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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 467/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUBERTO CARMELO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1358/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952040034945022 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952040034945022 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952040034945022 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso telematico il Sig. Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Messina, agiva contro l'Agenzia delle Entrate/ OS di Messina e
contro
ATO ME1 S.p.A. in liquidazione chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 2952040034945022000, notificata il 3.12.2024, con la quale veniva richiesto il pagamento di € 295,88 per la raccolta rifiuti degli anni 2010-2012.
A sostegno dello stesso il ricorrente eccepiva la nullità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti (le fatture non risultavano mai notificate e l'intimazione di pagamento del 2019 era considerata illegittima in caso di credito prescritto), nonché la prescrizione quinquennale del presunto credito per tributi locali, il cui termine risultava già decorso alla data di notifica della cartella.
***
Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate OS di Messina con l'Avv. Nominativo_2 (benché il ricorso introduttivo fosse stato regolarmente notificato ad ATO ME1 S.p.A. in liquidazione in data 30.1.2025) sostenendo, con l'ampio ed articolato atto di controdeduzioni cui si fa integrale e formale rinvio, la propria estraneità rispetto alle vicende antecedenti la formazione del ruolo ed affermando che la legittimazione passiva spettava all'ente impositore.
Infine ribadiva la correttezza del proprio operato nella notifica della cartella, affidando la responsabilità di eventuali ritardi all'ente impositore stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate /OS non può essere messa in discussione, vieppiù alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte del 9 marzo 2022 n. 7716 che, statuendo in ordine alla solidarietà delle spese di lite, ha chiarito che nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.
Ma non è quest'ultima la fattispecie perché la Corte non ravvisa alcuna nullità della notifica dell'atto impugnato;
né sussiste un suo difetto di motivazione alla luce della sentenza di data 14 luglio 2022, n.
22281 delle SU della Cassazione Civile, secondo la quale – in tema di atto esecutivo – il semplice richiamo dell'atto precedente soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del
2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Peraltro, la mancata costituzione in giudizio di ATO ME1 S.p.A., Ente impositore, rende incontrovertibili i rilievi del ricorrente in merito alla nullità della cartella di pagamento per omessa allegazione e notificazione degli avvisi prodromici, mentre d'altra parte è pacifico il compimento della prescrizione quinquennale risalente, al più tardi, al 31.12.2017 in assenza di qualsivoglia atto interruttivo o diversa norma derogatrice dell'anzidetto termine, il che è motivo assorbente delle altre eccezioni o doglianze.
***
In applicazione dei principi sopra citato e di soccombenza le parti convenute vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna le parti convenute in giudizio al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 150,00 oltre accessori di legge.
Così deciso a Messina il 23 gennaio 2026.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUBERTO CARMELO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1358/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952040034945022 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952040034945022 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952040034945022 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso telematico il Sig. Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Messina, agiva contro l'Agenzia delle Entrate/ OS di Messina e
contro
ATO ME1 S.p.A. in liquidazione chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 2952040034945022000, notificata il 3.12.2024, con la quale veniva richiesto il pagamento di € 295,88 per la raccolta rifiuti degli anni 2010-2012.
A sostegno dello stesso il ricorrente eccepiva la nullità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti (le fatture non risultavano mai notificate e l'intimazione di pagamento del 2019 era considerata illegittima in caso di credito prescritto), nonché la prescrizione quinquennale del presunto credito per tributi locali, il cui termine risultava già decorso alla data di notifica della cartella.
***
Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate OS di Messina con l'Avv. Nominativo_2 (benché il ricorso introduttivo fosse stato regolarmente notificato ad ATO ME1 S.p.A. in liquidazione in data 30.1.2025) sostenendo, con l'ampio ed articolato atto di controdeduzioni cui si fa integrale e formale rinvio, la propria estraneità rispetto alle vicende antecedenti la formazione del ruolo ed affermando che la legittimazione passiva spettava all'ente impositore.
Infine ribadiva la correttezza del proprio operato nella notifica della cartella, affidando la responsabilità di eventuali ritardi all'ente impositore stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate /OS non può essere messa in discussione, vieppiù alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte del 9 marzo 2022 n. 7716 che, statuendo in ordine alla solidarietà delle spese di lite, ha chiarito che nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.
Ma non è quest'ultima la fattispecie perché la Corte non ravvisa alcuna nullità della notifica dell'atto impugnato;
né sussiste un suo difetto di motivazione alla luce della sentenza di data 14 luglio 2022, n.
22281 delle SU della Cassazione Civile, secondo la quale – in tema di atto esecutivo – il semplice richiamo dell'atto precedente soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del
2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Peraltro, la mancata costituzione in giudizio di ATO ME1 S.p.A., Ente impositore, rende incontrovertibili i rilievi del ricorrente in merito alla nullità della cartella di pagamento per omessa allegazione e notificazione degli avvisi prodromici, mentre d'altra parte è pacifico il compimento della prescrizione quinquennale risalente, al più tardi, al 31.12.2017 in assenza di qualsivoglia atto interruttivo o diversa norma derogatrice dell'anzidetto termine, il che è motivo assorbente delle altre eccezioni o doglianze.
***
In applicazione dei principi sopra citato e di soccombenza le parti convenute vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna le parti convenute in giudizio al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 150,00 oltre accessori di legge.
Così deciso a Messina il 23 gennaio 2026.