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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1683/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2150/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Piazza Municipio 95032 Belpasso CT
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 509 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l' avviso di accertamento notificato in data 8/1/2025 avente ad oggetto TASI
2019 per l'importo complessivo di € 743,00 deducendo quanto segue.
Nullita' dell'atto per mancanza di beneficio stante la mancata erogazione dei servizi indivisibili;
la Tasi viene utilizzata solo per pareggiare il bilancio del Comune, si chiede, perciò che il Collegio, preso atto del processo motivazionale della delibera la disapplichi avvalendosi dell'art. 7 co. 5 del d.lgs. 546/92; le imposte non vengono calcolate in virtù della capacità ma allo scopo, precipuo, di mantenere il pareggio di bilancio.
Al sig. Nominativo_2, imprenditore agricolo, è stata applicata l'aliquota al 2 per mille, quando la delibera C.C. 35 DEL 27.4.2016 prevede che debba, semmai, essere applicata l'aliquota all'1 per mille, che di fatto abbatterebbe del 50% quanto richiesto dall'ente con effetti anche sulle sanzioni ed i relativi interessi.
IIn ogni caso l'atto è nullo perché emesso in violazione dell'art. 6 D.LGS. 30/12/1992 N. 504, secondo il quale le aliquote devono essere applicate entro il 31 ottobre di ciascun anno;
inoltre è onere dell'Amministrazione provare in giudizio che ii fabbricato sono soggetto a TASI, nel senso che per la zona ove esso si trova possa beneficiare dello scopo a cui la TASI è funzionale.
La dichiarazione di sussistenza fa sì che venga riconosciuto per i 5 anni antecedenti a quello della presentazione della domanda, e, perciò dal 2016, quindi, il 2017 non può essere richiesto.
In ogni caso trattasi di magazzini per il ricovero degli attrezzi e deposito del raccolto mentre il fabbricato è utilizzato quale sala mensa per i dipendenti, e vi sono ubicati gli spogliatoi ed i bagni e le docce destinati alle necessità del personale.
Non sono oggetti di IMU i fabbricati e le pertinenze che, indipendentemente dalla loro iscrizione nel catasto fabbricati, sono rurali in quanto utilizzati per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci. Corte Costituzionale 2 luglio 2009, n. 227.
l'IMU e la TASI oltre a colpire lo stesso bene, colpiscono il medesimo atteggiamento del soggetto sul bene
(uti dominus) nel caso del possesso, gli stessi soggetti passivi, con determinazione della identica base imponibile. in contrasto e violazione dei dettati Costituzionali
Prescrizione e decadenza : la detenzione od occupazione dei locali era in corso fin dall'inizio del periodo d'imposta per l'anno 2019, dunque il termine ultimo per la notifica entro i termini era quello del 31 dicembre 2023, mentre, invece è stata comunicata irritualmente l'8/1/2025, quando il termine ultimo per la decadenza era ormai spirato.
Il Comune di Belpasso costituitosi ha eccepito le legittimità del pèrppèrio operato, l'esistenza delle delibere richiamate nell'atto, l'insussistenza della doppia imposizione, la terdività della denuncia di ruralità ed altresì, sulla presunta decadenza e prescrizione, quanto segue.
Il ricorrente eccepisce la prescrizione relativamente all'anno d'imposta 2019 rilevando come il termine di decadenza decorre dall'anno d'imposta e non dal 20 gennaio dell'anno successivo. La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che in tema di Tarsu, l'art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 prevede che i soggetti interessati presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali;
gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
nel caso di specie l'avviso è stato consegnato all'ufficio postale per la notifica in data 20.12.2024 e, pertanto, entro i termini di legge. in virtù del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti di imposizione tributaria (e in relazione agli effetti sostanziali propri di questo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessuna decadenza si è veirifcata
L'avviso è stato consegnato all'ufficio postale per la notifica in data 20.12.2024 e, pertanto, entro i termini di legge (31.12.2024) ; ciò in virtù del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione che si applica anche agli atti di imposizione tributaria (e in relazione agli effetti sostanziali propri di questo); e ciò anche a non considerare le sospensioni per l'emergenza sanitaria Covid-19.
Nessuna esenzione inoltre può essere concessa per ruralità, la cui dichiarazione è stata effettuata solo in data 27.07.2021 e non per il 2019 per cui è causa;
tale accertamento non può che operare per il futuro, esseno la retroattività una deroga limitati a casi di stretta interpretazione.
La Tasi, inoltre, era un'imposta sui servizi indivisibili comunali, quali ad esempio l'illuminazione, gli interventi di manutenzione, ecc. e proprio in quanto imposta e non tassa, prescindeva dalla relativa erogazione in rapporto strettamente sinallagmatico e corrispettivo.
Nessuna doppia imposizione patrimoniale poi è ipotizzabile basandosi poiché l'IMU era un'imposta patrimoniale basata sul possesso dell'immobile mentre la sui servizi indivisibili del Comune (illuminazione, manutenzione strade, verde pubblico), formalmente distinta dall'IMU).
Il quantum infine è stato determinato in conformità alla delibera n.35/2016 prorogata anche per gli anni successivi
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 500,00.
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice estensore dott. Francesco Distefano
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2150/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Piazza Municipio 95032 Belpasso CT
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 509 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l' avviso di accertamento notificato in data 8/1/2025 avente ad oggetto TASI
2019 per l'importo complessivo di € 743,00 deducendo quanto segue.
Nullita' dell'atto per mancanza di beneficio stante la mancata erogazione dei servizi indivisibili;
la Tasi viene utilizzata solo per pareggiare il bilancio del Comune, si chiede, perciò che il Collegio, preso atto del processo motivazionale della delibera la disapplichi avvalendosi dell'art. 7 co. 5 del d.lgs. 546/92; le imposte non vengono calcolate in virtù della capacità ma allo scopo, precipuo, di mantenere il pareggio di bilancio.
Al sig. Nominativo_2, imprenditore agricolo, è stata applicata l'aliquota al 2 per mille, quando la delibera C.C. 35 DEL 27.4.2016 prevede che debba, semmai, essere applicata l'aliquota all'1 per mille, che di fatto abbatterebbe del 50% quanto richiesto dall'ente con effetti anche sulle sanzioni ed i relativi interessi.
IIn ogni caso l'atto è nullo perché emesso in violazione dell'art. 6 D.LGS. 30/12/1992 N. 504, secondo il quale le aliquote devono essere applicate entro il 31 ottobre di ciascun anno;
inoltre è onere dell'Amministrazione provare in giudizio che ii fabbricato sono soggetto a TASI, nel senso che per la zona ove esso si trova possa beneficiare dello scopo a cui la TASI è funzionale.
La dichiarazione di sussistenza fa sì che venga riconosciuto per i 5 anni antecedenti a quello della presentazione della domanda, e, perciò dal 2016, quindi, il 2017 non può essere richiesto.
In ogni caso trattasi di magazzini per il ricovero degli attrezzi e deposito del raccolto mentre il fabbricato è utilizzato quale sala mensa per i dipendenti, e vi sono ubicati gli spogliatoi ed i bagni e le docce destinati alle necessità del personale.
Non sono oggetti di IMU i fabbricati e le pertinenze che, indipendentemente dalla loro iscrizione nel catasto fabbricati, sono rurali in quanto utilizzati per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci. Corte Costituzionale 2 luglio 2009, n. 227.
l'IMU e la TASI oltre a colpire lo stesso bene, colpiscono il medesimo atteggiamento del soggetto sul bene
(uti dominus) nel caso del possesso, gli stessi soggetti passivi, con determinazione della identica base imponibile. in contrasto e violazione dei dettati Costituzionali
Prescrizione e decadenza : la detenzione od occupazione dei locali era in corso fin dall'inizio del periodo d'imposta per l'anno 2019, dunque il termine ultimo per la notifica entro i termini era quello del 31 dicembre 2023, mentre, invece è stata comunicata irritualmente l'8/1/2025, quando il termine ultimo per la decadenza era ormai spirato.
Il Comune di Belpasso costituitosi ha eccepito le legittimità del pèrppèrio operato, l'esistenza delle delibere richiamate nell'atto, l'insussistenza della doppia imposizione, la terdività della denuncia di ruralità ed altresì, sulla presunta decadenza e prescrizione, quanto segue.
Il ricorrente eccepisce la prescrizione relativamente all'anno d'imposta 2019 rilevando come il termine di decadenza decorre dall'anno d'imposta e non dal 20 gennaio dell'anno successivo. La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che in tema di Tarsu, l'art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 prevede che i soggetti interessati presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali;
gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
nel caso di specie l'avviso è stato consegnato all'ufficio postale per la notifica in data 20.12.2024 e, pertanto, entro i termini di legge. in virtù del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti di imposizione tributaria (e in relazione agli effetti sostanziali propri di questo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessuna decadenza si è veirifcata
L'avviso è stato consegnato all'ufficio postale per la notifica in data 20.12.2024 e, pertanto, entro i termini di legge (31.12.2024) ; ciò in virtù del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione che si applica anche agli atti di imposizione tributaria (e in relazione agli effetti sostanziali propri di questo); e ciò anche a non considerare le sospensioni per l'emergenza sanitaria Covid-19.
Nessuna esenzione inoltre può essere concessa per ruralità, la cui dichiarazione è stata effettuata solo in data 27.07.2021 e non per il 2019 per cui è causa;
tale accertamento non può che operare per il futuro, esseno la retroattività una deroga limitati a casi di stretta interpretazione.
La Tasi, inoltre, era un'imposta sui servizi indivisibili comunali, quali ad esempio l'illuminazione, gli interventi di manutenzione, ecc. e proprio in quanto imposta e non tassa, prescindeva dalla relativa erogazione in rapporto strettamente sinallagmatico e corrispettivo.
Nessuna doppia imposizione patrimoniale poi è ipotizzabile basandosi poiché l'IMU era un'imposta patrimoniale basata sul possesso dell'immobile mentre la sui servizi indivisibili del Comune (illuminazione, manutenzione strade, verde pubblico), formalmente distinta dall'IMU).
Il quantum infine è stato determinato in conformità alla delibera n.35/2016 prorogata anche per gli anni successivi
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 500,00.
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice estensore dott. Francesco Distefano