Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/05/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2864/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito nella Camera di Consiglio del 7.5.2025 con l'intervento dei Signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice Rel. ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2864/2024 promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], residente in [...] c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Maria C.F._1
Federica Nicola per delega in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore in Torino, Corso Luigi Einaudi n. 22. Parte ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con Delibera del COA di Ivrea n. 1398 del 30/07/2024
- Parte ricorrente- nei confronti di
Controparte_1 nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. C.F._2
- convenuto non costituito – e con l'intervento del Pubblico Ministero Assegnata a sentenza all'udienza in data 12.3.2025 sulle infrascritte conclusioni delle parti. Oggetto: interdizione. CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per il ricorrente: chiede pronunciarsi l'interdizione del convenuto con rinuncia ai termini Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme di cui agli artt. 414 ss cc / 473 bis. 52 ss parte ricorrente - qual madre del convenuto – esponeva letteralmente che:
“(…) 1) La signora è la mamma del signor Parte_1 Controparte_1
2) Il signor è affetto, dalla nascita, da autismo tipico, accompagnato da grave Controparte_1 ritardo mentale con significativa compromissione comportamentale.
3) In data 19/01/2018 la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap ha rilevato che il signor è affetto da “autismo tipico associato a ritardo mentale grave con Controparte_1
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4) Di conseguenza l'interdicendo è invalido al 100%, come si evince da tutta la documentazione medica allegata.
5) Il signor vive con i genitori e con il fratellino di anni 11. CP_1 Per_1
6) Il signor è iscritto alla classe 4° superiore del Liceo delle Scienze Umane, presso l'Istituto CP_1 Albert di AN NE, e frequenta la scuola tutti i giorni, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
7) L'interdicendo, inoltre, è seguito dalla e dai Servizi Socio Assistenziali di AN CP_2 NE;
ha il sostegno di due educatrici territoriali per 15 ore settimanali, che lo prelevano dalla casa famigliare e lo accompagnano al Centro Diurno “La Macchina del Tempo”, dove svolge diverse attività.
8) necessita “di assistenza individualizzata e continuativa per la severità del quadro CP_1 clinico e l'importante limitazione delle autonomie personali e sociali…presenta reazioni di intensa agitazione psicomotoria di fronte al tentativo di porgli dei limiti o quando si interrompe nelle sue occupazioni con grave autolesionismo e talora eteroaggressività e distruttività per cui è stata instaurata terapia neurolettica con Clorprozamina… linguaggio verbale assente … non adeguata comprensione di consegne semplici, grave diprassia…”.
9) Dal 2020 i medici hanno modificato la terapia farmacologica somministrata ad CP_1 sostituendo la Clorprozamina con il Risperdone.
10) è affetto da totale incapacità di intendere e volere, in forma irreversibile CP_1
*** (…) Il giovane è affetto da una grave forma di autismo, che lo rende del tutto incapace di CP_1 attendere ai propri interessi e di occuparsi della sua persona. Il ragazzo sottoposto ad esame da parte della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap è risultato non collaborante e non in grado di mantenere il contatto con l'interlocutore. Il referto della visita neuropsichiatrica di controllo effettuata in data 03/10/2023 risulta “peggiorato l'aspetto ossessivo dell'ordine. A scuola chiude tutte le porte, chiude le finestre, soprattutto del bagno… Alterna giorni in cui è più attivo ed è maggiore il sintomo compulsivo altri in cui è più tranquillo”. Tenuto conto della gravità delle condizioni del signor l'interdizione risulta essere Controparte_1 la misura maggiormente idonea a tutelare la persona, nella sua interezza, come si evince dal quadro complessivo sopra delineato ed in particolar modo per le seguenti ragioni:
- il signor si trova, dalla nascita, in uno stato di grave infermità mentale, con compromissione CP_1 comportamentale e permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive;
- tale condizione è abituale e l'interdicendo non è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, senza il supporto di terzi;
- non è in grado di gestire autonomamente neanche piccole cifre, poiché non riconosce il valore dei soldi;
- l'interdicendo è stato riconosciuto invalida al 100%. In conclusione, il signor Controparte_1 risulta essere altamente vulnerabile e si chiede che il Tribunale ne disponga l'interdizione.
********* SULLA SCELTA DEL TUTORE Il signor vive con i propri genitori e il fratellino. La mamma, odierna ricorrente, si occupa a CP_1 tempo pieno del figlio e lo accudisce costantemente. Di conseguenza risulta la persona CP_1 maggiormente indicata a ricoprire l'incarico di tutrice del figlio.
************ SITUAZIONE ECONOMICA DELL'INTERDICENDO percepisce, mensilmente, la somma di € 518,40 a titolo di indennità di CP_1 accompagnamento. Tale somma viene versata dall' tramite bonifico bancario, sul conto corrente CP_3
pagina 2 di 5 Genius Teen n. 105834886 tratto presso Banca Unicredit spa, Agenzia di AN NE, intestato a
Controparte_1
Tutto quanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata CHIEDE Che l'adito Tribunale, previi gli incombenti di legge ed eseguiti gli opportuni accertamenti, anche di natura medico legale, Voglia: IN VIA PRINCIPALE:
1) dichiarare l'interdizione del signor nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], c.f. con C.F._2 ogni consequenziale provvedimento di legge;
2) per l'effetto nominare tutrice la madre, signora nata a [...] il Parte_1 13/12/1980, residente in [...] c.f. C.F._1 IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale non ritenesse, in virtù del Suo prudente apprezzamento e all'esito dell'espletanda istruttoria, di dichiarare l'interdizione del signor si Controparte_1 chiede che venga disposta la rimessione degli atti al Giudice Tutelare, per l'eventuale apertura di un'amministrazione di sostegno.”;
- All'udienza del 12.3.2025 il Giudice ha proceduto all'esame del convenuto e questo ne è l'esito: “(…) Oggi 12 marzo 2025, alle ore 9.20 in Aula 312, innanzi al dott. Alberto Angelo Balzani, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. Maria Federica Nicola con la parte ricorrente
Parte_1
Compare il convenuto che entra in aula pronunciando tra sé e sé parole Controparte_1 incomprensibili Compare il padre del convenuto Controparte_4
L'Avv. Nicola rappresenta di aver depositato le notifiche in PCT e riserva il deposito delle cartoline in PCT che esibisce al Giudice Il G dispone il deposito entro il 17.3.2025 Il GR procede all'esame del convenuto: D: che giorno è oggi? R: non risponde D: quando è nato? R: non risponde, pronuncia parole incomprensibili. D: Come si chiama? R: non risponde. A questo punto i genitori confermano l'esigenza di totale accudimento per il figlio siccome attinto da autismo con grave ritardo mentale (…)”;
- All'esito dell'esame veniva nominato tutore provvisorio del convenuto la di lui madre ricorrente Parte ricorrente concludeva come sopra visto e la causa viene ora a decisione, avendo il GR trasmesso gli atti al PM per le conclusioni, vistate dal PM in data 12.3.2025.
* * * All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento. Infatti, le condizioni psichiche del convenuto sono apparse gravi e del tutto compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
pagina 3 di 5 È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicendo non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo collegabile alla patologia da cui è affetto: sub doc. 2 attoreo è presente la certificazione di “autismo tipico associato a grave ritardo mentale con marcata compromissione comportamentale”. L'esito dell'esame di cui al verbale sopra riportato non lascia ulteriori margini di dubbio dovendosi per l'effetto pronunciare l'interdizione della parte convenuta. Alla luce del quadro testé delineato, appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi in capo all'interdicendo, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione del convenuto. Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente a tutelare il convenuto in modo adeguato, in quanto egli è totalmente incapace di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione e non è in grado di provvedere da solo alle esigenze del quotidiano. Nella specie, il convenuto, in relazione all'attuale situazione psico/fisica da cui è affetto, non è in grado di compiere alcun atto per la gestione dei propri interessi, risultando egli totalmente incapace;
con la conseguenza che l'apertura di una Amministrazione di Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela al convenuto, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti del medesimo. Nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale “incapacitazione” del destinatario, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia mentale accertata in capo al convenuto, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi e della assoluta incapacità del convenuto stessa di collaborare con una figura alla quale sia affidato il compito della sua curatela o amministrazione. La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione del convenuto alla domanda di interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite. Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza, rappresentando l'avvenuta nomina a tutore provvisorio di Parte_1
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,
- Dichiara l'interdizione di nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], c.f.
. C.F._2
Non si accollano alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 7.5.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento pagina 5 di 5