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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/10/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1080/2022 R.G.AA.CC.
Oggetto: responsabilità ex art.2051c.c. - 2043 c.c.
VERTENTE
FRA
, C.F.: elettivamente domiciliato in Marsala nella via del Fante n. 43/B Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Angelo Di OL (C.F.: ; tel./fax: 0923/716991; C.F._2 indirizzo pec: che lo rappresenta e difende in virtù di Email_1 mandato in atti
//Attore//
E
, C.F. e P.IVA , in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, conferita giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2022, dall'Avv. Giovanni Immordino (cod. fisc. , p.e.c. , C.F._3 Email_2 numero di fax 091 6536876)
//Convenuto//
E
, P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_2 P.IVA_2 giusta procura in atti, dall'avv. Emilio Amoroso (codice fiscale: - P.E.C. C.F._4
Fax 0922/0131197), elettivamente domiciliato nel suo studio in Email_3
Agrigento, nella Via Diodoro Siculo 21
//terza chiamata in causa//
E
HD ASSICURAZIONI S.P.A., C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avv. Giulio Signorello (c.f. – per C.F._5 Email_4 procura in atti ed elettivamente domiciliata in Marsala presso il suo studio in Marsala, piazza Paolo
Borsellino 8
//Terza chiamata in causa // Conclusioni delle parti
Come da note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del
09.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio ritualmente notificato, l'attore agiva nei confronti del Controparte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni, ex art.2051 o in subordine ex art.2043 c.c. , dallo stesso riportati in seguito all'occorso del giorno 21/02/2021, allorquando, alle ore 11,00 circa, nel lungomare di c/da Spagnola in Marsala, in sella alla propria bicicletta in gruppo con altri ciclisti, nell'immettersi nella pista ciclabile con direzione di marcia verso Trapani, a causa dell'assenza della segnaletica stradale indicante l'ingresso/inizio della pista in discorso, urtava con la ruota anteriore della bicicletta contro il cordolo di delimitazione della pista, rovinando a terra e riportando lesioni personali oltre che danni al mezzo.
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della mancata custodia e disponibilità dell' area indicata quale luogo del sinistro, poiché interessata dai lavori di realizzazione della pista ciclabile eseguiti dalla giusta contratto n. 11975 CP_2 del 09/07/2020, rep. n. 2388, serie IT, registrato in Marsala il 22/07/2020); nel merito, contestava sia nell'an, che nel quantum, le pretese attoree, di cui chiedeva il rigetto, chiedendo altresì di essere autorizzato alla chiamata in causa della al fine di essere eventualmente manlevato e tenuto CP_2 indenne in relazione alle conseguenze derivanti dall'evento oggetto di causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la dichiarando a sua volta preliminarmente di voler CP_2 chiamare in causa, ai sensi dell'art. 106 c.p.c. , la HD SSicurazioni, che, al tempo del sinistro, la copriva per eventuali danni a carico di terzi nello svolgimento dei lavori in questione, in forza di Polizza Responsabilità
Civile Imprese Edili n.0895472585; nel merito, sostenendo di avere osservato nell'esecuzione dei lavori le regole dell'arte e le disposizioni in materia di sicurezza, chiedeva il rigetto della domanda attorea e in via subordinata, nell'ipotesi di suo accoglimento, di dichiarare il terzo HD SSicurazioni tenuto a sollevare
[...] CP_ da ogni genere e obbligo conseguente.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva HD SS.ni, eccependo in via preliminare l'insussistenza di copertura assicurativa e per l'effetto chiedendo di essere estromessa dal giudizio;
nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle richieste risarcitorie attoree perché infondate in fatto e in diritto;
nel merito, in subordine, il rigetto dell'eccepito difetto di legittimazione passiva del , con Controparte_1 accertamento della veste di custode ex art. 2051 c.c. in capo allo stesso e della responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente dell'Ente per l'occorso evento;
nel merito, in via ulteriormente subordinata, chiedeva accertare la sussistenza del prevalente concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento e, per l'effetto, ridurre il risarcimento nella misura corrispondete e da determinare a mezzo di eventuale CTU medica .
Concessi i termini ex art.183, comma 6, cpc, con memoria n.1, chiedeva il rigetto dell'eccezione CP_2 sollevata da HD SS.ni , con conferma della piena operatività della polizza assicurativa de qua;
le altre parti non modificavano le originarie domande.
Istruita la causa a mezzo documentazione, prova testimoniale ed espletamento di ctu medico-legale, la stessa, previa precisazione delle conclusioni, veniva assunta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. La domanda dell'attore, non essendo fondata, non merita accoglimento.
ha agito contro il ai sensi dell'.2051 o in subordine ex art.2043 c.c. Parte_1 Controparte_1
L'art.2051 del codice civile Italiano stabilisce che:”Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
A norma dell'art.2043 c.c. invece :” Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Il , costituendosi, ha contestato preliminarmente la propria legittimazione passiva per Controparte_1 non essere esso responsabile del sinistro in oggetto, non avendo avuto illo tempore la custodia dei luoghi, che ha affermato avere avuto la quale ditta appaltatrice dei lavori di realizzazione della pista CP_2 ciclabile.
L'esito della compiuta istruttoria ha consentito però di ritenere sussistente il rapporto di custodia con la res in capo al convenuto, posto che, nonostante vi sia prova anche documentale dell'appalto dei lavori CP_1 alla l'ente si trovava nella condizione di controllare i possibili rischi inerenti alla cosa, essendo CP_2 emerso (poichè non contestato, ma ricavabile anche dalla . deposizione del teste Di OL ) che il convenuto, attraverso il proprio personale tecnico, curava la direzione dei lavori in questione, CP_1 risultando quindi responsabbile per i danni causati dalla res e ciò senza sottacere che è risultato provato che la pista ciclabile fosse aperta al pubblico e quindi fruibile e fruita dalla collettività ( come si ricava dalle riproduzioni fotografiche prodotte dall'attore ed esibite ai testi e che hanno riconosciuto Tes_1 Tes_2
i luoghi) con conseguente responsabilità dell'ente proprietario . Controparte_1
Parimenti va considerato sussistente, poichè non contestato, il rapporto di custodia in capo (anche) alla alla quale ditta appaltatrice responsabile per i danni causati durante l'esecuzione dei lavori;
ed CP_2 invero il sinistro è del 21.02.2021, cioè in piena esecuzione dei lavori dal momento che il collaudo è del
Settembre 2023.
Ciò chiarito, occorre precisare che alla responsabilità ex art.2051 c.c. va riconosciuta natura oggettiva in quanto fondata non sulla colpa del custode bensì sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno .
Il custode è infatti tenuto a risarcire i danni, a meno che non riesca a dimostrare che l'evento dannoso è stato causato da un caso fortuito, cioè da un fatto imprevedibile ed inevitabile.
Nel caso fortuito vi rientra tanto il fatto naturale, quanto il fatto di un terzo, ma anche la condotta della stessa vittima (cfr. Cass.22807/2009; Cass.25029/2008; Cass. 4476/2011; Cass.6101/2013), che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cfr.
Cass.3793/2014; Cass.6306/2013; Cass.2108/2011).
Secondo la piu' recente giurisprudenza di legittimità, invero, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso ed il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr. Cass. Civ. n. 5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017); grava quindi sul soggetto asseritamente danneggiato l'onere di provare che il fatto dannoso si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass.
Civ. n. 30775/2017, n. 11526/2017, n. 2660/2013 e n. 15839/2011), che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Sentenza n. 7172 del 04/03/2022; Cass. Civ., n. 10938/2018, Cass. Civ., Sez. VI-3, ord., 13 luglio 2022, n. 22121).
In altri termini, è onere del soggetto che assume essere stato danneggiato dalla res in custodia fornire la prova dell'esatta dinamica del lamentato sinistro, con riferimento specifico all'efficienza causale della res rispetto alla condotta del danneggiato e che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene.
Nel caso in esame l'attore si è sottratto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Invero, l'esito dell'istruttoria svolta, se ha permesso di accertare la verificazione dell'evento secondo le modalità indicate dall'attore in atto di citazione, non ha però comprovato la sussistenza del necessario nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno.
Sebbene infatti i testi escussi ad istanza dell'attore all'udienza del 05.04.2024, presenti al momento dell'accadimento per aver fatto parte del gruppo di ciclisti che quel giorno in sella alla bici s'immettevano nella pista ciclabile di nuova costruzione, abbiano confermato sia il fatto della caduta occorsa al Parte_1 in data 21.02.2021 all'ingresso della pista ciclabile di c.da Spagnola, sia la presenza del cordolo di delimitazione della pista, che anche l'assenza di segnaletica stradale indicante l'ingresso/inizio della pista ciclabile e/o di segnaletica di cantiere e/o di lavori in corso e/o di altra cartellonistica di pericolo (v. risposte rese dai detti testi sui capitoli della memoria istruttoria dell'attore), tuttavia non vi è prova che il cordolo e/o l'assenza della segnaletica in discorso abbia/abbiano causato l'urto contro il cordolo e la conseguente caduta a terra dell'attore.
Ed anzi, da una valutazione complessiva dei dati variamente emersi nel corso dell'istruttoria, si ricavano elementi che portano ad escludere l'esistenza del predetto nesso eziologico e conseguentemente a negare l'incidenza causale della mancanza di segnaletica e/o della presenza del cordolo nel verificarsi dell'evento dannoso.
Vale la pena sul punto richiamare come la Suprema Corte ha recentemente stabilito, già con le ordinanze del 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, e successivamente ribadito con le ordinanze 29 gennaio
2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315, che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (ex plurimis, Cass. n. 2480 del 2018, Cass. Civ., sez. III, 5 maggio 2020
n. 8478; e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-05-2022, n. 16568).
Nella fattispecie in esame non può non osservarsi che la ricostruzione in ordine alle modalità dell'occorso, le condizioni di luogo e di tempo presenti al momento dell'evento nonché le dimensioni della pista ciclabile e la collocazione e caratteristiche dello specifico cordolo, come desumibili all'esito dell'istruttoria svolta, fanno emergere profili di colpa in capo all'attore, la cui intensità appare altresì atta ad escludere il legame causale tra la cosa ed il danno, con conseguente esenzione del convenuto e della chiamata CP_1 CP_2 in causa da ogni forma di responsabilità.
Invero, la situazione dei luoghi, come confermata dai predetti testi attorei (che hanno riconosciuto lo stato dei luoghi nelle foto loro esibite) e come risultante dalla produzione documentale versata in atti dall'attore
(cfr. foto n.7 dell'Allegato A n.1 atto di citazione e seconda foto di cui all'allegato C n° 3 atto introduttivo -
n° 1 file video depositato fisicamente presso la cancelleria) appare tale che l'inizio della pista ciclabile e la presenza del cordolo di delimitazione fosse ben visibile, ricavandosi, sebbene non vi fosse specifica cartellonistica, la possibilità per l'utente medio di percepire sia l'inizio/ingresso della pista ciclabile (di non esigue dimensioni e resa peraltro riconoscibile dal suo fondo colorato di rosso), sia la presenza del cordolo di delimitazione, cordolo di circa 7 cm in gomma gialla visibile anche nelle ore notturne con inserti in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza e privo di alcun materiale occultante.
A ciò aggiungasi che la caduta si è verificata, per come peraltro indicato nello stesso atto di citazione e riferito anche dai testi escussi, intorno alle ore 11.00 e quindi in pieno giorno, in situazione di buona visibilità solare, considerate anche le condizioni climatiche esistenti (v. deposizione testi ud. 05.02.2024 “la giornata era bella” ; “quel giorno c'era sole, cielo sereno, era una giornata perfetta per pedalare” ).
Tali elementi, unitamente all'ulteriore circostanza per cui nessuno degli altri ciclisti facenti parte del gruppo ha subito analoghe cadute, nonché alla circostanza che nessuna segnalazione o denuncia è stata formalizzata dal Sig. , nell'immediatezza dell'occorso, al Comando di Polizia Municipale del Parte_1
Comune di Marsala, né, tantomeno, è stato richiesto il relativo intervento, anche ai fini della redazione di un apposito verbale di accertamento, inducono a ritenere che la caduta dell'attore, piu' che a riconnettersi all'assenza nel sito in questione di segnalazioni/cartellonistica e/o alla presenza del cordolo, sia da collegare a un difetto di attenzione e cautela in capo alla vittima, che si è rivelato tale da integrare il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante.
Si ritiene, infatti, in considerazione delle concrete circostanze di luogo e di tempo e delle concrete modalità del fatto, che, ove il avesse prestato la dovuta cautela, procedendo con prudenza, prestando Parte_1 maggiore attenzione, utilizzando la diligenza dell'uomo medio, avrebbe potuto ragionevolmente, pur in assenza di segnalazione/cartellonistica, rendersi conto dell'inizio/ingresso della pista ciclabile e del relativo cordolo e pertanto scongiurare la caduta.
Il cordolo, di cui non è stata provata l'intrinseca pericolosità o la sua manomissione. in definitiva era evitabile e la circolazione, anche in mancanza di segnaletica, poteva avvenire senza inconvenienti (come è avvenuta per gli altri ciclisti del gruppo dell'attore) e pertanto l'evento va esclusivamente ricondotto al difetto di attenzione che il , nelle indicate condizioni di tempo e di luogo, avrebbe potuto e Parte_1 dovuto prestare.
Una volta raggiunta la prova circa l'esclusiva riconducibilità eziologica dell'evento dannoso alla condotta imprudente del danneggiato, è da ritenere preclusa la configurabilità della responsabilità sia ex art. 2051 che 2043 c.c (cfr.Cass., 9863/2023).
La domanda attorea deve, dunque, essere respinta.
Ogni ulteriore e diversa questione resta assorbita. Alla soccombenza segue come corollario la condanna al pagamento delle spese di lite, a carico dell'attore ed in favore sia del convenuto che delle terze chiamate e HD SS.ni SpA, danni che si liquidano come CP_3 in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.ii.mm., tenuto conto del valore della causa, come risultante dal petitum, dei risultati utili conseguiti, dell'attività effettivamente posta in essere dalle parti e della natura non complessa, anzi semplice, delle questioni giuridiche affrontate (valore minimo per ogni fase).
Le spese della ctu, come in atti liquidate, sono definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando nel giudizio portante il n. 1080/2022 R.G., respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi' decide:
-Rigetta la domanda attorea.
-Condanna l'attore , al pagamento, in favore del convenuto e delle terze chiamate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pp.tt., delle spese di lite, che liquida, complessivamente, in € 2.538,50 ciascuno, a titolo di compensi , oltre rimb. forfet., iva e cpa come e se per legge dovuti.
Pone definitivamente le spese della ctu a carico dell'attore.
Così deciso in Marsala, 17.10.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1080/2022 R.G.AA.CC.
Oggetto: responsabilità ex art.2051c.c. - 2043 c.c.
VERTENTE
FRA
, C.F.: elettivamente domiciliato in Marsala nella via del Fante n. 43/B Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Angelo Di OL (C.F.: ; tel./fax: 0923/716991; C.F._2 indirizzo pec: che lo rappresenta e difende in virtù di Email_1 mandato in atti
//Attore//
E
, C.F. e P.IVA , in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, conferita giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2022, dall'Avv. Giovanni Immordino (cod. fisc. , p.e.c. , C.F._3 Email_2 numero di fax 091 6536876)
//Convenuto//
E
, P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_2 P.IVA_2 giusta procura in atti, dall'avv. Emilio Amoroso (codice fiscale: - P.E.C. C.F._4
Fax 0922/0131197), elettivamente domiciliato nel suo studio in Email_3
Agrigento, nella Via Diodoro Siculo 21
//terza chiamata in causa//
E
HD ASSICURAZIONI S.P.A., C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avv. Giulio Signorello (c.f. – per C.F._5 Email_4 procura in atti ed elettivamente domiciliata in Marsala presso il suo studio in Marsala, piazza Paolo
Borsellino 8
//Terza chiamata in causa // Conclusioni delle parti
Come da note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del
09.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio ritualmente notificato, l'attore agiva nei confronti del Controparte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni, ex art.2051 o in subordine ex art.2043 c.c. , dallo stesso riportati in seguito all'occorso del giorno 21/02/2021, allorquando, alle ore 11,00 circa, nel lungomare di c/da Spagnola in Marsala, in sella alla propria bicicletta in gruppo con altri ciclisti, nell'immettersi nella pista ciclabile con direzione di marcia verso Trapani, a causa dell'assenza della segnaletica stradale indicante l'ingresso/inizio della pista in discorso, urtava con la ruota anteriore della bicicletta contro il cordolo di delimitazione della pista, rovinando a terra e riportando lesioni personali oltre che danni al mezzo.
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della mancata custodia e disponibilità dell' area indicata quale luogo del sinistro, poiché interessata dai lavori di realizzazione della pista ciclabile eseguiti dalla giusta contratto n. 11975 CP_2 del 09/07/2020, rep. n. 2388, serie IT, registrato in Marsala il 22/07/2020); nel merito, contestava sia nell'an, che nel quantum, le pretese attoree, di cui chiedeva il rigetto, chiedendo altresì di essere autorizzato alla chiamata in causa della al fine di essere eventualmente manlevato e tenuto CP_2 indenne in relazione alle conseguenze derivanti dall'evento oggetto di causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la dichiarando a sua volta preliminarmente di voler CP_2 chiamare in causa, ai sensi dell'art. 106 c.p.c. , la HD SSicurazioni, che, al tempo del sinistro, la copriva per eventuali danni a carico di terzi nello svolgimento dei lavori in questione, in forza di Polizza Responsabilità
Civile Imprese Edili n.0895472585; nel merito, sostenendo di avere osservato nell'esecuzione dei lavori le regole dell'arte e le disposizioni in materia di sicurezza, chiedeva il rigetto della domanda attorea e in via subordinata, nell'ipotesi di suo accoglimento, di dichiarare il terzo HD SSicurazioni tenuto a sollevare
[...] CP_ da ogni genere e obbligo conseguente.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva HD SS.ni, eccependo in via preliminare l'insussistenza di copertura assicurativa e per l'effetto chiedendo di essere estromessa dal giudizio;
nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle richieste risarcitorie attoree perché infondate in fatto e in diritto;
nel merito, in subordine, il rigetto dell'eccepito difetto di legittimazione passiva del , con Controparte_1 accertamento della veste di custode ex art. 2051 c.c. in capo allo stesso e della responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente dell'Ente per l'occorso evento;
nel merito, in via ulteriormente subordinata, chiedeva accertare la sussistenza del prevalente concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento e, per l'effetto, ridurre il risarcimento nella misura corrispondete e da determinare a mezzo di eventuale CTU medica .
Concessi i termini ex art.183, comma 6, cpc, con memoria n.1, chiedeva il rigetto dell'eccezione CP_2 sollevata da HD SS.ni , con conferma della piena operatività della polizza assicurativa de qua;
le altre parti non modificavano le originarie domande.
Istruita la causa a mezzo documentazione, prova testimoniale ed espletamento di ctu medico-legale, la stessa, previa precisazione delle conclusioni, veniva assunta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. La domanda dell'attore, non essendo fondata, non merita accoglimento.
ha agito contro il ai sensi dell'.2051 o in subordine ex art.2043 c.c. Parte_1 Controparte_1
L'art.2051 del codice civile Italiano stabilisce che:”Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
A norma dell'art.2043 c.c. invece :” Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Il , costituendosi, ha contestato preliminarmente la propria legittimazione passiva per Controparte_1 non essere esso responsabile del sinistro in oggetto, non avendo avuto illo tempore la custodia dei luoghi, che ha affermato avere avuto la quale ditta appaltatrice dei lavori di realizzazione della pista CP_2 ciclabile.
L'esito della compiuta istruttoria ha consentito però di ritenere sussistente il rapporto di custodia con la res in capo al convenuto, posto che, nonostante vi sia prova anche documentale dell'appalto dei lavori CP_1 alla l'ente si trovava nella condizione di controllare i possibili rischi inerenti alla cosa, essendo CP_2 emerso (poichè non contestato, ma ricavabile anche dalla . deposizione del teste Di OL ) che il convenuto, attraverso il proprio personale tecnico, curava la direzione dei lavori in questione, CP_1 risultando quindi responsabbile per i danni causati dalla res e ciò senza sottacere che è risultato provato che la pista ciclabile fosse aperta al pubblico e quindi fruibile e fruita dalla collettività ( come si ricava dalle riproduzioni fotografiche prodotte dall'attore ed esibite ai testi e che hanno riconosciuto Tes_1 Tes_2
i luoghi) con conseguente responsabilità dell'ente proprietario . Controparte_1
Parimenti va considerato sussistente, poichè non contestato, il rapporto di custodia in capo (anche) alla alla quale ditta appaltatrice responsabile per i danni causati durante l'esecuzione dei lavori;
ed CP_2 invero il sinistro è del 21.02.2021, cioè in piena esecuzione dei lavori dal momento che il collaudo è del
Settembre 2023.
Ciò chiarito, occorre precisare che alla responsabilità ex art.2051 c.c. va riconosciuta natura oggettiva in quanto fondata non sulla colpa del custode bensì sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno .
Il custode è infatti tenuto a risarcire i danni, a meno che non riesca a dimostrare che l'evento dannoso è stato causato da un caso fortuito, cioè da un fatto imprevedibile ed inevitabile.
Nel caso fortuito vi rientra tanto il fatto naturale, quanto il fatto di un terzo, ma anche la condotta della stessa vittima (cfr. Cass.22807/2009; Cass.25029/2008; Cass. 4476/2011; Cass.6101/2013), che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cfr.
Cass.3793/2014; Cass.6306/2013; Cass.2108/2011).
Secondo la piu' recente giurisprudenza di legittimità, invero, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso ed il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr. Cass. Civ. n. 5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017); grava quindi sul soggetto asseritamente danneggiato l'onere di provare che il fatto dannoso si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass.
Civ. n. 30775/2017, n. 11526/2017, n. 2660/2013 e n. 15839/2011), che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Sentenza n. 7172 del 04/03/2022; Cass. Civ., n. 10938/2018, Cass. Civ., Sez. VI-3, ord., 13 luglio 2022, n. 22121).
In altri termini, è onere del soggetto che assume essere stato danneggiato dalla res in custodia fornire la prova dell'esatta dinamica del lamentato sinistro, con riferimento specifico all'efficienza causale della res rispetto alla condotta del danneggiato e che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene.
Nel caso in esame l'attore si è sottratto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Invero, l'esito dell'istruttoria svolta, se ha permesso di accertare la verificazione dell'evento secondo le modalità indicate dall'attore in atto di citazione, non ha però comprovato la sussistenza del necessario nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno.
Sebbene infatti i testi escussi ad istanza dell'attore all'udienza del 05.04.2024, presenti al momento dell'accadimento per aver fatto parte del gruppo di ciclisti che quel giorno in sella alla bici s'immettevano nella pista ciclabile di nuova costruzione, abbiano confermato sia il fatto della caduta occorsa al Parte_1 in data 21.02.2021 all'ingresso della pista ciclabile di c.da Spagnola, sia la presenza del cordolo di delimitazione della pista, che anche l'assenza di segnaletica stradale indicante l'ingresso/inizio della pista ciclabile e/o di segnaletica di cantiere e/o di lavori in corso e/o di altra cartellonistica di pericolo (v. risposte rese dai detti testi sui capitoli della memoria istruttoria dell'attore), tuttavia non vi è prova che il cordolo e/o l'assenza della segnaletica in discorso abbia/abbiano causato l'urto contro il cordolo e la conseguente caduta a terra dell'attore.
Ed anzi, da una valutazione complessiva dei dati variamente emersi nel corso dell'istruttoria, si ricavano elementi che portano ad escludere l'esistenza del predetto nesso eziologico e conseguentemente a negare l'incidenza causale della mancanza di segnaletica e/o della presenza del cordolo nel verificarsi dell'evento dannoso.
Vale la pena sul punto richiamare come la Suprema Corte ha recentemente stabilito, già con le ordinanze del 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, e successivamente ribadito con le ordinanze 29 gennaio
2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315, che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (ex plurimis, Cass. n. 2480 del 2018, Cass. Civ., sez. III, 5 maggio 2020
n. 8478; e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-05-2022, n. 16568).
Nella fattispecie in esame non può non osservarsi che la ricostruzione in ordine alle modalità dell'occorso, le condizioni di luogo e di tempo presenti al momento dell'evento nonché le dimensioni della pista ciclabile e la collocazione e caratteristiche dello specifico cordolo, come desumibili all'esito dell'istruttoria svolta, fanno emergere profili di colpa in capo all'attore, la cui intensità appare altresì atta ad escludere il legame causale tra la cosa ed il danno, con conseguente esenzione del convenuto e della chiamata CP_1 CP_2 in causa da ogni forma di responsabilità.
Invero, la situazione dei luoghi, come confermata dai predetti testi attorei (che hanno riconosciuto lo stato dei luoghi nelle foto loro esibite) e come risultante dalla produzione documentale versata in atti dall'attore
(cfr. foto n.7 dell'Allegato A n.1 atto di citazione e seconda foto di cui all'allegato C n° 3 atto introduttivo -
n° 1 file video depositato fisicamente presso la cancelleria) appare tale che l'inizio della pista ciclabile e la presenza del cordolo di delimitazione fosse ben visibile, ricavandosi, sebbene non vi fosse specifica cartellonistica, la possibilità per l'utente medio di percepire sia l'inizio/ingresso della pista ciclabile (di non esigue dimensioni e resa peraltro riconoscibile dal suo fondo colorato di rosso), sia la presenza del cordolo di delimitazione, cordolo di circa 7 cm in gomma gialla visibile anche nelle ore notturne con inserti in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza e privo di alcun materiale occultante.
A ciò aggiungasi che la caduta si è verificata, per come peraltro indicato nello stesso atto di citazione e riferito anche dai testi escussi, intorno alle ore 11.00 e quindi in pieno giorno, in situazione di buona visibilità solare, considerate anche le condizioni climatiche esistenti (v. deposizione testi ud. 05.02.2024 “la giornata era bella” ; “quel giorno c'era sole, cielo sereno, era una giornata perfetta per pedalare” ).
Tali elementi, unitamente all'ulteriore circostanza per cui nessuno degli altri ciclisti facenti parte del gruppo ha subito analoghe cadute, nonché alla circostanza che nessuna segnalazione o denuncia è stata formalizzata dal Sig. , nell'immediatezza dell'occorso, al Comando di Polizia Municipale del Parte_1
Comune di Marsala, né, tantomeno, è stato richiesto il relativo intervento, anche ai fini della redazione di un apposito verbale di accertamento, inducono a ritenere che la caduta dell'attore, piu' che a riconnettersi all'assenza nel sito in questione di segnalazioni/cartellonistica e/o alla presenza del cordolo, sia da collegare a un difetto di attenzione e cautela in capo alla vittima, che si è rivelato tale da integrare il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante.
Si ritiene, infatti, in considerazione delle concrete circostanze di luogo e di tempo e delle concrete modalità del fatto, che, ove il avesse prestato la dovuta cautela, procedendo con prudenza, prestando Parte_1 maggiore attenzione, utilizzando la diligenza dell'uomo medio, avrebbe potuto ragionevolmente, pur in assenza di segnalazione/cartellonistica, rendersi conto dell'inizio/ingresso della pista ciclabile e del relativo cordolo e pertanto scongiurare la caduta.
Il cordolo, di cui non è stata provata l'intrinseca pericolosità o la sua manomissione. in definitiva era evitabile e la circolazione, anche in mancanza di segnaletica, poteva avvenire senza inconvenienti (come è avvenuta per gli altri ciclisti del gruppo dell'attore) e pertanto l'evento va esclusivamente ricondotto al difetto di attenzione che il , nelle indicate condizioni di tempo e di luogo, avrebbe potuto e Parte_1 dovuto prestare.
Una volta raggiunta la prova circa l'esclusiva riconducibilità eziologica dell'evento dannoso alla condotta imprudente del danneggiato, è da ritenere preclusa la configurabilità della responsabilità sia ex art. 2051 che 2043 c.c (cfr.Cass., 9863/2023).
La domanda attorea deve, dunque, essere respinta.
Ogni ulteriore e diversa questione resta assorbita. Alla soccombenza segue come corollario la condanna al pagamento delle spese di lite, a carico dell'attore ed in favore sia del convenuto che delle terze chiamate e HD SS.ni SpA, danni che si liquidano come CP_3 in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.ii.mm., tenuto conto del valore della causa, come risultante dal petitum, dei risultati utili conseguiti, dell'attività effettivamente posta in essere dalle parti e della natura non complessa, anzi semplice, delle questioni giuridiche affrontate (valore minimo per ogni fase).
Le spese della ctu, come in atti liquidate, sono definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando nel giudizio portante il n. 1080/2022 R.G., respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi' decide:
-Rigetta la domanda attorea.
-Condanna l'attore , al pagamento, in favore del convenuto e delle terze chiamate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pp.tt., delle spese di lite, che liquida, complessivamente, in € 2.538,50 ciascuno, a titolo di compensi , oltre rimb. forfet., iva e cpa come e se per legge dovuti.
Pone definitivamente le spese della ctu a carico dell'attore.
Così deciso in Marsala, 17.10.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo