Art. 29.
Fermo restando il contributo straordinario a favore delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, il contributo ordinario dello Stato e' aumentato, per l'esercizio finanziario 1958-59, di un miliardo e, per gli esercizi successivi, di un miliardo e 500 milioni.
Fermo restando il contributo straordinario a favore delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, il contributo ordinario dello Stato e' aumentato, per l'esercizio finanziario 1958-59, di un miliardo e, per gli esercizi successivi, di un miliardo e 500 milioni.