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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLIZZONI GIANFRANCO, Presidente
PSAILA VINCENZO, RE
CARLISI MATTEO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - IN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.IS.IPO n. 11576202500001199000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- COM.PREV.IS.IPO n. 11576202500001199000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- COM.PREV.IS.IPO n. 11576202500001199000 IRPEF-ALTRO 2012
- COM.PREV.IS.IPO n. 11576202500001199000 IRPEF-ALTRO 2013
- COM.PREV.IS.IPO n. 11576202500001199000 IVA-ALTRO 2012
- COM.PREV.IS.IPO n. 11576202500001199000 IVA-ALTRO 2013
- COM.PREV.IS.IPO n. 11576202500001199000 IRAP 2013 - COM.PREV.IS.IPO n. 11576202500001199000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, residente a [...]1 (UD), ha introdotto ricorso limitatamente ad una parte degli atti contenuti nella Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11576202500001199000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – CO di IN, notificata in data 23.4.2025.
In particolare ha impugnato la:
a) cartella n. 11520160014087722000, notificata il 21.7.2016, di € 6.659,17, relativa a IRPEF, IVA e relativi interessi e sanzioni (p.i. 2012);
b) cartella n. 11520160016163l37000, notificata il 12.10.2016, di € 589,28, relativa a IRAP e relativi interessi e sanzioni (p.i. 2013);
c) cartella n. 11520160017257507000, notificata il 22.12.2016, di € 3.372,78, relativa a IRPEF, IVA e relativi interessi e sanzioni (p.i. 2013);
d) cartella n. 11520170016610732000, notificata il 04.12.2017, di € 285,84, relativa a IRAP e relativi interessi e sanzioni (p.i. 2014)
per complessivi € 10.907,07.
Le restanti pretese tributarie contenute nel provvedimento non sono state impugnate in quanto non rientrano nella giurisdizione del Giudice Tributario.
Motivi del ricorso
I. Illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata per violazione dell'art. 77,
d.P.R. 602/1973 e dell'art. 7 l. 212/2000: mancata indicazione di elementi essenziali e conseguente omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale
II. Nullità (parziale) per omessa/irrituale notifica delle cartelle di pagamento ad esso presupposte e conseguente estinzione delle sottostanti pretese tributarie per intervenuta prescrizione decennale del diritto alla riscossione art. 2946 c.c. per i tributi e quinquennale per le sanzioni ex art. 20 del d.Lgs. 472/1997 e gli interessi ex art. 2948 c.c..
III Illegittimità (parziale) della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata: per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria in essa contenuta, con specifico riferimento alle sanzioni – ex art. 20
d.Lgs 472/1997 – e degli interessi - ex art. 2948 c.c.
Si chiede, in via pregiudiziale, l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 7 della l. 212/2000 sull'obbligo di motivazione e per violazione del principio del contradittorio endoprocedimentale;
in via principale, l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, per l'effetto, dichiarare non dovute
II. per intervenuta prescrizione, le somme richieste alla contribuente – a titolo di imposte, sanzioni e interessi
(oltreché di correlati interessi moratori e aggi di riscossione) – con le cartelle di pagamento (presupposte) di cui sub A, nn. 2, 5, 6 e 8, per omessa notifica delle presupposte Cartelle di pagamento, per complessivi
€10.883,55;
III. per intervenuta prescrizione, le somme richieste alla contribuente – a titolo di sanzioni e interessi (oltreché di correlati interessi moratori e aggi di riscossione) – con le cartelle di pagamento (presupposte) di cui sub A, nn. 2, 5, 6 e 8, per omessa notifica delle presupposte Cartelle di pagamento, per complessivi € 3.965,03.
L'Agenzia delle entrate-CO, ritualmente costituita, ha chiesto:
in via preliminare ed in rito:
- dichiarare il ricorso inammissibile ex art. 21 D. Lgs. 546/92 poiché tardivamente proposto;
in via subordinata e nel merito:
- accertare la correttezza dell'operato di Agenzia delle entrate-CO e, per l'effetto, respingere qualsivoglia domanda svolta nei suoi confronti. Spese di lite rifuse.
Datosi avviso alle parti della data di trattazione della controversia la causa è stata trattenuta e decisa nella camera di consiglio del giorno 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor Ricorrente_1 in data 12.01.2026 ha comunicato di voler rinunciare alla prosecuzione del contenzioso chiede pertanto che venga dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese di giudizio.
L'Ufficio concorda con la richiesta convenendo per la compensazione delle spese di giudizio.
L'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente accettata, ha determinato l'estinzione del giudizio a norma dell'art.44 d. Lgs. 546/1992.
Come richiesto concordemente dalle parti con l'atto di rinuncia, le spese del giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLIZZONI GIANFRANCO, Presidente
PSAILA VINCENZO, RE
CARLISI MATTEO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - IN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.IS.IPO n. 11576202500001199000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- COM.PREV.IS.IPO n. 11576202500001199000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- COM.PREV.IS.IPO n. 11576202500001199000 IRPEF-ALTRO 2012
- COM.PREV.IS.IPO n. 11576202500001199000 IRPEF-ALTRO 2013
- COM.PREV.IS.IPO n. 11576202500001199000 IVA-ALTRO 2012
- COM.PREV.IS.IPO n. 11576202500001199000 IVA-ALTRO 2013
- COM.PREV.IS.IPO n. 11576202500001199000 IRAP 2013 - COM.PREV.IS.IPO n. 11576202500001199000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, residente a [...]1 (UD), ha introdotto ricorso limitatamente ad una parte degli atti contenuti nella Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11576202500001199000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – CO di IN, notificata in data 23.4.2025.
In particolare ha impugnato la:
a) cartella n. 11520160014087722000, notificata il 21.7.2016, di € 6.659,17, relativa a IRPEF, IVA e relativi interessi e sanzioni (p.i. 2012);
b) cartella n. 11520160016163l37000, notificata il 12.10.2016, di € 589,28, relativa a IRAP e relativi interessi e sanzioni (p.i. 2013);
c) cartella n. 11520160017257507000, notificata il 22.12.2016, di € 3.372,78, relativa a IRPEF, IVA e relativi interessi e sanzioni (p.i. 2013);
d) cartella n. 11520170016610732000, notificata il 04.12.2017, di € 285,84, relativa a IRAP e relativi interessi e sanzioni (p.i. 2014)
per complessivi € 10.907,07.
Le restanti pretese tributarie contenute nel provvedimento non sono state impugnate in quanto non rientrano nella giurisdizione del Giudice Tributario.
Motivi del ricorso
I. Illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata per violazione dell'art. 77,
d.P.R. 602/1973 e dell'art. 7 l. 212/2000: mancata indicazione di elementi essenziali e conseguente omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale
II. Nullità (parziale) per omessa/irrituale notifica delle cartelle di pagamento ad esso presupposte e conseguente estinzione delle sottostanti pretese tributarie per intervenuta prescrizione decennale del diritto alla riscossione art. 2946 c.c. per i tributi e quinquennale per le sanzioni ex art. 20 del d.Lgs. 472/1997 e gli interessi ex art. 2948 c.c..
III Illegittimità (parziale) della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata: per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria in essa contenuta, con specifico riferimento alle sanzioni – ex art. 20
d.Lgs 472/1997 – e degli interessi - ex art. 2948 c.c.
Si chiede, in via pregiudiziale, l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 7 della l. 212/2000 sull'obbligo di motivazione e per violazione del principio del contradittorio endoprocedimentale;
in via principale, l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, per l'effetto, dichiarare non dovute
II. per intervenuta prescrizione, le somme richieste alla contribuente – a titolo di imposte, sanzioni e interessi
(oltreché di correlati interessi moratori e aggi di riscossione) – con le cartelle di pagamento (presupposte) di cui sub A, nn. 2, 5, 6 e 8, per omessa notifica delle presupposte Cartelle di pagamento, per complessivi
€10.883,55;
III. per intervenuta prescrizione, le somme richieste alla contribuente – a titolo di sanzioni e interessi (oltreché di correlati interessi moratori e aggi di riscossione) – con le cartelle di pagamento (presupposte) di cui sub A, nn. 2, 5, 6 e 8, per omessa notifica delle presupposte Cartelle di pagamento, per complessivi € 3.965,03.
L'Agenzia delle entrate-CO, ritualmente costituita, ha chiesto:
in via preliminare ed in rito:
- dichiarare il ricorso inammissibile ex art. 21 D. Lgs. 546/92 poiché tardivamente proposto;
in via subordinata e nel merito:
- accertare la correttezza dell'operato di Agenzia delle entrate-CO e, per l'effetto, respingere qualsivoglia domanda svolta nei suoi confronti. Spese di lite rifuse.
Datosi avviso alle parti della data di trattazione della controversia la causa è stata trattenuta e decisa nella camera di consiglio del giorno 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor Ricorrente_1 in data 12.01.2026 ha comunicato di voler rinunciare alla prosecuzione del contenzioso chiede pertanto che venga dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese di giudizio.
L'Ufficio concorda con la richiesta convenendo per la compensazione delle spese di giudizio.
L'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente accettata, ha determinato l'estinzione del giudizio a norma dell'art.44 d. Lgs. 546/1992.
Come richiesto concordemente dalle parti con l'atto di rinuncia, le spese del giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate.