TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/11/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2166 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IA IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Roberto Trussardi
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. Pierluca Ferretti
- RESISTENTE –
-
Oggetto: Licenziamento giustificato motivo oggettivo, lavoro straordinario e indennità di trasferta.
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 25/10/2023, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, chiedendo di
- accertare illegittimità del licenziamento con condanna al pagamento di un'indennità AR
a sei mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del t.fr AR a complessivi euro
10.691,04,
- accertare lo svolgimento di lavoro straordinario con conseguente corresponsione di euro
1 10.625,50 a tale titolo,
- accertare il diritto al trattamento di trasferta ex art. 62 c. 3 CCNL con conseguente condanna alla corresponsione di euro 10.093,40 a tale titolo, con vittoria di spese.
In particolare, esponeva:
- di essere stato dipendente della convenuta dall'1 Febbraio 2018 al 30 giugno 2023,
- che la resistente occupa meno di 15 dipendenti,
- che tra la resistente e sussiste un contratto di appalto di servizi di trasporto e di CP_2 essere sempre stato adibito a tale appalto,
- di aver svolto mansioni di autista con partenza dalla sede della in Fara Gera CP_1
d'Adda alle 05:45 – 6.00, guida del furgone per recarsi a Basiano presso il deposito con arrivo alle 06:10-06:15 (come da tabulati di prodotti), per poi caricare CP_2 CP_2 il mezzo con la merce, ritirare il bordeaux verificando la corrispondenza tra esso e il carico effettivo, consegna della merci anche scaricandola e consegnandola direttamente al destinatario, passaggio nel deposito di alle 15:45-16.00, scarico dei pacchi CP_2 ritirati o non consegnati o rifiutati e consegna delle somme riscosse dai clienti nonché controllo della merce, ritorno alla sede di alle 16:15-16:30, CP_1
- di non aver mai effettuato pause,
- di non aver percepito l'indennità maneggio denaro,
- che negli ultimi 5 anni è stato adibito alle consegne nella provincia di Como, trascorrendo in territorio extraurbano ben più di sei ore giornaliere,
- di essere stato licenziato per recesso dall'appalto con al quale il Controparte_3 ricorrente era adibito con definitiva soppressione del posto,
- di aver impugnato il licenziamento in data 18 luglio 2023.
In relazione al licenziamento contestava
- l'assenza di tentativo di repêchage,
- che l'antieconomicità dell'appalto con è insufficiente a motivare la risoluzione del CP_2
rapporto,
- che l'appalto con non è cessato totalmente. Controparte_3
***
2 Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso, evidenziando che il rapporto non SE non è da qualificarsi come appalto di servizi di trasporto, ma mero contratto di trasporto.
In particolare, quanto alla legittimità del recesso, deduceva che
- il ricorrente ha svolto solo mansioni di “corriere espresso” in favore di Controparte_3 conducendo un furgone necessitante la patente B di peso inferiore ai 35 quintali in uso esclusivo targato EB 429 ZR,
- il ricorrente era l'unico autista a svolgere tale servizio espresso,
- di aver comunicato ad di non essere più disposta a svolgere il servizio espresso, CP_2
che infatti è venuto meno nel giugno 2023 e di aver continuato il rapporto con CP_2 solo per le consegne con il bilico, che il ricorrente non poteva condurre,
- di aver cessato poi nel dicembre 2023 l'intero appalto per CP_2
- al momento del licenziamento i dipendenti erano e e Parte_1 Controparte_4
che il ricorrente aveva la patente B e C, ma non il certificato CQC e quindi non poteva guidare mezzi superiori a 3,5 tonnellate,
In punto di lavoro straordinario, la datrice di lavoro deduceva che:
- i furgoni erano caricati dagli operatori di arcese solo verso le 8 del mattino e pertanto il ricorrente di sua spontanea volontà si recava in prima dell'orario dovendo CP_2 accompagnare la moglie al lavoro al mattino presto,
- i destinatari finali delle merci erano aziende chiuse in pausa pranzo e pertanto il ricorrente ha sempre svolto la sua pausa pranzo,
- il ricorrente ha chiesto l'assegnazione in tale zona.
Fallito il tentativo di conciliazione per mancata adesione della resistente alla proposta dell'ufficio, è stato dato ingresso all'istruttoria testimoniale in punto di orario di lavoro e, all'esito, il Giudice ha ordinato di redigere conteggi sulla scorta dei seguenti criteri
- orario di lavoro dalle 6.00 alle 16.00,
- mancata fruizione della pausa pranzo,
- scomputando il compenso per lavoro straordinario ricevuto.
3 Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
I. IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
Il lavoratore ha lamentato che il licenziamento a lui irrogato per giustificato motivo oggettivo è illegittimo in quanto, da una parte, non è stato tentato il repêchage e, dall'altra, non
è totalmente cessato l'appalto con e non può essere considerata sufficiente Controparte_3
l'antieconomicità del servizio.
a. La cessazione del servizio
Il ricorrente non ha contestato di esser stato sempre adibito alla guida del furgone né che l'altro collega guidasse un mezzo richiedente il certificato CQC. Come è stato confermato anche in sede istruttoria (teste di parte ricorrente bescapè “il ricorrente guidava il furgone”) e dalle difese della parte ricorrente nelle quali si riferisce che il tempo per conseguire il certificato
è minimo.
La parte ricorrente ha contestato che vi sia stata l'effettiva cessazione integrale del contratto di appalto.
La parte convenuta ha effettivamente interrotto solo lo svolgimento del servizio espresso di consegna con furgone al quale era addetto il sig. con mail del 19 giugno con richiesta di Pt_1 innalzamento della tariffa giornaliera e poi mail di risposta della di rifiuto della Controparte_3 proposta modifica contrattuale (doc. 5 della memoria).
La cessazione del servizio al quale era esclusivamente addetto il ricorrente è certamente chiaro elemento che depone per la soppressione della mansione di autista del servizio espresso, mansione ricoperta dal ricorrente per tutta la durata del rapporto. Sul punto, va osservato che coerentemente il datore di lavoro presa la decisione di cessare il servizio espresso per in CP_2 data 18-19 giugno 2023, comunica al ricorrente il licenziamento il 30.6.23, tale concatenazione temporale conferma la sussistenza del nesso causale.
***
La scelta della datrice di lavoro di cessare un rapporto commerciale antieconomico con la rientra certamente tra quegli atti di autonomia privata tutelati dall'art. 41 Cost. Controparte_3
4 e il sindacato del giudice non può estendersi ad una valutazione sull'opportunità e sulla congruità delle scelte imprenditoriali che coinvolgono gli assetti produttivi ed organizzativi, eccedendo - in caso contrario - in valutazioni di merito che illegittimamente sconfinerebbero in scelte e valutazioni autonome che l'imprenditore si vede riconosciute dall'art. 41 della
Costituzione.
Infatti il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ricorre sia quando venga modificata la componente materiale dell'organizzazione, come nell'ipotesi tipica in cui le mansioni del dipendente siano soppiantate o ridotte dall'introduzione di nuovi macchinari, sia quando la modifica investa la sola organizzazione del personale, con la soppressione delle attività svolte dal dipendente licenziato, con lo scorporo verso l'esterno dei suoi compiti in conseguenza della stipulazione di contratti di lavoro autonomo o di appalto, ovvero ancora con la ridistribuzione delle sue mansioni fra il restante personale in servizio. Non è assoggettabile a sindacato di merito la scelta organizzativa imprenditoriale comportante una soppressione di singoli posti di lavoro divenuti incompatibili con il nuovo assetto che l'imprenditore intenda dare alla propria azienda.
Al riguardo, infatti, deve ribadirsi che in tema di giustificato motivo oggettivo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio ormai consolidato secondo cui “non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo, del reparto o del posto a cui era addetto il dipendente licenziato, sempreché risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato” (cfr. tra le tantissime Cassazione civile sez. lav., 07/01/2002, n.88).
E da ultimo, “Occorre pure ribadire che la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto della Cost., art. 41; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta (Cass. n. 10699 del 2017, Cass. n. 9468 del
2019). E' sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese
5 quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa
(Cass. n. 25201 del 2017). (Cassazione civile sez. lav., 12/01/2023, n.752).
Risulta pertanto accertato in giudizio la cessazione del servizio espresso e la costante adibizione del ricorrente a tale servizio.
***
Accertata l'effettività della cessazione del servizio di corriere espresso nel 18-19 giugno 2023
e l'esistenza del nesso di causalità tra l'individuazione del posto da sopprimere rispetto al riassetto organizzativo, deve ora essere sindacata l'inesistenza di soluzioni alternative al licenziamento.
b. L'obbligo di repêchage
In conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 20/10/2017 n. 24882,
05/01/2017 n. 160, 13/06/2016 n. 12101 e 22/03/2016 n. 5592), il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost..
Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la L. n. 604/1966, art. 3, richiede:
a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività;
c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore.
6 L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.
DE AR (cfr. Cass. 28/03/2011 n. 7046) si è rilevato che quando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere in quanto non più necessaria, né il criterio della impossibilità di repêchage (in quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili).
Non è, tuttavia, vero che la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare sia per il datore di lavoro totalmente libera: essa, infatti, risulta, limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi anche il recesso di una di esse (Cass. 21.12.01 n. 16144). In questa situazione, pertanto, nella giurisprudenza si è posto il problema di individuare in concreto i criteri obiettivi che consentano di ritenere la scelta conforme ai dettami di correttezza e buona tede (Cass.
6.9.03 n. 13058) e si è ritenuto che possa farsi riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che la L. n. 223 del 1991, all'art. 5, ha dettato per i licenziamenti collettivi per l'ipotesi in cui l'accordo sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi. Conseguentemente si è ritenuto che possano essere presi in considerazione, in via analogica, i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità atteso che non assumono rilievo le esigenze tecnico - produttive e organizzative, data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti, (cfr. Cass. n. 16144 del 2001 cit. e anche Cass.
11/06/2004 n. 11124).
Va quindi ribadito che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ravvisato nella soppressione di un posto di lavoro in presenza di più posizioni fungibili perché occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, ove non sia utilizzabile il criterio dell'impossibilità di "repechage", il datore di lavoro deve individuare il soggetto da licenziare secondo i principi di correttezza e buona fede e, in questo contesto la L. n. 223 del 1991, art. 5, offre uno "standard" idoneo ad assicurare una scelta conforme a tale canone, ma non può escludersi l'utilizzabilità di altri criteri, purchè non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati (Cass. 07/12/2016 n. 25192, 08/07/2016n.
14021).
7 ***
Nel caso di specie, va osservato che si tratta di una microrealtà imprenditoriale e che dipendenti al momento del licenziamento erano solo il ricorrente e il sig. il quale Controparte_4 era addetto alla guida del bilico, mansione che il ricorrente non poteva svolgere essendo pacificamente privo della certificazione CQC, posseduta invece dal collega. Come confermato dallo stesso ricorrente in sede di note del 19.3.24 “ricorrente non possiede il patentino per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate” a nulla rilevando la possibilità di conseguire la certificazione in breve tempo.
Le mansioni svolte dal e da non sono fungibili con quelle dell'altro lavoratore Pt_1 CP_4
e pertanto, nel rispetto dell'art. 5 della Legge 223/1991, è stato applicato esclusivamente il criterio delle esigenze tecnico-produttive, ossia la necessità di continuare a offrire ad
[...] il servizio di trasporto con bilico. CP_3
La successiva assunzione a distanza di più di tre mesi e con contratto di lavoro a termine e comunque di soggetto titolare della certificazione non possono rilevare in assenza di deduzioni in punto di dolosa strategia per l'espulsione ingiustificata del ricorrente
***
Per quanto sopra detto, il licenziamento del ricorrente deve ritenersi legittimo.
II. IL LAVORO STRAORDINARIO
La ricorrente ha dedotto che dall'assunzione ha svolto un significativo numero di ore di lavoro straordinario, iniziando la prestazione lavorativa tra le 5.45-6.00 e terminandola minimo alle 16.15.-16.30, senza pausa pranzo.
La parte convenuta ha dedotto che il ricorrente si recava presto sul posto di lavoro non su disposizione del datore di lavoro, ma per accompagnare la moglie, e che vi è stato sempre il rispetto dell'orario di lavoro e che le scarse ore di straordinario prestato era regolarmente retribuito.
Come noto, incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale lavoro straordinario, secondo il principio generale di cui all'art 2697 c.c. secondo cui spetta a chi intenda far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
8 Infatti, quanto all'onere della prova delle ore di lavoro straordinario, la costante giurisprudenza afferma che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell' art. 36 Cost. ).” (Cass. lav. 19.6.2018, n. 16150).
***
Va premesso, in punto di attendibilità, che il teste di parte resistente è da CP_1 considerarsi poco attendibile essendo il figlio del sig. titolare dell'impresa CP_1 individuale.
La testimonianza del sig. (teste di parte resistente) in punto di orari di lavoro del Tes_1 ricorrente è del tutto inattendibile in quanto in contrasto non solo con la documentazione in atti (doc. 6 e 7 del ricorso), ma anche con la prospettazione della stessa parte convenuta, inoltre il teste è apparso molto confuso in sede di escussione.
Risulta invece particolarmente attendibile il teste di parte ricorrente essendo Tes_2 dipendente di e, pertanto, estraneo a entrambe le parti. CP_2
Il teste non può essere considerato inattendibile in quanto il giudizio si è concluso Tes_3 con conciliazione tombale già da anni ed egli non aveva azionato le pretese oggetto del presente i diritti
***
Dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria testimoniale svolta è emersa la prova dello svolgimento del lavoro straordinario da parte ricorrente, in particolare è stato confermato un orario di lavoro dalle 6.00 alle 16.00 e la mancata fruizione della pausa pranzo.
Di primaria importanza sono i tagliandi di prodotti da parte ricorrente sub Controparte_3 doc. 6 e 7 del ricorso che riportano l'ingresso del ricorrente nel magazzino di Basiano tra le
06.00-06.15 del mattino e l'uscita in genere verso le ore 16, sul punto poi i testi concordano che il tempo necessario per percorrere il tragitto dal magazzino di alla sede di Fara Gera CP_2
d'Adda della è AR a circa 15/20 min CP_1
o teste parte ricorrente “ allora era a Cavenago, poi è andata a Basiano tra Tes_3 CP_2
luglio e agosto 2021 o 2022 non mi ricordo.
9 Co Da a Cavenago ci vogliono 20/25 minuti perché non c'è traffico. Co Da a basiano ci vogliono sempre 20/25 minuti.
Arrivavamo da ci viene consegnato tagliandino di ingresso con data e ora che è l'ora in CP_2 cui si entra.”
o teste parte resistente “Ci vuole un quarto d'ora 20 minuti massimo per Tes_4 arrivare in SE.”
o teste parte resistente “Io facevo le consegne post covid, era di 10/15 minuti CP_1 massimo per entrare in arcese e registrarsi alla guardiola.”
Quanto all'orario di lavoro o teste parte ricorrente “ Faceva i miei stessi orari, ci trova davanti alal sede della Tes_3
convenuta in veneziana Badalasco alle 5.30, poi le chiavi del cancello e dell'allarme le aveva il ricorrente.
Il datore di lavoro mi ha detto che dovevamo arrivare alle 5.30 perché alle 6 massimo dovevamo essere in ” E “Alla fine del giro poi tornavamo in arcese per consegnare i documenti CP_2 della merce consegnata e la merce ritirata.
In SE si arrivava ad orario variabile se presto 15.30/16 se tardi anche 20/20.30 anche il cafaro a volte tornava alle 19/19.30.
Non vi era un orario normale di rientro ad arcese, dipende da traffico, giro. Il ricorrente aveva
Como ed è molto dispersivo perché ci sono aziende distanti dalle altre del giro di una ora e mezza.”
o teste parte resistente “Io mi trovavo con il ricorrente alle 5.45 presso la sede di Tes_4
Sb. Solo il ricorrente aveva le chiavi.” E “Noi registravamo i km fatti, si riforniva il camion e Co 15.30/15.40 ripartivamo da per andare a casa.
Tante volte mi chiedeva se lo aspettavo perché era in ritardo con le consegne, altrimenti si rientrava insieme.”
o teste parte ricorrente “Io tornavo in dalle 15.00 alle 16.30 però io Tes_5 CP_2 guidavo la motrice, invece lui il furgone. Con il furgone si facevano più consegne, il ricorrente faceva il giro di Como che è lungo che impegna molto perché ci sono strada diverse, montagne e sono aziende lontane. Lo so perché ora lo faccio io.
Al rientro in SE bisogna lasciare i documenti all'ufficio spedizioni
10 Poi in arcese si scarica. Il tempo di scarico è di media 30 minuti, ma se la ribalta è occupata devi aspettare il turno.”
Quanto alla fruizione della pausa pranzo, anche il teste di parte resistente ha Tes_4 riferito “Io facevo la pausa pranzo anche perché le ditte chiudono. Il ricorrente non sempre faceva la pausa. Ci sentivamo telefonicamente e tante volte lui non faceva la pausa pranzo.” e il teste parte ricorrente Tes_3 ha confermato “Io non facevo la pausa pranzo perché dovevo ottimizzare il lavoro per non fare tardi. Mi organizzavo per viaggiare durante le pause pranzo delle aziende. Io so che non faceva la pausa pranzo perché ci sentivamo per telefono in viaggio.”.
***
Quanto alla deduzione di parte convenuta che il ricorrente si recava di propria sponte ed inutilmente presto presso il deposito di in quanto solo dalle 8.00 era carico il mezzo per CP_2 iniziare ad effettuare le consegne e che la ragione di tale scelta era strettamente connessa alla sua necessità di portare sul luogo di lavoro la moglie, è emerso che solo il teste di parte convenuta
- poco attendibile, come detto, essendo il figlio di - ha riferito Testimone_6 CP_1 che “Il ricorrente arrivava in SB alle 5.45 – 6 per volontà sua, perché accompagnava la moglie al lavoro che fa le pulizie per una cooperativa”, ma l'istruttoria testimoniale ha confermato che i mezzi degli autisti sono caricati in ordine di arrivo degli autisti stessi presso il deposito e che appena caricato il mezzo il lavoratore può iniziare le consegne, pertanto anche volendo considerare che il ricorrente sceglieva di arrivare tra i primi autisti per soddisfare le esigenze logistiche familiari, tale circostanza risulta ininfluente ai fini del decidere in quanto per l'intero periodo di messa a disposizione delle energie lavorativa il ricorrente era effettivamente impegnato nelle mansioni di autista e non vi era alcun periodo di inutile attesa presso pertanto si tratta di un monte CP_2 orario di lavoro che deve essere integralmente remunerato. Di particolare rilievo a tal fine risulta la testimonianza dell'operativo notturno di sig. che ha riferito “Gli autisti CP_2 Tes_2 arrivano dalle 4 alle 7 anche dopo che vado via io. Sono 100/120 autisti che vengono a caricare.
Dipende dalle zone che fanno a che ora vengono a caricare.
La maggior parte degli autisti arrivano tra le 4.30 e le 6.00 perché poi in magazzino è difficile caricare c'è un po'di perdita di tempo”
Il teste di parte ricorrente ha infatti confermato “I camion venivano caricati dalle 5 in Tes_5 poi. Se non era pronta la merce allora si aspettava, bisognava aspettare vicino al camion. Se arrivavi prima, allora ti caricavano prima.”. Se, quindi, il ricorrente si recava alle 6 presso la sede della resistente,
11 poi percorreva 20 minuti di tragitto per recarsi al deposito di poi doveva restare in coda CP_2 per accedere al deposito anche 20 minuti in alcuni periodi (teste di parte ricorrente , Tes_5 andare a ritirare i bordeaux e considerato che i camion sono caricati in ordine di arrivo in non può che considerarsi integralmente tempo di lavoro quello dalle 6 alle 16.00. CP_2
Il giudice ha ordinato di redigere conteggi condivisi ed è emerso un credito del ricorrente a titolo di lavoro straordinario AR a € 23.044,05, ma, nei limiti dell'art. 112 c.p.c., la parte resistente può essere condannata solo alla corresponsione di € 10.625,50 a titolo di lavoro straordinario.
III. LA TRASFERTA
La parte ricorrente chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di trasferta prevista dall'art. 62 c 3 del CCNL applicato che prevede:
“3. Il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano.
A decorrere dall'1.9.2007 le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti:
1 – per i servizi in territorio nazionale
EURO dalle 6 alle 12 ore 20,60 dalle 12 alle 18 ore 31,82 dalle 18 alle 24 ore 39,96
2 – per i servizi in territorio estero dalle 6 alle 12 ore 28,74 dalle 12 alle 18 ore 41,85 dalle 18 alle 24 ore 59,29
I suddetti importi giornalieri sono incrementati dalle seguenti somme riferite a ciascuna fascia temporale e tipologia di servizio nazionale ed internazionale:
• euro 0,60 dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014
• euro 0,60 dall'1 gennaio al 31 dicembre 2015
Per le imprese di cui all'art.11 quater, comma 2, gli incrementi di cui sopra si considereranno automaticamente assorbili nei valori delle forfettizzazioni delle trasferte contenute negli accordi aziendali.”.
12 La parte ricorrente precisava che il datore di lavoro corrispondeva 7/8 giorni di trasferta mensili con ciò riconoscendo la debenza della somma considerate le costanti modalità delle mansioni e l'adibizione quotidiana al medesimo giro.
La resistente ha dedotto che per gli autisti inquadrati al livello G1 non è applicata l'indennità di trasferta salvo il caso di trasporti a lungo raggio, tra i quali certamente non può essere ricompreso quello del ricorrente nella provincia di Como.
***
Lo svolgimento della prestazione lavorativa sempre nella provincia di Como, quindi in territorio extraurbano, è pacifica, la questione è di mera interpretazione della disciplina collettiva.
Partendo dal dato testuale dell'art. 62 c. 3 riconosce l'indennità di trasferta genericamente al
“personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis”.
La parte convenuta deduce che il CCNL stabilisce l'esclusione dei corrieri espressi dal diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta, si tratta di previsione assolutamente priva di riscontro nell'ambito del CCNL applicato, infatti anche la parte resistente non ha indicato alcuna disposizione collettiva che corrobori tale posizione interpretativa. La fondatezza del diritto al riconoscimento dell'indennità di trasferta è confermata anche dalla circostanza documentale che la resistente ha sempre corrisposto almeno per alcune giornate di lavoro al ricorrente tale indennità.
Tanto basta per accertare la fondatezza della domanda.
La parte resistente non ha contestato i conteggi dell'indennità di trasferta proposti dalla parte ricorrente.
La resistente deve essere condanna a corrispondere alla parte ricorrente la somma di €
10.093,40 a titolo di indennità di trasferta.
***
Le spese di lite tra la ricorrente e la convenuta sono compensate per un terzo data la parziale soccombenza, per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
- condanna la parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 10.625,50 a titolo di lavoro straordinario,
13 - condanna la parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 10.093,40 a titolo di indennità di trasferta,
- rigetta per il resto il ricorso,
- compensa per un terzo le spese di lite tra il ricorrente e la convenuta,
- condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
3.609,96 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 13 novembre 2025
Il Giudice
IA ER
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IA IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Roberto Trussardi
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. Pierluca Ferretti
- RESISTENTE –
-
Oggetto: Licenziamento giustificato motivo oggettivo, lavoro straordinario e indennità di trasferta.
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 25/10/2023, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, chiedendo di
- accertare illegittimità del licenziamento con condanna al pagamento di un'indennità AR
a sei mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del t.fr AR a complessivi euro
10.691,04,
- accertare lo svolgimento di lavoro straordinario con conseguente corresponsione di euro
1 10.625,50 a tale titolo,
- accertare il diritto al trattamento di trasferta ex art. 62 c. 3 CCNL con conseguente condanna alla corresponsione di euro 10.093,40 a tale titolo, con vittoria di spese.
In particolare, esponeva:
- di essere stato dipendente della convenuta dall'1 Febbraio 2018 al 30 giugno 2023,
- che la resistente occupa meno di 15 dipendenti,
- che tra la resistente e sussiste un contratto di appalto di servizi di trasporto e di CP_2 essere sempre stato adibito a tale appalto,
- di aver svolto mansioni di autista con partenza dalla sede della in Fara Gera CP_1
d'Adda alle 05:45 – 6.00, guida del furgone per recarsi a Basiano presso il deposito con arrivo alle 06:10-06:15 (come da tabulati di prodotti), per poi caricare CP_2 CP_2 il mezzo con la merce, ritirare il bordeaux verificando la corrispondenza tra esso e il carico effettivo, consegna della merci anche scaricandola e consegnandola direttamente al destinatario, passaggio nel deposito di alle 15:45-16.00, scarico dei pacchi CP_2 ritirati o non consegnati o rifiutati e consegna delle somme riscosse dai clienti nonché controllo della merce, ritorno alla sede di alle 16:15-16:30, CP_1
- di non aver mai effettuato pause,
- di non aver percepito l'indennità maneggio denaro,
- che negli ultimi 5 anni è stato adibito alle consegne nella provincia di Como, trascorrendo in territorio extraurbano ben più di sei ore giornaliere,
- di essere stato licenziato per recesso dall'appalto con al quale il Controparte_3 ricorrente era adibito con definitiva soppressione del posto,
- di aver impugnato il licenziamento in data 18 luglio 2023.
In relazione al licenziamento contestava
- l'assenza di tentativo di repêchage,
- che l'antieconomicità dell'appalto con è insufficiente a motivare la risoluzione del CP_2
rapporto,
- che l'appalto con non è cessato totalmente. Controparte_3
***
2 Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso, evidenziando che il rapporto non SE non è da qualificarsi come appalto di servizi di trasporto, ma mero contratto di trasporto.
In particolare, quanto alla legittimità del recesso, deduceva che
- il ricorrente ha svolto solo mansioni di “corriere espresso” in favore di Controparte_3 conducendo un furgone necessitante la patente B di peso inferiore ai 35 quintali in uso esclusivo targato EB 429 ZR,
- il ricorrente era l'unico autista a svolgere tale servizio espresso,
- di aver comunicato ad di non essere più disposta a svolgere il servizio espresso, CP_2
che infatti è venuto meno nel giugno 2023 e di aver continuato il rapporto con CP_2 solo per le consegne con il bilico, che il ricorrente non poteva condurre,
- di aver cessato poi nel dicembre 2023 l'intero appalto per CP_2
- al momento del licenziamento i dipendenti erano e e Parte_1 Controparte_4
che il ricorrente aveva la patente B e C, ma non il certificato CQC e quindi non poteva guidare mezzi superiori a 3,5 tonnellate,
In punto di lavoro straordinario, la datrice di lavoro deduceva che:
- i furgoni erano caricati dagli operatori di arcese solo verso le 8 del mattino e pertanto il ricorrente di sua spontanea volontà si recava in prima dell'orario dovendo CP_2 accompagnare la moglie al lavoro al mattino presto,
- i destinatari finali delle merci erano aziende chiuse in pausa pranzo e pertanto il ricorrente ha sempre svolto la sua pausa pranzo,
- il ricorrente ha chiesto l'assegnazione in tale zona.
Fallito il tentativo di conciliazione per mancata adesione della resistente alla proposta dell'ufficio, è stato dato ingresso all'istruttoria testimoniale in punto di orario di lavoro e, all'esito, il Giudice ha ordinato di redigere conteggi sulla scorta dei seguenti criteri
- orario di lavoro dalle 6.00 alle 16.00,
- mancata fruizione della pausa pranzo,
- scomputando il compenso per lavoro straordinario ricevuto.
3 Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
I. IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
Il lavoratore ha lamentato che il licenziamento a lui irrogato per giustificato motivo oggettivo è illegittimo in quanto, da una parte, non è stato tentato il repêchage e, dall'altra, non
è totalmente cessato l'appalto con e non può essere considerata sufficiente Controparte_3
l'antieconomicità del servizio.
a. La cessazione del servizio
Il ricorrente non ha contestato di esser stato sempre adibito alla guida del furgone né che l'altro collega guidasse un mezzo richiedente il certificato CQC. Come è stato confermato anche in sede istruttoria (teste di parte ricorrente bescapè “il ricorrente guidava il furgone”) e dalle difese della parte ricorrente nelle quali si riferisce che il tempo per conseguire il certificato
è minimo.
La parte ricorrente ha contestato che vi sia stata l'effettiva cessazione integrale del contratto di appalto.
La parte convenuta ha effettivamente interrotto solo lo svolgimento del servizio espresso di consegna con furgone al quale era addetto il sig. con mail del 19 giugno con richiesta di Pt_1 innalzamento della tariffa giornaliera e poi mail di risposta della di rifiuto della Controparte_3 proposta modifica contrattuale (doc. 5 della memoria).
La cessazione del servizio al quale era esclusivamente addetto il ricorrente è certamente chiaro elemento che depone per la soppressione della mansione di autista del servizio espresso, mansione ricoperta dal ricorrente per tutta la durata del rapporto. Sul punto, va osservato che coerentemente il datore di lavoro presa la decisione di cessare il servizio espresso per in CP_2 data 18-19 giugno 2023, comunica al ricorrente il licenziamento il 30.6.23, tale concatenazione temporale conferma la sussistenza del nesso causale.
***
La scelta della datrice di lavoro di cessare un rapporto commerciale antieconomico con la rientra certamente tra quegli atti di autonomia privata tutelati dall'art. 41 Cost. Controparte_3
4 e il sindacato del giudice non può estendersi ad una valutazione sull'opportunità e sulla congruità delle scelte imprenditoriali che coinvolgono gli assetti produttivi ed organizzativi, eccedendo - in caso contrario - in valutazioni di merito che illegittimamente sconfinerebbero in scelte e valutazioni autonome che l'imprenditore si vede riconosciute dall'art. 41 della
Costituzione.
Infatti il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ricorre sia quando venga modificata la componente materiale dell'organizzazione, come nell'ipotesi tipica in cui le mansioni del dipendente siano soppiantate o ridotte dall'introduzione di nuovi macchinari, sia quando la modifica investa la sola organizzazione del personale, con la soppressione delle attività svolte dal dipendente licenziato, con lo scorporo verso l'esterno dei suoi compiti in conseguenza della stipulazione di contratti di lavoro autonomo o di appalto, ovvero ancora con la ridistribuzione delle sue mansioni fra il restante personale in servizio. Non è assoggettabile a sindacato di merito la scelta organizzativa imprenditoriale comportante una soppressione di singoli posti di lavoro divenuti incompatibili con il nuovo assetto che l'imprenditore intenda dare alla propria azienda.
Al riguardo, infatti, deve ribadirsi che in tema di giustificato motivo oggettivo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio ormai consolidato secondo cui “non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo, del reparto o del posto a cui era addetto il dipendente licenziato, sempreché risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato” (cfr. tra le tantissime Cassazione civile sez. lav., 07/01/2002, n.88).
E da ultimo, “Occorre pure ribadire che la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto della Cost., art. 41; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta (Cass. n. 10699 del 2017, Cass. n. 9468 del
2019). E' sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese
5 quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa
(Cass. n. 25201 del 2017). (Cassazione civile sez. lav., 12/01/2023, n.752).
Risulta pertanto accertato in giudizio la cessazione del servizio espresso e la costante adibizione del ricorrente a tale servizio.
***
Accertata l'effettività della cessazione del servizio di corriere espresso nel 18-19 giugno 2023
e l'esistenza del nesso di causalità tra l'individuazione del posto da sopprimere rispetto al riassetto organizzativo, deve ora essere sindacata l'inesistenza di soluzioni alternative al licenziamento.
b. L'obbligo di repêchage
In conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 20/10/2017 n. 24882,
05/01/2017 n. 160, 13/06/2016 n. 12101 e 22/03/2016 n. 5592), il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost..
Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la L. n. 604/1966, art. 3, richiede:
a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività;
c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore.
6 L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.
DE AR (cfr. Cass. 28/03/2011 n. 7046) si è rilevato che quando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere in quanto non più necessaria, né il criterio della impossibilità di repêchage (in quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili).
Non è, tuttavia, vero che la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare sia per il datore di lavoro totalmente libera: essa, infatti, risulta, limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi anche il recesso di una di esse (Cass. 21.12.01 n. 16144). In questa situazione, pertanto, nella giurisprudenza si è posto il problema di individuare in concreto i criteri obiettivi che consentano di ritenere la scelta conforme ai dettami di correttezza e buona tede (Cass.
6.9.03 n. 13058) e si è ritenuto che possa farsi riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che la L. n. 223 del 1991, all'art. 5, ha dettato per i licenziamenti collettivi per l'ipotesi in cui l'accordo sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi. Conseguentemente si è ritenuto che possano essere presi in considerazione, in via analogica, i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità atteso che non assumono rilievo le esigenze tecnico - produttive e organizzative, data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti, (cfr. Cass. n. 16144 del 2001 cit. e anche Cass.
11/06/2004 n. 11124).
Va quindi ribadito che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ravvisato nella soppressione di un posto di lavoro in presenza di più posizioni fungibili perché occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, ove non sia utilizzabile il criterio dell'impossibilità di "repechage", il datore di lavoro deve individuare il soggetto da licenziare secondo i principi di correttezza e buona fede e, in questo contesto la L. n. 223 del 1991, art. 5, offre uno "standard" idoneo ad assicurare una scelta conforme a tale canone, ma non può escludersi l'utilizzabilità di altri criteri, purchè non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati (Cass. 07/12/2016 n. 25192, 08/07/2016n.
14021).
7 ***
Nel caso di specie, va osservato che si tratta di una microrealtà imprenditoriale e che dipendenti al momento del licenziamento erano solo il ricorrente e il sig. il quale Controparte_4 era addetto alla guida del bilico, mansione che il ricorrente non poteva svolgere essendo pacificamente privo della certificazione CQC, posseduta invece dal collega. Come confermato dallo stesso ricorrente in sede di note del 19.3.24 “ricorrente non possiede il patentino per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate” a nulla rilevando la possibilità di conseguire la certificazione in breve tempo.
Le mansioni svolte dal e da non sono fungibili con quelle dell'altro lavoratore Pt_1 CP_4
e pertanto, nel rispetto dell'art. 5 della Legge 223/1991, è stato applicato esclusivamente il criterio delle esigenze tecnico-produttive, ossia la necessità di continuare a offrire ad
[...] il servizio di trasporto con bilico. CP_3
La successiva assunzione a distanza di più di tre mesi e con contratto di lavoro a termine e comunque di soggetto titolare della certificazione non possono rilevare in assenza di deduzioni in punto di dolosa strategia per l'espulsione ingiustificata del ricorrente
***
Per quanto sopra detto, il licenziamento del ricorrente deve ritenersi legittimo.
II. IL LAVORO STRAORDINARIO
La ricorrente ha dedotto che dall'assunzione ha svolto un significativo numero di ore di lavoro straordinario, iniziando la prestazione lavorativa tra le 5.45-6.00 e terminandola minimo alle 16.15.-16.30, senza pausa pranzo.
La parte convenuta ha dedotto che il ricorrente si recava presto sul posto di lavoro non su disposizione del datore di lavoro, ma per accompagnare la moglie, e che vi è stato sempre il rispetto dell'orario di lavoro e che le scarse ore di straordinario prestato era regolarmente retribuito.
Come noto, incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale lavoro straordinario, secondo il principio generale di cui all'art 2697 c.c. secondo cui spetta a chi intenda far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
8 Infatti, quanto all'onere della prova delle ore di lavoro straordinario, la costante giurisprudenza afferma che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell' art. 36 Cost. ).” (Cass. lav. 19.6.2018, n. 16150).
***
Va premesso, in punto di attendibilità, che il teste di parte resistente è da CP_1 considerarsi poco attendibile essendo il figlio del sig. titolare dell'impresa CP_1 individuale.
La testimonianza del sig. (teste di parte resistente) in punto di orari di lavoro del Tes_1 ricorrente è del tutto inattendibile in quanto in contrasto non solo con la documentazione in atti (doc. 6 e 7 del ricorso), ma anche con la prospettazione della stessa parte convenuta, inoltre il teste è apparso molto confuso in sede di escussione.
Risulta invece particolarmente attendibile il teste di parte ricorrente essendo Tes_2 dipendente di e, pertanto, estraneo a entrambe le parti. CP_2
Il teste non può essere considerato inattendibile in quanto il giudizio si è concluso Tes_3 con conciliazione tombale già da anni ed egli non aveva azionato le pretese oggetto del presente i diritti
***
Dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria testimoniale svolta è emersa la prova dello svolgimento del lavoro straordinario da parte ricorrente, in particolare è stato confermato un orario di lavoro dalle 6.00 alle 16.00 e la mancata fruizione della pausa pranzo.
Di primaria importanza sono i tagliandi di prodotti da parte ricorrente sub Controparte_3 doc. 6 e 7 del ricorso che riportano l'ingresso del ricorrente nel magazzino di Basiano tra le
06.00-06.15 del mattino e l'uscita in genere verso le ore 16, sul punto poi i testi concordano che il tempo necessario per percorrere il tragitto dal magazzino di alla sede di Fara Gera CP_2
d'Adda della è AR a circa 15/20 min CP_1
o teste parte ricorrente “ allora era a Cavenago, poi è andata a Basiano tra Tes_3 CP_2
luglio e agosto 2021 o 2022 non mi ricordo.
9 Co Da a Cavenago ci vogliono 20/25 minuti perché non c'è traffico. Co Da a basiano ci vogliono sempre 20/25 minuti.
Arrivavamo da ci viene consegnato tagliandino di ingresso con data e ora che è l'ora in CP_2 cui si entra.”
o teste parte resistente “Ci vuole un quarto d'ora 20 minuti massimo per Tes_4 arrivare in SE.”
o teste parte resistente “Io facevo le consegne post covid, era di 10/15 minuti CP_1 massimo per entrare in arcese e registrarsi alla guardiola.”
Quanto all'orario di lavoro o teste parte ricorrente “ Faceva i miei stessi orari, ci trova davanti alal sede della Tes_3
convenuta in veneziana Badalasco alle 5.30, poi le chiavi del cancello e dell'allarme le aveva il ricorrente.
Il datore di lavoro mi ha detto che dovevamo arrivare alle 5.30 perché alle 6 massimo dovevamo essere in ” E “Alla fine del giro poi tornavamo in arcese per consegnare i documenti CP_2 della merce consegnata e la merce ritirata.
In SE si arrivava ad orario variabile se presto 15.30/16 se tardi anche 20/20.30 anche il cafaro a volte tornava alle 19/19.30.
Non vi era un orario normale di rientro ad arcese, dipende da traffico, giro. Il ricorrente aveva
Como ed è molto dispersivo perché ci sono aziende distanti dalle altre del giro di una ora e mezza.”
o teste parte resistente “Io mi trovavo con il ricorrente alle 5.45 presso la sede di Tes_4
Sb. Solo il ricorrente aveva le chiavi.” E “Noi registravamo i km fatti, si riforniva il camion e Co 15.30/15.40 ripartivamo da per andare a casa.
Tante volte mi chiedeva se lo aspettavo perché era in ritardo con le consegne, altrimenti si rientrava insieme.”
o teste parte ricorrente “Io tornavo in dalle 15.00 alle 16.30 però io Tes_5 CP_2 guidavo la motrice, invece lui il furgone. Con il furgone si facevano più consegne, il ricorrente faceva il giro di Como che è lungo che impegna molto perché ci sono strada diverse, montagne e sono aziende lontane. Lo so perché ora lo faccio io.
Al rientro in SE bisogna lasciare i documenti all'ufficio spedizioni
10 Poi in arcese si scarica. Il tempo di scarico è di media 30 minuti, ma se la ribalta è occupata devi aspettare il turno.”
Quanto alla fruizione della pausa pranzo, anche il teste di parte resistente ha Tes_4 riferito “Io facevo la pausa pranzo anche perché le ditte chiudono. Il ricorrente non sempre faceva la pausa. Ci sentivamo telefonicamente e tante volte lui non faceva la pausa pranzo.” e il teste parte ricorrente Tes_3 ha confermato “Io non facevo la pausa pranzo perché dovevo ottimizzare il lavoro per non fare tardi. Mi organizzavo per viaggiare durante le pause pranzo delle aziende. Io so che non faceva la pausa pranzo perché ci sentivamo per telefono in viaggio.”.
***
Quanto alla deduzione di parte convenuta che il ricorrente si recava di propria sponte ed inutilmente presto presso il deposito di in quanto solo dalle 8.00 era carico il mezzo per CP_2 iniziare ad effettuare le consegne e che la ragione di tale scelta era strettamente connessa alla sua necessità di portare sul luogo di lavoro la moglie, è emerso che solo il teste di parte convenuta
- poco attendibile, come detto, essendo il figlio di - ha riferito Testimone_6 CP_1 che “Il ricorrente arrivava in SB alle 5.45 – 6 per volontà sua, perché accompagnava la moglie al lavoro che fa le pulizie per una cooperativa”, ma l'istruttoria testimoniale ha confermato che i mezzi degli autisti sono caricati in ordine di arrivo degli autisti stessi presso il deposito e che appena caricato il mezzo il lavoratore può iniziare le consegne, pertanto anche volendo considerare che il ricorrente sceglieva di arrivare tra i primi autisti per soddisfare le esigenze logistiche familiari, tale circostanza risulta ininfluente ai fini del decidere in quanto per l'intero periodo di messa a disposizione delle energie lavorativa il ricorrente era effettivamente impegnato nelle mansioni di autista e non vi era alcun periodo di inutile attesa presso pertanto si tratta di un monte CP_2 orario di lavoro che deve essere integralmente remunerato. Di particolare rilievo a tal fine risulta la testimonianza dell'operativo notturno di sig. che ha riferito “Gli autisti CP_2 Tes_2 arrivano dalle 4 alle 7 anche dopo che vado via io. Sono 100/120 autisti che vengono a caricare.
Dipende dalle zone che fanno a che ora vengono a caricare.
La maggior parte degli autisti arrivano tra le 4.30 e le 6.00 perché poi in magazzino è difficile caricare c'è un po'di perdita di tempo”
Il teste di parte ricorrente ha infatti confermato “I camion venivano caricati dalle 5 in Tes_5 poi. Se non era pronta la merce allora si aspettava, bisognava aspettare vicino al camion. Se arrivavi prima, allora ti caricavano prima.”. Se, quindi, il ricorrente si recava alle 6 presso la sede della resistente,
11 poi percorreva 20 minuti di tragitto per recarsi al deposito di poi doveva restare in coda CP_2 per accedere al deposito anche 20 minuti in alcuni periodi (teste di parte ricorrente , Tes_5 andare a ritirare i bordeaux e considerato che i camion sono caricati in ordine di arrivo in non può che considerarsi integralmente tempo di lavoro quello dalle 6 alle 16.00. CP_2
Il giudice ha ordinato di redigere conteggi condivisi ed è emerso un credito del ricorrente a titolo di lavoro straordinario AR a € 23.044,05, ma, nei limiti dell'art. 112 c.p.c., la parte resistente può essere condannata solo alla corresponsione di € 10.625,50 a titolo di lavoro straordinario.
III. LA TRASFERTA
La parte ricorrente chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di trasferta prevista dall'art. 62 c 3 del CCNL applicato che prevede:
“3. Il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano.
A decorrere dall'1.9.2007 le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti:
1 – per i servizi in territorio nazionale
EURO dalle 6 alle 12 ore 20,60 dalle 12 alle 18 ore 31,82 dalle 18 alle 24 ore 39,96
2 – per i servizi in territorio estero dalle 6 alle 12 ore 28,74 dalle 12 alle 18 ore 41,85 dalle 18 alle 24 ore 59,29
I suddetti importi giornalieri sono incrementati dalle seguenti somme riferite a ciascuna fascia temporale e tipologia di servizio nazionale ed internazionale:
• euro 0,60 dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014
• euro 0,60 dall'1 gennaio al 31 dicembre 2015
Per le imprese di cui all'art.11 quater, comma 2, gli incrementi di cui sopra si considereranno automaticamente assorbili nei valori delle forfettizzazioni delle trasferte contenute negli accordi aziendali.”.
12 La parte ricorrente precisava che il datore di lavoro corrispondeva 7/8 giorni di trasferta mensili con ciò riconoscendo la debenza della somma considerate le costanti modalità delle mansioni e l'adibizione quotidiana al medesimo giro.
La resistente ha dedotto che per gli autisti inquadrati al livello G1 non è applicata l'indennità di trasferta salvo il caso di trasporti a lungo raggio, tra i quali certamente non può essere ricompreso quello del ricorrente nella provincia di Como.
***
Lo svolgimento della prestazione lavorativa sempre nella provincia di Como, quindi in territorio extraurbano, è pacifica, la questione è di mera interpretazione della disciplina collettiva.
Partendo dal dato testuale dell'art. 62 c. 3 riconosce l'indennità di trasferta genericamente al
“personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis”.
La parte convenuta deduce che il CCNL stabilisce l'esclusione dei corrieri espressi dal diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta, si tratta di previsione assolutamente priva di riscontro nell'ambito del CCNL applicato, infatti anche la parte resistente non ha indicato alcuna disposizione collettiva che corrobori tale posizione interpretativa. La fondatezza del diritto al riconoscimento dell'indennità di trasferta è confermata anche dalla circostanza documentale che la resistente ha sempre corrisposto almeno per alcune giornate di lavoro al ricorrente tale indennità.
Tanto basta per accertare la fondatezza della domanda.
La parte resistente non ha contestato i conteggi dell'indennità di trasferta proposti dalla parte ricorrente.
La resistente deve essere condanna a corrispondere alla parte ricorrente la somma di €
10.093,40 a titolo di indennità di trasferta.
***
Le spese di lite tra la ricorrente e la convenuta sono compensate per un terzo data la parziale soccombenza, per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
- condanna la parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 10.625,50 a titolo di lavoro straordinario,
13 - condanna la parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 10.093,40 a titolo di indennità di trasferta,
- rigetta per il resto il ricorso,
- compensa per un terzo le spese di lite tra il ricorrente e la convenuta,
- condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
3.609,96 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 13 novembre 2025
Il Giudice
IA ER
14