Articolo 23 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52
Articolo 22Articolo 24
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2 settembre 1985
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1 gennaio 2008
Art. 23. (( 1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalita' telematiche. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008