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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5456 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Cesare De Sapia Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 17/09/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. Parte_1 dom. avv. GALLUCCI ANTONIO, giusta procura in atti, e ato a BERGAMO (BG) il 30/04/1969, con il proc. dom. avv. Parte_2
GALLUCCI ANTONIO, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto CONCLUSIONI Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto. Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 05/05/2005 a URGNANO, dalla cui unione sono nate le figlie nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Le Per_1 Per_2 parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 9.06.2022, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto n. 4538/2022 del 30.06.2022.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
18.12.2022 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia
1 divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 9.12.2024).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero acquisito in data
8/01/2025, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e n URGNANO il 05/05/2005 Parte_1 Parte_2
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2005, atto n. 8, parte II serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di URGNANO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente
Dott. Cesare de Sapia
Il Giudice relatore
Dott.ssa Raffaella Cimminiello
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Cesare De Sapia Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 17/09/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. Parte_1 dom. avv. GALLUCCI ANTONIO, giusta procura in atti, e ato a BERGAMO (BG) il 30/04/1969, con il proc. dom. avv. Parte_2
GALLUCCI ANTONIO, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto CONCLUSIONI Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto. Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 05/05/2005 a URGNANO, dalla cui unione sono nate le figlie nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Le Per_1 Per_2 parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 9.06.2022, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto n. 4538/2022 del 30.06.2022.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
18.12.2022 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia
1 divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 9.12.2024).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero acquisito in data
8/01/2025, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e n URGNANO il 05/05/2005 Parte_1 Parte_2
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2005, atto n. 8, parte II serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di URGNANO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente
Dott. Cesare de Sapia
Il Giudice relatore
Dott.ssa Raffaella Cimminiello
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