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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 26/09/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
n° 295/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare (CH), alla via Parte_1
Cascella 35, presso l'avv. Carla Fasoli, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] in virtù di procura generali alle liti dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
- resistente - avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso di svolgere attività di agricoltore le cui mansioni consistono nella preparazione del terreno, aratura, semina, concimazione, trattamenti antiparassitari, irrorazioni ed irrigazioni, raccolta e trasporto dei prodotti;
di essere stato esposto alle sollecitazioni derivanti dall'utilizzo di mezzi vibranti (trattori) per almeno 4 ore al giorno, nonché alla movimentazione sistematica di carichi superiori a 23 kg consistenti in sacchi di concime (50 Kg), cassette di prodotti (30/35 Kg), paletti di cemento (60 Kg), attrezzi agricoli (aratro, erpice, fresa, ecc…) di peso variabile da 30 a 60 Kg, con l'assunzione
1 di posture incongrue e prolongate a schiena flessa, ha lamentato di aver contratto, a seguito e a causa delle suddette lavorazioni, “Ernia discale L3-L4, protrusioni multiple lombari, con associata disfunzione del rachide”, per la quale ha chiesto il riconoscimento del relativo indennizzo per malattia professionale, ma che la relativa domanda è stata rigettata in via amministrativa, per cui ha adito l'autorità giudiziaria contro il provvedimento amministrativo di rigetto.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dal ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera del ricorrente dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che: “Il Sig. è Parte_1 affetto da malattia professionale in agricoltura (rachipatia lombosacrale da protrusioni discali multiple ed ernia discale L3-L4) avendo contratto tale patologia nell'esercizio e a causa del lavoro svolto come coltivatore diretto. La tecnopatia determina, oggi ed alla data della denuncia all' (07.02.2022), una invalidità in termini di danno biologico CP_1 permanente nella misura del 6% (sei per cento)”.
Nel dettaglio, il nominato CTU ha precisato che: “bisogna sottolineare come il ricorrente rappresenta l'unica unità lavorativa nella propria azienda agricola di 15 ettari, poi ridotta a meno di 7 ettari;
la continuità lavorativa emerge chiaramente dallo svolgimento di tutte le operazioni stagionali dei vari cicli produttivi, comprendenti sia le operazioni di preparazione del terreno (aratura, concimazioni, e trattamenti vari) che di raccolta e trasporto delle coltivazioni, utilizzando sia mezzi meccanici che attività manuali consistenti in sollevamento
2 di sacchi di concime di peso superiore ai kg 25, di pali in cemento e soprattutto di cassette ripiene dei prodotti del raccolto.
A riguardo poi della localizzazione anatomica del processo erniario, è vero che i dischi maggiormente esposti all'insulto biomeccanico sono quelli compresi tra L4 e L5 e tra L5 e
S1, ma non è certo infrequente il coinvolgimento del disco L3-L4 come nel caso in oggetto.
Ad ogni buon conto, l'esame radiografico (RMN del 20.09.2021) e quello clinico (ipoestesia a livello dei dermatomeri L3,L4 e L5) mostrano chiaramente, a livello dei due spazi discali più distali, la presenza di “protrusioni discali circonferenziali in L4-L5 ed L5-S1 con impegno foraminale bilaterale”, in pratica l'ultima fase del processo anatomo-patologico che precede la erniazione”. E' indiscutibile, in definitiva, come il sia stato sottoposto, nella sua Parte_1 attività lavorativa, all'esecuzione di prestazioni che comportavano una abnorme sollecitazione del rachide lombare, e cioè esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo
a motivo dell'utilizzo sistematico di trattori agricoli gommati e cingolati (come risulta dal consumo di gasolio agricolo) e a movimentazione manuale di carichi di peso fino ai kg. 50, e come tale esposizione sia stata continuativa e non limitata a pochi periodi dell'anno. Appare pertanto evidente come le ripetute sollecitazioni della colonna lombosacrale abbiano provocato degenerazioni e protrusioni dei dischi intervertebrali con recente comparsa di una focalità erniaria a livello di L3-L4. In definitiva, quindi, dall'anamnesi lavorativa, dalla storia clinica, dagli esami radiologici e dal quadro obiettivo evidenziato in sede di CTU si può concludere che il ricorrente è affetto da “rachipatia lombosacrale con protrusioni discali multiple e focalità erniaria a livello L3-L4”, e che tale quadro patologico, anche in considerazione dell'assenza di significativi fattori morbigeni extralavorativi, è da mettere in relazione quantomeno concausale con l'attività lavorativa. La valutazione del danno, tenendo conto sia del quadro anatomo-patologico (protrusioni discali multiple con focalità erniaria) che di quello clinico (rigidità rachidea con radiculopatia sensitiva e sindrome dolorosa), e con riferimento alle tabelle di legge, può essere stimata nella misura del 6%”.
Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Va, dunque, accertato e dichiarato che il ricorrente è affetto da “rachipatia lombosacrale con protrusioni discali multiple e focalità erniaria a livello L3-L4” che configura un danno biologico pari al 6%.
3 L' deve, quindi, essere condannato a corrispondere in favore del ricorrente il relativo CP_1 indennizzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. Sez. Lav.
3.12.2013 n. 27068).
Considerato l'accoglimento del ricorso le spese di lite, liquidate in €. 2.695,50 (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono essere poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore antistatario. CP_1
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da “rachipatia lombosacrale con protrusioni discali multiple e focalità erniaria a livello L3-L4”, di natura professionale che configura un danno biologico pari al 6%;
-condanna l' al versamento in favore del ricorrente del relativo indennizzo nella misura CP_1
e con la decorrenza di legge, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991;
-condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad €. 2.695,50 per CP_1 onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di CP_1 causa con separato decreto.
Così deciso in Lanciano, 26.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare (CH), alla via Parte_1
Cascella 35, presso l'avv. Carla Fasoli, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] in virtù di procura generali alle liti dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
- resistente - avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso di svolgere attività di agricoltore le cui mansioni consistono nella preparazione del terreno, aratura, semina, concimazione, trattamenti antiparassitari, irrorazioni ed irrigazioni, raccolta e trasporto dei prodotti;
di essere stato esposto alle sollecitazioni derivanti dall'utilizzo di mezzi vibranti (trattori) per almeno 4 ore al giorno, nonché alla movimentazione sistematica di carichi superiori a 23 kg consistenti in sacchi di concime (50 Kg), cassette di prodotti (30/35 Kg), paletti di cemento (60 Kg), attrezzi agricoli (aratro, erpice, fresa, ecc…) di peso variabile da 30 a 60 Kg, con l'assunzione
1 di posture incongrue e prolongate a schiena flessa, ha lamentato di aver contratto, a seguito e a causa delle suddette lavorazioni, “Ernia discale L3-L4, protrusioni multiple lombari, con associata disfunzione del rachide”, per la quale ha chiesto il riconoscimento del relativo indennizzo per malattia professionale, ma che la relativa domanda è stata rigettata in via amministrativa, per cui ha adito l'autorità giudiziaria contro il provvedimento amministrativo di rigetto.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dal ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera del ricorrente dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che: “Il Sig. è Parte_1 affetto da malattia professionale in agricoltura (rachipatia lombosacrale da protrusioni discali multiple ed ernia discale L3-L4) avendo contratto tale patologia nell'esercizio e a causa del lavoro svolto come coltivatore diretto. La tecnopatia determina, oggi ed alla data della denuncia all' (07.02.2022), una invalidità in termini di danno biologico CP_1 permanente nella misura del 6% (sei per cento)”.
Nel dettaglio, il nominato CTU ha precisato che: “bisogna sottolineare come il ricorrente rappresenta l'unica unità lavorativa nella propria azienda agricola di 15 ettari, poi ridotta a meno di 7 ettari;
la continuità lavorativa emerge chiaramente dallo svolgimento di tutte le operazioni stagionali dei vari cicli produttivi, comprendenti sia le operazioni di preparazione del terreno (aratura, concimazioni, e trattamenti vari) che di raccolta e trasporto delle coltivazioni, utilizzando sia mezzi meccanici che attività manuali consistenti in sollevamento
2 di sacchi di concime di peso superiore ai kg 25, di pali in cemento e soprattutto di cassette ripiene dei prodotti del raccolto.
A riguardo poi della localizzazione anatomica del processo erniario, è vero che i dischi maggiormente esposti all'insulto biomeccanico sono quelli compresi tra L4 e L5 e tra L5 e
S1, ma non è certo infrequente il coinvolgimento del disco L3-L4 come nel caso in oggetto.
Ad ogni buon conto, l'esame radiografico (RMN del 20.09.2021) e quello clinico (ipoestesia a livello dei dermatomeri L3,L4 e L5) mostrano chiaramente, a livello dei due spazi discali più distali, la presenza di “protrusioni discali circonferenziali in L4-L5 ed L5-S1 con impegno foraminale bilaterale”, in pratica l'ultima fase del processo anatomo-patologico che precede la erniazione”. E' indiscutibile, in definitiva, come il sia stato sottoposto, nella sua Parte_1 attività lavorativa, all'esecuzione di prestazioni che comportavano una abnorme sollecitazione del rachide lombare, e cioè esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo
a motivo dell'utilizzo sistematico di trattori agricoli gommati e cingolati (come risulta dal consumo di gasolio agricolo) e a movimentazione manuale di carichi di peso fino ai kg. 50, e come tale esposizione sia stata continuativa e non limitata a pochi periodi dell'anno. Appare pertanto evidente come le ripetute sollecitazioni della colonna lombosacrale abbiano provocato degenerazioni e protrusioni dei dischi intervertebrali con recente comparsa di una focalità erniaria a livello di L3-L4. In definitiva, quindi, dall'anamnesi lavorativa, dalla storia clinica, dagli esami radiologici e dal quadro obiettivo evidenziato in sede di CTU si può concludere che il ricorrente è affetto da “rachipatia lombosacrale con protrusioni discali multiple e focalità erniaria a livello L3-L4”, e che tale quadro patologico, anche in considerazione dell'assenza di significativi fattori morbigeni extralavorativi, è da mettere in relazione quantomeno concausale con l'attività lavorativa. La valutazione del danno, tenendo conto sia del quadro anatomo-patologico (protrusioni discali multiple con focalità erniaria) che di quello clinico (rigidità rachidea con radiculopatia sensitiva e sindrome dolorosa), e con riferimento alle tabelle di legge, può essere stimata nella misura del 6%”.
Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Va, dunque, accertato e dichiarato che il ricorrente è affetto da “rachipatia lombosacrale con protrusioni discali multiple e focalità erniaria a livello L3-L4” che configura un danno biologico pari al 6%.
3 L' deve, quindi, essere condannato a corrispondere in favore del ricorrente il relativo CP_1 indennizzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. Sez. Lav.
3.12.2013 n. 27068).
Considerato l'accoglimento del ricorso le spese di lite, liquidate in €. 2.695,50 (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono essere poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore antistatario. CP_1
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da “rachipatia lombosacrale con protrusioni discali multiple e focalità erniaria a livello L3-L4”, di natura professionale che configura un danno biologico pari al 6%;
-condanna l' al versamento in favore del ricorrente del relativo indennizzo nella misura CP_1
e con la decorrenza di legge, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991;
-condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad €. 2.695,50 per CP_1 onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di CP_1 causa con separato decreto.
Così deciso in Lanciano, 26.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
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