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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona del Gop, Dott.ssa Antonella Soro, all'udienza del 6 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 476 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difeso dall'Avv. Francesca Bellocco per procura alle liti e Parte_1
presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Cardinale Luigi Traglia, 18,
RICORRENTE
E
– in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Ruperto per procura alle liti, elettivamente domiciliato CP_ presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 30.11.2022, ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1
precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80; affermando di essere in
1 CP_ possesso dei suddetti requisiti ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Tribunale di:
“1) accogliere il presente ricorso, e per l'effetto, dichiarare, previo rinnovo della consulenza tecnica, il diritto dell'instante alla INDENNITA' ex art. 1 L. 18/80 Parte_2
dalla data della domanda amministrativa (23.03.2022) ai sensi della vigente legislazione o con
CP_ decorrenza diversa accertata nel corso di lite;
2) condannare, per l'effetto, l' alla corresponsione, in favore dell'instante, della ex art. 1 Parte_3
L.18/80 dalla data della domanda amministrativa (23.03.2022) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge o con decorrenza diversa accertata nel corso di lite.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato.
Il giudice, valutati i motivi di opposizione, disponeva una nuova consulenza all'esito della quale la causa è stata decisa all'udienza odierna con la presente sentenza.
Dalla lettura della relazione emerge che il CTU dott. , verificata la documentazione in Per_1
atti ed eseguito un accurato esame obiettivo della ricorrente, ha posto una diagnosi sostanzialmente sovrapponibile a quella resa dal consulente nella fase di atpo (fibrosi cistica tratta con trapianto bipolmonare nel 2013, in soggetto con CLAD - Chronic Clung allograft dysfunction- in terapia specifica. Colica renale 2013 con idronefrosi ostruttiva rene sn.
Recidivanti infezioni respiratori) confermando il grave quadro pluripatologico dal quale la ricorrente risultava affetta.
Rispetto alla precedente indagine ha tuttavia evidenziato che il quadro clinico, che ha richiesto il trapianto polmonare nel 2013, nella sua evoluzione peggiorativa, ha reso necessario da ottobre
2024 la ossigenoterapia. La situazione di gravità delle patologie, spiega il consulente, ha determinato la perdita dell'autonomia deambulatoria e la totale e permanente invalidità al 100% con conseguente riconoscimento dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 della L. 18/80 non essendo la ricorrente in grado di deambulare autonomamente né in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di terze persone.
Quanto alla decorrenza, il consulente ha stabilito la data di ottobre 2024, con l'aggravamento del quadro clinico emerso dalla obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali e dall'analisi della documentazione sanitaria in atti.
Il giudice condivide le conclusioni cui è pervenuto il consulente, essendo l'indagine svolta con completezza, motivata e pertanto priva di censure.
2 La decorrenza posteriore a quella richiesta mediante l'istanza amministrativa ante causam e la correttezza del primo elaborato, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti della fase di atpo e del presente giudizio.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' in applicazione dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. CP_1
p.q.m.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , disattesa ogni Parte_1
diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
• dichiara che la ricorrente ha diritto al riconoscimento del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, con decorrenza da ottobre 2024;
• compensa le spese tra le parti;
• pone a carico dell' le spese di CTU come da separato decreto. CP_1
Civitavecchia 6/02/2025
Il Gop
Dott.ssa Antonella Soro
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