Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICABBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4770 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
DIVORZIO:
STATUIZIONI SUCCESSIVE ALLA PRONUNZIA SULLO STATUS
vertente tra i coniugi:
Parte 1
"nato a [...], il [...], C.F. 1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Biancamaria D'Agostino e Antonio Picciocchi,
RICORRENTE
E
Controparte_1
C.F. 2 "nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Peluso,
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale del 29 2024 è stato pronunziato il divorzio chiesto, infine, da entrambi i coniugi.
Sono ora da vagliare le domande conseguenziali e dipendenti.
Va premesso in fatto che:
- i coniugi si unirono in matrimonio concordatario il 7 8 2006 e prescelsero il regime di separazione dei beni;
- hanno i figli R_ nato il [...], e ER 2 , nato il [...];
- si sono separati nel marzo 2019 a seguito della separazione personale richiesta dal e consensualizzata nella fase presidenziale;
Pt 1
- le condizioni concordate furono le seguenti:
Decreto omologazione n. cronol. 1010/2019 del 09/0
RG n. 481
CONDIZIONI CONCORDATE TRA I CONIUGI ME OR e CI D'OL per la
Proc.n.4853/18 RGAC
separazione consensuale. 2) I figli minori sono affidati in via esclusiva al padre, al quale è assegnata la casa familiare 1) vivranno separati con il dovere di reciproco rispetto;
3) rimangono a carico esclusivo del padre gli oneri, ordinari e straordinari, per il con relativi arredi;
4) considerata la condizione fisio-psichica attuale della D'OL, con riflessi anche nel rapporto con i figli, per iniziativa di ambedue i coniugi o anche di uno solo di essi saranno mantenimento dei figli;
informatii Servizi Sociali del Comune di Quadrelle, affinchè individuino il plù idoneo percorso per la regolarizzazione delle relazioni affettive tra la madre e i figli, anche
5) il OR verserà alla D'OL entro l'ultimo giorno di ogni mese, a mezzo bonifico o attraverso l'organizzazione di incontri protetti;
altra modalità da concordarsi, la somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo per il suo mantenimento, con decorrenza marzo 2019;
7) spese processuali compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui alla 6) rinuncia alle domande di addebito, ove proposte;
legge professionale.
Aut these D'OL fuxe
Ам вотевих
Allegro el St.t./nd. 863-19
ONE IL PRESIDENTE TRIBUNALE IONE (dr. VINCENZO BEATRICES (Av) 562513
5090
3
tali condizioni sono state confermate nella presente sede divorzile dal Presidente delegato, giusta ordinanza del 26 4 2023, della quale si riporta il seguente stralcio: « 1. allo stato non possono che trovare conferma le condizioni già concordate dalle parti in sede di omologa della separazione, non essendo emersi elementi nella presente sede che ne consiglino la modifica;
2
in effetti, quanto al collocamento prevalente dei minori presso il padre la stessa resistente CP 1 ha chiesto la conferma di esso (v. punto B delle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione); 3
in tal senso depone pure il recente approfondimento già realizzato dal Tribunale per i Minorenni di Napoli nell'ambito del procedimento conclusosi con decreto datato 10.2.2022; 4. nel relativo provvedimento il
Tribunale per i Minorenni ha sì espresso dubbi in merito all'adeguatezza genitoriale del Pt 1 e sulla sua capacità “di garantire ai figli un equilibrio psicofisico, di saper leggere e soddisfare i loro bisogni emotivi e di incoraggiarli verso un percorso di autonomia" e, tuttavia, ha significativamente concluso nel senso che “l'allontanamento dei minori dalla figura paterna produrrebbe, in questa delicata fase della loro vita, un effetto destabilizzante che sembra potersi evitare”;
5. il Tribunale partenopeo ha, tra l'altro, valorizzato che “Dall'indagine socioambientale, dall'osservazione e dall'ascolto dei minori è emersa, infatti, la regolarità
del loro stile di vita e la presenza nel nucleo familiare di altre figure adulte di riferimento...” e che dai test psicodiagnostici espletati sulla persona del
Pt 1 è emersa "una sufficiente capacità di orientamento e di contatto nella dimensione interpersonale sociale e un senso dell'adattamento abbastanza sviluppato", in modo tale da renderlo "idoneo all'assolvimento degli elementari compiti di cura e di assistenza dei figli”;
6. in ordine al regime di affidamento dei figli all'attualità lo scrivente non ritiene che esso possa essere mutato in condiviso senza che prima sia posta in essere attività istruttoria ulteriore (sulla quale v. infra);
7. sempre nel provvedimento del
Tribunale per i minorenni predetto, all'esito dell'istruttoria svolta in quella sede, si è dato significativamente atto che "Le attuali condizioni di salute della Controparte_1 non consentono di affidarle i figli;
quanto emerso nel corso dell'istruttoria, in merito allo spirito collaborativo mostrato dalla donna rispetto alle indicazioni dei SS e alla tenace volontà di mantenere i contatti con i figli, non consentono, tuttavia, nemmeno una decadenza dalla responsabilità genitoriale, ritenendo questo Tribunale che, se la CP 1 persevererà nel percorso di cura intrapreso e se l'affetto che nutre per i figli verrà correttamente indirizzato, la ripresa dei rapporti con costoro potrà produrre indubbi benefici nel loro sviluppo psicofisico, tanto più alla luce del desiderio che ER 2, anche in istruttoria, ha manifestato di rivedere la madre” »;
- d'altronde le condizioni critiche della CP 1 sono da essa stessa confermate ancora nella comparsa di costituzione nei termini che seguono: «1. La sig.r CP 1 soffre di disturbo schizoaffettivo, psicosi paranoidea i cui sintomi si associano alle manifestazioni tipiche della depressione o del disturbo bipolare e per tale motivo è presa in cura presso il dipartimento di salute mentale dell'Asl di Avellino. ER le suddette infermità mentali assume terapia farmacologica,
percependo una pensione di invalidità dall'Inps di Avellino che l'ha dichiarata invalida all'80%».
Ad ogni modo, rivelatesi di fatto infruttuose le disposizioni tese a favorire gli incontri tra i minori e la madre, ancorché con modalità protette, il Tribunale ha provveduto all'ascolto dei due ragazzi.
Queste le dichiarazioni del primogenito ER 1 , ascoltato alla presenza dei soli avvocati all'udienza del 27 12 2023, allorché aveva compiuto sedici anni e otto mesi: # presented minore Vittoese resquale, noth bo Avellous if 28/04/200k & Grbic 27 Hispans to pesceleres all excelto St. عد lisaminernate ofte de l'ffione mane in grade мои it prociden alle video apretiazione onno sell' istituto Liceo "Frequente il quart to Avellino, reggiungo le senola con Linguistics of Avellino Il pulluan dhe premto aqui mettive conimici feters I pomeriffieeu cili Mluguous ecos pinne martie 4
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Pasquale Vistoria
E quelle che seguono sono le dichiarazione del secondo figlio, ER_2 , ascoltato all'udienza del 20 novembre 2024, dopo che il Collegio, emessa la sentenza sul solo status, aveva ritenuto opportuno che fosse ascoltato anche lui: Il Girdle. procede all'escolto fel recands fflo delle
-Coppe Alfouse
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Cagrome.22.
Il Gindre
Tanto rappresentato in fatto, si passa a trattare le questioni da decidere.
A. Disposizioni in ordine ai figli.
A.1 Affido di ER 1 e ER 2, minorenni.
Deve confermarsi l'affido esclusivo al padre.
Da quanto innanzi riportato emerge inconfutabile la impossibilità di una scelta diversa. Deve di conseguenza confermarsi l'assegnazione al Pt 1 della casa familiare, che peraltro ne è comproprietario, unitamente a suoi familiari.
A.2 Frequentazione dei figli con la madre. Quella con ER 1 , prossimo ai diciotto anni, è impensabile senza il suo consenso.
Troppo deciso ed emotivamente radicato si è dimostrato il suo rifiuto. Eloquenti ed univoche sono le sue dichiarazioni. È certo che si è preso coscienza in ritardo della patologia psichiatrica della signora CP 1 o se ne è sottovalutata per troppo tempo la gravità e comunque si è ricorso alle opportune terapie troppo tardi per evitare che la malattia psichica danneggiasse significativamente e in modo duraturo la relazione con i due figli. In aggiunta, è notorio che per tali patologie non è raro incontrare difficoltà nel mantenere il paziente nella convinzione della utilità del proseguire nella corretta terapia. È da augurarsi che ER 1
maturando riesca a guardare la vicenda di sua madre da una prospettiva più distaccata di modo da ri-divenire capace di "comprenderla” e lasciar rifluire in sé il desiderio di incontrarla e di visitarla di tanto in tanto.
Neppure quella con Per 2 al momento appare possibile. E una prognosi positiva appare anche qui improbabile almeno in tempi brevi. Tuttavia, attesa la giovane età di
ER 2 non va trascurata nessuna possibilità. ER cui i servizi sociali avranno cura di tentare una ripresa sia pur minima dei rapporti organizzando ove possibile qualche incontro protetto, che, se fruttuoso, andrà ripetuto;
si rimettono alla scienza e alla coscienza di detti operatori specializzati i tempi e le modalità operative, tuttavia essi dovranno aver cura di non pregiudicare l'equilibrio attuale, vitale per il minore, e di desistere ogni volta che il rifiuto del fanciullo si manifesti deciso e non momentaneo. A riguardo, il padre Pt 1 è tenuto a non ostacolare detti incontri e a lasciare al figlio ER_2 di decidere autonomamente sugli incontri e/o le telefonate con la madre. È anzi auspicabile che il padre si adoperi nel recuperare nei ragazzi un sentimento positivo per la madre e a facilitare una elaborazione dei tristi e difficili momenti trascorsi insieme che conduca i ragazzi a vedere nella madre una persona affetta da una malattia penosa che certo richiede tutt'ora e indubbiamente di
-
accorgimenti a difesa di essi minori
- piuttosto che una persona cattiva e, solo,
(potenzialmente) aggressiva e violenta.
A.3 Mantenimento indiretto dei figli.
Le condizioni della madre non permettono allo stato una sua partecipazione al mantenimento dei figli neppure nella forma indiretta. Va dunque confermato il mantenimento dei figli a completo carico del padre. Questi è autorizzato a percepire l'assegno unico universale per intero.
C. Assegno divorzile.
La norma che disciplina tal tipo di assegno è enunciata dal comma 6° dell'art. 5 della legge sul divorzio, per come modificata dalla legge n. 74 del 1987, che recita «Con la sentenza che pronuncia» il divorzio «il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».
I recenti approdi giurisprudenziali, condivisi dal collegio, riconoscono all'assegno in parola la composita natura assistenziale e compensativa - perequativa. In tal senso le sezioni unite della Suprema Corte dell'11 7 2018, con la sentenza n. 18287, e la giurisprudenza di legittimità successiva.
-Presupposto indefettibile è ovviamente – e ciò è spia inequivocabile della permanenza del profilo assistenziale - l'esistenza al momento dello scioglimento del vincolo coniugale di una significativa sperequazione delle condizioni economico patrimoniali dei coniugi.
Sussistendo tale presupposto, si è certamente in presenza del diritto all'assegno di divorzio del coniuge in condizioni economiche - patrimoniali sfavorevoli ogni qual volta lo squilibrio trovi in tutto o in parte causa nel «contributo personale ed economico dato» da tale coniuge
«alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio dell'altro», comparato al
«contributo personale ed economico» dato dal coniuge in condizioni economiche patrimoniali favorevoli;
anche tenuto conto delle ragioni della decisione, ma soprattutto, aggiunge la norma, anche «in rapporto alla durata del matrimonio». L'assenza di tale nesso causale squilibrio delle condizioni, contributo personale ed economico del coniuge debole -
-
toglie all'assegno di divorzio la funzione compensativa - perequativa lasciando operativa la sola funzione assistenziale. In tali ipotesi il diritto all'assegno sorge solo se operino i restanti criteri indicati dalla norma che lo disciplina, e la valutazione della mancanza dei «mezzi adeguati» dovrà essere, se non meno favorevole, comunque condotta alla stregua di parametri differenziati da quelli utilizzati nei casi in cui ricorre anche la funzione compensativa-perequativa. Nel caso in esame viene in rilievo la sola funzione assistenziale dell'assegno richiesto.
La sperequazione delle condizioni economiche dei coniugi sussiste, atteso che la
CP 1 al momento è disoccupata e percepisce la sola pensione per la sua condizione di invalida all'80%, mentre il Pt 1 percepisce lo stipendio di ERsona 3 dell'Esercito; né può considerarsi allo stato agevole per la resistente procurarsi un lavoro di un certo impegno e di una significativa continuità.
Tuttavia, è da considerare che, proprio in ragione delle disagiate condizioni della CP 1 il mantenimento dei due figli è tutto a carico del Pt 1 , comprese le spese
,
straordinarie, il che comporta impegni significativi anche sul versante monetario.
D'altronde, non tanto diversa è la situazione abitativa dei due ex coniugi, poiché anche il
Pt 1 abita, unitamente ai figli, in un fabbricato del quale è solo comproprietario pro quota indivisa, e da ritenere minoritaria, in quanto coerede unitamente alla madre e alla sorella.
Ciò precisato e considerato che la resistente percepisce la pensione per la riconosciuta invalidità civile, non essendoci prova di altre entrate, il Tribunale ritiene congruo mantenere un mantenimento e determinare al momento la misura dell'assegno divorzile in euro 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti attesa l'adesione della parte resistente alla domanda di divorzio e la peculiarità delle vicende controverse.
P.Q.M.
il TRIBUNALE
definitivamente pronunziando così provvede:
1) affida i figli R_ e ER 2 in via esclusiva al padre, con il quale continueranno a vivere nella casa familiare;
2) dispone che i Servizi sociali competenti tentino un recupero del rapporto tra la madre e il figlio ER_2 attenendosi alle modalità e precauzioni indicate in motivazione;
3) assegna la casa familiare al padre;
4) dispone che l'intero mantenimento dei figli resti a carico del padre;
5) autorizza il padre a percepire nella sua interezza l'assegno unico universale relativo a
Per 1 e ER_2;
6) condanna il ricorrente a versare alla fine di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, alla resistente la somma mensile di euro 200,00, da aggiornarsi mensilmente;
7) compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso,
in Avellino nella camera di consiglio del 19 12 2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano