TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/09/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 35/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 23 settembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35/2021 R.G. Lav. promossa da
, nato a [...] il [...] residente in [...]
Berlinguer 118 cod. fisc. - ed elettivamente domiciliato in Catania, via G.B. C.F._1
Grassi n. 7, presso lo studio dell'avv. Elena Marzia Munaò (COD. FISC. CodiceFiscale_2
- – fax 095-223761) che lo rappresenta e difende;
Email_1
ricorrente
contro
, in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti dall'avv. S. Dolce;
[...]
resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento diritto alla indennità di disoccupazione agricola/illegittimità ripetizione indebito.
All'udienza odierna, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza letta in udienza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/1/2021 parte ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo che fosse riconosciuto lo svolgimento di attività lavorativa come bracciante agricola CP_1
alle dipendenze dell'azienda LU. nel periodo in oggetto e fosse Controparte_3
dichiarato il proprio diritto ad essere reiscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno in questione (2019 e 2020).
A sostegno della domanda deduceva l'illegittimità dei provvedimenti dell' con cui gli era stato CP_1
comunicato che la indennità di disoccupazione agricola risultava non dovuta in quanto non risultava iscritto negli elenchi agricoli.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' , contestando nel merito la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
Autorizzato il deposito di note all'udienza odierna la causa previo deposito di note-preverbale scritte,
veniva decisa con sentenza.
*******
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' per sentire accertare il proprio presunto diritto CP_1
all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019 e 2020, previa nuova iscrizione dello stesso negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato.
A tal fine espone che negli anni in questione avrebbe lavorato alle dipendenze della LU.
[...]
CP_3
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha chiarito che a seguito di un'ispezione eseguita nei confronti di tale società, è stato accertato che questa in realtà non poteva considerarsi un'impresa di natura agricola, ma doveva essere iscritta nel settore terziario. Da ciò è derivato il disconoscimento dei rapporti di lavoro agricoli denunciati e il conseguente diritto dell' di ripetere le somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola. CP_1
Dunque con verbale ispettivo versato in atti dall' , è stata accertata la natura non agricola della CP_1
società in oggetto.
La ragione del disconoscimento viene contestata dal ricorrente che pone l'accento sulla natura agricola dell'attività svolta dalla ditta.
D'altra pare, il ricorrente sostiene che a prescindere dalla natura agricola o meno della LU.
[...]
ha diritto a essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli ex art. 6 legge Controparte_3
n. 92/1979, citando giurisprudenza che sostiene che ai fini dell'inquadramento contributivo, ciò che conta è l'attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall'inquadramento del datore di lavoro (in tal senso, Corte di Cassazione n. 2933/2019).
Ciò posto si osserva come il ricorrente, che pur ne aveva l'onere, non ha però offerto adeguati riscontri in merito.
Si premetta la normativa di riferimento.
La norma dell'art. 6, L. 92/79, che così testualmente recita:
”Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative
all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori
agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:
a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate
appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione
montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di
somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica
ed all'esercizio controllato della caccia;
d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli,
nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa
a quella di raccolta;
e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di
imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività”.
In buona sostanza, quindi, la norma appena citata prevede l'inquadramento come agricoli dei lavoratori che, pur dipendenti di aziende non agricole, rientrino in una delle ipotesi contemplate dalla norma nelle lettere da a) ad e).
Diventa pertanto rilevante individuare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte dal singolo lavoratore all'interno ed alle dipendenze di un'azienda (pur non qualificabile come agricola).
Ora il ricorrente sostiene di aver svolto “attività di sfalcio, piantumazione, manutenzione,
spollonatura, potatura, anche in terreni dove sono istallati i pannelli fotovoltaici e per la coltivazione
di piante di ulivo” .
D'altra parte nei capitoli di prova non viene indicato il periodo asseritamente lavorato con lo svolgimento di tali specifiche mansioni, ma esclusivamente l'anno ( 2019 e 2020). Inoltre vengono indicati come testi, soggetti che hanno intentato analoghi procedimenti contro l' ( la circostanza CP_1
prospettata dall' nella memoria di costituzione non è stata contestata nella prima difesa utile). CP_1
Infine si rileva una circostanza di dirimente rilievo ai fini che occupano.
Il ricorrente sostiene di aver svolto le mansioni di cui sopra tra gli altri negli agri di CP_4
( cfr cap 6: Vero o no che il lavoratore agricolo , continua a svolgere fino ad oggi Parte_1
attività di sfalcio, piantumazione, manutenzione, spollonatura, potatura, anche in terreni dove sono
istallati i pannelli fotovoltaici e per la coltivazione di piante di ulivo di cui si occupa anche della
raccolta del frutto nei fondi in agro di , Troina, Aidone, Assoro, Barrafranca, Enna, Leonforte, CP_4
Sclafani Bagni?) D'altra parte, dall'accesso ispettivo e dai sopralluoghi effettuati in data 04/03/2020 e 05/03/2020
presso i fondi individuati al catasto dei terreni in agro di al foglio 97 particelle 370, 371 e 373, CP_4
cioè quelli inseriti nell'ultima Denuncia Aziendale presentata dalla ditta all' (ed accolta con CP_1
decorrenza 20.5.2019), è stata accertata la presenza di un'attività di gestione di impianto fotovoltaico,
mentre nessuna attività di coltivazione agricola e di raccolta di frutti è stata rilevata.
Quindi dal verbale risulta l'assenza in loco di qualunque coltivazione di ulivi.
Ora, come noto, i verbali ispettivi fanno fede fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati de visu dal pubblico ufficiale verbalizzante (es: entità dei costi sostenuti per personale, mancato pagamento dei contributi previdenziali, documentazione contabile raccolta o mancante, e come nel caso di specie, reale condizione dei fondi e delle coltivazioni).
Per il resto il verbale ispettivo (cioè con riferimento ai fatti oggetto di mere valutazioni e deduzioni degli agenti accertatori), pur non costituendo prova legale, e potendo dunque essere disatteso in presenza di ulteriori prove, costituisce comunque elemento probatorio di cui il giudice può e deve tener conto se ritenuto non contraddittorio e convincente, anche in considerazione della circostanza che proviene da soggetti particolarmente attendibili e professionali (agenti di polizia giudiziaria)
chiamati per legge all'accertamento talora di fatti di reato.
Ne discende che l'assenza di ulivi sull'agro ispezionato deve ritenersi fatto pacifico.
Per contro il ricorrente chiede di essere ammesso a provare, per mezzo di testi, che egli svolgesse le attività di cui sopra, anche nell'agro di ove cioè è inconfutabilmente stato escluso che si CP_4
svolgesse attività riconducibile a quella agricola, anche a mente della previsione di legge sopra calendata. Ed invero se ivi non sorgeva, per come è stato acclarato dagli ispettori, alcuna coltivazione di ulivi non si vede come il ricorrente possa sostenere di avervi svolto “attività di sfalcio,
piantumazione, manutenzione, spollonatura, potatura”.
Stesso discorso valga in relazione al tentativo di provare la natura agricola dell'attività svolta dalla attraverso capitoli (2) Dal mese di maggio 2019 la società Controparte_5 [...] ha iniziato a svolgere direttamente l'attività di sfalcio, piantumazione, Controparte_5
gestione, manutenzione, spollonatura, irrigazione, potatura, coltivazione e raccolta dei frutti delle
piante di ulivo in terreni dove sono istallati i pannelli fotovoltaici e previsti per legge quale fascia di
mitigazione?; 3)Tale attività agricola di coltivazione e raccolta dei frutti delle piante di ulivo di
sfalcio, piantumazione, gestione, manutenzione, spollonatura, irrigazione, potatura è svolta nei fondi
in agro di , Troina, Aidone, Assoro, Barrafranca, Enna, Leonforte, Sclafani Bagni con colture CP_4
“olive da olio” ?) rispetto ai quali si ravvisa la stessa incongruenza già registrata e sopra descritta (
nel capitolo 3, ancora una volta, si parla di coltivazioni di ulivi, tra gli altri, in agro di in aperta CP_4
contraddizione con le risultanze dell'ispezione).
Parimenti inammissibile risulta la prova per testi di circostanze come quelle aventi ad oggetto l acquisto di macchinari e strumenti vari finalizzati alla coltivazione come trattori e/o decespugliatori ecce ( cap 4) trattandosi all'evidenza di fatti da provarsi documentalmente ( attraverso la produzione delle relative fatture di acquisto)
Tirando le fila, tenuto conto che la prova orale è stata formulata in termini generici ( per il 2020 non si indica nemmeno il numero di giornate e per il 2019 oltre ai periodi lavorati, non si provano tutti gli altri indici della subordinazione tra cui, non ultimo, il requisito della onerosità, tutti peraltro contestati dall' ) e che in essa si rappresentano circostanze palesemente smentite dagli atti ed in CP_1
particolare dalle risultanze dei verbali ispettivi, e che dunque in nessun caso avrebbero potuto essere sconfessate da mere deposizioni testimoniali provenienti da soggetti peraltro, nemmeno troppo attendibili, la prova orale non veniva ammessa.
Pertanto, il ricorrente ha omesso di offrire adeguata prova ( a suo carico) della riconducibilità alla norma di legge calendata, ad un'attività di lavoratore agricolo, delle prestazioni rese alle dipendenze della LU. Controparte_3
Il ricorrente non può dunque in alcun modo essere inquadrato ai fini previdenziali come lavoratore agricolo ai sensi della lettera e), né delle altre ipotesi tipologiche contemplate dalla norma più volte citata. In conclusione a fronte della contestazione dell' del carattere agricolo della ditta e della natura CP_1
subordinata della prestazione asseritamente resa, il ricorrente per come ampiamente chiarito, non può dirsi aver adeguatamente assolto all'onere della prova dello svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di un'azienda qualificabile come agricola nel periodo in oggetto o comunque della riconducibilità della propria posizione e prestazione lavorativa all'interno dell'azienda stessa, alla nozione di lavoratore agricolo nei termini sopra citati.
Il ricorso merita pertanto il rigetto.
L' indubbia particolarità della questione sub iudice induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Enna, 23 settembre 2025.