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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 1372 del R.G. 2019 avente ad oggetto risarcimento danni,
promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Di Parte_1 C.F._1
Iacovo Pasquale e nel cui studio in Corigliano Rossano alla Via Nazionale, snc,
elettivamente domicilia;
- attrice –
contro
- già - succeduta a ex D.Lgs 79/99) - (C.F.: Controparte_1 Controparte_2 CP_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Oriolo e nel cui studio in P.IVA_1
Castrovillari alla via Locri, n. 22, elettivamente domicilia;
- convenuto –
e
(C.F.: ), in persona del suo l.r.p.t., con sede in Potenza – Casella CP_2 P.IVA_2
Postale 1100
- contumace -
Conclusioni: come in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.
Discussione: come da verbale del 11.11.2024
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
[... Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
ed ed innanzi al Tribunale di Castrovillari, chiedendo CP_1 CP_2 CP_2
di “….ritenere e dichiarare la responsabilità dell' e della Controparte_2 Controparte_1
nella causazione del danno economico subìto dai fondi agricoli di proprietà della sig.ra a Parte_1
seguito del mancato immediato ripristino della somministrazione di energia elettrica e per l'effetto
condannarle al risarcimento dei danni patiti dalla stessa nella misura pari ad € 41.315,94 o in quella diversa
che sarà ritenuta di ragione e giustizia, oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria, con
condanne dei soccombenti dal pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 28.11.2019 si costituiva (già - succeduta a ex D.Lgs 79/99), Controparte_1 Controparte_2 CP_2
la quale preliminarmente evocava la carenza di legittimazione passiva;
sempre preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della per non aver Pt_1
prodotto alcun atto attestante la proprietà dei beni indicati nell'atto di citazione. Nel merito invocava l'integrale rigetto della domanda infondata in fatto ed in diritto ed in subordine invocava il concorso di colpa dell'attrice per mancato utilizzo dei generatori. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prove per testi ed espletamento di CTU.
All'udienza del 11.11.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive e memorie di replica.
RG 1372/2019 ^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
1. Preliminarmente e con riferimento all'eccezione di parte convenuta relativamente al difetto di legittimazione passiva di andrà rilevato che la stessa, ai Controparte_3
sensi del d.l. 73/07 rappresenta il mero rivenditore di energia e non ha alcun potere di gestione della rete elettrica.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in caso di mancata erogazione di
energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria
attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art.
1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e
di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo
trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere
considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica” (Cass civ., Sez. III, 23 gennaio
2018, n. 1581). In ogni caso, ritiene questo Tribunale, che la questione risulta superata atteso che si è costituita quale “…già - succeduta a Controparte_1 Controparte_2 CP_2
ex D.Lgs 79/99…”.
2. Andrà rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'attrice atteso che dagli atti di causa risulta la documentazione attestante il diritto di parte attrice sui terreni oggetto di causa.
3. Per quel che riguarda, invece, la posizione di , vale innanzitutto precisare Controparte_1
che la dedotta responsabilità deve essere sussunta nell'ambito applicativo dell'art. 2050
c.c.
Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la disciplina
della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose dettata dall'art. 2050 cod. civ. è applicabile anche in
ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e
CP_ la fornitura dell'energia elettrica da parte dell' pertanto, allorché, nello svolgimento dell'attività di
gestione di una linea elettrica ad alta tensione, costituente attività pericolosa, l'enel cagioni danno ad un
RG 1372/2019 terzo, è tenuto al risarcimento, ex art. 2050 cod. civ., se non prova di avere adottato tutte le misure tecniche
idonee ad evitare il danno” (Cass civ., Sez. III, 27 gennaio 1982 n. 537; cfr. anche Cass civ. Sez. III, 12
dicembre 2019, n. 32498).
Con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova, è stato chiarito che “in tema di
responsabilità presunta per l'esercizio di attività pericolosa, ex art. 2050 cod. civ., il danneggiato ha il solo
onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito;
incombe invece
sull'esercente l'attività pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il
danno” (Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12307; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 9 marzo 2006, n. 5080,
secondo cui “in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (nella specie, installazione di
impianto elettrico in casa di abitazione), la presunzione di colpa a carico del danneggiante posta dall'art.
2050 cod. civ. presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico -la cui prova incombe al
danneggiato- tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito
da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso in alcun modo riconducibile”).
Ciò premesso, l'evento lesivo non soltanto ha trovato conferma nella prova per testi
[... acquisita nel corso del giudizio, ma è addirittura pacifico tra le parti, in quanto la stessa
, attraverso il proprio tecnico (cfr De Marco Andrea udienza del 14.02.2022) ha Controparte_1
dedotto di aver provveduto all'installazione del nuovo contatore nell'aprile del 2017 a seguito di segnalazione.
Per quel che riguarda, poi, il nesso di causalità, va evidenziato che “in tema di illecito civile, il
nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, indicando esso la
misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non
isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione” (Cass. civ.,
Sez. III, 20 giugno 2019, n. 16581).
Nel caso di specie, la prova del nesso eziologico è stata fornita sia mediante i testi escussi
(cfr. udienza del 20.06.2022), sia attraverso la produzione documentale. Tes_1
3.1. ha, poi, evidenziato la possibilità per l'attrice di prevenire i danni Controparte_1
da interruzione di energia elettrica munendosi di un generatore.
RG 1372/2019 In primo luogo, tale eccezione deve essere sussunta nell'ambito dell'art. 1227, comma II,
c.c. (cfr. Cass. civ., sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 25750, che, in un caso in cui era stato addebitato al danneggiato di non aver predisposto adeguate misure organizzative al fine di prevenire danni da interruzione di energia elettrica, ha affermato che “l'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che
il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta
attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui
comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta,
soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti
sacrifici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che in un rapporto di somministrazione di energia elettrica
eccedesse l'ordinaria diligenza di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. l'obbligo, ritenuto dal giudice di merito
esigibile dalla somministrata, di predisporre turni di reperibilità notturna e festiva del personale al fine di
rendere possibile la riattivazione dei propri macchinari dopo l'interruzione dell'erogazione dell'energia
elettrica imputabile alla somministrante)”; cfr. anche Tribunale Pesaro, 13 gennaio 2018, n. 26, secondo cui
“a questo proposito, sostiene la società convenuta che la controparte non aveva fornito alcuna prova
dell'adozione di precauzioni per i casi di abbassamento o addirittura mancanza della tensione. Per come
formulata, l'eccezione - -non alludendo a forme di cooperazione attiva dell'attore rispetto all'inadempimento
- pare riconducibile al co. 2 dell'art. 1227 c.c. che, come noto, esclude il risarcimento per i danni che il
convenuto avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”; nello stesso senso anche Tribunale Palmi
sez. II, 16 marzo 2018, n. 264).
Si tratterebbe, quindi, di una condotta rientrante nell'ordinaria diligenza richiesta al danneggiato per evitare danni ulteriori.
A tal riguardo, va anche ricordato che “la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni dei
quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore che pretende di non
risarcire in tutto o in parte;
egli, infatti, deducendo un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria
del creditore, ha l'onere di prova imposto dall'art. 2697 c.c. (Cass. 20 novembre 2001, n. 14592; Cass. 9
maggio 2000, n. 5883)” (Cass. civ., Sez. III, 29 luglio 2004, n. 14486).
RG 1372/2019 Tutto ciò premesso, si osserva innanzitutto che l'attrice non si era effettivamente munita di un gruppo di continuità proprio per far fronte ad eventuali e improvvise interruzioni di corrente o, comunque, non ha dato prova di essersi attivata per evitare danni ulteriori.
Tale condotta dell'attrice imperita negligente non appare idonea ad interrompere il nesso causale ma integra esclusivamente un concorso di colpa della ed una conseguente Pt_1
riduzione del risarcimento ex art 1227 co 1 cc in una misura che si ritiene di quantificare nel 30%. Se l'attrice avesse utilizzato un generatore di continuità si sarebbero sicuramente contenuti i danni conseguenti.
3.2. Passando, quindi, alla determinazione dei danni questo Tribunale ritiene di dover considerare il periodo di riferimento quello che va dal novembre 2016 (data di comunicazione al convenuto) e l'aprile 2017 (installazione del contatore) e di poter far riferimento alla depositata CTU la quale viene fatta propria da questo Tribunale in quanto immune e scevra da vizi logici e scientifici la quale ha ritenuto che “….I danni subiti
dall'uliveto sono consistiti in una diminuzione della produttività dell'arboreto. La diminuzione di
produttività è stata dovuta alla carenza di energia elettrica che non ha permesso il funzionamento
dell'impianto irriguo e l'apporto del necessario di acqua per ottenere il massimo della produzione. In
pratica, per carenza di fornitura di energia elettrica all'impianto di irrigazione, l'uliveto non ha ricevuto
acqua per ottenere le produzioni normali attese. Di fatto un oliveto irriguo è stato trasformato e degradato
in uliveto in asciutta come se non fosse mai esistito l'impianto di irrigazione. Il danno per mancata
irrigazione, per il periodo novembre 2016 aprile 2017, è del 30 % per come riscontrabile sul web. Si
evidenzia inoltre che pur essendo l'uliveto di fatto in asciutta, l'acqua è elemento discriminante per la
produzione e la crescita non per patologie e/o attacchi parassitari….Il danno economico è stato dovuto ad
un decremento della produzione e quindi del reddito (Bf o beneficio fondiario) pari al 30 %, che in termini
economici ascende a 7.996,64 € arrotondati a 8.000/00 € ottomila/00….” (cfr perizia).
Considerando il concorso di colpa dell'attrice, per come sopra esposto, parte convenuta dovrà essere condannata al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
RG 1372/2019 5.600,00 a titolo di risarcimento del danno subito. Su tale importo, liquidato in valori correnti al momento dell'evento per come emerge dalla relazione peritale, sono dovuti interessi al tasso legale e rivalutazione dal novembre 2016 alla pubblicazione della presente sentenza, oltre sull'importo così ottenuto, interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Ogni altra domanda resa assorbita dalla decisione.
4. Quanto alla disciplina delle spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto del concorso di colpa e del valore del decisum, Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così
provvede:
[... 1. Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
(già - succeduta a ex D.Lgs 79/99) – al pagamento Controparte_1 Controparte_2 CP_2
della somma di € 5.600,00 oltre interessi e rivalutazione per come indicati in parte motiva;
E (già - succeduta a ex D.Lgs 79/99) Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 CP_2
al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 394,43 per esborsi ed € 1.778,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Di Iacovo Pasquale;
[... 3. Spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
(già - succeduta a ex D.Lgs 79/99). Controparte_1 Controparte_2 CP_2
Così deciso in Castrovillari, il 20 marzo 2025
Il GOP
RG 1372/2019
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 1372/2019 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
132 comma 2, n. 4 c.p.c.. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile
RG 1372/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 1372 del R.G. 2019 avente ad oggetto risarcimento danni,
promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Di Parte_1 C.F._1
Iacovo Pasquale e nel cui studio in Corigliano Rossano alla Via Nazionale, snc,
elettivamente domicilia;
- attrice –
contro
- già - succeduta a ex D.Lgs 79/99) - (C.F.: Controparte_1 Controparte_2 CP_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Oriolo e nel cui studio in P.IVA_1
Castrovillari alla via Locri, n. 22, elettivamente domicilia;
- convenuto –
e
(C.F.: ), in persona del suo l.r.p.t., con sede in Potenza – Casella CP_2 P.IVA_2
Postale 1100
- contumace -
Conclusioni: come in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.
Discussione: come da verbale del 11.11.2024
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
[... Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
ed ed innanzi al Tribunale di Castrovillari, chiedendo CP_1 CP_2 CP_2
di “….ritenere e dichiarare la responsabilità dell' e della Controparte_2 Controparte_1
nella causazione del danno economico subìto dai fondi agricoli di proprietà della sig.ra a Parte_1
seguito del mancato immediato ripristino della somministrazione di energia elettrica e per l'effetto
condannarle al risarcimento dei danni patiti dalla stessa nella misura pari ad € 41.315,94 o in quella diversa
che sarà ritenuta di ragione e giustizia, oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria, con
condanne dei soccombenti dal pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 28.11.2019 si costituiva (già - succeduta a ex D.Lgs 79/99), Controparte_1 Controparte_2 CP_2
la quale preliminarmente evocava la carenza di legittimazione passiva;
sempre preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della per non aver Pt_1
prodotto alcun atto attestante la proprietà dei beni indicati nell'atto di citazione. Nel merito invocava l'integrale rigetto della domanda infondata in fatto ed in diritto ed in subordine invocava il concorso di colpa dell'attrice per mancato utilizzo dei generatori. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prove per testi ed espletamento di CTU.
All'udienza del 11.11.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive e memorie di replica.
RG 1372/2019 ^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
1. Preliminarmente e con riferimento all'eccezione di parte convenuta relativamente al difetto di legittimazione passiva di andrà rilevato che la stessa, ai Controparte_3
sensi del d.l. 73/07 rappresenta il mero rivenditore di energia e non ha alcun potere di gestione della rete elettrica.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in caso di mancata erogazione di
energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria
attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art.
1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e
di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo
trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere
considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica” (Cass civ., Sez. III, 23 gennaio
2018, n. 1581). In ogni caso, ritiene questo Tribunale, che la questione risulta superata atteso che si è costituita quale “…già - succeduta a Controparte_1 Controparte_2 CP_2
ex D.Lgs 79/99…”.
2. Andrà rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'attrice atteso che dagli atti di causa risulta la documentazione attestante il diritto di parte attrice sui terreni oggetto di causa.
3. Per quel che riguarda, invece, la posizione di , vale innanzitutto precisare Controparte_1
che la dedotta responsabilità deve essere sussunta nell'ambito applicativo dell'art. 2050
c.c.
Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la disciplina
della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose dettata dall'art. 2050 cod. civ. è applicabile anche in
ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e
CP_ la fornitura dell'energia elettrica da parte dell' pertanto, allorché, nello svolgimento dell'attività di
gestione di una linea elettrica ad alta tensione, costituente attività pericolosa, l'enel cagioni danno ad un
RG 1372/2019 terzo, è tenuto al risarcimento, ex art. 2050 cod. civ., se non prova di avere adottato tutte le misure tecniche
idonee ad evitare il danno” (Cass civ., Sez. III, 27 gennaio 1982 n. 537; cfr. anche Cass civ. Sez. III, 12
dicembre 2019, n. 32498).
Con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova, è stato chiarito che “in tema di
responsabilità presunta per l'esercizio di attività pericolosa, ex art. 2050 cod. civ., il danneggiato ha il solo
onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito;
incombe invece
sull'esercente l'attività pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il
danno” (Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12307; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 9 marzo 2006, n. 5080,
secondo cui “in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (nella specie, installazione di
impianto elettrico in casa di abitazione), la presunzione di colpa a carico del danneggiante posta dall'art.
2050 cod. civ. presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico -la cui prova incombe al
danneggiato- tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito
da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso in alcun modo riconducibile”).
Ciò premesso, l'evento lesivo non soltanto ha trovato conferma nella prova per testi
[... acquisita nel corso del giudizio, ma è addirittura pacifico tra le parti, in quanto la stessa
, attraverso il proprio tecnico (cfr De Marco Andrea udienza del 14.02.2022) ha Controparte_1
dedotto di aver provveduto all'installazione del nuovo contatore nell'aprile del 2017 a seguito di segnalazione.
Per quel che riguarda, poi, il nesso di causalità, va evidenziato che “in tema di illecito civile, il
nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, indicando esso la
misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non
isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione” (Cass. civ.,
Sez. III, 20 giugno 2019, n. 16581).
Nel caso di specie, la prova del nesso eziologico è stata fornita sia mediante i testi escussi
(cfr. udienza del 20.06.2022), sia attraverso la produzione documentale. Tes_1
3.1. ha, poi, evidenziato la possibilità per l'attrice di prevenire i danni Controparte_1
da interruzione di energia elettrica munendosi di un generatore.
RG 1372/2019 In primo luogo, tale eccezione deve essere sussunta nell'ambito dell'art. 1227, comma II,
c.c. (cfr. Cass. civ., sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 25750, che, in un caso in cui era stato addebitato al danneggiato di non aver predisposto adeguate misure organizzative al fine di prevenire danni da interruzione di energia elettrica, ha affermato che “l'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che
il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta
attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui
comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta,
soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti
sacrifici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che in un rapporto di somministrazione di energia elettrica
eccedesse l'ordinaria diligenza di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. l'obbligo, ritenuto dal giudice di merito
esigibile dalla somministrata, di predisporre turni di reperibilità notturna e festiva del personale al fine di
rendere possibile la riattivazione dei propri macchinari dopo l'interruzione dell'erogazione dell'energia
elettrica imputabile alla somministrante)”; cfr. anche Tribunale Pesaro, 13 gennaio 2018, n. 26, secondo cui
“a questo proposito, sostiene la società convenuta che la controparte non aveva fornito alcuna prova
dell'adozione di precauzioni per i casi di abbassamento o addirittura mancanza della tensione. Per come
formulata, l'eccezione - -non alludendo a forme di cooperazione attiva dell'attore rispetto all'inadempimento
- pare riconducibile al co. 2 dell'art. 1227 c.c. che, come noto, esclude il risarcimento per i danni che il
convenuto avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”; nello stesso senso anche Tribunale Palmi
sez. II, 16 marzo 2018, n. 264).
Si tratterebbe, quindi, di una condotta rientrante nell'ordinaria diligenza richiesta al danneggiato per evitare danni ulteriori.
A tal riguardo, va anche ricordato che “la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni dei
quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore che pretende di non
risarcire in tutto o in parte;
egli, infatti, deducendo un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria
del creditore, ha l'onere di prova imposto dall'art. 2697 c.c. (Cass. 20 novembre 2001, n. 14592; Cass. 9
maggio 2000, n. 5883)” (Cass. civ., Sez. III, 29 luglio 2004, n. 14486).
RG 1372/2019 Tutto ciò premesso, si osserva innanzitutto che l'attrice non si era effettivamente munita di un gruppo di continuità proprio per far fronte ad eventuali e improvvise interruzioni di corrente o, comunque, non ha dato prova di essersi attivata per evitare danni ulteriori.
Tale condotta dell'attrice imperita negligente non appare idonea ad interrompere il nesso causale ma integra esclusivamente un concorso di colpa della ed una conseguente Pt_1
riduzione del risarcimento ex art 1227 co 1 cc in una misura che si ritiene di quantificare nel 30%. Se l'attrice avesse utilizzato un generatore di continuità si sarebbero sicuramente contenuti i danni conseguenti.
3.2. Passando, quindi, alla determinazione dei danni questo Tribunale ritiene di dover considerare il periodo di riferimento quello che va dal novembre 2016 (data di comunicazione al convenuto) e l'aprile 2017 (installazione del contatore) e di poter far riferimento alla depositata CTU la quale viene fatta propria da questo Tribunale in quanto immune e scevra da vizi logici e scientifici la quale ha ritenuto che “….I danni subiti
dall'uliveto sono consistiti in una diminuzione della produttività dell'arboreto. La diminuzione di
produttività è stata dovuta alla carenza di energia elettrica che non ha permesso il funzionamento
dell'impianto irriguo e l'apporto del necessario di acqua per ottenere il massimo della produzione. In
pratica, per carenza di fornitura di energia elettrica all'impianto di irrigazione, l'uliveto non ha ricevuto
acqua per ottenere le produzioni normali attese. Di fatto un oliveto irriguo è stato trasformato e degradato
in uliveto in asciutta come se non fosse mai esistito l'impianto di irrigazione. Il danno per mancata
irrigazione, per il periodo novembre 2016 aprile 2017, è del 30 % per come riscontrabile sul web. Si
evidenzia inoltre che pur essendo l'uliveto di fatto in asciutta, l'acqua è elemento discriminante per la
produzione e la crescita non per patologie e/o attacchi parassitari….Il danno economico è stato dovuto ad
un decremento della produzione e quindi del reddito (Bf o beneficio fondiario) pari al 30 %, che in termini
economici ascende a 7.996,64 € arrotondati a 8.000/00 € ottomila/00….” (cfr perizia).
Considerando il concorso di colpa dell'attrice, per come sopra esposto, parte convenuta dovrà essere condannata al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
RG 1372/2019 5.600,00 a titolo di risarcimento del danno subito. Su tale importo, liquidato in valori correnti al momento dell'evento per come emerge dalla relazione peritale, sono dovuti interessi al tasso legale e rivalutazione dal novembre 2016 alla pubblicazione della presente sentenza, oltre sull'importo così ottenuto, interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Ogni altra domanda resa assorbita dalla decisione.
4. Quanto alla disciplina delle spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto del concorso di colpa e del valore del decisum, Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così
provvede:
[... 1. Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
(già - succeduta a ex D.Lgs 79/99) – al pagamento Controparte_1 Controparte_2 CP_2
della somma di € 5.600,00 oltre interessi e rivalutazione per come indicati in parte motiva;
E (già - succeduta a ex D.Lgs 79/99) Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 CP_2
al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 394,43 per esborsi ed € 1.778,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Di Iacovo Pasquale;
[... 3. Spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
(già - succeduta a ex D.Lgs 79/99). Controparte_1 Controparte_2 CP_2
Così deciso in Castrovillari, il 20 marzo 2025
Il GOP
RG 1372/2019
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 1372/2019 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
132 comma 2, n. 4 c.p.c.. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile
RG 1372/2019