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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 634/2018.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 634/2018 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. MARIANNA Parte_1 C.F._1
OR (C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._3 CP_2
C.F.
[...] CodiceFiscale_4 Email_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di PA n. 752/2018, pubblicata in data 25.7.2018 ed emessa a definizione del giudizio n. 589/2017 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti.
* * *
Pagina 1 di 3 R.G. 634/2018.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato la parte , mediante Parte_1
il proprio difensore (avv. Porcelli), ha instaurato l'odierno giudizio di gravame al fine di conseguire la riforma della sentenza n. 752/18, pubblicata in data 25.7.2018 dal Tribunale di
PA [nella quale, all'esito del proc. n. 589/17 R.G, si era rigettata l'opposizione a precetto proposta dalla predetta parte ]. Parte_1
I.2.- Con comparsa del 31.10.2018 si è poi costituita in appello la CP_1
, con il proprio legale (avv. , contestando le avverse prospettazioni e
[...] CP_2 chiedendo rigettarsi l'appello, in quanto inammissibile e infondato.
I.3.- Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(A) è intervenuta la cancellazione dall'albo della , unico difensore della parte Controparte_2
appellata (giusta delibera del C.O.A. del 30.09.2021 Controparte_1
allegata alla sua comunicazione PEC del 29.03.2022, ritualmente acquisita al fascicolo con provvedimento presidenziale del 31.03.2022 – comunicato alle parti in pari data, come da
RdAC attestanti l'avvenuta consegna alle ore 12:49 e 12:50 del 31.03.2022);
(B) è stata dichiarata, in virtù di ciò, l'interruzione dell'appello con provvedimento del
12.06.2023 (anch'esso ritualmente comunicato, come da RdAC all'avvocato dell'appellante – unico soggetto ovviamente interessato, in difetto di impugnative incidentali ex adverso, all'eventuale riassunzione - in data 12.06.2023, ore 13:32).
I.4.- A fronte di ciò, con provvedimento del 3.11.2025, considerata la mancata riassunzione o prosecuzione entro il termine ex art. 305 c.p.c. e la rilevabilità officiosa dell'estinzione, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 24.11.2025 per le relative statuizioni.
I.5.- A tale udienza nessuna parte ha poi depositato note scritte.
II.- Il giudizio va dichiarato estinto e ne va ordinata l'immediata cancellazione dal ruolo con sentenza del Collegio (ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c.).
III.1.- A tal riguardo, infatti, occorre osservarsi che:
(a) il processo si è interrotto ex art. 301 c.p.c. in virtù della cancellazione dall'Albo dell'unico difensore dell'appellata [v. supra, sub I.3., punto (A), nonché il noto principio per cui “anche
l'ipotesi di cancellazione volontaria dall'albo” rientra “tra le cause di interruzione del
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processo”, atteso che “ciò che conta nell'ottica dell'art. 301 c.p.c., comma 1, non è la causa della perdita dello ius postulandi (volontaria o non), ma il fatto che si tratti di causa che importi la perdita dello status di avvocato” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 13/02/2017, n. 3702)];
(b) la conoscenza legale di tale evento (munito di efficacia interruttiva automatica) si è poi prodotta, al più tardi, in data 12.06.2023 [data, quest'ultima, della dichiarazione di interruzione (v. supra, sub I.3., punto (B)], con conseguente decorrenza da tale dies a quo del termine per la prosecuzione o riassunzione [pacificamente decorrendo “il termine stabilito per la prosecuzione o la riassunzione del processo”, anche nel caso di “morte del procuratore di una delle parti”, non già “dalla data dell'evento”, ma “dalla dichiarazione o dalla notificazione del medesimo” e dunque dalla “data” “in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione” (cfr. Corte Cost., 15/12/1967,
n. 139, nonché, da ultimo, Cass. civ., 15/07/2025, n. 19444)];
(c) il processo non è stato poi proseguito o riassunto prima del decorso del termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c. [qui ampiamente decorso, risultando interrotto da più di 2 anni], a ciò pertanto pacificamente conseguendo, come detto e con declaratoria anche ex officio
(trattandosi di procedimento instaurato nel 2017, e dunque senz'altro dopo il 4.07.2009),
l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c..
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 634/2018
R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di PA n. 752/2018, pubblicata in data 25.7.2018 ed emessa a definizione del giudizio n. 589/2017 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ORDINA che la causa sia cancellata dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del presente processo d'appello;
2) SPESE a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 25 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 634/2018 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. MARIANNA Parte_1 C.F._1
OR (C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._3 CP_2
C.F.
[...] CodiceFiscale_4 Email_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di PA n. 752/2018, pubblicata in data 25.7.2018 ed emessa a definizione del giudizio n. 589/2017 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti.
* * *
Pagina 1 di 3 R.G. 634/2018.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato la parte , mediante Parte_1
il proprio difensore (avv. Porcelli), ha instaurato l'odierno giudizio di gravame al fine di conseguire la riforma della sentenza n. 752/18, pubblicata in data 25.7.2018 dal Tribunale di
PA [nella quale, all'esito del proc. n. 589/17 R.G, si era rigettata l'opposizione a precetto proposta dalla predetta parte ]. Parte_1
I.2.- Con comparsa del 31.10.2018 si è poi costituita in appello la CP_1
, con il proprio legale (avv. , contestando le avverse prospettazioni e
[...] CP_2 chiedendo rigettarsi l'appello, in quanto inammissibile e infondato.
I.3.- Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(A) è intervenuta la cancellazione dall'albo della , unico difensore della parte Controparte_2
appellata (giusta delibera del C.O.A. del 30.09.2021 Controparte_1
allegata alla sua comunicazione PEC del 29.03.2022, ritualmente acquisita al fascicolo con provvedimento presidenziale del 31.03.2022 – comunicato alle parti in pari data, come da
RdAC attestanti l'avvenuta consegna alle ore 12:49 e 12:50 del 31.03.2022);
(B) è stata dichiarata, in virtù di ciò, l'interruzione dell'appello con provvedimento del
12.06.2023 (anch'esso ritualmente comunicato, come da RdAC all'avvocato dell'appellante – unico soggetto ovviamente interessato, in difetto di impugnative incidentali ex adverso, all'eventuale riassunzione - in data 12.06.2023, ore 13:32).
I.4.- A fronte di ciò, con provvedimento del 3.11.2025, considerata la mancata riassunzione o prosecuzione entro il termine ex art. 305 c.p.c. e la rilevabilità officiosa dell'estinzione, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 24.11.2025 per le relative statuizioni.
I.5.- A tale udienza nessuna parte ha poi depositato note scritte.
II.- Il giudizio va dichiarato estinto e ne va ordinata l'immediata cancellazione dal ruolo con sentenza del Collegio (ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c.).
III.1.- A tal riguardo, infatti, occorre osservarsi che:
(a) il processo si è interrotto ex art. 301 c.p.c. in virtù della cancellazione dall'Albo dell'unico difensore dell'appellata [v. supra, sub I.3., punto (A), nonché il noto principio per cui “anche
l'ipotesi di cancellazione volontaria dall'albo” rientra “tra le cause di interruzione del
Pagina 2 di 3 R.G. 634/2018.
processo”, atteso che “ciò che conta nell'ottica dell'art. 301 c.p.c., comma 1, non è la causa della perdita dello ius postulandi (volontaria o non), ma il fatto che si tratti di causa che importi la perdita dello status di avvocato” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 13/02/2017, n. 3702)];
(b) la conoscenza legale di tale evento (munito di efficacia interruttiva automatica) si è poi prodotta, al più tardi, in data 12.06.2023 [data, quest'ultima, della dichiarazione di interruzione (v. supra, sub I.3., punto (B)], con conseguente decorrenza da tale dies a quo del termine per la prosecuzione o riassunzione [pacificamente decorrendo “il termine stabilito per la prosecuzione o la riassunzione del processo”, anche nel caso di “morte del procuratore di una delle parti”, non già “dalla data dell'evento”, ma “dalla dichiarazione o dalla notificazione del medesimo” e dunque dalla “data” “in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione” (cfr. Corte Cost., 15/12/1967,
n. 139, nonché, da ultimo, Cass. civ., 15/07/2025, n. 19444)];
(c) il processo non è stato poi proseguito o riassunto prima del decorso del termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c. [qui ampiamente decorso, risultando interrotto da più di 2 anni], a ciò pertanto pacificamente conseguendo, come detto e con declaratoria anche ex officio
(trattandosi di procedimento instaurato nel 2017, e dunque senz'altro dopo il 4.07.2009),
l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c..
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 634/2018
R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di PA n. 752/2018, pubblicata in data 25.7.2018 ed emessa a definizione del giudizio n. 589/2017 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ORDINA che la causa sia cancellata dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del presente processo d'appello;
2) SPESE a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 25 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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