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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/09/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 292/2022 del Ruolo generale a.c. (cui è stato successivamente riunito il fascicolo r.g. 5267/2022 ) vertente TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) , rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco ESPOSITO presso lo studio C.F._1 del quale elett.te domicilia alla Via Dei Mille n. 73, Torre Annunziata (Na); nonché presso l'indirizzo digitale pec: Email_1
OPPONENTE E elettivamente domiciliato in Controparte_1
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede , unitamente all'Avv. Alessandra Maria CP_1
Ingala dell'Avvocatura interna, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale in atti. OPPOSTO
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva, ha proposto opposizione dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere, in contraddittorio con l' l'annullamento dell'avviso di addebito n. CP_1
37120210006278660000 per complessivi € 13.964,20 notificato il 21/12/2021 (proc NRG 292/22), nonché dell'avviso di addebito n.37120220011912423000 (proc. NRG 5267/22) per complessivi € 4.540,21 notificato il 31/08/2022 per contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2014, 2015 e 2016, con relative sanzioni e spese di notifica. A seguito della rituale notifica dei ricorsi introduttivi, l' provvedeva alla CP_1 costituzione processuale solo nel procedimento portante NRG 292/22 deducendo, sulla base di varie argomentazioni, la infondatezza della domanda avversa e chiedendone il rigetto. Esaurita la fase istruttoria con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa Il ricorso è fondato e va accolto. Si può brevemente osservare come l' non abbia adeguatamente dimostrato la CP_1 sussistenza, in capo al dei presupposti, fattuali e giuridici, Parte_1 dell'obbligo all'iscrizione alla Gestione Commercianti che sulla base della l. 662/96 sussiste per coloro che: 1) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
2) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e rischi di gestione;
3) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
4) siano in possesso (per quel che qui rileva) di licenze od autorizzazioni e siano iscritti in albi, registri e ruoli (art. 1 c. 203.). Con il ricorso in esame viene tempestivamente contestata la sussistenza dei requisiti di cui sopra. L' costituendosi in giudizio, ha dato atto che gli AVA qui impugnati si fondano CP_1 sulla considerazione della qualità di socio al 50% della NAUTICA SANTODORO s.n.c. di
, appartenente al settore terziario, nell'ambito dell'Operazione Parte_1
Poseidone, e che la predetta società composta di soli due soci, la quale, nell'apposito quadro RK pertinente alle dichiarazioni dei redditi 2015 rispettivamente afferenti al periodo di imposta 2014, aveva dichiarato che l'attività svolta dal ricorrente per la società costituiva occupazione prevalente. Sul punto la difesa opponente rileva che l' è incorso in errore atteso che il sig. CP_1
, ha svolto esclusivamente attività di amministratore della Nautica Parte_1
Santodoro S.n.c., senza avere alcun compito operativo nelle attività quotidiane della società e senza percepire alcun compenso, quindi, alcuna posizione contributiva poteva esistere a suo carico. Si osserva, che ove l'attività svolta dal socio amministratore in relazione all'impresa non sia connotata dai requisiti di abitualità e prevalenza, giurisprudenza qui condivisa ritiene che l'obbligo di iscrizione presso la Gestione Commercianti non sorga. Perché un socio possa essere iscritto alla Gestione Commercianti, lo stesso deve effettivamente operare quale socio di lavoro ex art. 1, c. 203, lett. c l. 662/96, cioè, svolgere attività lavorativa con abitualità e prevalenza, differente da quella che lo stesso eventualmente esplichi anche quale amministratore, in quanto le stesse si pongono su piani giuridici differenti. Ne consegue che ai fini della richiesta di contribuzione relativa alla Gestione Commercianti predetta, l' è gravato dall'onere di dimostrare l'effettiva posizione CP_1 ricoperta all'interno della società, provando che l'attività sia resa secondo il criterio sopra esposto di abitualità e prevalenza. Recentemente la Cassazione (3292/20) ha rilevato che “sono consolidati i precedenti di questa Corte (v., fra le tante, Cass. n. 26976 del 2016, Cass. n. 11242 del 2017, Cass. n. 28137 del 2018) nei quali è stato chiarito che per il doppio onere di iscrizione occorre una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria e che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, cfr., ex multis, Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del 2009) venga compiutamente assolto. In continuità con i recenti arresti indicati, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell sono da CP_1 riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente considerata a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (v., fra le tante,
Cass. n. 17639 del 2017).”. Con altro provvedimento (Cass. ord. 3637/20) è stato osservato che “sul piano previdenziale, infatti, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza ( nn. 10426, 18281 del 2018; n.23782 del 2019)”. Orbene, nel caso di specie, con riferimento all'onere probatorio circa l'effettiva partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri di abitualità e prevalenza non risulta che l' abbia adempiuto al proprio onere, essendosi lo stesso - nell'ipotesi in CP_1 esame - limitato ad adottare un controllo d'ufficio, senza verificare preventivamente se il ricorrente partecipasse o meno all'attività aziendale di coordinamento o direttiva, né l'abitualità dell'attività espletata o la sua prevalenza. L previdenziale non ha CP_2 nemmeno preso posizione sulle situazioni di fatto illustrate dall'istante a sostegno dell'impossibilità di ricondurre la figura di esso , nell'ambito del socio – Parte_1 lavoratore, impegnato con abitualità e prevalenza in prestazioni lavorative proprie della società. Omettendo qualsiasi allegazione idonea a neutralizzare anche sul piano espositivo l'assunto del ricorrente in opposizioni, l' non ha fornito la prova dei presupposti CP_1 legittimanti la pretesa contributiva posta alla base degli atti impugnati. Alla luce di tali considerazioni, in assenza di più convincenti argomentazioni da parte convenuta, si deve concludere nel senso dell'accoglimento della domanda, con conseguente riconoscimento dell'illegittimità degli AVA in contestazione. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Emanuele Rocco e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell ogni diversa istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2) annulla l'avviso di addebito n. 37120210006278660000 per € 13.964,20 notificato il 21/12/2021 (proc NRG 292/22) nonché dell'avviso di addebito n.37120220011912423000 (proc. NRG 5267/22) per € 4.540,21 notificato il 31/08/2022 e dichiara l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione contributiva del ricorrente nei confronti dell' inerente al periodo 01/2014 al 12/2016; CP_1
3) condanna parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2695,00 dovuti per compenso professionale, oltre I.V.A. e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Torre Annunziata, 18/9/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) , rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco ESPOSITO presso lo studio C.F._1 del quale elett.te domicilia alla Via Dei Mille n. 73, Torre Annunziata (Na); nonché presso l'indirizzo digitale pec: Email_1
OPPONENTE E elettivamente domiciliato in Controparte_1
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede , unitamente all'Avv. Alessandra Maria CP_1
Ingala dell'Avvocatura interna, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale in atti. OPPOSTO
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva, ha proposto opposizione dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere, in contraddittorio con l' l'annullamento dell'avviso di addebito n. CP_1
37120210006278660000 per complessivi € 13.964,20 notificato il 21/12/2021 (proc NRG 292/22), nonché dell'avviso di addebito n.37120220011912423000 (proc. NRG 5267/22) per complessivi € 4.540,21 notificato il 31/08/2022 per contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2014, 2015 e 2016, con relative sanzioni e spese di notifica. A seguito della rituale notifica dei ricorsi introduttivi, l' provvedeva alla CP_1 costituzione processuale solo nel procedimento portante NRG 292/22 deducendo, sulla base di varie argomentazioni, la infondatezza della domanda avversa e chiedendone il rigetto. Esaurita la fase istruttoria con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa Il ricorso è fondato e va accolto. Si può brevemente osservare come l' non abbia adeguatamente dimostrato la CP_1 sussistenza, in capo al dei presupposti, fattuali e giuridici, Parte_1 dell'obbligo all'iscrizione alla Gestione Commercianti che sulla base della l. 662/96 sussiste per coloro che: 1) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
2) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e rischi di gestione;
3) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
4) siano in possesso (per quel che qui rileva) di licenze od autorizzazioni e siano iscritti in albi, registri e ruoli (art. 1 c. 203.). Con il ricorso in esame viene tempestivamente contestata la sussistenza dei requisiti di cui sopra. L' costituendosi in giudizio, ha dato atto che gli AVA qui impugnati si fondano CP_1 sulla considerazione della qualità di socio al 50% della NAUTICA SANTODORO s.n.c. di
, appartenente al settore terziario, nell'ambito dell'Operazione Parte_1
Poseidone, e che la predetta società composta di soli due soci, la quale, nell'apposito quadro RK pertinente alle dichiarazioni dei redditi 2015 rispettivamente afferenti al periodo di imposta 2014, aveva dichiarato che l'attività svolta dal ricorrente per la società costituiva occupazione prevalente. Sul punto la difesa opponente rileva che l' è incorso in errore atteso che il sig. CP_1
, ha svolto esclusivamente attività di amministratore della Nautica Parte_1
Santodoro S.n.c., senza avere alcun compito operativo nelle attività quotidiane della società e senza percepire alcun compenso, quindi, alcuna posizione contributiva poteva esistere a suo carico. Si osserva, che ove l'attività svolta dal socio amministratore in relazione all'impresa non sia connotata dai requisiti di abitualità e prevalenza, giurisprudenza qui condivisa ritiene che l'obbligo di iscrizione presso la Gestione Commercianti non sorga. Perché un socio possa essere iscritto alla Gestione Commercianti, lo stesso deve effettivamente operare quale socio di lavoro ex art. 1, c. 203, lett. c l. 662/96, cioè, svolgere attività lavorativa con abitualità e prevalenza, differente da quella che lo stesso eventualmente esplichi anche quale amministratore, in quanto le stesse si pongono su piani giuridici differenti. Ne consegue che ai fini della richiesta di contribuzione relativa alla Gestione Commercianti predetta, l' è gravato dall'onere di dimostrare l'effettiva posizione CP_1 ricoperta all'interno della società, provando che l'attività sia resa secondo il criterio sopra esposto di abitualità e prevalenza. Recentemente la Cassazione (3292/20) ha rilevato che “sono consolidati i precedenti di questa Corte (v., fra le tante, Cass. n. 26976 del 2016, Cass. n. 11242 del 2017, Cass. n. 28137 del 2018) nei quali è stato chiarito che per il doppio onere di iscrizione occorre una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria e che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, cfr., ex multis, Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del 2009) venga compiutamente assolto. In continuità con i recenti arresti indicati, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell sono da CP_1 riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente considerata a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (v., fra le tante,
Cass. n. 17639 del 2017).”. Con altro provvedimento (Cass. ord. 3637/20) è stato osservato che “sul piano previdenziale, infatti, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza ( nn. 10426, 18281 del 2018; n.23782 del 2019)”. Orbene, nel caso di specie, con riferimento all'onere probatorio circa l'effettiva partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri di abitualità e prevalenza non risulta che l' abbia adempiuto al proprio onere, essendosi lo stesso - nell'ipotesi in CP_1 esame - limitato ad adottare un controllo d'ufficio, senza verificare preventivamente se il ricorrente partecipasse o meno all'attività aziendale di coordinamento o direttiva, né l'abitualità dell'attività espletata o la sua prevalenza. L previdenziale non ha CP_2 nemmeno preso posizione sulle situazioni di fatto illustrate dall'istante a sostegno dell'impossibilità di ricondurre la figura di esso , nell'ambito del socio – Parte_1 lavoratore, impegnato con abitualità e prevalenza in prestazioni lavorative proprie della società. Omettendo qualsiasi allegazione idonea a neutralizzare anche sul piano espositivo l'assunto del ricorrente in opposizioni, l' non ha fornito la prova dei presupposti CP_1 legittimanti la pretesa contributiva posta alla base degli atti impugnati. Alla luce di tali considerazioni, in assenza di più convincenti argomentazioni da parte convenuta, si deve concludere nel senso dell'accoglimento della domanda, con conseguente riconoscimento dell'illegittimità degli AVA in contestazione. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Emanuele Rocco e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell ogni diversa istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2) annulla l'avviso di addebito n. 37120210006278660000 per € 13.964,20 notificato il 21/12/2021 (proc NRG 292/22) nonché dell'avviso di addebito n.37120220011912423000 (proc. NRG 5267/22) per € 4.540,21 notificato il 31/08/2022 e dichiara l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione contributiva del ricorrente nei confronti dell' inerente al periodo 01/2014 al 12/2016; CP_1
3) condanna parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2695,00 dovuti per compenso professionale, oltre I.V.A. e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Torre Annunziata, 18/9/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco