Art. 23. (( 1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalita' telematiche. ))
Versione
2 settembre 1985
2 settembre 1985
>
Versione
1 gennaio 2008
1 gennaio 2008