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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9396 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
12019 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, alla pubblica udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa tra
, E Parte_1 Parte_2
i eredi di Parte_3 Persona_1 nato il [...] e deceduto il 18.7.2020, rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv.to
[...]
presso cui elettivamente domiciliano giusta procura in Pt_4 atti C O N T R O
in persona del legale rapp. p.t. rapp.to e dif.so dall'Avv. LIZZI CP_1
MA IA presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti inc/o sede ex - via De Gasperi 55 80133 NAPOLI CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 15.5.2025 i ricorrenti n.q. di eredi del sig. deducevano di aver ottenuto sentenza n. 3730/23 Persona_1 della Corte di appello di Napoli che in riforma della sentenza del giudice di primo grado “dichiara il diritto del e per esso Pt_2 degli eredi, al ricalcolo della pensione VO in atti sulla scorta dei contributi versati alla gestione separata, alle settimane ed al montante contributivo indicati in motivazione;
condanna l' al CP_1 riconoscimento ai fini pensionistici della contribuzione correttamente versata secondo i predetti parametri”; deducevano che la sentenza era notificata all' in data 22.12.2023; che sulla CP_1 scorta dei parametri indicati nella consulenza di ufficio i ricorrenti hanno diritto a percepire le somme a differenza derivanti dalla corretta ricostituzione della pensione oltre interessi e rivalutazione, somme che ammontano ad € 13899,10 lordi, come da conteggi allegati e facenti parte integrante del presente atto (cfr. in atti); tanto premesso rassegnavano le seguenti conclusioni “Condannare l CP_1 al pagamento delle somme dovute a differenza per ricostituzione
1 della pensione cat Vo AUT n. 01010567 dovuta al de cuius, pari ad € 13899,10 in favore degli eredi in virtù di sentenza n. 3730/2023 emessa dalla Corte di Appello di Napoli;
b) Conseguentemente condannare l' al pagamento di spese, diritti, onorari e rimborso CP_1 forfettario spese generali con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c. Si costituiva l' il quale deduceva che in data 28.10.2025 la CP_1 prestazione era stata definita con liquidazione in favore degli eredi della somma lorda pari ad € 10.020,04, oltre rivalutazione monetaria. All'odierna udienza le parti chiedevano che fosse dichiarata la cessata materia del contendere. Va dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto nel corso del giudizio la prestazione richiesta è stata pagata dall' . La CP_2 cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Nel caso in esame le parti congiuntamente hanno chiesto che fosse dichiarata la cessata materia del contendere in quanto nelle more del giudizio la prestazione è stata erogata e la pretesa azionata integralmente soddisfatta. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenuto conto del valore causa e dell'attività difensiva espletata.
PQM
Il Giudice: dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1400,00 oltre spese generali Iva e cpa come per legge con distrazione.
Napoli, 18.12.2025 Ilgl
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, alla pubblica udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa tra
, E Parte_1 Parte_2
i eredi di Parte_3 Persona_1 nato il [...] e deceduto il 18.7.2020, rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv.to
[...]
presso cui elettivamente domiciliano giusta procura in Pt_4 atti C O N T R O
in persona del legale rapp. p.t. rapp.to e dif.so dall'Avv. LIZZI CP_1
MA IA presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti inc/o sede ex - via De Gasperi 55 80133 NAPOLI CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 15.5.2025 i ricorrenti n.q. di eredi del sig. deducevano di aver ottenuto sentenza n. 3730/23 Persona_1 della Corte di appello di Napoli che in riforma della sentenza del giudice di primo grado “dichiara il diritto del e per esso Pt_2 degli eredi, al ricalcolo della pensione VO in atti sulla scorta dei contributi versati alla gestione separata, alle settimane ed al montante contributivo indicati in motivazione;
condanna l' al CP_1 riconoscimento ai fini pensionistici della contribuzione correttamente versata secondo i predetti parametri”; deducevano che la sentenza era notificata all' in data 22.12.2023; che sulla CP_1 scorta dei parametri indicati nella consulenza di ufficio i ricorrenti hanno diritto a percepire le somme a differenza derivanti dalla corretta ricostituzione della pensione oltre interessi e rivalutazione, somme che ammontano ad € 13899,10 lordi, come da conteggi allegati e facenti parte integrante del presente atto (cfr. in atti); tanto premesso rassegnavano le seguenti conclusioni “Condannare l CP_1 al pagamento delle somme dovute a differenza per ricostituzione
1 della pensione cat Vo AUT n. 01010567 dovuta al de cuius, pari ad € 13899,10 in favore degli eredi in virtù di sentenza n. 3730/2023 emessa dalla Corte di Appello di Napoli;
b) Conseguentemente condannare l' al pagamento di spese, diritti, onorari e rimborso CP_1 forfettario spese generali con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c. Si costituiva l' il quale deduceva che in data 28.10.2025 la CP_1 prestazione era stata definita con liquidazione in favore degli eredi della somma lorda pari ad € 10.020,04, oltre rivalutazione monetaria. All'odierna udienza le parti chiedevano che fosse dichiarata la cessata materia del contendere. Va dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto nel corso del giudizio la prestazione richiesta è stata pagata dall' . La CP_2 cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Nel caso in esame le parti congiuntamente hanno chiesto che fosse dichiarata la cessata materia del contendere in quanto nelle more del giudizio la prestazione è stata erogata e la pretesa azionata integralmente soddisfatta. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenuto conto del valore causa e dell'attività difensiva espletata.
PQM
Il Giudice: dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1400,00 oltre spese generali Iva e cpa come per legge con distrazione.
Napoli, 18.12.2025 Ilgl
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