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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3380 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
(nata alle SEYCHELLES il 28/03/2004, C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CRAVEIA ROBERTO, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla Piazza Garibaldi n.1, presso il difensore avv. CRAVEIA ROBERTO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo quanto segue: il 03.11.2017 parte attrice, allora minorenne di anni 13, si recava presso il Luna Park di Legnano, e saliva sulla giostra “Wild Water Trophy”, di proprietà di;
l'attrice si sedeva su uno Controparte_1 dei sedili esterni della giostra e chiudeva in autonomia il maniglione di sicurezza;
la giostra veniva avviata ed iniziava a sollevarsi da terra con movimenti turbinosi che sbalzavano la minore fuori dal seggiolino e all'esterno della giostra;
parte attrice veniva così proiettata a circa 5 metri dal suolo, colpendo, nella caduta, un parapetto metallico;
intervenivano sul posto sia la Polizia Locale di Legnano, sia i sanitari del 118 che soccorrevano la minore e la trasportavano all'ospedale di Legnano;
parte attrice in seguito ad accertamenti medici veniva ricoverata per frattura del femore sinistro e sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza; a questo primo intervento ne seguiva un secondo il 06.11.2017 per rimozione del fissatore esterno e sintesi della frattura con chiodo;
il 10.11.2017 veniva dimessa dall'ospedale e successivamente si sottoponeva alle visite di controllo prescritte;
il 20.06.2019 veniva sottoposta ad ultimo intervento chirurgico di rimozione Parte_1 dei mezzi di sintesi;
in ragione della gravità delle lesioni riportate veniva aperto procedimento penale RG. NR.
613/2022 con imputazione del reato ex art.590 c.p. a carico di parte convenuta;
dall'istruttoria svolta in sede penale è emerso che la caduta di parte attrice dal sedile della giostra fu causata dal non corretto posizionamento del maniglione di sicurezza, che era stato chiuso in autonomia da parte attrice senza che procedesse ad alcun controllo prima di azionare la giostra;
a tale circostanza si aggiungeva il Controparte_1
- 1 - malfunzionamento del sistema elettrico della che non segnalava se i maniglioni di sicurezza erano o Pt_2 meno tutti agganciati correttamente.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo a ex artt.1218 e/o 2043, 2049, 2050 e 2051 c.c. nonché di condannare parte convenuta al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte attrice e rispettivamente quantificati in
2.425,00 € quale rimborso per le spese sostenute per i ctp e in 28.444,60 € quale danno non patrimoniale oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace in sede di verifiche preliminari.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante espletamento di Ctu medico-legale e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Parte attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro occorso il 03.11.2017, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella Controparte_1 causazione dell'evento dannoso.
In particolare, la parte attrice ha dedotto che mentre la stessa si trovava sulla giostra denominata “grande zattera”, quando quest'ultima si trovava all'altezza di circa due o tre metri veniva sbalzata fuori dal seggiolino all'esterno della giostra non trattenuta dai manubri di protezione dei sedili.
Occorre premettere che la fattispecie va ricondotta nell'alveo dell'art. 2050 c.c. e all'uopo si osserva che "le attività pericolose riconducibili nell'ambito di applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. si identificano, oltre che con le attività che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, con quelle attività che per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva" (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8095 del
06.04.2006).
Si tratta, pertanto, di quelle attività "che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati, rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso." (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7916 del
26.04.2004).
Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell'accertamento della sussistenza della responsabilità ex art. 2050 cod. civ., il giudizio sulla pericolosità dell'attività svolta - ossia l'apprezzamento della stessa come attività che, per sua natura, o per i mezzi impiegati, rende probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell'evento dannoso da essa causato, distinguendosi, così, dall'attività normalmente innocua, che diventa pericolosa per la condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all'art. 2043 cod. civ. - quando non è espresso dal legislatore, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, tenendo presente che "ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. il giudizio di pericolosità eventuale dell'attività deve essere dato secondo una prognosi postuma sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività." (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15288 del 30.10.2002).
Rispetto a tale accertamento di fatto, "è a carico dell'attore il quale invochi l'art. 2050 c.c. provare la natura pericolosa dell'attività, nonché il nesso materiale di causalità tra questa e l'evento dannoso, mentre incombe al convenuto, una volta che l'attore abbia assolto il proprio onere, provare di aver adottato tutte le misure idonee ad
- 2 - evitare il danno." (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2220 del 28/02/2000).
Nella fattispecie in esame, dalla disamina degli atti e dalle fotografie versate in atti, può ritenersi provato che la giostra denominata “grande Zattera” di altezza pari a circa 8 metri costituisce una cosa intrinsecamente pericolosa, tenuto conto anche e soprattutto dei movimenti turbinosi che la stessa è preposta ad effettuare.
La dinamica del sinistro può ritenersi provata in base agli accertamenti istruttori effettuati in sede penale.
L'utilizzabilità delle prove assunte in una sede diversa rispetto al giudizio civile di merito instaurato tra le parti è resa possibile dal fatto che l'elencazione delle prove nel codice di procedura civile non è tassativa, consentendo al Giudice civile di porre a fondamento del proprio convincimento anche prove atipiche – non disciplinate dalla legge o atipicamente assunte – aventi efficacia probatoria di presunzioni semplici ex art.2729 c.c..
Tali prove atipiche troveranno ingresso nel processo civile con la produzione documentale, perciò, rispetto ad esse operano le preclusioni istruttorie di cui al codice di procedura civile, senza che assuma rilevanza la divergenza di regole probatorie tra i diversi procedimenti in ordine all'ammissione ad all'assunzione delle prove
(Cass. n. 27680/2022).
In particolare, sull'ammissibilità della perizia espletata in altro procedimento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è “indubbio che il giudice civile possa utilizzare come fonte del proprio convincimento gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale riguardante gli stessi fatti ed in primo luogo le risultanze di relazioni tecniche acquisite in tale giudizio, tanto più quando la relazione abbia avuto ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi” (Cass. 02 luglio 2010, n. 15714; in senso conforme Cass. 07 maggio 2021, ord. n.
12164).
Nel caso di specie, la dinamica dei fatti così come indicata da parte attrice è suffragata dalla relazione di servizio redatta dagli agenti di polizia che intervennero sul luogo dell'incidente (doc.1), nonché dalla perizia redatta dal
Dott. n sede penale. Persona_1
Dalla documentazione richiamata emerge che i fatti si sono svolti come descritto da parte attrice, e cioè che il
03.11.2017 la saliva sulla giostra “Wild Water Trophy” e si posizionava su uno dei seggiolini esterni Pt_1 procedendo, in autonomia, a chiudere ed assicurare il maniglione di sicurezza.
La giostra iniziava poi ad effettuare diverse evoluzioni sino a che il maniglione, sganciandosi, proiettava parte attrice a svariati metri da terra (tra i 5 e gli 8 metri).
L'attrice, cadendo, finiva sul tornante di ingresso dell'attrazione fratturandosi il femore della gamba sinistra.
In particolare, dalla perizia del Dott. si evince che dato che i maniglioni di sicurezza non presentavano Per_2 malfunzionamenti, sono prospettabili due possibili situazioni: a) il maniglione non si è mai correttamente agganciato;
b) il maniglione è stato agganciato in una posizione scorretta, ovvero non in aderenza al corpo della ragazza, e ciò ha permesso che scivolasse dal sedile durante le evoluzioni della giostra.
Essendo provata la natura pericolosa del bene va osservato che può ritenersi sussistente anche il nesso materiale di causalità (qualunque delle due opzioni riscontrate dal Ctu si volesse accogliere) in quanto i danni lamentati da parte attrice sono stati causati da una non perfetta chiusura del maniglione che doveva proteggere coloro che usufruivano della giostra da eventuali cadute.
Né il comportamento del minore può considerarsi quale caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, dal momento che proprio la tenera età degli avventori deve indurre i gestori di attività ludiche, ed in particolare di
- 3 - luna park, a potenziare le proprie strutture con misure idonee a rendere sicure le giostre e a prevenire qualsivoglia danno e, in ogni caso, a garantire la corretta gestione e sorveglianza delle attrazioni.
Deve dunque accertarsi l'esclusiva responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro occorso alla parte attrice in data 3.11.2017.
In punto di quantificazione dei danni va osservato quanto segue.
Quanto ai danni non patrimoniali va precisato che il principio di integralità del risarcimento del danno impone che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro. Essi debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante.
Le Sezioni Unite del 2008 hanno in proposito significativamente affermato che a) in presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (rectius, nella sofferenza morale de-terminata dal non poter fare) è risarcibile, ove costituisca conseguenza della lesione al-meno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le Convenzioni internazionali (come la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo), e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c., la tutela penale costituendo sicuro indice di rilevanza dell'interesse leso, b) in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.
Fattispecie quest'ultima considerata integrata ad esempio in caso di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), in quanto il "pregiudizio di tipo esistenziale" consegue alla lesione dei "diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)" (così Cass.,
Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
In tali ipotesi, vengono in considerazione pregiudizi che, attenendo all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una “autonoma categoria di danno” (Cass., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26972). Così come altri pregiudizi di tipo esistenziale, attinenti alla sfera relazionale della persona ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. “danno estetico” che del c.d. “danno alla vita di relazione”), sono risarcibili - si è ulteriormente sottolineato dalle Sezioni
Unite - ove conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.
In base al principio al quale il danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito ad esso causalmente ascrivibile, si è per altro verso ravvisata l'esigenza di evitarsi duplicazioni risarcitorie.
Al riguardo, va precisato, non si hanno, invero, duplicazioni risarcitorie in presenza della liquidazione dei diversi aspetti negativi ravvisati causalmente derivare dal fatto illecito o dall'inadempimento ed incidenti sulla persona del danneggiato.
Duplicazioni risarcitorie vengono invece a sussistere laddove lo stesso aspetto (o voce) venga computato due o
- 4 - più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (Cass., 6/4/2011, n. 7844).
È, invero, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
A tale stregua, i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata "onnicomprensiva" (v. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972).
Così stabilite le coordinate ermeneutiche cui il giudice deve attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, e venendo al caso di specie, occorre precisare quanto segue.
Il Ctu, dottor all'esito di una relazione peritale adeguatamente motivata, aderente alle risultanze Per_2 obiettive e priva di vizi logici e metodologici, ha concluso che riportò nel sinistro di cui Parte_1
è causa una frattura scomposta al terzo medio diafisario del femore sinistro.
Sono, quindi, residuati presenti postumi invalidanti permanenti, per un danno biologico quantificabile nel 7%
(nella cui quantificazione è stato ricompreso anche il danno estetico); è stata inoltre quantificata un'invalidità
temporanea nella seguente misura: 8 giorni di inabilità assoluta, 60 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 giorni al
25%.
Per la liquidazione di questi danni possono essere applicate le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Con queste tabelle è stata proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a
“lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione;
vale a dire che con queste tabelle viene proposta la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, di c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico e di c.d. danno morale.
Considerata l'età della al momento del sinistro (13 anni) con postumi permanenti nella misura del 7% Pt_1 possono, quindi, essere riconosciuti Euro 17.190,00 tenuto conto dell'incremento per la sofferenza soggettiva.
Il Ctu, come detto, ha quantificato un'invalidità temporanea totale nella seguente misura: 8 giorni di inabilità assoluta, 60 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 giorni al 25%.
Va dunque riconosciuta un'ulteriore somma pari a complessivi euro 11.270,00.
Parte attrice chiede che venga riconosciuto un aumento del risarcimento del danno non patrimoniale accertato nella misura del 30% per effetto della c.d. personalizzazione.
La giurisprudenza ha unanimemente affermato che per poter essere liquidato un ulteriore importo a titolo di personalizzazione il danneggiato deve provare che, in virtù delle specificità del caso concreto, abbia subito un maggior danno rispetto a quello patito da soggetti che si fossero trovati nelle medesime condizioni, ed infatti “In applicazione di tali princìpi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le
- 5 - somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. 12 settembre 2022, ord.
n. 26805; Cass. 07 novembre 2014, n. 23778).
In assenza di qualsivoglia specifica allegazione di parte attrice, non è possibile accordare alla stessa un'ulteriore somma risarcitoria a titolo di personalizzazione.
Parte attrice chiede altresì la liquidazione del danno patrimoniale pari ad euro 2425,00 in relazione alle spese per le consulenze tecniche di parte relative alla perizia dell'ingegnere eseguita nell'ambito del Per_3 procedimento penale (€ 2.120 come da doc.9) e alla consulenza medico legale della Dott.ssa (€ 305 Per_4 come da doc.9).
Ebbene con particolare riferimento agli oneri di ctp si osserva che la Cassazione (sentenza del 18.5.2015 n.
10173) ha affermato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1 cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Sulle stesse si provvederà in sede di liquidazione delle spese.
Parte convenuta dunque deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo pari ad euro 28460,00.
Su tale somma già rivalutata all'attualità sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo ma non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi.
Ed infatti non avendo parte attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008) non sono dovuti gli interessi compensativi.
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attore non possono essere riconosciuti.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 in favore di parte attrice, seguono la
- 6 - soccombenza di tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività Controparte_1 prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate tenendo conto dei parametri medi per la fase introduttiva, di studio ed istruttoria e dei parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nella mera discussione orale) dello scaglione compreso tra 26.001,00 e 52.000,00.
Quanto alle spese di Ctp, richieste da parte attrice, nel caso di specie esse devono ritenersi certamente utili tenuto conto del tecnicismo di una consulenza nella materia oggetto di lite e dunque della necessità della parte attrice di dotarsi di un consulente di parte.
Dunque deve essere altresì condannato al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese per le consulenze tecniche di parte liquidate in complessivi euro 2425,00.
Le spese di Ctu del presente giudizio vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Accerta la responsabilità esclusiva di ex articolo 2050 c.c. in relazione al fatto illecito Controparte_1 avvenuto in data 03.11.2017;
2. Condanna per l'effetto al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale della somma di euro 28.460,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
3. Condanna al pagamento in favore di delle spese processuali Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio che liquida in euro 6.725,13 (di cui 6164,00 per compensi e 561,13 per spese) oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge nonché al pagamento delle spese per le consulenze tecniche di parte liquidate in euro 2.425,00;
4. Pone definitivamente in capo a le spese di ctu con diritto da parte di chi le ha Controparte_1 corrisposte a ripetere quanto eventualmente corrisposto a titolo di anticipazione.
Così deciso in Busto Arsizio, il 25/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 7 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3380 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
(nata alle SEYCHELLES il 28/03/2004, C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CRAVEIA ROBERTO, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla Piazza Garibaldi n.1, presso il difensore avv. CRAVEIA ROBERTO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo quanto segue: il 03.11.2017 parte attrice, allora minorenne di anni 13, si recava presso il Luna Park di Legnano, e saliva sulla giostra “Wild Water Trophy”, di proprietà di;
l'attrice si sedeva su uno Controparte_1 dei sedili esterni della giostra e chiudeva in autonomia il maniglione di sicurezza;
la giostra veniva avviata ed iniziava a sollevarsi da terra con movimenti turbinosi che sbalzavano la minore fuori dal seggiolino e all'esterno della giostra;
parte attrice veniva così proiettata a circa 5 metri dal suolo, colpendo, nella caduta, un parapetto metallico;
intervenivano sul posto sia la Polizia Locale di Legnano, sia i sanitari del 118 che soccorrevano la minore e la trasportavano all'ospedale di Legnano;
parte attrice in seguito ad accertamenti medici veniva ricoverata per frattura del femore sinistro e sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza; a questo primo intervento ne seguiva un secondo il 06.11.2017 per rimozione del fissatore esterno e sintesi della frattura con chiodo;
il 10.11.2017 veniva dimessa dall'ospedale e successivamente si sottoponeva alle visite di controllo prescritte;
il 20.06.2019 veniva sottoposta ad ultimo intervento chirurgico di rimozione Parte_1 dei mezzi di sintesi;
in ragione della gravità delle lesioni riportate veniva aperto procedimento penale RG. NR.
613/2022 con imputazione del reato ex art.590 c.p. a carico di parte convenuta;
dall'istruttoria svolta in sede penale è emerso che la caduta di parte attrice dal sedile della giostra fu causata dal non corretto posizionamento del maniglione di sicurezza, che era stato chiuso in autonomia da parte attrice senza che procedesse ad alcun controllo prima di azionare la giostra;
a tale circostanza si aggiungeva il Controparte_1
- 1 - malfunzionamento del sistema elettrico della che non segnalava se i maniglioni di sicurezza erano o Pt_2 meno tutti agganciati correttamente.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo a ex artt.1218 e/o 2043, 2049, 2050 e 2051 c.c. nonché di condannare parte convenuta al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte attrice e rispettivamente quantificati in
2.425,00 € quale rimborso per le spese sostenute per i ctp e in 28.444,60 € quale danno non patrimoniale oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace in sede di verifiche preliminari.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante espletamento di Ctu medico-legale e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Parte attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro occorso il 03.11.2017, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella Controparte_1 causazione dell'evento dannoso.
In particolare, la parte attrice ha dedotto che mentre la stessa si trovava sulla giostra denominata “grande zattera”, quando quest'ultima si trovava all'altezza di circa due o tre metri veniva sbalzata fuori dal seggiolino all'esterno della giostra non trattenuta dai manubri di protezione dei sedili.
Occorre premettere che la fattispecie va ricondotta nell'alveo dell'art. 2050 c.c. e all'uopo si osserva che "le attività pericolose riconducibili nell'ambito di applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. si identificano, oltre che con le attività che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, con quelle attività che per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva" (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8095 del
06.04.2006).
Si tratta, pertanto, di quelle attività "che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati, rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso." (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7916 del
26.04.2004).
Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell'accertamento della sussistenza della responsabilità ex art. 2050 cod. civ., il giudizio sulla pericolosità dell'attività svolta - ossia l'apprezzamento della stessa come attività che, per sua natura, o per i mezzi impiegati, rende probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell'evento dannoso da essa causato, distinguendosi, così, dall'attività normalmente innocua, che diventa pericolosa per la condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all'art. 2043 cod. civ. - quando non è espresso dal legislatore, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, tenendo presente che "ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. il giudizio di pericolosità eventuale dell'attività deve essere dato secondo una prognosi postuma sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività." (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15288 del 30.10.2002).
Rispetto a tale accertamento di fatto, "è a carico dell'attore il quale invochi l'art. 2050 c.c. provare la natura pericolosa dell'attività, nonché il nesso materiale di causalità tra questa e l'evento dannoso, mentre incombe al convenuto, una volta che l'attore abbia assolto il proprio onere, provare di aver adottato tutte le misure idonee ad
- 2 - evitare il danno." (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2220 del 28/02/2000).
Nella fattispecie in esame, dalla disamina degli atti e dalle fotografie versate in atti, può ritenersi provato che la giostra denominata “grande Zattera” di altezza pari a circa 8 metri costituisce una cosa intrinsecamente pericolosa, tenuto conto anche e soprattutto dei movimenti turbinosi che la stessa è preposta ad effettuare.
La dinamica del sinistro può ritenersi provata in base agli accertamenti istruttori effettuati in sede penale.
L'utilizzabilità delle prove assunte in una sede diversa rispetto al giudizio civile di merito instaurato tra le parti è resa possibile dal fatto che l'elencazione delle prove nel codice di procedura civile non è tassativa, consentendo al Giudice civile di porre a fondamento del proprio convincimento anche prove atipiche – non disciplinate dalla legge o atipicamente assunte – aventi efficacia probatoria di presunzioni semplici ex art.2729 c.c..
Tali prove atipiche troveranno ingresso nel processo civile con la produzione documentale, perciò, rispetto ad esse operano le preclusioni istruttorie di cui al codice di procedura civile, senza che assuma rilevanza la divergenza di regole probatorie tra i diversi procedimenti in ordine all'ammissione ad all'assunzione delle prove
(Cass. n. 27680/2022).
In particolare, sull'ammissibilità della perizia espletata in altro procedimento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è “indubbio che il giudice civile possa utilizzare come fonte del proprio convincimento gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale riguardante gli stessi fatti ed in primo luogo le risultanze di relazioni tecniche acquisite in tale giudizio, tanto più quando la relazione abbia avuto ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi” (Cass. 02 luglio 2010, n. 15714; in senso conforme Cass. 07 maggio 2021, ord. n.
12164).
Nel caso di specie, la dinamica dei fatti così come indicata da parte attrice è suffragata dalla relazione di servizio redatta dagli agenti di polizia che intervennero sul luogo dell'incidente (doc.1), nonché dalla perizia redatta dal
Dott. n sede penale. Persona_1
Dalla documentazione richiamata emerge che i fatti si sono svolti come descritto da parte attrice, e cioè che il
03.11.2017 la saliva sulla giostra “Wild Water Trophy” e si posizionava su uno dei seggiolini esterni Pt_1 procedendo, in autonomia, a chiudere ed assicurare il maniglione di sicurezza.
La giostra iniziava poi ad effettuare diverse evoluzioni sino a che il maniglione, sganciandosi, proiettava parte attrice a svariati metri da terra (tra i 5 e gli 8 metri).
L'attrice, cadendo, finiva sul tornante di ingresso dell'attrazione fratturandosi il femore della gamba sinistra.
In particolare, dalla perizia del Dott. si evince che dato che i maniglioni di sicurezza non presentavano Per_2 malfunzionamenti, sono prospettabili due possibili situazioni: a) il maniglione non si è mai correttamente agganciato;
b) il maniglione è stato agganciato in una posizione scorretta, ovvero non in aderenza al corpo della ragazza, e ciò ha permesso che scivolasse dal sedile durante le evoluzioni della giostra.
Essendo provata la natura pericolosa del bene va osservato che può ritenersi sussistente anche il nesso materiale di causalità (qualunque delle due opzioni riscontrate dal Ctu si volesse accogliere) in quanto i danni lamentati da parte attrice sono stati causati da una non perfetta chiusura del maniglione che doveva proteggere coloro che usufruivano della giostra da eventuali cadute.
Né il comportamento del minore può considerarsi quale caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, dal momento che proprio la tenera età degli avventori deve indurre i gestori di attività ludiche, ed in particolare di
- 3 - luna park, a potenziare le proprie strutture con misure idonee a rendere sicure le giostre e a prevenire qualsivoglia danno e, in ogni caso, a garantire la corretta gestione e sorveglianza delle attrazioni.
Deve dunque accertarsi l'esclusiva responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro occorso alla parte attrice in data 3.11.2017.
In punto di quantificazione dei danni va osservato quanto segue.
Quanto ai danni non patrimoniali va precisato che il principio di integralità del risarcimento del danno impone che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro. Essi debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante.
Le Sezioni Unite del 2008 hanno in proposito significativamente affermato che a) in presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (rectius, nella sofferenza morale de-terminata dal non poter fare) è risarcibile, ove costituisca conseguenza della lesione al-meno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le Convenzioni internazionali (come la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo), e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c., la tutela penale costituendo sicuro indice di rilevanza dell'interesse leso, b) in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.
Fattispecie quest'ultima considerata integrata ad esempio in caso di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), in quanto il "pregiudizio di tipo esistenziale" consegue alla lesione dei "diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)" (così Cass.,
Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
In tali ipotesi, vengono in considerazione pregiudizi che, attenendo all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una “autonoma categoria di danno” (Cass., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26972). Così come altri pregiudizi di tipo esistenziale, attinenti alla sfera relazionale della persona ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. “danno estetico” che del c.d. “danno alla vita di relazione”), sono risarcibili - si è ulteriormente sottolineato dalle Sezioni
Unite - ove conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.
In base al principio al quale il danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito ad esso causalmente ascrivibile, si è per altro verso ravvisata l'esigenza di evitarsi duplicazioni risarcitorie.
Al riguardo, va precisato, non si hanno, invero, duplicazioni risarcitorie in presenza della liquidazione dei diversi aspetti negativi ravvisati causalmente derivare dal fatto illecito o dall'inadempimento ed incidenti sulla persona del danneggiato.
Duplicazioni risarcitorie vengono invece a sussistere laddove lo stesso aspetto (o voce) venga computato due o
- 4 - più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (Cass., 6/4/2011, n. 7844).
È, invero, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
A tale stregua, i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata "onnicomprensiva" (v. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972).
Così stabilite le coordinate ermeneutiche cui il giudice deve attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, e venendo al caso di specie, occorre precisare quanto segue.
Il Ctu, dottor all'esito di una relazione peritale adeguatamente motivata, aderente alle risultanze Per_2 obiettive e priva di vizi logici e metodologici, ha concluso che riportò nel sinistro di cui Parte_1
è causa una frattura scomposta al terzo medio diafisario del femore sinistro.
Sono, quindi, residuati presenti postumi invalidanti permanenti, per un danno biologico quantificabile nel 7%
(nella cui quantificazione è stato ricompreso anche il danno estetico); è stata inoltre quantificata un'invalidità
temporanea nella seguente misura: 8 giorni di inabilità assoluta, 60 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 giorni al
25%.
Per la liquidazione di questi danni possono essere applicate le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Con queste tabelle è stata proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a
“lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione;
vale a dire che con queste tabelle viene proposta la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, di c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico e di c.d. danno morale.
Considerata l'età della al momento del sinistro (13 anni) con postumi permanenti nella misura del 7% Pt_1 possono, quindi, essere riconosciuti Euro 17.190,00 tenuto conto dell'incremento per la sofferenza soggettiva.
Il Ctu, come detto, ha quantificato un'invalidità temporanea totale nella seguente misura: 8 giorni di inabilità assoluta, 60 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 giorni al 25%.
Va dunque riconosciuta un'ulteriore somma pari a complessivi euro 11.270,00.
Parte attrice chiede che venga riconosciuto un aumento del risarcimento del danno non patrimoniale accertato nella misura del 30% per effetto della c.d. personalizzazione.
La giurisprudenza ha unanimemente affermato che per poter essere liquidato un ulteriore importo a titolo di personalizzazione il danneggiato deve provare che, in virtù delle specificità del caso concreto, abbia subito un maggior danno rispetto a quello patito da soggetti che si fossero trovati nelle medesime condizioni, ed infatti “In applicazione di tali princìpi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le
- 5 - somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. 12 settembre 2022, ord.
n. 26805; Cass. 07 novembre 2014, n. 23778).
In assenza di qualsivoglia specifica allegazione di parte attrice, non è possibile accordare alla stessa un'ulteriore somma risarcitoria a titolo di personalizzazione.
Parte attrice chiede altresì la liquidazione del danno patrimoniale pari ad euro 2425,00 in relazione alle spese per le consulenze tecniche di parte relative alla perizia dell'ingegnere eseguita nell'ambito del Per_3 procedimento penale (€ 2.120 come da doc.9) e alla consulenza medico legale della Dott.ssa (€ 305 Per_4 come da doc.9).
Ebbene con particolare riferimento agli oneri di ctp si osserva che la Cassazione (sentenza del 18.5.2015 n.
10173) ha affermato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1 cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Sulle stesse si provvederà in sede di liquidazione delle spese.
Parte convenuta dunque deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo pari ad euro 28460,00.
Su tale somma già rivalutata all'attualità sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo ma non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi.
Ed infatti non avendo parte attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008) non sono dovuti gli interessi compensativi.
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attore non possono essere riconosciuti.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 in favore di parte attrice, seguono la
- 6 - soccombenza di tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività Controparte_1 prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate tenendo conto dei parametri medi per la fase introduttiva, di studio ed istruttoria e dei parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nella mera discussione orale) dello scaglione compreso tra 26.001,00 e 52.000,00.
Quanto alle spese di Ctp, richieste da parte attrice, nel caso di specie esse devono ritenersi certamente utili tenuto conto del tecnicismo di una consulenza nella materia oggetto di lite e dunque della necessità della parte attrice di dotarsi di un consulente di parte.
Dunque deve essere altresì condannato al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese per le consulenze tecniche di parte liquidate in complessivi euro 2425,00.
Le spese di Ctu del presente giudizio vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Accerta la responsabilità esclusiva di ex articolo 2050 c.c. in relazione al fatto illecito Controparte_1 avvenuto in data 03.11.2017;
2. Condanna per l'effetto al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale della somma di euro 28.460,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
3. Condanna al pagamento in favore di delle spese processuali Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio che liquida in euro 6.725,13 (di cui 6164,00 per compensi e 561,13 per spese) oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge nonché al pagamento delle spese per le consulenze tecniche di parte liquidate in euro 2.425,00;
4. Pone definitivamente in capo a le spese di ctu con diritto da parte di chi le ha Controparte_1 corrisposte a ripetere quanto eventualmente corrisposto a titolo di anticipazione.
Così deciso in Busto Arsizio, il 25/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 7 -