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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo , all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6519/23 R.G.
TRA
rappresentata dall'avv.to Stefania Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' CP_1 avv.to Angelo Guadagnino, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento e dell' handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/9, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 20.10.24 , proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi il riconoscimento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio.
1 L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del CP_1 requisito sanitario, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa del ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con particolare riferimento all'incapacità per la ricorrente di deambulare e compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, evidenziando la scarsa considerazione data al discontrollo sfinterico – pur accertato – ai fini del riconoscimento del requisito dell'handicap grave. E' stata quindi disposta un'integrazione della consulenza medico legale anche alla luce della documentazione medica prodotta in atti. Il CTU, ha quindi reso ulteriore parere medico legale, integrativo del precedente elaborato peritale ed ha riscontrato, all'esito dell'attenta analisi della documentazione prodotta nel presente giudizio, quanto segue ( si riporta uno stralcio della relazione per quanto in questa sede di interesse):
“Dallo scrutinio del ricorso avverso l'ATPO non emergono elementi probatori tali da permettere la variazione della valutazione medicolegale già espressa in sede di ATPO, rinviando per le argomentazioni a quanto abbondantemente riportato nel capitolo Considerazioni Medicolegali …. vengono riportate amplificate le stesse considerazioni del precedente ricorso per l'ATPO 182/2023, senza supportarle, tuttavia, con nuova documentazione sanitaria probatoria riferita agli anni 2023 e 2024 che (nel caso avesse provato un marcato aggravamento delle condizioni clinico funzionali della periziata)… tenuto conto delle risultanze della visita medica, si conferma la valutazione medicolegale già espressa, in quanto si ritiene di aver applicato un giusto rigorismo medicolegale nello scrutinio delle limitazioni funzionali delle minorazioni diagnosticate per come desumibili dal dato probatorio sanitario e riscontrabili nella visita medica;
…. tenuto conto del dato probatorio sanitario e delle risultanze della visita medica, utilizzando parametri non strettamente
2 medici ma anche psicosocioassistenziali, appare del tutto evidente che la periziata non necessitasse di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, come ermeneuticamente previsto dal comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92 in riferimento a tutte quelle condizioni patologiche permanentemente e gravemente disabilitanti. Pertanto, si conferma valutazione medicolegale già espressa nell'ATPO. Si ritiene la sig.ra , nata il [...], casalinga, Parte_1
INVALIDA CIVI SANTACINQUENNE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI GRAVI (100%) A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI PROPRIE DELLA SUA ETA' A FAR DATA DAL 6 APRILE 2022; non abbisognevole del beneficio dell'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO;
PERSONA PORTATRICE DI HANDICAP SENZA CONNOTAZIONE DI GRAVITÀ e con menomazione superiore ai 2/3 (ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92) A FAR DATA DAL 6 APRILE 2022”
Con argomentazioni logicamente e scientificamente ineccepibili che il Tribunale fa proprie, il ctu ha escluso che la ricorrente si trovi nelle condizioni di usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap in situazione di gravità. Il contenuto dell'elaborato è certamente utilizzabile da questo giudice per la formazione del proprio convincimento e si ritiene di dover condividere le valutazioni dell'ausiliario complessivamente rese nel corso dell'intero giudizio, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppato in modo coerente e logico che vengono recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio. Ebbene, anche sulla base dei chiarimenti resi dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate. Le censure del ricorrente, non supportate da documentazione o da ulteriori elementi probatori, si sostanziano in un mero dissenso alla valutazione medico legale espressa (e ribadita nella richiesta di chiarimenti) e non evidenziano errori diagnostici o affermazioni scientificamente errate o omissioni di dati e/o accertamenti strumentali che avrebbero potuto condurre ad una
3 diversa diagnosi ed a diverse determinazioni anche in questa sede. In definitiva, posto che in relazione alla prestazione richiesta la diagnosi va effettuata anche tenendo conto delle conseguenze funzionali della patologia - con particolare riferimento alla perdita di autonomia - alla luce della documentazione in atti e dell'esame diretto ed obiettivo della paziente (di cui il ctu nella relazione da ampio riscontro) non si ritiene di dover procede ad ulteriore approfondimento diagnostico. L'opposizione va dunque respinta. In ragione delle specifiche patologie oggetto di giudizio e della relativa intrinseca opinabilità della relativa valutazione medico legale le spese dell'intero giudizio sono integralmente compensate. Le spese della consulenza sono poste definitivamente a carico dell e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; compensa le spese;
pone a carico dell le spese della CTU come da separato CP_1 decreto. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, il 5 novembre 2025
Il Giudice del lavoro Paola Galdo
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo , all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6519/23 R.G.
TRA
rappresentata dall'avv.to Stefania Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' CP_1 avv.to Angelo Guadagnino, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento e dell' handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/9, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 20.10.24 , proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi il riconoscimento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio.
1 L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del CP_1 requisito sanitario, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa del ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con particolare riferimento all'incapacità per la ricorrente di deambulare e compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, evidenziando la scarsa considerazione data al discontrollo sfinterico – pur accertato – ai fini del riconoscimento del requisito dell'handicap grave. E' stata quindi disposta un'integrazione della consulenza medico legale anche alla luce della documentazione medica prodotta in atti. Il CTU, ha quindi reso ulteriore parere medico legale, integrativo del precedente elaborato peritale ed ha riscontrato, all'esito dell'attenta analisi della documentazione prodotta nel presente giudizio, quanto segue ( si riporta uno stralcio della relazione per quanto in questa sede di interesse):
“Dallo scrutinio del ricorso avverso l'ATPO non emergono elementi probatori tali da permettere la variazione della valutazione medicolegale già espressa in sede di ATPO, rinviando per le argomentazioni a quanto abbondantemente riportato nel capitolo Considerazioni Medicolegali …. vengono riportate amplificate le stesse considerazioni del precedente ricorso per l'ATPO 182/2023, senza supportarle, tuttavia, con nuova documentazione sanitaria probatoria riferita agli anni 2023 e 2024 che (nel caso avesse provato un marcato aggravamento delle condizioni clinico funzionali della periziata)… tenuto conto delle risultanze della visita medica, si conferma la valutazione medicolegale già espressa, in quanto si ritiene di aver applicato un giusto rigorismo medicolegale nello scrutinio delle limitazioni funzionali delle minorazioni diagnosticate per come desumibili dal dato probatorio sanitario e riscontrabili nella visita medica;
…. tenuto conto del dato probatorio sanitario e delle risultanze della visita medica, utilizzando parametri non strettamente
2 medici ma anche psicosocioassistenziali, appare del tutto evidente che la periziata non necessitasse di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, come ermeneuticamente previsto dal comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92 in riferimento a tutte quelle condizioni patologiche permanentemente e gravemente disabilitanti. Pertanto, si conferma valutazione medicolegale già espressa nell'ATPO. Si ritiene la sig.ra , nata il [...], casalinga, Parte_1
INVALIDA CIVI SANTACINQUENNE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI GRAVI (100%) A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI PROPRIE DELLA SUA ETA' A FAR DATA DAL 6 APRILE 2022; non abbisognevole del beneficio dell'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO;
PERSONA PORTATRICE DI HANDICAP SENZA CONNOTAZIONE DI GRAVITÀ e con menomazione superiore ai 2/3 (ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92) A FAR DATA DAL 6 APRILE 2022”
Con argomentazioni logicamente e scientificamente ineccepibili che il Tribunale fa proprie, il ctu ha escluso che la ricorrente si trovi nelle condizioni di usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap in situazione di gravità. Il contenuto dell'elaborato è certamente utilizzabile da questo giudice per la formazione del proprio convincimento e si ritiene di dover condividere le valutazioni dell'ausiliario complessivamente rese nel corso dell'intero giudizio, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppato in modo coerente e logico che vengono recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio. Ebbene, anche sulla base dei chiarimenti resi dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate. Le censure del ricorrente, non supportate da documentazione o da ulteriori elementi probatori, si sostanziano in un mero dissenso alla valutazione medico legale espressa (e ribadita nella richiesta di chiarimenti) e non evidenziano errori diagnostici o affermazioni scientificamente errate o omissioni di dati e/o accertamenti strumentali che avrebbero potuto condurre ad una
3 diversa diagnosi ed a diverse determinazioni anche in questa sede. In definitiva, posto che in relazione alla prestazione richiesta la diagnosi va effettuata anche tenendo conto delle conseguenze funzionali della patologia - con particolare riferimento alla perdita di autonomia - alla luce della documentazione in atti e dell'esame diretto ed obiettivo della paziente (di cui il ctu nella relazione da ampio riscontro) non si ritiene di dover procede ad ulteriore approfondimento diagnostico. L'opposizione va dunque respinta. In ragione delle specifiche patologie oggetto di giudizio e della relativa intrinseca opinabilità della relativa valutazione medico legale le spese dell'intero giudizio sono integralmente compensate. Le spese della consulenza sono poste definitivamente a carico dell e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; compensa le spese;
pone a carico dell le spese della CTU come da separato CP_1 decreto. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, il 5 novembre 2025
Il Giudice del lavoro Paola Galdo
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