Art. 1. Articolo unico.
L'Ente della liberazione della Marca trevigiana, eretto in ente morale con decreto 28 aprile 1947, e' riconosciuto beneficiario delle somme ricavate dall'Ufficio recuperi di Treviso ed assegnate al Prefetto con provvedimento 9 dicembre 1945, del Governo militare alleato.
L'Ente della liberazione della Marca trevigiana, eretto in ente morale con decreto 28 aprile 1947, e' riconosciuto beneficiario delle somme ricavate dall'Ufficio recuperi di Treviso ed assegnate al Prefetto con provvedimento 9 dicembre 1945, del Governo militare alleato.