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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 3148/2024
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 06/03/2025
Il giudice letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale notificazione del decreto di fissazione ed organizzativo della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta me- diante il deposito di note scritte;
ritenuto che la presente causa, come richiesto da entrambe le parti costituite, può esse- re rimessa in decisione alla prima udienza, in base ad un'interpretazione evolutiva dell'art. 80 bis disp. att. c.p.c., che tenga conto della decisione della causa da parte del giudice monocratico senza rimessione al collegio, in combinato disposto con l'art. 281-terdecies c.p.c.;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la
contro
- versia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta che tengono luogo della discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3148/2024 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “opposizione a decreto di liquidazione del compenso al ctu ex 15 d. lgs. n. 150/2011 e 170 D.P.R. n. 115/2002” e ver- tente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti PERILLO FE- Parte_1 P.IVA_1
LICINO e DRAGONE ANTONELLA, in virtù di procura in atti,
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
PETITO ALFONSO, in virtù di procura in atti,
OPPOSTO
NONCHE'
(P.IVA: ), CP_2 P.IVA_2
LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza com- pleta di dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
2 Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle con- clusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III,
15 dicembre 2011, n. 27002).
Vanno, dunque, richiamati tutti gli atti del fascicolo d'ufficio, ivi compresi l'atto introduttivo di lite, la comparsa di costituzione, le memorie autorizzate, i verbali di causa, i provvedimenti pronunciati, cui si rinvia per quanto non riportato nella presente concisa motivazione, redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., interpretato conformemente al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, co. 2, ultimo periodo, della Costituzione
(cfr. Cass. 118/2004, 216/2006 e 22409/2006, 10501/2009).
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essen- do necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in di- ritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompa- tibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006,
7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto n. cronol. 8370/2024 del 16.10.2024, comunicato in pari data, di liquida- zione del compenso al ctu geom. , reso nel proc. n. 2492/2020 Controparte_1
R.G., lamentando l'eccessività della somma di € 8.000,00, di cui € 2.728,88 per spese, liqui- data senza indicare i criteri adottati e senza che le spese fossero documentate.
L'opponente ha chiesto di “liquidare il compenso del CTU secondo i criteri indicati dal
D.P.R. n. 115 del 2002, ed ai sensi dell'art. 2, delle tabelle allegate al D.M. 30 Maggio 2002
(oltre oneri di legge) ovvero nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e co- munque inferiore all'importo liquidato dal GOP, dott. (oltre IVA e Cassa Previden- Per_1 za, se dovute)”.
Il geom. , costituitosi, ha chiesto di rigettare l'opposizione sicco- Controparte_1
me irrituale, inammissibile, tardiva, improcedibile ed infondata, in fatto ed in diritto, confer- mando il decreto di liquidazione opposto, con vittoria delle distraende spese di lite.
3 La sebbene ritualmente e tempestivamente evocata in giudizio in data CP_2
25.11.2024 quale litisconsorte necessario perché parte del processo nel quale è stata espletata la consulenza (cfr. cass. 32005/2021), non si è costituita, per cui se ne dichiara la contumacia.
L'opposizione è tempestiva, essendo stata proposta nel termine di 30 giorni dalla comunica- zione del decreto opposto (cfr. cass. 18096/2023).
Essa è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il decreto impugnato, che si riporta di seguito per facilitarne la lettura, è privo di indicazioni circa i criteri adottati per liquidare il compenso al ctu.
N° RG 2492/2020 TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE IL GIUDICE ISTRUTTORE
Decreto di Liquidazione per CTU svolta nella causa iscritta al N° RG 2492/2020 promossa da Parte_2[...
Parte_3
- letti gli atti,
-letta, in particolare, l'istanza di liquidazione presentata dal nominato CTU Geom. , Controparte_1 Letto il Decreto Ministeriale Giustizia 30/05/2002 LIQUIDA al nominato CTU Geom. , la complessiva somma di Euro 8.000,00, di cui € 2.738,88 per Controparte_1 spese, oltre IVA e CP se dovute dalla quale detrarre eventuali acconti già ricevuti.
Spese di CTU provvisoriamente a carico delle parti in solido. Avellino 16.10.2024
Il GOP Dott. Francescantonio Gerundo
Dalla consultazione degli atti del proc. n. 2492/2020 compiuta da questo giudice, emerge che al ctu furono conferiti i seguenti quesiti: A) Il CTU, esaminati gli atti ed i documenti già prodotti,
B) il CTU accerti e quantifichi la merce fornita, legno lamellare incollato, alla soc. opponente;
C) il CTU accerti e quantifichi l'esatto quantitativo utilizzato da parte opponente nei lavori eseguiti;
D) Il CTU accerti e quantifichi la merce restituita da parte opponente;
E) Il CTU accerti e quantifichi quanto pagato da parte opponente e quanto ancora dovuto per detta fornitura;
F) Autorizza sin d'ora il CTU la documentazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti da parte opponente mediante l'inventario predisposto dall redatto dal responsabile del procedimento come si Parte_4 rileva dalla determina N° 415 del 27/09/2019 e da eventuali SAL e quant'altro utile per lo svolgimento del man- dato conferitogli;
G) Dica quant'altro utile ai fini della decisione della presente controversia.
Ad avviso di questo giudicante, le attività richieste per l'espletamento dell'incarico sono di diversa natura e non interamente sussumibili nelle singole voci previste dal D.M. 182/2002, per cui può farsi applicazione del criterio residuale delle vacazioni.
Il ctu accettò l'incarico con giuramento del 22.6.2023, effettuò il primo accesso in data
11.9.2023 e, dopo aver chiesto all'uopo una proroga di giorni 90, in data 4.6.2024 depositò la relazione peritale, con cui rassegnò le seguenti conclusioni:
“Si è potuto accertare, dando risposta esaustiva ad ogni singolo quesito posto dall'Ill.mo Giudice, dott.
[...]
, e precisamente: Persona_2
4 quesito A Dalla disamina delle documentazioni versata in atti si è verificata l'effettiva fornitura delle travature lamellari incollate;
quesito B La fornitura eseguita da parte dell'odierna Opposta, alla parte oppo- Parte_1 nente, è pari a mc 68,17; CP_2
quesito C Dagli accertamenti eseguiti e gli accessi ai luoghi, necessari per il puntuale svolgimento dell'incarco conferito, il CTU, ha determinato che risultano utilizzati mc 19,59,
delle richiamate travature in legno lamellare incollato;
quesito D Dall'analisi documentale delle bolle di consegna della stessa fornitura, ed il raffronto con le quantità misurate dal CTU nei vari siti della provincia di Ferrara dove è stata eseguito il lavoro, vi
è differenza una quantità di materiali restituiti pari a mc 48,58;
quesito E Agli atti di causa non risulta alcuna documentazione attestante pagamenti di saldo o parziali, da parte della opponente a favore della società opposta, che in CP_2 Parte_1 base ai accertamenti effettuatati dal CTU, vanta un credito parte la fornitura parziale (€uro 820,00x mc 19,59) €uro 16'063,80 (€uro sedicimila sessantatre/80).
Il ctu ha chiesto di commisurare il compenso in relazione a 702 vacazioni, pari a 175 giorni
(702:4), di 8 ore lavorative al giorno, potendosi riconoscere per ogni giorno non più di 4 va- cazioni, ognuna di due ore.
Questo giudicante, valutata l'opera prestata dall'ausiliare, ritiene invece congrue 300 vacazio- ni, pari a 75 giorni, di 8 ore lavorative al giorno, per complessivi € 4.404,00, facendo applica- zione della sentenza della Corte Costituzionale n. 16/2025, la quale ha stabilito che tutte le vacazioni vanno liquidate come la prima, attualmente nella misura di € 14,68 a vacazione.
Per quanto riguarda le spese, si riconoscono € 525,30 per rimborso chilometrico per km.
1.545 indicati nella parcella del ctu prodotta nel proc. n. 2492/2020, moltiplicati per € 0,34 a chilometro (costo del carburante pari ad € 1,70:5).
In mancanza di ulteriori specificazioni circa l'attività da lui espletata, si riconoscono € 400,00 per il collaboratore autorizzato, in ragione di € 100,00 al giorno per quattro giorni, € 175,50 per spese documentate ed € 196,96 per 8 indennità di trasferta giornaliera, quattro per il ctu e quattro per il collaboratore, il tutto come autorizzato dal giudice in data 21.9.2023 nel proc. n.
2492/2020.
Nessun'altra spesa può essere riconosciuta, perché non documentata.
In considerazione del solo parziale accoglimento dell'opposizione, concorrono giusti motivi per compensare tra le parti la metà delle spese di lite e per condannare l'opposto geom.
[...]
al pagamento in favore dell'opponente della restante metà, liquidata, Controparte_3 quest'ultima, come in dispositivo (II scaglione di riferimento;
fasi di studio, introduttiva e de- cisionale;
valori tra i minimi ed i medi).
P. Q. M.
il tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
5 in parziale modifica del decreto n. cronol. 8370/2024 del 16.10.2024, comunicato in pari data, di liquidazione del compenso al ctu geom. , reso nel proc. n. Controparte_1
2492/2020 R.G., liquida in favore del predetto ctu geom. € Controparte_1
4.404,00 per onorari, € 196,96 per 8 indennità di trasferta giornaliera, € 525,30 per rimborso chilometrico, € 400,00 per il collaboratore autorizzato ed € 175,50 per spese documentate, ol- tre accessori sugli importi imponibili, se dovuti, come per legge;
compensa tra le parti la metà delle spese della presente procedura e condanna l'opposto geom.
a pagare all'opponente la restante metà, Controparte_1 Parte_1 liquidata, quest'ultima, in € 132,00 per esborsi ed € 1.276,50 per compensi professionali fo- rensi, oltre IVA, CPA, se dovute, come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella mi- sura del 15% dei compensi.
Avellino, 06/03/2025 Il giudice dott. Sossio Pellecchia
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SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 3148/2024
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 06/03/2025
Il giudice letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale notificazione del decreto di fissazione ed organizzativo della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta me- diante il deposito di note scritte;
ritenuto che la presente causa, come richiesto da entrambe le parti costituite, può esse- re rimessa in decisione alla prima udienza, in base ad un'interpretazione evolutiva dell'art. 80 bis disp. att. c.p.c., che tenga conto della decisione della causa da parte del giudice monocratico senza rimessione al collegio, in combinato disposto con l'art. 281-terdecies c.p.c.;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la
contro
- versia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta che tengono luogo della discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3148/2024 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “opposizione a decreto di liquidazione del compenso al ctu ex 15 d. lgs. n. 150/2011 e 170 D.P.R. n. 115/2002” e ver- tente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti PERILLO FE- Parte_1 P.IVA_1
LICINO e DRAGONE ANTONELLA, in virtù di procura in atti,
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
PETITO ALFONSO, in virtù di procura in atti,
OPPOSTO
NONCHE'
(P.IVA: ), CP_2 P.IVA_2
LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza com- pleta di dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
2 Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle con- clusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III,
15 dicembre 2011, n. 27002).
Vanno, dunque, richiamati tutti gli atti del fascicolo d'ufficio, ivi compresi l'atto introduttivo di lite, la comparsa di costituzione, le memorie autorizzate, i verbali di causa, i provvedimenti pronunciati, cui si rinvia per quanto non riportato nella presente concisa motivazione, redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., interpretato conformemente al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, co. 2, ultimo periodo, della Costituzione
(cfr. Cass. 118/2004, 216/2006 e 22409/2006, 10501/2009).
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essen- do necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in di- ritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompa- tibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006,
7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto n. cronol. 8370/2024 del 16.10.2024, comunicato in pari data, di liquida- zione del compenso al ctu geom. , reso nel proc. n. 2492/2020 Controparte_1
R.G., lamentando l'eccessività della somma di € 8.000,00, di cui € 2.728,88 per spese, liqui- data senza indicare i criteri adottati e senza che le spese fossero documentate.
L'opponente ha chiesto di “liquidare il compenso del CTU secondo i criteri indicati dal
D.P.R. n. 115 del 2002, ed ai sensi dell'art. 2, delle tabelle allegate al D.M. 30 Maggio 2002
(oltre oneri di legge) ovvero nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e co- munque inferiore all'importo liquidato dal GOP, dott. (oltre IVA e Cassa Previden- Per_1 za, se dovute)”.
Il geom. , costituitosi, ha chiesto di rigettare l'opposizione sicco- Controparte_1
me irrituale, inammissibile, tardiva, improcedibile ed infondata, in fatto ed in diritto, confer- mando il decreto di liquidazione opposto, con vittoria delle distraende spese di lite.
3 La sebbene ritualmente e tempestivamente evocata in giudizio in data CP_2
25.11.2024 quale litisconsorte necessario perché parte del processo nel quale è stata espletata la consulenza (cfr. cass. 32005/2021), non si è costituita, per cui se ne dichiara la contumacia.
L'opposizione è tempestiva, essendo stata proposta nel termine di 30 giorni dalla comunica- zione del decreto opposto (cfr. cass. 18096/2023).
Essa è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il decreto impugnato, che si riporta di seguito per facilitarne la lettura, è privo di indicazioni circa i criteri adottati per liquidare il compenso al ctu.
N° RG 2492/2020 TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE IL GIUDICE ISTRUTTORE
Decreto di Liquidazione per CTU svolta nella causa iscritta al N° RG 2492/2020 promossa da Parte_2[...
Parte_3
- letti gli atti,
-letta, in particolare, l'istanza di liquidazione presentata dal nominato CTU Geom. , Controparte_1 Letto il Decreto Ministeriale Giustizia 30/05/2002 LIQUIDA al nominato CTU Geom. , la complessiva somma di Euro 8.000,00, di cui € 2.738,88 per Controparte_1 spese, oltre IVA e CP se dovute dalla quale detrarre eventuali acconti già ricevuti.
Spese di CTU provvisoriamente a carico delle parti in solido. Avellino 16.10.2024
Il GOP Dott. Francescantonio Gerundo
Dalla consultazione degli atti del proc. n. 2492/2020 compiuta da questo giudice, emerge che al ctu furono conferiti i seguenti quesiti: A) Il CTU, esaminati gli atti ed i documenti già prodotti,
B) il CTU accerti e quantifichi la merce fornita, legno lamellare incollato, alla soc. opponente;
C) il CTU accerti e quantifichi l'esatto quantitativo utilizzato da parte opponente nei lavori eseguiti;
D) Il CTU accerti e quantifichi la merce restituita da parte opponente;
E) Il CTU accerti e quantifichi quanto pagato da parte opponente e quanto ancora dovuto per detta fornitura;
F) Autorizza sin d'ora il CTU la documentazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti da parte opponente mediante l'inventario predisposto dall redatto dal responsabile del procedimento come si Parte_4 rileva dalla determina N° 415 del 27/09/2019 e da eventuali SAL e quant'altro utile per lo svolgimento del man- dato conferitogli;
G) Dica quant'altro utile ai fini della decisione della presente controversia.
Ad avviso di questo giudicante, le attività richieste per l'espletamento dell'incarico sono di diversa natura e non interamente sussumibili nelle singole voci previste dal D.M. 182/2002, per cui può farsi applicazione del criterio residuale delle vacazioni.
Il ctu accettò l'incarico con giuramento del 22.6.2023, effettuò il primo accesso in data
11.9.2023 e, dopo aver chiesto all'uopo una proroga di giorni 90, in data 4.6.2024 depositò la relazione peritale, con cui rassegnò le seguenti conclusioni:
“Si è potuto accertare, dando risposta esaustiva ad ogni singolo quesito posto dall'Ill.mo Giudice, dott.
[...]
, e precisamente: Persona_2
4 quesito A Dalla disamina delle documentazioni versata in atti si è verificata l'effettiva fornitura delle travature lamellari incollate;
quesito B La fornitura eseguita da parte dell'odierna Opposta, alla parte oppo- Parte_1 nente, è pari a mc 68,17; CP_2
quesito C Dagli accertamenti eseguiti e gli accessi ai luoghi, necessari per il puntuale svolgimento dell'incarco conferito, il CTU, ha determinato che risultano utilizzati mc 19,59,
delle richiamate travature in legno lamellare incollato;
quesito D Dall'analisi documentale delle bolle di consegna della stessa fornitura, ed il raffronto con le quantità misurate dal CTU nei vari siti della provincia di Ferrara dove è stata eseguito il lavoro, vi
è differenza una quantità di materiali restituiti pari a mc 48,58;
quesito E Agli atti di causa non risulta alcuna documentazione attestante pagamenti di saldo o parziali, da parte della opponente a favore della società opposta, che in CP_2 Parte_1 base ai accertamenti effettuatati dal CTU, vanta un credito parte la fornitura parziale (€uro 820,00x mc 19,59) €uro 16'063,80 (€uro sedicimila sessantatre/80).
Il ctu ha chiesto di commisurare il compenso in relazione a 702 vacazioni, pari a 175 giorni
(702:4), di 8 ore lavorative al giorno, potendosi riconoscere per ogni giorno non più di 4 va- cazioni, ognuna di due ore.
Questo giudicante, valutata l'opera prestata dall'ausiliare, ritiene invece congrue 300 vacazio- ni, pari a 75 giorni, di 8 ore lavorative al giorno, per complessivi € 4.404,00, facendo applica- zione della sentenza della Corte Costituzionale n. 16/2025, la quale ha stabilito che tutte le vacazioni vanno liquidate come la prima, attualmente nella misura di € 14,68 a vacazione.
Per quanto riguarda le spese, si riconoscono € 525,30 per rimborso chilometrico per km.
1.545 indicati nella parcella del ctu prodotta nel proc. n. 2492/2020, moltiplicati per € 0,34 a chilometro (costo del carburante pari ad € 1,70:5).
In mancanza di ulteriori specificazioni circa l'attività da lui espletata, si riconoscono € 400,00 per il collaboratore autorizzato, in ragione di € 100,00 al giorno per quattro giorni, € 175,50 per spese documentate ed € 196,96 per 8 indennità di trasferta giornaliera, quattro per il ctu e quattro per il collaboratore, il tutto come autorizzato dal giudice in data 21.9.2023 nel proc. n.
2492/2020.
Nessun'altra spesa può essere riconosciuta, perché non documentata.
In considerazione del solo parziale accoglimento dell'opposizione, concorrono giusti motivi per compensare tra le parti la metà delle spese di lite e per condannare l'opposto geom.
[...]
al pagamento in favore dell'opponente della restante metà, liquidata, Controparte_3 quest'ultima, come in dispositivo (II scaglione di riferimento;
fasi di studio, introduttiva e de- cisionale;
valori tra i minimi ed i medi).
P. Q. M.
il tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
5 in parziale modifica del decreto n. cronol. 8370/2024 del 16.10.2024, comunicato in pari data, di liquidazione del compenso al ctu geom. , reso nel proc. n. Controparte_1
2492/2020 R.G., liquida in favore del predetto ctu geom. € Controparte_1
4.404,00 per onorari, € 196,96 per 8 indennità di trasferta giornaliera, € 525,30 per rimborso chilometrico, € 400,00 per il collaboratore autorizzato ed € 175,50 per spese documentate, ol- tre accessori sugli importi imponibili, se dovuti, come per legge;
compensa tra le parti la metà delle spese della presente procedura e condanna l'opposto geom.
a pagare all'opponente la restante metà, Controparte_1 Parte_1 liquidata, quest'ultima, in € 132,00 per esborsi ed € 1.276,50 per compensi professionali fo- rensi, oltre IVA, CPA, se dovute, come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella mi- sura del 15% dei compensi.
Avellino, 06/03/2025 Il giudice dott. Sossio Pellecchia
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