TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
I Sez. Volontaria Giurisdizione
N. R. G. 2566/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
NN GN Presidente
IA IA NI GI
IC VE GI rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2566 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
7/10/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1
alla via Armando Diaz n. 5, C.F.: e C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] residente in [...]
Diaz Armando C.F.: elettivamente domiciliati in C.F._2
Pozzuoli alla Via Napoli 21 presso lo studio dell'avv. Margherita Marino che li rappresenta e difende giusta procura in atti pagi na 1 di 4 RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/06/2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 16/06/1997 in Napoli e che dalla loro unione sono nati (Napoli, 31/01/2000) e (Napoli, Persona_1 Persona_2
03/05/2007) e riferendo che tra i coniugi è intervenuta la separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord omologata con decreto n. 3784/2018 del 10/04/2018, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate il 24/09/2025 , le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare alla partecipazione in presenza all'udienza di comparizione del 25/09/2025.
La GI ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del 7/10/2025.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di pagi na 2 di 4 comparizione (avvenuta il 14/12/2017) dinanzi al Presidente nell'ambito del giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa n.
3784/2018 del 10/04/2018, ed essendo perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrot ta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 16/06/1997 tra il sig. e la sig.ra Parte_2 Pt_1
di , trascritto negli atti di matrimonio del Comune di
[...] Parte_1
Napoli e, per l'effetto, ordinare al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2. modificare le condizioni di cui al decreto di omologa n. 3784/2018 recante RG. 12677/2017:
a. Ridursi il contributo al mantenimento paterno dei figli, quantificando nella misura di € 150, 00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici istat, da corrispondersi entro ogni 1 del mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla Sig.ra di essendo il figlio Pt_1 Parte_1 Per_1
divenuto economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico del figlio alla Sig.ra Per_2
; Parte_3
b. in merito al diritto di visita in quanto entrambi i figli, e , Per_1 Per_2
divenuti ormai maggiorenni, si organizzeranno in autonomia per vedere il padre in base agli impegni di studio e/o lavorativi di entrambi;
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve pagi na 3 di 4 disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] alle condizioni indicate in ricorso Pt_2
e in parte motiva, qui da intendersi ripetute e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (Atto n.33 P.II, serie A, Anno 1997).
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 3/12/2025.
La GI relatrice La Presidente
IC VE NN GN
pagi na 4 di 4