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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/02/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5520/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 5520/2021 avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Santoro e Parte_1 C.F._1 presso cui elegge domicilio, alla via A. Balzico n. 46, Cava de' Tirreni
- Parte Attrice-
E
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Caterina Alfano e presso cui elegge domicilio in Nocera Inferiore, alla Via G. Garibaldi n.28
- Parte Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parte attrice chiedeva di condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 19.096,38, o in subordine della minor somma di € 4.774,20, quale quota parte del credito a lui spettante ex lege, oltre interessi dal decesso del Sig. al saldo;
Persona_1 con vittoria nelle spese di causa, da attribuirsi al procuratore antistatario;
di condannare il al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per responsabilità Controparte_1 aggravata;
parte convenuta chiedeva, preliminarmente, di valutare se vi era la necessita' di ordinare all'attore di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, e CP_2 Per_2
pagina 1 di 5 ; di rigettare tutte le domande proposte dal con l'atto di citazione Pt_1 Parte_1 notificato in data 26.10.2021 in quanto inammissibili ed infondate, sia in fatto sia in diritto;
di condannare l'attore al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Con l'atto di citazione introduttivo l'attore adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, premet-tendo che , nato a [...] il [...], era intestatario, presso la Filiale del Persona_1
Monte dei Paschi di Siena in Pagani AG1 n. 9316, del conto corrente n. 16706; che, in data 19/8/2020, lo stesso decedeva;
che gli eredi del de cuius per successione legittima erano i suoi germani: l'attore, (nato a [...] il [...]), CP_2 Persona_3
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Parte_2
26/11/1982), figlia del germano premorto, ; che, alla data del decesso, esisteva Persona_4 un saldo contabile creditore sul detto conto corrente pari ad € 19.096,38; di aver inviato, con lett. racc. AR del 17/3/21 e 4/5/21, richiesta al dei Paschi di pagamento per CP_1 CP_1 l'intero della somma predetta;
di aver instaurato, inutilmente, il procedimento di mediazione obbligatoria, depositando la richiesta denuncia di successione, terminata con verbale negativo del 22/10/2021.
-Con tempestiva comparsa si costituiva parte convenuta, la quale rilevava che nessuna responsabilità poteva addebitarsi alla in quanto nelle more della Controparte_1 procedura di svincolo delle somme era intervenuto, peraltro ad istanza dello stesso Pt_1
, un pignoramento presso terzi notificato in danno della (erede e sorella
[...] Persona_3 del defunto ) avente ad oggetto la somma di € 4.774,25 pari alla quota di ¼ Persona_1 dell'importo giacente sul conto corrente intestato al de cuius;
che, quindi, la aveva CP_1 interrotto il procedimento di svincolo delle somme in favore del richiedente in Parte_1 attesa dei provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione; che tale circostanza era, comunque, ostativa allo svincolo in favore dell'attore ( coerede ) dell'intero importo giacente sul conto corrente del defunto, essendovi in atto controversie tra gli stessi eredi;
che, poi, la denunzia di successione di presentata dall'attore individuava come eredi anche le Persona_1
Signore ed le quali, invece, con atto del 1.4.2021 avevano rinunziato CP_3 CP_4 all'eredità. La convenuta chiedeva, quindi, al Giudice di esprimersi in ordine alle disposizioni da applicarsi nel caso concreto, dichiarandosi disponibile a liquidare tutte le somme che sarebbero state accertate in giudizio in conseguenza dell'accertata qualità di erede dell'attore e degli eventuali altri coeredi.
-Con ordinanza del 12/03/2022, questo Giudice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 bis cpc, invitava le parti a conciliare la controversia alle seguenti condizioni: “svincolo delle somme in giacenza sul conto corrente intestato al de cuius, in favore di parte attrice. Pagamento dell'importo di euro 2.500,00 in suo favore a titolo di spese di lite, oltre accessori come per legge”. La detta proposta conciliativa non veniva accettata da parte convenuta.
-Con ordinanza del 14/03/2023, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 186 ter, 633 e
648 cpc, questo Giudice, ad istanza di parte attrice, intimava alla convenuta
[...]
come rapp.ta, di pagare immediatamente all'attore Controparte_1 Pt_1
, la somma di €. 4.774,20, oltre agli interessi pattuiti nel contratto bancario con
[...] l'originario intestatario, dalla data del suo decesso e fino al soddisfo, nonche' di pagare i compensi di avvocato, che liquidava in complessivi €. 800,00, oltre Iva se dovuta, spese pagina 2 di 5 forfettarie e CNA, autorizzando, in difetto di pagamento, l'esecuzione provvisoria della presente ordinanza.
-Con note scritte a seguito di provvedimento di trattazione scritta dell'udienza ex art. 281 sexies, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e richiedevano che la causa venisse decisa ed il Giudice, assegnava la causa a sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata in fatto e diritto e deve essere accolta.
In giudizio l'attore provvedeva a depositare i seguenti documenti: certificato di morte di
[...]
; stato di famiglia storico del de cuius;
stato di famiglia storico di;
Per_1 Persona_4 certificato di morte di;
denuncia di successione di;
attestato Persona_5 Persona_1 saldo;
dichiarazione di rinuncia all'eredità di e Controparte_1 CP_4
(figlie di ); verbale di mediazione negativo del 22/10/21; Persona_6 Persona_4 corrispondenza intercorsa tra le parti.
L'attore ha, pertanto, provato, dal punto di vista soggettivo, l'evento morte del
[...]
(attraverso l'esibizione del relativo certificato); la sua qualita' di coerede del Per_1 medesimo;
l'avvenuta apertura della successione con indicazione dei legittimari (peraltro, emergenti dai certificati storici di famiglia;
la documentazione attestante il decesso ante-riore della genitrice;
la documentazione attestante la rinunzia all'eredità operata dalle Persona_5 eredi per rappresentazione del germano . Persona_4
L'attore ha provato, poi, dal punto di vista oggettivo, l'esistenza, alla data del decesso, di un Contr rapporto attivo con la convenuta consistente in un saldo contabile creditore derivante dal conto corrente nr.16706 (acceso presso la Filiale di Pagani), pari ad € 19.096,38.
Non vi è, peraltro, contestazione da parte convenuta sulla natura del rapporto bancario intercorso con il de cuius e sulla documentazione proveniente dalla stes-sa Persona_1 banca attestante l'importo relativo al saldo attivo del rapporto medesimo.
La contestazione della convenuta riguarda il diritto dell'attore di poter richiedere, senza l'intervento degli altri coeredi, il pagamento in proprio favore dell'intera somma dovuta al de cuius o, in subordine, il pagamento della sua quota ereditaria, senza la preventiva quantificazione della stessa in ragione delle operate rinunce di alcuni dei coeredi e dell'esi- stenza di una procedura espropriativa presso terzi, riguardante la stessa somma, in danno di uno dei coeredi.
In corso di causa l'attore ha prodotto nuova documentazione in ordine all'intervenuta rinunzia alla predetta procedura espropriativa, dichiarata conseguentemente estinta.
Quanto alla legittimazione esclusiva ad agire da parte del coerede per la riscossione di un credito ereditario, fin dal 2017, e, piu' precisamente, con l'ordinanza resa il 20/11/2017 nr. 27417, la Cassazione civile ha statuito, in tal modo modificando il proprio pregresso orientamento, che ogni coerede poteva agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, senza che la parte debitrice potesse opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, trattandosi di bene rientrante nella comunione ereditaria e dovendo trovare pagina 3 di 5 risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione.
Sul presupposto di tale riconosciuta legittimazione, la Suprema Corte, con recente ordinanza, la nr. 13163/2024 del 14/5/2024, ha ribadito che i crediti del defunto, al pari degli altri beni e diritti di cui egli era titolare, cadevano in successione ed erano oggetto della comunione ereditaria tra i coeredi, a differenza dei debiti ereditari (che, ex art. 752 c.c., si dividono tra i coeredi in proporzione delle rispettive quote ereditarie). La Corte, di poi, ha precisato che ciascun coerede e' legittimato a esercitare tutte le azioni a vantaggio della cosa comune e, dunque, anche quelle dirette a conseguire il pagamento dell'intero credito senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi (che non sono parti necessarie del procedimento). La pronuncia resa a definizione del giudizio, investendo la cosa comune, spiegherà i propri effetti nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione e, quindi, dell'intero credito si dovrà tener conto nelle operazioni divisionali al momento della definizione di tutti i rapporti patrimoniali interni tra i coeredi.
Sulla base dei predetti principi, nel presente giudizio deve essere riconosciuta la legittimazione esclusiva del coerede attore al fine della tutela dell'intero rapporto di credito ereditario;
deve essere riconosciuto il suo diritto ad ottenere, fatta salva la successiva ripartizione tra tutti i coeredi legittimati in sede divisionale, l'attribuzione dell'intero credito ereditario.
La convenuta deve essere condannata al pagamento, quindi, in favore dell'attore, nella sua qualita', dell'intera somma di €. 19.096,38, quale saldo creditore del conto corrente nr.16706 alla data del decesso del . Persona_1
Sull'ordetta somma debbono essere riconosciuti gli interessi legali maturati dalla data della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno da responsabilita' ex art. 96 cpc, sia perche', all'epoca di instaurazione del presente giudizio (avente ad oggetto, in via principale, l'attribuzione dell'intera somma del de cuius) pendeva un giudizio di espropria- Contr zione presso terzi ( in danno di uno dei coeredi e sulla sua quota ereditaria - circo-stanza questa che vietava al terzo di disporre della somma pignorata, ex artt. 543 e 546 c-1 cpc); sia perchè l'orientamento giurisprudenziale, oggi riportato, si è consolidato solo di recente (anno 2024) - e, quindi, successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, anche in conseguenza della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata da questo Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
come rapp.ta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 1) A modifica ed integrazione della richiamata ordinanza resa ex art. 186 ter c.p.c., acco-glie la domanda attrice, come da motivazione e, conseguentemente:
a. Accerta l'esistenza di un credito in favore del de cuius pari ad €. Persona_1
19.096,38, quale saldo creditore del conto corrente nr.16706 alla data del suo decesso, la sussistenza di un'ipotesi di comunione ereditaria tra i suoi eredi legittimi e, quindi, il diritto di ciascuno di essi (tra cui l'attore) di poter richiedere il pagamento integrale in proprio favore del credito ereditario.
b. Condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice, nella sua qualità ed al titolo dedotto, la complessiva somma di €.19.096,38, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo.
2) Condanna parte convenuta, a pagare in favore di parte attrice, ma con distrazione in favore del difensore costituito, le spese del giudizio che quantifica in complessivi €. 3.800,00, di cui
€. 300,00 per spese ed €. 3.500,00 per compensi, oltre il rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Nocera Inferiore, 10/01/2025
Il G.O.
Avv. Angelo Arciello.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 5520/2021 avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Santoro e Parte_1 C.F._1 presso cui elegge domicilio, alla via A. Balzico n. 46, Cava de' Tirreni
- Parte Attrice-
E
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Caterina Alfano e presso cui elegge domicilio in Nocera Inferiore, alla Via G. Garibaldi n.28
- Parte Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parte attrice chiedeva di condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 19.096,38, o in subordine della minor somma di € 4.774,20, quale quota parte del credito a lui spettante ex lege, oltre interessi dal decesso del Sig. al saldo;
Persona_1 con vittoria nelle spese di causa, da attribuirsi al procuratore antistatario;
di condannare il al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per responsabilità Controparte_1 aggravata;
parte convenuta chiedeva, preliminarmente, di valutare se vi era la necessita' di ordinare all'attore di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, e CP_2 Per_2
pagina 1 di 5 ; di rigettare tutte le domande proposte dal con l'atto di citazione Pt_1 Parte_1 notificato in data 26.10.2021 in quanto inammissibili ed infondate, sia in fatto sia in diritto;
di condannare l'attore al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Con l'atto di citazione introduttivo l'attore adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, premet-tendo che , nato a [...] il [...], era intestatario, presso la Filiale del Persona_1
Monte dei Paschi di Siena in Pagani AG1 n. 9316, del conto corrente n. 16706; che, in data 19/8/2020, lo stesso decedeva;
che gli eredi del de cuius per successione legittima erano i suoi germani: l'attore, (nato a [...] il [...]), CP_2 Persona_3
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Parte_2
26/11/1982), figlia del germano premorto, ; che, alla data del decesso, esisteva Persona_4 un saldo contabile creditore sul detto conto corrente pari ad € 19.096,38; di aver inviato, con lett. racc. AR del 17/3/21 e 4/5/21, richiesta al dei Paschi di pagamento per CP_1 CP_1 l'intero della somma predetta;
di aver instaurato, inutilmente, il procedimento di mediazione obbligatoria, depositando la richiesta denuncia di successione, terminata con verbale negativo del 22/10/2021.
-Con tempestiva comparsa si costituiva parte convenuta, la quale rilevava che nessuna responsabilità poteva addebitarsi alla in quanto nelle more della Controparte_1 procedura di svincolo delle somme era intervenuto, peraltro ad istanza dello stesso Pt_1
, un pignoramento presso terzi notificato in danno della (erede e sorella
[...] Persona_3 del defunto ) avente ad oggetto la somma di € 4.774,25 pari alla quota di ¼ Persona_1 dell'importo giacente sul conto corrente intestato al de cuius;
che, quindi, la aveva CP_1 interrotto il procedimento di svincolo delle somme in favore del richiedente in Parte_1 attesa dei provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione; che tale circostanza era, comunque, ostativa allo svincolo in favore dell'attore ( coerede ) dell'intero importo giacente sul conto corrente del defunto, essendovi in atto controversie tra gli stessi eredi;
che, poi, la denunzia di successione di presentata dall'attore individuava come eredi anche le Persona_1
Signore ed le quali, invece, con atto del 1.4.2021 avevano rinunziato CP_3 CP_4 all'eredità. La convenuta chiedeva, quindi, al Giudice di esprimersi in ordine alle disposizioni da applicarsi nel caso concreto, dichiarandosi disponibile a liquidare tutte le somme che sarebbero state accertate in giudizio in conseguenza dell'accertata qualità di erede dell'attore e degli eventuali altri coeredi.
-Con ordinanza del 12/03/2022, questo Giudice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 bis cpc, invitava le parti a conciliare la controversia alle seguenti condizioni: “svincolo delle somme in giacenza sul conto corrente intestato al de cuius, in favore di parte attrice. Pagamento dell'importo di euro 2.500,00 in suo favore a titolo di spese di lite, oltre accessori come per legge”. La detta proposta conciliativa non veniva accettata da parte convenuta.
-Con ordinanza del 14/03/2023, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 186 ter, 633 e
648 cpc, questo Giudice, ad istanza di parte attrice, intimava alla convenuta
[...]
come rapp.ta, di pagare immediatamente all'attore Controparte_1 Pt_1
, la somma di €. 4.774,20, oltre agli interessi pattuiti nel contratto bancario con
[...] l'originario intestatario, dalla data del suo decesso e fino al soddisfo, nonche' di pagare i compensi di avvocato, che liquidava in complessivi €. 800,00, oltre Iva se dovuta, spese pagina 2 di 5 forfettarie e CNA, autorizzando, in difetto di pagamento, l'esecuzione provvisoria della presente ordinanza.
-Con note scritte a seguito di provvedimento di trattazione scritta dell'udienza ex art. 281 sexies, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e richiedevano che la causa venisse decisa ed il Giudice, assegnava la causa a sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata in fatto e diritto e deve essere accolta.
In giudizio l'attore provvedeva a depositare i seguenti documenti: certificato di morte di
[...]
; stato di famiglia storico del de cuius;
stato di famiglia storico di;
Per_1 Persona_4 certificato di morte di;
denuncia di successione di;
attestato Persona_5 Persona_1 saldo;
dichiarazione di rinuncia all'eredità di e Controparte_1 CP_4
(figlie di ); verbale di mediazione negativo del 22/10/21; Persona_6 Persona_4 corrispondenza intercorsa tra le parti.
L'attore ha, pertanto, provato, dal punto di vista soggettivo, l'evento morte del
[...]
(attraverso l'esibizione del relativo certificato); la sua qualita' di coerede del Per_1 medesimo;
l'avvenuta apertura della successione con indicazione dei legittimari (peraltro, emergenti dai certificati storici di famiglia;
la documentazione attestante il decesso ante-riore della genitrice;
la documentazione attestante la rinunzia all'eredità operata dalle Persona_5 eredi per rappresentazione del germano . Persona_4
L'attore ha provato, poi, dal punto di vista oggettivo, l'esistenza, alla data del decesso, di un Contr rapporto attivo con la convenuta consistente in un saldo contabile creditore derivante dal conto corrente nr.16706 (acceso presso la Filiale di Pagani), pari ad € 19.096,38.
Non vi è, peraltro, contestazione da parte convenuta sulla natura del rapporto bancario intercorso con il de cuius e sulla documentazione proveniente dalla stes-sa Persona_1 banca attestante l'importo relativo al saldo attivo del rapporto medesimo.
La contestazione della convenuta riguarda il diritto dell'attore di poter richiedere, senza l'intervento degli altri coeredi, il pagamento in proprio favore dell'intera somma dovuta al de cuius o, in subordine, il pagamento della sua quota ereditaria, senza la preventiva quantificazione della stessa in ragione delle operate rinunce di alcuni dei coeredi e dell'esi- stenza di una procedura espropriativa presso terzi, riguardante la stessa somma, in danno di uno dei coeredi.
In corso di causa l'attore ha prodotto nuova documentazione in ordine all'intervenuta rinunzia alla predetta procedura espropriativa, dichiarata conseguentemente estinta.
Quanto alla legittimazione esclusiva ad agire da parte del coerede per la riscossione di un credito ereditario, fin dal 2017, e, piu' precisamente, con l'ordinanza resa il 20/11/2017 nr. 27417, la Cassazione civile ha statuito, in tal modo modificando il proprio pregresso orientamento, che ogni coerede poteva agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, senza che la parte debitrice potesse opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, trattandosi di bene rientrante nella comunione ereditaria e dovendo trovare pagina 3 di 5 risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione.
Sul presupposto di tale riconosciuta legittimazione, la Suprema Corte, con recente ordinanza, la nr. 13163/2024 del 14/5/2024, ha ribadito che i crediti del defunto, al pari degli altri beni e diritti di cui egli era titolare, cadevano in successione ed erano oggetto della comunione ereditaria tra i coeredi, a differenza dei debiti ereditari (che, ex art. 752 c.c., si dividono tra i coeredi in proporzione delle rispettive quote ereditarie). La Corte, di poi, ha precisato che ciascun coerede e' legittimato a esercitare tutte le azioni a vantaggio della cosa comune e, dunque, anche quelle dirette a conseguire il pagamento dell'intero credito senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi (che non sono parti necessarie del procedimento). La pronuncia resa a definizione del giudizio, investendo la cosa comune, spiegherà i propri effetti nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione e, quindi, dell'intero credito si dovrà tener conto nelle operazioni divisionali al momento della definizione di tutti i rapporti patrimoniali interni tra i coeredi.
Sulla base dei predetti principi, nel presente giudizio deve essere riconosciuta la legittimazione esclusiva del coerede attore al fine della tutela dell'intero rapporto di credito ereditario;
deve essere riconosciuto il suo diritto ad ottenere, fatta salva la successiva ripartizione tra tutti i coeredi legittimati in sede divisionale, l'attribuzione dell'intero credito ereditario.
La convenuta deve essere condannata al pagamento, quindi, in favore dell'attore, nella sua qualita', dell'intera somma di €. 19.096,38, quale saldo creditore del conto corrente nr.16706 alla data del decesso del . Persona_1
Sull'ordetta somma debbono essere riconosciuti gli interessi legali maturati dalla data della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno da responsabilita' ex art. 96 cpc, sia perche', all'epoca di instaurazione del presente giudizio (avente ad oggetto, in via principale, l'attribuzione dell'intera somma del de cuius) pendeva un giudizio di espropria- Contr zione presso terzi ( in danno di uno dei coeredi e sulla sua quota ereditaria - circo-stanza questa che vietava al terzo di disporre della somma pignorata, ex artt. 543 e 546 c-1 cpc); sia perchè l'orientamento giurisprudenziale, oggi riportato, si è consolidato solo di recente (anno 2024) - e, quindi, successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, anche in conseguenza della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata da questo Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
come rapp.ta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 1) A modifica ed integrazione della richiamata ordinanza resa ex art. 186 ter c.p.c., acco-glie la domanda attrice, come da motivazione e, conseguentemente:
a. Accerta l'esistenza di un credito in favore del de cuius pari ad €. Persona_1
19.096,38, quale saldo creditore del conto corrente nr.16706 alla data del suo decesso, la sussistenza di un'ipotesi di comunione ereditaria tra i suoi eredi legittimi e, quindi, il diritto di ciascuno di essi (tra cui l'attore) di poter richiedere il pagamento integrale in proprio favore del credito ereditario.
b. Condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice, nella sua qualità ed al titolo dedotto, la complessiva somma di €.19.096,38, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo.
2) Condanna parte convenuta, a pagare in favore di parte attrice, ma con distrazione in favore del difensore costituito, le spese del giudizio che quantifica in complessivi €. 3.800,00, di cui
€. 300,00 per spese ed €. 3.500,00 per compensi, oltre il rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Nocera Inferiore, 10/01/2025
Il G.O.
Avv. Angelo Arciello.
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