Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 02/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ICNA
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 22/2026 nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 70062/C del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 01 agosto 2025.
Ad istanza di 1. B. S. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS e residente OMISSIS;
2. A. N. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS;
3. B. G. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS e residente OMISSIS;
4. C. G. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS;
5. D. M. A. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS e residente OMISSIS;
6. D. B. M. (C.F. OMISSIS), nata a [...] ed ivi residente OMISSIS;
7. D. C. C. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS e residente OMISSIS;
8. F. M. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS;
9. G. M. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS e residente OMISSIS;
10. G. C. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS e residente OMISSIS;
11. I. L. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS e residente OMISSIS;
12. L. G. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS e residente OMISSIS.
13. L. G. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS;
14. M. G. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS e residente OMISSIS, 15. M. P. F. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS;
16. P. E. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS;
17. P. C. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS e residente OMISSIS;
18. P. L. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS;
19. P. A. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS e residente OMISSIS;
20. R. R. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, 21. R. G. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS;
22. R. G. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS;
23. S. E. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS e residente OMISSIS, 24. S. G. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS e residente OMISSIS;
25. V. C. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS;
26. V. A. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS;
27. V. F. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS e residente OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Daniele Tinè (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio sito in Palermo nella Via E. Notarbartolo n. 2/G, giuste procure allegate al ricorso, il quale ha dichiarato di volere ricevere gli avvisi e le relative comunicazioni al seguente indirizzo PEC:
danieletine@pec.it.
CONTRO
FONDO PENSIONI IC (C.F. 97249080827), in persona del suo Presidente, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati IA NI ([...]) e RI AN
([...]) i quali procuratori hanno dichiarato di volere ricevere la comunicazione degli avvisi di Segreteria ai seguenti indirizzi PEC: avv.b.lipani@pec.it;
margheritasanfratello@pec.it.
Visti gli atti e i documenti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 14 gennaio 2026, l’avv. Daniele Tinè per i ricorrenti e l’avv. Vito Longo, in sostituzione per delega orale, per il Fondo Pensioni Sicilia.
Ritenuto in
FATTO
I. Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti in epigrafe, già dipendenti con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana in servizio a far data quantomeno dal 1991 adivano questa Corte per fare valere il loro diritto al ricalcolo delle proprie prestazioni pensionistiche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.
4/2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, co.
3, L. 388/2000 laddove, con norma di interpretazione autentica, prevedeva che “L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità”.
A sua volta, il menzionato art. 7, co. 1 del D.L. 384/1992, conv. in L.
438/1992, disponeva che “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994”
cristallizzando di fatto alla data del 31.12.1990 il termine per il possesso dei requisiti di anzianità previsti per il riconoscimento della maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (c.d. RIA)
che, dunque, è risultata immutata nel triennio 1991-1993 salvo poi essere modificata ed incrementata a far data dal 01.01.1994 in esecuzione dei nuovi accordi sindacali.
I.a. La difesa attorea evidenziava che anche la normativa regionale aveva disciplinato, seppur parzialmente, l’istituto della RIA e dei suoi conseguenti incrementi economici illo tempore collegati all’anzianità di servizio, richiamando l’art. 5, co. 3 della L.R. 11/1988 il quale prevedeva un primo incremento della RIA, in assenza di una nuova disciplina in materia entro il 30.06.1989 (disciplina comunque non intervenuta), attribuendolo per il primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa L.R. 11/88, maturato dunque al 01.07.1990, secondo le classi e gli aumenti periodici previsti dalla L.R.
41/1985.
Successivamente l’art. 5, co. 5 della L.R. 19/1991 ha abrogato la lett. A annessa alla tabella O della L.R. 41/1985 a decorrere dal 02.07.1990 non prevedendo alcunché in merito agli incrementi della RIA che di fatto rimaneva sprovvista di una disciplina regionale fino ai successivi accordi sindacali sanciti con il D.P.R.S. del 30.01.1993.
Con la L.R. 38/1991 la Regione Siciliana introduceva una nuova procedura di accordo sindacale espressamente citando i principi della legge quadro statale 93/1983, anch’essa richiamata proprio dall’art. 7 D.L. 384/92, a cui sarebbe seguita la stipulazione del citato D.P.R.S.
del 30.01.1993, relativo al triennio 1988/1990, il quale all’art. 8, in ossequio alla più volte citate normativa nazionale, rivedeva gli importi stipendiali di cui alla tabella A della L.R. n. 11/1988, comprensivi degli aumenti di cui all’art. 5 della L.R. n. 19/1991, lasciando invariata la RIA di ciascun dipendente nell’importo in godimento al 01.07.1990 per tutto il triennio 1991/1993.
In ultimo, era evidenziato che nel periodo di riferimento 1991/1993 non era intervenuto alcun altro accordo, dovendosi attendere il D.P.R.S. n. 11 del 20.01.1995, relativo al triennio 1994/1996, che all’art.
11 indicava tra le voci del trattamento annuo stipendiale in godimento al 31 dicembre 1993 anche l’indennità di vacanza contrattuale ex art. 7 L. 438/1992 di conversione del D.L. 438/1992 a cui atecnicamente si rinviava.
La difesa attorea sulla base del suddetto quadro normativo prospettava che, quantomeno nel triennio 1991/1993, la Regione Siciliana aveva applicato la normativa nazionale (art. 7, co. 1 del D.L.
384/1992 conv. dalla L. 438/1992) oggetto della norma di interpretazione autentica (art. 51, co. 3 della L. 388/2000) e legittimante il blocco degli incrementi della RIA collegati all’anzianità di servizio. A tal proposito rilevava i seguenti elementi normativi e fattuali:
- la mancanza di una disciplina regionale avente ad oggetto gli incrementi della RIA, di fatto bloccata anche dall’amministrazione regionale nel periodo di riferimento (1991-1993), dovendosi pertanto ritenersi applicabile quanto previsto dalla normativa statale;
- la stipulazione di un accordo sindacale (D.P.R.S. del 30.01.1993), ai sensi della Legge quadro statale 93/1983 per come espressamente previsto dall’art. 7 D.L. 384/1992, di fatto operante fino alla data del 31.12.1993, non prevedendosi alcuna modifica e/o incremento della RIA rispetto a quanto previsto nel triennio 1988/1990;
- la sopracitata applicazione da parte dell’Amministrazione regionale dell’art. 7 D.L. 384/1992 con riferimento alla corresponsione di L.
20.000 mensili a titolo di indennità di vacanza contrattuale nel triennio 1991/1993.
La difesa attorea aggiungeva che il legislatore regionale nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia, prodottosi il primo incremento della RIA al 01.07.1990, si era limitato a cristallizzare per un limitato periodo di tempo il previgente sistema di classi e scatti senza tuttavia prevedere alcuna disciplina che, al pari di quella nazionale, bloccasse la retribuzione individuale di anzianità (di certo non abrogata) ad una certa data o comunque dettasse disposizioni pro futuro.
Secondo la difesa attorea, in assenza dunque di una legge regionale in materia, era la legge statale a disciplinare la fattispecie di causa e dunque il più volte menzionato art. 7 D.L. 384/1992 per come poi interpretato dall’art. 51, co. 3 della L. 388/2000 oggetto della pronuncia di incostituzionalità, aggiungendo che nel triennio 1991/1993 la retribuzione individuale di anzianità era rimasta invariata per i dirigenti della Regione Siciliana mentre la medesima Amministrazione regionale aveva pedissequamente applicato la normativa nazionale sia in ordine alla corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale sia in ordine alla tempistica di invarianza della RIA nonché alle procedure di accordo seguite.
La difesa attorea, quindi, ribadiva che, in assenza di una normativa regionale di riferimento per il triennio 1991/1993, la disciplina dettata dall'art. 7 D.L. 384/1992 era stata in toto applicata dalla Regione Siciliana in tutti i suoi elementi fondamentali:
- blocco della RIA nel periodo di riferimento;
- stipulazione di un accordo ai sensi della Legge quadro 93/1983 relativo al triennio precedente e congelato fino al 31.12.1993;
- corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale di L. 20.000;
- stipulazione di nuovi accordi sindacali con decorrenza 01.01.1994.
Secondo tale prospettazione tutti gli odierni ricorrenti, oggi in quiescenza, avevano diritto al ricalcolo pro futuro delle proprie prestazioni pensionistiche tenendo conto dell’incremento della retribuzione individuale di anzianità nel triennio 1991/1993 che gli stessi avrebbero conseguito sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti alla data del 31.12.1993 e secondo le modalità previste dall’art. 8 D.P.R.S. del 30.01.1993 o, in subordine, secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 3 della L.R. 11/1988. Gli istanti, quindi, avevano altresì diritto alla corresponsione degli arretrati dovuti a far data dalla sentenza della Corte costituzionale, o in subordine, dalla data delle diffide in tal senso inoltrate al Fondo Pensioni Sicilia.
I.b. Venivano formulate le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare il diritto di tutti i ricorrenti al ricalcolo pro futuro delle proprie prestazioni pensionistiche tenendo conto dell'incremento della retribuzione individuale di anzianità nel triennio 1991/1993 che gli stessi avrebbero conseguito sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti alla data del 31.12.1993 secondo le modalità previste dall’art. 8 D.P.R.S. del 30.01.1993 o, in subordine, secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 3 della L.R. 11/1988;
2. accertare e dichiarare il diritto di tutti i ricorrenti alla corresponsione degli arretrati pensionistici a far data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, o in subordine dalla data di invio della diffide al Fondo Pensioni Sicilia, tenendo conto dell'incremento della retribuzione individuale di anzianità nel triennio 1991/1993 che gli stessi avrebbero conseguito sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti alla data del 31.12.1993 secondo le modalità previste dall'art. 8 D.P.R.S. del 30.01.1993 o, in subordine, secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 3 L.R. 11/1988;
3. per l’effetto, condannare il Fondo Pensioni Sicilia al ricalcolo delle prestazioni pensionistiche di tutti gli odierni ricorrenti ed alla corresponsione degli arretrati a far data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, o in subordine dalla data di invio della diffide al Fondo Pensioni Sicilia, tenendo conto dell’incremento della retribuzione individuale di anzianità nel triennio 1991/1993 che gli stessi avrebbero conseguito sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti alla data del 31.12.1993 secondo le modalità previste dall'art. 8 D.P.R.S. del 30.01.1993 o, in subordine, secondo quanto previsto dall'art. 5, III comma, L.R. 11/1988;
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
II. Con decreto dell’8 agosto 2025 veniva fissata l’udienza di discussione per il 14 gennaio 2026.
In data 1° dicembre 2025 parte ricorrente depositava la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
III. In data 12 dicembre 2025 si costituiva in giudizio il il Fondo Pensioni Sicilia contestando il ricorso.
La difesa dell’Ente previdenziale siciliano in via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione trattandosi di una pretesa retributiva relativa ad una maggiorazione stipendiale destinata solo di riflesso ad integrare il trattamento pensionistico per cui la giurisdizione spettava al giudice del rapporto di lavoro.
A tal proposito era evidenziato che il Fondo non aveva alcuna competenza nel definire la retribuzione e/o eventuali maggiorazioni della stessa oggetto di ricorso in quanto la sua competenza attiene esclusivamente al profilo pensionistico del dipendente regionale dopo la cancellazione dello stesso dal ruolo della Regione Siciliana, disposta con apposito provvedimento amministrativo emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica –
Assessorato delle Autonomie Locali – nella sua qualità di amministrazione datoriale. Ne consegue che qualunque determinazione del Fondo è subordinata alla “rideterminazione”
della base pensionabile da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.
In via preliminare di merito era eccepito che il diritto ad ottenere la rideterminazione della base pensionabile (rectius del trattamento stipendiale) in conseguenza delle maggiorazioni RIA risultava già prescritto, in quanto il diritto alla maggiorazione stipendiale maturato per gli anni 1991-1993 era sorto al tempo in cui i dipendenti prestavano servizio e non quindi con riferimento al periodo di quiescenza; pertanto, qualsivoglia azione di tutela avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948, co. 1, n. 4 c.c. mentre non risultava in atti che i ricorrenti avessero mai interrotto la prescrizione, essendo le prime comunicazioni inviate in materia le diffide presentate nel 2024 e 2025
(sig. Iannazzo).
Nel merito il Fondo deduceva che la rideterminazione della base pensionabile e del trattamento pensionistico spettante con le maggiorazioni della RIA in godimento per il triennio 1991-1993 per i ricorrenti non era accoglibile a seguito della sent. n. 4/2024 della Corte costituzionale perché gli effetti di quest’ultima riguardavano soltanto il personale del comparto Ministeri. Era evidenziato che il legislatore regionale aveva provveduto a disciplinare con norme proprie e con modalità proprie e peculiari e, soprattutto, senza rinvii alla normativa statale, l’istituto della RIA regionale, che risulta pertanto simile, ma comunque diverso e autonomo, rispetto a quello della RIA statale e ciò in applicazione dell’14 comma 1, lettera q) dello Statuto della Regione Siciliana.
In ultimo, era richiamata la recente giurisprudenza di questa Sezione che aveva rigettato ricorsi simili.
Venivano formulate le seguenti conclusioni:
- dichiarare nullo e/o inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, dichiarare l’intervenuta prescrizione e per l’effetto rigettare le domande formulate ex adverso;
- rigettare ogni altra avversa pretesa e richiesta, anche di natura istruttoria;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.
V. All’udienza del 17 dicembre 2025 il procuratore di parte ricorrente ribadiva gli argomenti difensivi già spiegati nel ricorso mentre la difesa dell’Ente resistente si riportava agli atti chiedendo la decisione.
La causa, quindi, era posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa dei ricorrenti quali ex dipendenti con qualifica regionale della Regione Siciliana in quiescenza alla riliquidazione delle loro pensioni mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo delle maggiorazioni relative alla RIA inerenti al triennio 1991-1993 previste dalla legislazione statale e tale pretesa trova causa nella sentenza n. 4 dell’11 gennaio 2024 della Corte costituzionale che ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, co. 3 della legge n. 388/2000.
2. In via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione del difetto di giurisdizione avanzata dall’Amministrazione resistente in quanto il petitum sostanziale che connota la domanda di parte ricorrente attiene esclusivamente alla riliquidazione della prestazione pensionistica senza alcuna conseguenza sul rapporto di lavoro già cessato.
A tal proposito è stato affermato che presupposto della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica è “l’assenza di conseguenze della pronunzia invocata su di un rapporto di servizio o di lavoro in corso o sui provvedimenti determinativi del relativo trattamento economico globalmente considerato quando non sul complessivo status attuale e futuro: tale assenza costituendo la condizione per escludere la giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro” (si vedano: Cass. 24/07/2013, n. 17927; Cass. Sez. U. ord.
14/02/2007, n. 3195; Cass. Sez. U. ord. 19/01/2007, n. 1134).
È stato ancora statuito che “ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla computabilità dell’indennità di amministrazione nel trattamento pensionistico, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro e diretta all’accertamento della computabilità dell’emolumento nella base contributiva - che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, nascenti dal rapporto d’ impiego e alla base di calcolo dei contributi sulla retribuzione che l’Amministrazione è tenuta a versare - e domanda, proposta dal dipendente già in quiescenza, diretta al conteggio di detta indennità nella pensione o nella base pensionistica ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico - che attiene al rapporto previdenziale e riguarda l’ammontare della pensione erogata o da erogare - dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo caso la domanda appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti” (Cass. civ., SS.UU. 20/05/2010, n.
12337).
Ne consegue che va affermata la giurisdizione di questa Corte sull’odierno giudizio.
3. Passando al merito, il ricorso è infondato per le considerazioni di seguito riportate.
3.1. La pretesa di parte ricorrente sulla riliquidazione migliorativa dei trattamenti pensionistici in godimento sull’asserita spettanza degli incrementi della RIA per il triennio 1991-1993, non rivendicati ex se ma quali presupposti per il ricalcolo della base pensionistica, ha come fulcro la prospettazione che al personale dipendente della Regione Siciliana si applichi direttamente la disciplina statale in materia per cui la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 51, co. 3 della L.
388/2000 produce effetti anche sugli ex dipendenti della Regione Siciliana ora in quiescenza.
Tale prospettazione è stata avversata dall’Amministrazione resistente, la quale di contro hanno evidenziato che la Regione Siciliana in materia di trattamento giuridico ed economico del suo personale ha competenza esclusiva ai sensi dell’art. 14 co. 1, lettera q)
dello Statuto e che in materia di RIA il legislatore regionale ha introdotto una specifica disciplina che, pur presentando un parallelismo con la corrispondente disciplina statale, non ha mai fatto alcun rinvio diretto ad essa.
Questo Giudice osserva che la prospettazione attorea non è corretta in quanto la costante giurisprudenza di questa Sezione ha già affermato con motivazione del tutto condivisibile che “Al fine di valutare l’applicabilità delle suddette disposizioni statali (art. 7, c. 1 DL 384/92 conv. da L. 438/92 interpretato autenticamente dall’art. 51, c. 3 l.
388/00) nell’ordinamento regionale, risulta opportuno ricostruire, per grandi linee, gli eventi che hanno condotto all’attuale sistema della retribuzione individuale di anzianità. La progressione economica collegata all’anzianità è stata superata nell’ordinamento regionale.
Con l’art. 5 della l.r. 11/88 veniva cristallizzato tale sistema alla data di entrata in vigore della stessa legge, introducendo il nuovo sistema della retribuzione individuale di anzianità e dettando, al 3° comma, disposizioni valevoli per un primo incremento della RIA in assenza di una nuova disciplina in materia entro il 30 giugno 1989, attribuendo per il primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 11/88 (vale a dire per il biennio 1 luglio 1988 -
1° luglio 1990) il trattamento di anzianità previsto dalla l.r. 41/85 ossia classi ed aumenti periodici. L’art. 5 della l.r. 19/91 ha abolito definitivamente il meccanismo già congelato dall’art. 5 l.r. 11/88, abrogando formalmente, al 5° comma, la lett. a annessa alla tab. O della l.r. 41/85, a decorrere dal 2 luglio 1990. Tale norma costituisce, pertanto (come affermato dalle sezioni riunite del CGA nel parere 689/97 del 19.1.1999) una norma di chiusura la cui ratio è quella di stabilizzare al 1° luglio 1990 gli effetti prodotti in base all’art. 5 l.r.
11/88. Anche lo Stato, con l’art. 47 del DPR 266/87 aveva provveduto ad introdurre l’istituto della retribuzione individuale di anzianità, prevedendo per detta retribuzione un incremento di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previgente, a decorrere dall’1 gennaio 1989. Il termine del 31 dicembre 1990, invocato dai dipendenti regionali per l’applicazione di un ulteriore rateo della RIA, deriva dall’interpretazione autentica effettuata con l’art. 51, c. 3, della l. 23 dicembre 2000 n. 388 che, eliminando i dubbi scaturenti dall’art. 7 c. 1 del decreto legge 384/92 convertito con modificazioni dalla legge 438/92 in ordine al termine per la maturazione del requisito di anzianità (31-12-90 data di efficacia della precedente contrattazione dettata dal DPR 44/90 ovvero 31-12-92 ex art. 7 DL 384/92 tenuto conto del divieto di automatismi stipendiali stabilito dallo stesso per l’anno 1993) ha confermato la data del 31 dicembre 1990 già stabilita dalla previgente disciplina emanata sulla base degli ultimi accordi di comparto ... E così come non si applicava nella Regione il disposto dell’art. 47 DPR 266/87, avendo la Regione provveduto con propria legge (11/88) a disciplinare il nuovo sistema della retribuzione individuale di anzianità fissando i propri termini per l’applicazione transitoria del previgente meccanismo di classi e scatti, né il DPR 44/90 che disciplinava il triennio 1988/1990, regolato per la Regione dalla l.r.
19/91 e succ. D.P.Reg. 30 gennaio 1993, non può invocarsi il disposto di cui all’art. 51, c. 3 L. 388/00 che … ribadisce una situazione già definita in passato in ambito statale e regolata parallelamente nell’ordinamento regionale. È indubbio il fatto che la volontà del legislatore regionale, sia stata quella di fissare al 1° luglio 1990 l’attribuibilità degli incrementi legati al sistema previgente degli scatti e delle classi; ciò è confermato dalla previsione dell’art. 5, 5 c. l.r.
19/91 con il quale, a decorrere dal 2 luglio 1990 è stata abrogata la lett. a della tab. 0 della l.r. 41/95, con ciò stabilizzando il principio del congelamento delle posizioni già introdotto dall’art. 5 l.r. 11/88” (C.
conti, Sez. giur. Regione Siciliana, sent. n. 2269/2012).
Tale orientamento è stato seguito dalla costante giurisprudenza successiva di questa Sezione (C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sentt.
nn. 3249/2012 e 2858/2013) la quale ha negato la natura di riforma economico-sociale della invocata norma di cui all’art. 51, co. 3, L. n.
388/2000 (C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 1771/2013).
4.2. A tale profilo dirimente di non applicabilità al personale regionale della disciplina di cui al comma 3 dell’art. 51, L. 388/2000 oggetto di declaratoria di incostituzionalità con la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 si aggiunge la circostanza che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova di avere percepito dall’ex Amministrazione di appartenenza gli aumenti RIA per il triennio 1991-1993, a seguito della suddetta sentenza della Consulta n. 4/2024, quale elemento integrativo del trattamento retributivo effettivamente spettante in costanza di attività lavorativa, ovvero sia stato accertato dal Giudice competente, a seguito di gravame, il diritto vantato dai medesimi alla corresponsione del suddetto beneficio economico.
Infatti, costituisce corollario generale in materia pensionistica che
“qualsiasi emolumento retributivo, affinché possa transitare nella base pensionabile utile per la liquidazione dell’assegno pensionistico, deve essere necessariamente e totalmente percepito dal dipendente, ossia deve essere riconosciuto e costituire parte integrante della retribuzione in godimento all’atto del collocamento in quiescenza, anche evidentemente per effetto di un eventuale accertamento giudiziale postumo del relativo diritto” per cui “la maggiorazione a titolo di R.I.A. … deve essere previamente riconosciuta ai ricorrenti dapprima sotto il profilo retributivo, e soltanto dopo siffatto ineludibile accertamento, che rappresenta il necessario presupposto per il successivo adeguamento pensionistico, l’emolumento potrebbe quindi transitare nella base pensionabile per dar luogo al ricalcolo dell’assegno di quiescenza, non potendosi certo teorizzare la possibilità di chiedere direttamente e surrettiziamente la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento al fine di considerare nella base pensionabile il prefato aumento … facendo leva esclusivamente sul menzionato canone dell’imprescrittibilità del diritto pensionistico, in assenza tuttavia di un provvedimento formale, dell’Amministrazione di appartenenza, o di una pronuncia definitiva del Giudice del Lavoro, che abbia già in precedenza cristallizzato ed accertato in via definitiva sul versante retributivo il diritto alla corresponsione dell’emolumento in parola, sul rilievo che in caso contrario verrebbe eluso il canone pregiudiziale ed intangibile del riconoscimento stipendiale quale presupposto inderogabile per il successivo computo pensionistico” (C. conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n. 106/2025).
3.3. Conseguentemente, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Risultano assorbite tutte le altre questioni poste dalle parti.
4. Considerata la novità della questione, le spese di lite sono compensate integralmente ex art. 31, co. 3, c.g.c. anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C. Cost., sent. n. 77/2018).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall’art. 10 L. 533/1973.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite;
- nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Giudice Gaspare PP F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 29 gennaio 2026 Pubblicata il 2 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)