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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7176 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11083 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 19.6. 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Caianello n. 39 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Fernanda Elisa De Siena che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.3.2025 e ritualmente notificato il ricorrente premettendo di avere ottenuto con decreto di omologa del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, in data 30.9.2024 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, n.r.g. 4475/24, il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 18/80 ai fini dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 15 novembre 2023 e che aveva notificato all' il provvedimento e CP_1 il mod. AP70, il 3.10.2024, ma senza esito, chiedeva l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati oltre interessi CP_1 legali. L' ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
La causa era decisa a mezzo di trattazione scritta, previo rituale deposito della nota di parte ricorrente. Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito espressi. Risulta invero dagli atti la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa del 15.11.2023 e quindi dal 1°.12.2023 (cfr. decreto di omologa corretto in atti), sia dei requisiti extra sanitari (cfr. mod. AP70 in atti). Sui ratei non corrisposti sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, dello scaglione di valore della causa e anche del pregio dell'opera difensiva.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accerta il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento dal 1°.12.2023 e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei CP_1 ratei maturati, oltre accessori di legge come in parte motiva;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 19.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11083 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 19.6. 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Caianello n. 39 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Fernanda Elisa De Siena che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.3.2025 e ritualmente notificato il ricorrente premettendo di avere ottenuto con decreto di omologa del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, in data 30.9.2024 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, n.r.g. 4475/24, il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 18/80 ai fini dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 15 novembre 2023 e che aveva notificato all' il provvedimento e CP_1 il mod. AP70, il 3.10.2024, ma senza esito, chiedeva l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati oltre interessi CP_1 legali. L' ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
La causa era decisa a mezzo di trattazione scritta, previo rituale deposito della nota di parte ricorrente. Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito espressi. Risulta invero dagli atti la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa del 15.11.2023 e quindi dal 1°.12.2023 (cfr. decreto di omologa corretto in atti), sia dei requisiti extra sanitari (cfr. mod. AP70 in atti). Sui ratei non corrisposti sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, dello scaglione di valore della causa e anche del pregio dell'opera difensiva.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accerta il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento dal 1°.12.2023 e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei CP_1 ratei maturati, oltre accessori di legge come in parte motiva;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 19.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace