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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/04/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 485/2024promossa da:
c.f. , ammessa al patrocinio a spese dello stato con Parte_1 C.F._1
delibera n. 1234-24 del 14.11.24 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, elettivamente domiciliata in Chieti, alla Via Arniense n. 162, presso lo studio dell'Avv. Luciano Carinci (c.f.
) che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti C.F._2
RICORRENTE
contro nato il [...] a [...] c.f. residente in Controparte_1 C.F._3
Carvenago (BG) alla via Castello di Carvenago n. 4 e nata il [...] a [...] Controparte_2
(BG) c.f. residente in [...] C.F._4
RESISTENTI contumaci
Oggetto: diritti reali-possesso-trascrizioni.
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note in sostituzione di udienza ex art 281 sexies e 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. si rivolgeva a Codesto Tribunale chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accogliere la domanda proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, vista la servitù acquisita, ordinare ai signori nato il [...] a [...] Controparte_1
ZI (VA), c.f. , res. in Via Castello di Cavernago 4, cap 24050 Cavernago C.F._3
(BG), e nata il [...] a [...], c.f. , res. in Via Controparte_2 C.F._4
Canonico Francesco Cossali 14, cap 24050 Ghisalba (BG), rispettivamente il primo titolare del diritto di abitazione e la seconda titolare della nuda proprietà dell'immobile sito in Ortona (Ch), C.da
Barbella, 20, in Catasto Urbano al foglio 61, p.lla 4007, di consentire alla signora Parte_1
l'accesso alla loro proprietà e precisamente al terreno circostante il loro fabbricato, mediante l'apertura del cancello del recinto circondante detto terreno, con consegna delle relative chiavi alla ricorrente o a persona di fiducia incaricata dai predetti signori in modo da permettere alla Persona_1
ricorrente, in contraddittorio con la signora di accertare lo stato dei luoghi e le Parte_2
condizioni del pozzo nero collocato in tale terreno e se esso è a norma di legge, oltre alla situazione dei tubi interrati che partono dalla casa della e passano sotto al terreno dei signori Pt_1 CP_3
fino ad arrivare al pozzo nero. 2) condannare in ogni caso i convenuti, in solido, al pagamento
[...] delle spese e del compenso professionale del giudizio.”.
Veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 17/02/2025, ore 10,00 assegnando termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alle controparti nel rispetto del termine ex art. 281 undecies comma 2 ultimo periodo c.p.c..
Il ricorso con il pedissequo provvedimento veniva regolarmente notificato ai resistenti a mezzo posta così come risulta dagli avvisi di ricevimento in atti ed in particolare per la la notifica veniva CP_2
perfezionata al 17.12.24 e per il al 23.12.24. CP_1
Nelle more del giudizio, perveniva all'avv. Carinci, procuratore di parte ricorrente, comunicazione della sig.r a con cui rappresentava che aveva acconsentito l'accesso nella sua Controparte_2
proprietà ai tecnici di parte ricorrente per accertare lo stato dei luoghi e le condizioni del pozzo nero collocato in tale terreno e se esso è a norma di legge, oltre alla situazione dei tubi interrati che partono dalla casa della e passano sotto al terreno dei signori fino ad arrivare al Pt_1 Controparte_3
pozzo nero (cfr doc. 2 e 3 ricorrente). La verifica veniva effettuata in data 4.2.25 come da dichiarazione in atti a firma del geom. . Controparte_4
All'udienza del 17 febbraio 2025 l'Avv. Luciano Carinci per parte ricorrente faceva rilevare che è sostanzialmente cessata la materia del contendere, avendo parte convenuta acconsentito in data 4.2.25
pagina 2 di 3 alla ricorrente ed al suo tecnico geom. , ed al tecnico della signora Controparte_4 Parte_2 geom. , l'accesso, tramite una sua persona di fiducia, sul terreno di sua proprietà per il Controparte_5
sopralluogo in contraddittorio per la verifica della situazione dei luoghi, le condizioni del pozzo nero e dei tubi interrati fognari che attraversano il suo fondo. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
Il giudicante, vista la regolarità della notifica dichiarava la contumacia dei sig.ri e Controparte_1
e fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies Controparte_2
c.p.c. al 3.3.25 da svolgersi a trattazione scritta.
In tale data, parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione di udienza concludendo per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con spese compensate.
Va dichiarata l'estinzione per cessata materia del contendere per i motivi addotti ed allegati, con spese compensate. Ciò poiché parte ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo parti resistenti già adempiuto alla domanda avanzata, dopo aver avuto la notifica del ricorso. Ragion per cui sono venuti meno i presupposti dell'azione intrapresa.
Vista la natura della decisione, ci sono giusti motivi per compensare le spese, non essendo stata svolata ulteriore attività difensiva oltre al ricorso introduttivo.
Vista l'ammissione in via anticipata e provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato come da delibera datata 14.11.2024 del COA di Chieti in atti e vista l'istanza di liquidazione dei compensi del difensore della ricorrente, si ritiene di valutare la richiesta e di provvedere con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) dichiara compensate le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
Ortona 19 aprile 2025
Il Giudice Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 485/2024promossa da:
c.f. , ammessa al patrocinio a spese dello stato con Parte_1 C.F._1
delibera n. 1234-24 del 14.11.24 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, elettivamente domiciliata in Chieti, alla Via Arniense n. 162, presso lo studio dell'Avv. Luciano Carinci (c.f.
) che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti C.F._2
RICORRENTE
contro nato il [...] a [...] c.f. residente in Controparte_1 C.F._3
Carvenago (BG) alla via Castello di Carvenago n. 4 e nata il [...] a [...] Controparte_2
(BG) c.f. residente in [...] C.F._4
RESISTENTI contumaci
Oggetto: diritti reali-possesso-trascrizioni.
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note in sostituzione di udienza ex art 281 sexies e 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. si rivolgeva a Codesto Tribunale chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accogliere la domanda proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, vista la servitù acquisita, ordinare ai signori nato il [...] a [...] Controparte_1
ZI (VA), c.f. , res. in Via Castello di Cavernago 4, cap 24050 Cavernago C.F._3
(BG), e nata il [...] a [...], c.f. , res. in Via Controparte_2 C.F._4
Canonico Francesco Cossali 14, cap 24050 Ghisalba (BG), rispettivamente il primo titolare del diritto di abitazione e la seconda titolare della nuda proprietà dell'immobile sito in Ortona (Ch), C.da
Barbella, 20, in Catasto Urbano al foglio 61, p.lla 4007, di consentire alla signora Parte_1
l'accesso alla loro proprietà e precisamente al terreno circostante il loro fabbricato, mediante l'apertura del cancello del recinto circondante detto terreno, con consegna delle relative chiavi alla ricorrente o a persona di fiducia incaricata dai predetti signori in modo da permettere alla Persona_1
ricorrente, in contraddittorio con la signora di accertare lo stato dei luoghi e le Parte_2
condizioni del pozzo nero collocato in tale terreno e se esso è a norma di legge, oltre alla situazione dei tubi interrati che partono dalla casa della e passano sotto al terreno dei signori Pt_1 CP_3
fino ad arrivare al pozzo nero. 2) condannare in ogni caso i convenuti, in solido, al pagamento
[...] delle spese e del compenso professionale del giudizio.”.
Veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 17/02/2025, ore 10,00 assegnando termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alle controparti nel rispetto del termine ex art. 281 undecies comma 2 ultimo periodo c.p.c..
Il ricorso con il pedissequo provvedimento veniva regolarmente notificato ai resistenti a mezzo posta così come risulta dagli avvisi di ricevimento in atti ed in particolare per la la notifica veniva CP_2
perfezionata al 17.12.24 e per il al 23.12.24. CP_1
Nelle more del giudizio, perveniva all'avv. Carinci, procuratore di parte ricorrente, comunicazione della sig.r a con cui rappresentava che aveva acconsentito l'accesso nella sua Controparte_2
proprietà ai tecnici di parte ricorrente per accertare lo stato dei luoghi e le condizioni del pozzo nero collocato in tale terreno e se esso è a norma di legge, oltre alla situazione dei tubi interrati che partono dalla casa della e passano sotto al terreno dei signori fino ad arrivare al Pt_1 Controparte_3
pozzo nero (cfr doc. 2 e 3 ricorrente). La verifica veniva effettuata in data 4.2.25 come da dichiarazione in atti a firma del geom. . Controparte_4
All'udienza del 17 febbraio 2025 l'Avv. Luciano Carinci per parte ricorrente faceva rilevare che è sostanzialmente cessata la materia del contendere, avendo parte convenuta acconsentito in data 4.2.25
pagina 2 di 3 alla ricorrente ed al suo tecnico geom. , ed al tecnico della signora Controparte_4 Parte_2 geom. , l'accesso, tramite una sua persona di fiducia, sul terreno di sua proprietà per il Controparte_5
sopralluogo in contraddittorio per la verifica della situazione dei luoghi, le condizioni del pozzo nero e dei tubi interrati fognari che attraversano il suo fondo. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
Il giudicante, vista la regolarità della notifica dichiarava la contumacia dei sig.ri e Controparte_1
e fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies Controparte_2
c.p.c. al 3.3.25 da svolgersi a trattazione scritta.
In tale data, parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione di udienza concludendo per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con spese compensate.
Va dichiarata l'estinzione per cessata materia del contendere per i motivi addotti ed allegati, con spese compensate. Ciò poiché parte ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo parti resistenti già adempiuto alla domanda avanzata, dopo aver avuto la notifica del ricorso. Ragion per cui sono venuti meno i presupposti dell'azione intrapresa.
Vista la natura della decisione, ci sono giusti motivi per compensare le spese, non essendo stata svolata ulteriore attività difensiva oltre al ricorso introduttivo.
Vista l'ammissione in via anticipata e provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato come da delibera datata 14.11.2024 del COA di Chieti in atti e vista l'istanza di liquidazione dei compensi del difensore della ricorrente, si ritiene di valutare la richiesta e di provvedere con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) dichiara compensate le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
Ortona 19 aprile 2025
Il Giudice Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 3 di 3