Art. 4. (Obbligo del segreto). 1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 6.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, e' punita a norma dell' articolo 326 del codice penale .
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, e' punita a norma dell' articolo 326 del codice penale .
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.