Art. 27.
Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10 , 11 , 13 , 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai passaggi di carriera e di categoria mediante concorsi per esami o per titoli.
Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10 , 11 , 13 , 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai passaggi di carriera e di categoria mediante concorsi per esami o per titoli.