TAR Catania, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 677
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Accolto
    Obbligo di pagamento delle spese di lite

    La sentenza del Tribunale di Caltagirone è passata in giudicato e sono decorsi i termini per l'esecuzione forzata contro l'ente pubblico. L'ente è obbligato ad adottare tutti gli atti necessari per la corresponsione delle somme dovute entro 90 giorni.

  • Rigettato
    Richiesta di penalità di mora

    La penalità di mora è stata ritenuta iniqua in considerazione del tempo trascorso, della natura del credito e dell'entità delle somme pretese.

  • Accolto
    Inadempimento dell'ente intimato

    Per il caso di ulteriore inadempienza, viene nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Caltagirone, con facoltà di delega, affinché provveda all'esecuzione del giudicato.

  • Accolto
    Soccombenza dell'ente intimato

    Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 677
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 677
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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