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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/11/2025, n. 16362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16362 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 67156 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 20 novembre 2025 ex art.281 sexies co.3 c.p.c.
e vertente
T R A
(c. f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Daniel Del Monte per procura in atti
Appellante
E
((P.IVA. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Adriano Pala e Ferruccio CP_1 P.IVA_2
Parri per procura in atti
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Roma sentenza n. 9131/2020 depositata in data 16.6.2020 in materia di somministrazione
CONCLUSIONI Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in riforma dell'impugnata sentenza:
In via principale e nel merito:
i) condannare la convenuta al pagamento di Euro 20,00 ai sensi dell'art. 5 n. 1 dell'Allegato "A" della delibera n. 73/11/Cons e/o di Euro 10,00 ai sensi dell'art. 5 n. 2 dell'Allegato "A" della delibera
n. 73/11/Cons, a titolo di indennizzo per il malfunzionamento del servizio;
ii) condannare la convenuta al pagamento di Euro 300,00 ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato "A" del 73/11/Cons, a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo;
iii) condannare la convenuta al pagamento del risarcimento del danno che sarà ritenuto e che sarà quantificato in corso di giudizio ovvero nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia e, comunque, ad una somma inferiore ad € 500,00; iv) Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”
Per l'appellata : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'Appello,
In via principale, rigettare la proposta impugnazione e confermare la sentenza n. 9131/20 emessa dal Giudice di Pace di Roma.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.9131/2020 il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da nei confronti di al pagamento della somma di euro 20,00 a titolo Parte_1 CP_2
di disservizio l'utenza codice cliente n. 6927685 nel periodo 1.09.2015 al 5.09.2015, al pagamento della somma di euro 300,00 per mancata risposta al reclamo ai sensi art. 11 allegato A del 73/11/Cons
nonché, al risarcimento dei danni quantificati nella somma inferiore ad euro 500,00 ovvero quella accertata in corso di causa.
Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione sollevata dalla convenuta relativa alla CP_1
violazione del principio del ne bis in idem , in quanto il medesimo disservizio era stato oggetto di pronuncia del Giudice di Pace (sentenza 12730/2019) che aveva condannato al pagamento Pt_2
dell'importo di euro 150,00 in favore di . Parte_1
Ha proposto appello la concludendo come sopra;
si è costituita chiedendo il Parte_1 Pt_2
rigetto del gravame.
In data 24.10.2025 la causa , stante il perpetuarsi della scopertura del ruolo per il trasferimento ad altro ufficio del giudice designato, è stata assegnata ad altro magistrato e quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies co.3 c.p.c. all'udienza del 20.11.2025 sulle conclusioni come in epigrafe riportate.
2. L'appello è ammissibile, nonostante il valore della controversia sia inferiore all'importo previsto dall'art. 113 c.p.c., comma II, in quanto il primo giudice ha deciso secondo diritto , ritenendo ostativa all'esame nel merito della domanda precedente pronuncia inter partes.
3. L'appello è tuttavia infondato.
Con il primo motivo la deduce la erronea declaratoria di inammissibilita' della domanda di Pt_1
primo grado – violazione principio ne bis in idem – erronea valutazione dei mezzi di prova.
L'appellante lamenta che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto identica la domanda già proposta da e decisa con la sentenza n.12730/2019, mentre invece la causa petendi era Parte_1
diversa in quanto sarebbe stato documentato in atti che le domande erano relative ad utenze diverse ed a contratti diversi.
Il motivo è infondato.
La documentazione prodotta in primo grado è inidonea a dar prova della esistenza di due diverse utenze e due diversi contratti , in relazione alle quali si sarebbero determinati i disservizi.
La risulta aver depositato in primo grado solo un contratto ( trattasi peraltro di fotocopia quasi Pt_1
illeggibile) dalla quale non si ricava neppure la indicazione della utenza servita con relativo codice cliente.
Dal raffronto delle domande proposte nei due giudizi emerge che non vi è alcuno specifico riferimento idoneo ad individuare il diverso codice di riferimento della utenza, che secondo l'appellante contraddistinguerebbe le due utenze e i due contratti . Le domande sono esattamente sovrapponibili .
Corretti quindi gli asserti posti a sostegno della pronuncia di primo grado laddove il Giudice di pace afferma che “il disservizio è il medesimo (quello verificatosi in data 1-09-2015 ) e, dunque, riguarda
il rallentamento dell'intera linea internet relativa ad entrambe le utenze..” e che “ non vi è alcun
riscontro documentale circa la distinzione delle due utenze a cui fa riferimento nelle note ex art. 320
c.p.c. e nelle note conclusive della difesa di parte istante”. 4. L'esame del secondo e terzo motivo relativi all'inadempimento contrattuale ed al risarcimento dei danni nonché all' indennizzo per mancata risposta al reclamo, resta assorbito.
Si rileva ad ogni modo che difetta totalmente allegazione e prova del risarcimento dei danni e per quel che concerne l'indennizzo , giova ricordare che la Suprema Corte ( vedi Cass. 34930 del 2022)
ha avuto modo di precisare che gli indennizzi che, in attuazione della normativa di settore, devono essere previsti nella carta dei servizi dei soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, hanno funzione deflattiva, poiché mirano a prevenire ed evitare il contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie, ma
"non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno e non possono quindi supplire
alla mancata prova dello stesso verificarsi del danno". Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an,
oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa( Cass. 2017 n.15349) . Con la conseguenza che la sola dimostrazione del tipo e dell'entità del disservizio, in difetto di prova del danno, non può da sola dare diritto ad un indennizzo
(Cass. 2019 n.27609).
L'appello va dunque rigettato e confermata la pronuncia gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in misura media, con esclusione del compenso per la fase istruttoria assente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando :
a) respinge l'appello e conferma la sentenza gravata recante n. 9131/2020 resa dal Giudice di Pace
di Roma.
b) condanna parte appellante a rifondere alla controparte le spese processuali del presente grado , che liquida in € 462,00 per compensi oltre iva , cpa e spese generali;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma1 quater T.U.115/2002 per la integrazione di somme dovute a titolo di contributo unificato .
Roma , 22.11.2025 Il giudice dott.ssa Raffaella Tronci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 67156 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 20 novembre 2025 ex art.281 sexies co.3 c.p.c.
e vertente
T R A
(c. f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Daniel Del Monte per procura in atti
Appellante
E
((P.IVA. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Adriano Pala e Ferruccio CP_1 P.IVA_2
Parri per procura in atti
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Roma sentenza n. 9131/2020 depositata in data 16.6.2020 in materia di somministrazione
CONCLUSIONI Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in riforma dell'impugnata sentenza:
In via principale e nel merito:
i) condannare la convenuta al pagamento di Euro 20,00 ai sensi dell'art. 5 n. 1 dell'Allegato "A" della delibera n. 73/11/Cons e/o di Euro 10,00 ai sensi dell'art. 5 n. 2 dell'Allegato "A" della delibera
n. 73/11/Cons, a titolo di indennizzo per il malfunzionamento del servizio;
ii) condannare la convenuta al pagamento di Euro 300,00 ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato "A" del 73/11/Cons, a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo;
iii) condannare la convenuta al pagamento del risarcimento del danno che sarà ritenuto e che sarà quantificato in corso di giudizio ovvero nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia e, comunque, ad una somma inferiore ad € 500,00; iv) Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”
Per l'appellata : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'Appello,
In via principale, rigettare la proposta impugnazione e confermare la sentenza n. 9131/20 emessa dal Giudice di Pace di Roma.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.9131/2020 il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da nei confronti di al pagamento della somma di euro 20,00 a titolo Parte_1 CP_2
di disservizio l'utenza codice cliente n. 6927685 nel periodo 1.09.2015 al 5.09.2015, al pagamento della somma di euro 300,00 per mancata risposta al reclamo ai sensi art. 11 allegato A del 73/11/Cons
nonché, al risarcimento dei danni quantificati nella somma inferiore ad euro 500,00 ovvero quella accertata in corso di causa.
Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione sollevata dalla convenuta relativa alla CP_1
violazione del principio del ne bis in idem , in quanto il medesimo disservizio era stato oggetto di pronuncia del Giudice di Pace (sentenza 12730/2019) che aveva condannato al pagamento Pt_2
dell'importo di euro 150,00 in favore di . Parte_1
Ha proposto appello la concludendo come sopra;
si è costituita chiedendo il Parte_1 Pt_2
rigetto del gravame.
In data 24.10.2025 la causa , stante il perpetuarsi della scopertura del ruolo per il trasferimento ad altro ufficio del giudice designato, è stata assegnata ad altro magistrato e quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies co.3 c.p.c. all'udienza del 20.11.2025 sulle conclusioni come in epigrafe riportate.
2. L'appello è ammissibile, nonostante il valore della controversia sia inferiore all'importo previsto dall'art. 113 c.p.c., comma II, in quanto il primo giudice ha deciso secondo diritto , ritenendo ostativa all'esame nel merito della domanda precedente pronuncia inter partes.
3. L'appello è tuttavia infondato.
Con il primo motivo la deduce la erronea declaratoria di inammissibilita' della domanda di Pt_1
primo grado – violazione principio ne bis in idem – erronea valutazione dei mezzi di prova.
L'appellante lamenta che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto identica la domanda già proposta da e decisa con la sentenza n.12730/2019, mentre invece la causa petendi era Parte_1
diversa in quanto sarebbe stato documentato in atti che le domande erano relative ad utenze diverse ed a contratti diversi.
Il motivo è infondato.
La documentazione prodotta in primo grado è inidonea a dar prova della esistenza di due diverse utenze e due diversi contratti , in relazione alle quali si sarebbero determinati i disservizi.
La risulta aver depositato in primo grado solo un contratto ( trattasi peraltro di fotocopia quasi Pt_1
illeggibile) dalla quale non si ricava neppure la indicazione della utenza servita con relativo codice cliente.
Dal raffronto delle domande proposte nei due giudizi emerge che non vi è alcuno specifico riferimento idoneo ad individuare il diverso codice di riferimento della utenza, che secondo l'appellante contraddistinguerebbe le due utenze e i due contratti . Le domande sono esattamente sovrapponibili .
Corretti quindi gli asserti posti a sostegno della pronuncia di primo grado laddove il Giudice di pace afferma che “il disservizio è il medesimo (quello verificatosi in data 1-09-2015 ) e, dunque, riguarda
il rallentamento dell'intera linea internet relativa ad entrambe le utenze..” e che “ non vi è alcun
riscontro documentale circa la distinzione delle due utenze a cui fa riferimento nelle note ex art. 320
c.p.c. e nelle note conclusive della difesa di parte istante”. 4. L'esame del secondo e terzo motivo relativi all'inadempimento contrattuale ed al risarcimento dei danni nonché all' indennizzo per mancata risposta al reclamo, resta assorbito.
Si rileva ad ogni modo che difetta totalmente allegazione e prova del risarcimento dei danni e per quel che concerne l'indennizzo , giova ricordare che la Suprema Corte ( vedi Cass. 34930 del 2022)
ha avuto modo di precisare che gli indennizzi che, in attuazione della normativa di settore, devono essere previsti nella carta dei servizi dei soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, hanno funzione deflattiva, poiché mirano a prevenire ed evitare il contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie, ma
"non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno e non possono quindi supplire
alla mancata prova dello stesso verificarsi del danno". Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an,
oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa( Cass. 2017 n.15349) . Con la conseguenza che la sola dimostrazione del tipo e dell'entità del disservizio, in difetto di prova del danno, non può da sola dare diritto ad un indennizzo
(Cass. 2019 n.27609).
L'appello va dunque rigettato e confermata la pronuncia gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in misura media, con esclusione del compenso per la fase istruttoria assente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando :
a) respinge l'appello e conferma la sentenza gravata recante n. 9131/2020 resa dal Giudice di Pace
di Roma.
b) condanna parte appellante a rifondere alla controparte le spese processuali del presente grado , che liquida in € 462,00 per compensi oltre iva , cpa e spese generali;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma1 quater T.U.115/2002 per la integrazione di somme dovute a titolo di contributo unificato .
Roma , 22.11.2025 Il giudice dott.ssa Raffaella Tronci