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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Marco Bottino, lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 10.4.25, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 9007 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
difeso dall' avv. Sassone Maria Elena Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante difeso come in atti CP_1
RESISTENTE
Per il ricorrente: Accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dei ratei di assegno invalidità civile
Per il resistente: dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo l accolto CP_1
la domanda della ricorrente in data antecedente al giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.7.24 la ricorrente indicata in epigrafe agiva nei confronti dell' per il riconoscimento di quanto sopra riportato. CP_1 Deduceva di aver ottenuto sentenza all'esito di ricorso giudiziario ex art 445, comma 6 cpc con la decorrenza dal 1.12.22, regolarmente notificata all' CP_1
Essendo decorsi i 120 giorni previsti dalla legge, adiva questo Giudice per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In data 5.11.24 parte ricorrente otteneva dall' il pagamento della prestazione richiesta e CP_1 all'odierna udienza chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con attribuzione delle spese. Va osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151); ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso il 5.11.24;
- atteso il pagamento dopo il deposito del ricorso giudiziario, le spese di lite vanno poste a carico dell' e liquidato nella misura indicata in dispositivo. CP_1
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1600,00, oltre rimborso CP_1 forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente, anticipatario.
Aversa, 11.4.25
Il Giudice Dott. Marco Bottino