morboso della ricorrente attualmente comporta un'invalidità del 67% (sessantasette per cento) non sufficiente per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. La soglia di invalidità del 67% pertanto può ritenersi raggiunta a decorrere dal 2/2/2021” ritenendo, quindi, che le patologie lamentate non determinavano invalidità nella misura richiesta dalla legge per beneficiare della prestazione invocata. Circa le doglianze formulate dalla parte, con riguardo alla patologia diabetica, il Dott. CP_2 specifica che la stessa è da ricondurre analogicamente alla voce tabellare “diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III)” (cod. 9309) per la quale è prevista una valutazione che va da un minimo del 41% ad un massimo del 50%. All'uopo, la percentuale riconosciuta alla parte trova la sua motivazione nella considerazione globale effettuata dal tecnico in sede di esame obiettivo atteso che le complicanze angiopatiche possono essere considerate di grado lieve e che ha trovato conferma nella documentazione medica depositata solo la complicanza ipertensiva per la quale, peraltro, si riscontra uno scarso controllo farmacologico, senza sottacere che, non sono stati nemmeno documentati danni d'organo o, ancora, conseguenze micro e macroangiopatiche. Reputato l'elaborato esaustivo poiché specifico e puntuale anche su tutte le altre patologie lamentate dalla parte (obesità, ipoacusia) e, come tale, utilizzabile anche nella presente sede, si ritiene di non accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Ed invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte. È altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia che, tuttavia, non risulta essere prospettata nel caso di specie. Quanto alle spese, nulla è dovuto ex art. 152 disp.att. c.p.c.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese. Napoli, 19 novembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi