Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/06/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 155/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est.
dott.ssa Francesca Marchese Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata ad [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco ALOSI del Foro di C.F._2
Biella
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto provvedimenti concernenti figli nati fuori dal matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto datato 07.12.2024, depositato 15.01.2025
per il P.M.: con trasmissione degli atti al P.M. come da nota di cancelleria
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno congiuntamente richiesto al Tribunale, a conferma degli accordi tra di loro intervenuti, una pronuncia in conformità all'accordo delle parti, a spese legali compensate con rinuncia a qualsivoglia termine per memorie o differimenti.
Il Collegio, ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., essendo entrambe le parti residenti in comuni del circondario di questo Tribunale, valuta la rispondenza degli accordi all'interesse della minore, con conseguente omologa delle relative condizioni.
Le parti hanno infatti richiesto in primo luogo disporsi l'affidamento condiviso della minore, nata in data [...], e la sua collocazione prevalente presso la madre, corrispondente peraltro alla situazione di fatto già in essere;
risultano poi adeguatamente concordati i tempi di permanenza della minore presso il genitore non collocatario, come da piano genitoriale allegato.
Il contributo al mantenimento della minore appare poi congruo avuto riguardo alle posizioni reddituali delle parti.
Non si è proceduto all'audizione della minore perché non necessario ex art. 473 bis.4, ult. comma, c.p.c. in ragione degli accordi raggiunti e comunque dell'età della stessa, ragionevolmente non ancora capace di discernimento.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra parti, stanti gli accordi su ogni questione concerne l'affidamento, collocazione e mantenimento della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_1
2. dispone che la minore avrà collocazione prevalente presso l'abitazione materna in Vigliano
Biellese alla Via Milano nr. 238
3. dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore: - un assegno di Euro 200,00 mensili con indicizzazione annuale Istat, da versarsi sul conto corrente della signora entro il 20 di ogni mese oltre il 50% delle spese Parte_2
straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Biella che quivi si richiama integralmente;
prende atto che genitori concordano che le spese superiori a € 100,00 verranno suddivise tra di loro, mentre per spese di importo inferiore il genitore che ha sostenuto la spesa ha diritto al rimborso dall'altro genitore entro 5 giorni dalla consegna delle pezze giustificative;
4. dispone i seguenti tempi di permanenza della figlia presso il padre:
- il Martedì dalle ore 18:00 sino al Mercoledì alle 7:30 quando l'accompagnerà all'asilo;
- Analogamente il Giovedì;
- Il Sabato dalle ore 12:00 sino alle 16:00 della domenica;
prende atto che le parti dichiarano che verranno garantiti al padre, in ogni modo, tre pernotti a settimana in base ai turni di lavoro della signora (apertura/chiusura) del Parte_2
punto vendita Terranova di Romagnano Sesia (NO);
5. Durante le festività e le vacanze estive la figlia starà:
- due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive, con diritto di scelta del periodo alla madre e previa comunicazione all'altro genitore ove il bambino trascorrerà il periodo di villeggiatura entro il 31 Maggio di ogni anno.
6. la minore trascorrerà:
- una settimana durante le vacanze di Natale, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- 3 giorni durante le vacanze di pasquali, comprendenti un anno il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta.
Eventuali ponti (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) saranno trascorsi in modo alternato con la madre e con il padre.
7. prende atto che i genitori si danno reciproco consenso per il rilascio e rinnovo del passaporto per l'estero ovvero della carta d'identità valida per l'espatrio proprio e per la figlia minore;
8. prende atto che i genitori si impegnano a far conoscere i loro eventuali nuovi compagni/e alla minore solo dopo un'assidua frequentazione di almeno sei -6- mesi;
9. prende atto che l'autovettura Ford "Fiesta" targata EX664PN verrà volturata alla signora
Parte_2
10. prende atto che il c.d "Bonus Nido" sarà diviso al 50%. La madre si impegna a rammostrare al padre la percezione di tale sussidio in modo tale che venga dimidiato;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11.6.2025.
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore