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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/07/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1306/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1306/2020 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 6.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Largo Amilcare Ponchielli, 6 00198 Roma Italia, presso lo studio dell'Avv.
NATALE CARLO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
LUIGI ANGRISANI 50 84018 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
SCARANO ANDREA (c.f.: ) e dell'Avv. IANNICELLI LIVIA C.F._3
( VIA LUIGI ANGRISANI 50 NOCERA INFERIORE, dal quale è C.F._4 rappresentato e difeso;
APPELLATO e APPELLANTE in via incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del GdP di Cava de' Tirreni n. 2013/19 depositata l'11.9.2019.
Conclusioni: come in atti,.
Pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato a controparte, l'
[...] proponeva appello avverso la sentenza sopra epigrafata Parte_1 con la quale il GdP accoglieva la domanda di restituzione del costo del credito in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento.
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva tenuto conto della distinzione tra spese recurring e spese up front e che soltanto le prime potevano essere rimborsate.
Ha sostenuto che nel caso di specie non sarebbe applicabile la pronuncia della Corte di
Giustizia Europea dell'11 settembre 2019 relativa alla causa C-383/18.
Ha reiterato l'eccezione di incompetenza per valore del GdP, rigettata dal giudice di primo grado.
L'appellato si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza dell'atto di appello.
Proponeva, inoltre, appello incidentale, per aver il giudice di primo grado omesso di riconoscere e liquidare le spese (euro 48,80) ed i compensi relativi alla fase di mediazione ampiamente richieste, documentate e giustificate in atti.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 6.3.2025.
***
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Preliminarmente, è opportuno rammentare che il giudice d'appello può rimettere la causa al giudice di primo grado in una serie di casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e
354 c.p.c.
Pagina 2 di 8 In particolare, la rimessione avviene quando il giudice d'appello: -ritiene sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, invece negata dal primo giudice;
dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva;
- riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte;
- dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161, secondo comma, c.p.c.; - riforma la sentenza che ha dichiarato erroneamente l'estinzione del processo di primo grado a norma e nelle forme dell'art. 308 c.p.c.
Ciò chiarito, in ossequio al principio affermato dalla S.C. (Cass., 18942/03;
18100/2011), in caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito, tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma (nella specie, nel caso del giudice di pace) anche in relazione alla scelta del criterio di decisione.
Nel caso di specie, l'attore aveva proposto domanda alternativa di risoluzione parziale del contratto con condanna al risarcimento dei danni determinabili nella restituzione delle somme richieste (che non esorbitano dalla competenza per valore del giudice di pace).
Pertanto, correttamente l'eccezione di incompetenza è stata rigettata dal giudice di primo grado.
Va, inoltre, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellante in primo grado e reitera nel presente giudizio di appello.
Invero, le somme corrispondenti al premio assicurativo collegato al contratto di finanziamento sono state versate dal consumatore alla società mutuante, la quale si è interposta nel rapporto tra il primo e la compagnia assicuratrice, alla stregua di un'intermediaria.
Ne discende che il contraente-assicurato ha diritto di richiedere la restituzione della quota del premio non goduta, per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, al mutuante, il quale a sua volta potrà rivalersi, nel rapporto interno, nei confronti della compagnia di assicurazione.
Per le argomentazioni esposte, il mutuante è, quindi, il beneficiario finale dell'intera attività, anche quando, per suo conto, è espletata da un diverso soggetto ed è l'unico soggetto legittimato passivo di ogni domanda connessa alla restituzione di premi e costi sostenuti in relazione al contratto di finanziamento.
Di conseguenza, la domanda di restituzione è stata correttamente proposta nei confronti della odierna società appellante.
Pagina 3 di 8 Passando all'esame del merito, l'appellante afferma che nel caso di specie non troverebbe applicazione la sentenza c.d. "TO", e che il GdP avrebbe proceduto ad una inesatta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., introdotto con D.lgs. n. 141/2010, e, quindi, antecedentemente alla conclusione del contratto, avvenuta il 3.6.2015.
Va premesso, sul punto che il richiamato art. 125 sexies T.U.B., norma con la quale si è data in Italia attuazione all'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva n. 48/2008, sostanzialmente riproducendo con il medesimo tenore letterale la disposizione comunitaria, prevede che "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso l consumatore ha diritto a ma riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito".
L'art. 125 sexies T.U.B. ha confermato il contenuto della previgente disposizione, ossia dell'art. 125 T.U.B., ai sensi del quale "Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un 'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR".
Su tale prima versione della norma è intervenuta la nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori, prevista dalla li direttiva CE (dir. 2008/48) e trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 141/2010 che ha introdotto il già richiamato art. 125 sexies T.U.B., in linea con l'art. 16 della direttiva.
Infatti, mentre questo stabiliva (e continua ancora stabilire per i vecchi contratti) che il consumatore ha diritto a una riduzione del "costo totale del credito", precisando però "per la vita residua del contratto" (il che ha portato ad intendere, su un piano strettamente letterale, che si trattasse dei soli costi recurring); diversamente la nuova formulazione, che "sostituisce"
(quindi abroga) la precedente disposizione solo per il futuro, stabilisce chiaramente - in piena osservanza ai dettami della sentenza TO (CGUE, sentenza dell'11.09.2019, C-383/2018) - che il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito (escluse le imposte), così lasciando inequivocabilmente intendere che tutti i costi (compresi i costi che non sono dovuti per la vita residua del contratto) sono oggetto di proporzionale riduzione secondo i criteri poi indicati.
Del resto, se per l'orientamento più rigoroso il cliente può chiedere la restituzione dei costi c.d. recurring, ovvero quelli che maturano durante il rapporto, ma non dei costi
Pagina 4 di 8 c.d. up front, relativi agli adempimenti preliminari alla stipula del finanziamento, con la citata decisione dell'11.09.2019, resa nella causa C-383/18, la Corte di Giustizia ha affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato includa invece tutti i costi posti a carico del consumatore.
Nella predetta pronuncia si afferma testualmente che "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Le argomentazioni della Corte sono condivisibili laddove evidenziano la finalità della norma: la tutela del consumatore ed il suo diritto ad estinguere anticipatamente un debito con riduzione dei costi complessivi del credito (dunque sia i costi up front che recurring).
Chiarito il quadro normativo, la Corte Costituzionale è di recente intervenuta con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, con la quale si è espressa in materia di riduzione del costo totale del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, ha chiarito che il diritto alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.
Per effetto della sentenza, i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021, purché successivi alla direttiva europea del 2008 ed anche quando contengano una clausola di esclusione della ripetizione, da considerarsi vessatoria, in assenza di prova contraria, come nella specie.
Orbene, in applicazione di quanto chiarito dalla Consulta, si ritiene che l'art. 125 sexies
T.U.B. sia passibile di una interpretazione conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nella misura in cui consente di riconoscere al contraente debole, che abbia estinto anticipatamente il finanziamento, la restituzione di tutti i costi del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Alla luce della normativa richiamata e dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi in materia non è ravvisabile, dunque, alcuna errata interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. nella pronuncia gravata.
Pertanto, ritenuto di dover aderire a tale orientamento, in ragione della ratio dell'intervento comunitario recepita dall'ordinamento nazionale e già costituente principio
Pagina 5 di 8 normativo di questa, la domanda introduttiva del giudizio doveva trovare pieno accoglimento, in relazione a tutti i costi del credito.
Peraltro, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto vessatoria la clausola contrattuale che prevedeva l'irripetibilità di tutti i costi connessi al finanziamento (Corte di Cassazione n.
25977 del 23 maggio 2023: E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33".
Per effetto della cit. sentenza della Corte costituzionale e della giurisprudenza comunitaria, non può più dubitarsi del fatto che la riduzione dei costi di un finanziamento o di un mutuo estinti anticipatamente riguardi sia i costi up front che recurring dei contratti stipulati anche antecedentemente al 2021, comprendendovi anche le commissioni e le provvigioni dovute all'intermediario, essendo vessatoria, come già sottolineato, la clausola negoziale contenuta che sancisce il diritto della mutuante a trattenere, in ipotesi di estinzione anticipata, anche le commissioni ed il costo dell'assicurazione, ponendosi in contrasto con l'art. 125 sexies TUB, norma da ritenere imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127; pertanto, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, il cliente ha diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (cd. rimborso "pro-rata temporis") (in tal senso Tribunale di Napoli, n. 8809/2023 e già Giudice di
Pace Torino, Civile, Sentenza, 17/03/2015).
Dunque, il Giudice di Pace ha correttamente accolto la domanda di primo grado, ritenendo ripetibili i costi connessi al finanziamento trattenuti in seguito all'estinzione anticipata del contratto, con consequenziale condanna dell'istituto di credito appellante al pagamento, in favore del contraente di euro 2847,83, calcolati secondo il criterio del pro-rata temporis.
Di conseguenza, il gravame proposto, per le argomentazioni esposte, va integralmente rigettato, con assorbimento di ogni altra deduzione, in ragione del principio della ragione più liquida.
A questo punto va esaminato l'appello incidentale proposto dal CP_1
Esso va rigettato.
Pagina 6 di 8 Invero, non vi è prova che la documentazione prodotta nel presente grado di giudizio (a sostegno della domanda di rimborso delle spese sostenute per la mediazione esperita in primo grado), fosse stata già depositata dinanzi al GdP.
L'attestazione di conformità effettuata dal difensore (“si attesta che le copie degli atti e/o provvedimenti stampati ed uniti in unico documento mediante timbratura di giunzione per complessive 161 (centosessantuno) pagine, sono conformi ai corrispondenti atti/provvedimenti contenuti nel fascicolo cartaceo relativo al procedimento n. R.G. 170_2019
Giudice di Pace di Cava dei Tirreni”), non ha alcun valore.
L'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17.12.2012 n 221 (così come modificato dal D.L. 83/2015) prevede che i difensori (ed altri soggetti del processo) possano “estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche” “di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché i provvedimenti di quest'ultimo presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati” nello stesso articolo 16 bis (cioè i procedimenti trattati con il processo telematico) e possono “attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”.
Nel caso di specie, non si tratta di fascicolo informatico ma di fascicolo cartaceo, la cui conformità a quello originale prodotto in primo grado avrebbe dovuto essere attestata dalla
Cancelleria del giudice di pace o in alternativa il difensore avrebbe potuto scansionare ed inserire nel proprio fascicolo telematico del giudizio di appello gli atti e i documenti cartacei prodotti in primo grado recanti il timbro di deposito della Cancelleria del GdP.
Le spese del giudizio di appello vanno compensate, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
Pagina 7 di 8 2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa le spese del giudizio di appello;
4) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 21/07/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1306/2020 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 6.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Largo Amilcare Ponchielli, 6 00198 Roma Italia, presso lo studio dell'Avv.
NATALE CARLO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
LUIGI ANGRISANI 50 84018 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
SCARANO ANDREA (c.f.: ) e dell'Avv. IANNICELLI LIVIA C.F._3
( VIA LUIGI ANGRISANI 50 NOCERA INFERIORE, dal quale è C.F._4 rappresentato e difeso;
APPELLATO e APPELLANTE in via incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del GdP di Cava de' Tirreni n. 2013/19 depositata l'11.9.2019.
Conclusioni: come in atti,.
Pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato a controparte, l'
[...] proponeva appello avverso la sentenza sopra epigrafata Parte_1 con la quale il GdP accoglieva la domanda di restituzione del costo del credito in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento.
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva tenuto conto della distinzione tra spese recurring e spese up front e che soltanto le prime potevano essere rimborsate.
Ha sostenuto che nel caso di specie non sarebbe applicabile la pronuncia della Corte di
Giustizia Europea dell'11 settembre 2019 relativa alla causa C-383/18.
Ha reiterato l'eccezione di incompetenza per valore del GdP, rigettata dal giudice di primo grado.
L'appellato si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza dell'atto di appello.
Proponeva, inoltre, appello incidentale, per aver il giudice di primo grado omesso di riconoscere e liquidare le spese (euro 48,80) ed i compensi relativi alla fase di mediazione ampiamente richieste, documentate e giustificate in atti.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 6.3.2025.
***
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Preliminarmente, è opportuno rammentare che il giudice d'appello può rimettere la causa al giudice di primo grado in una serie di casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e
354 c.p.c.
Pagina 2 di 8 In particolare, la rimessione avviene quando il giudice d'appello: -ritiene sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, invece negata dal primo giudice;
dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva;
- riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte;
- dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161, secondo comma, c.p.c.; - riforma la sentenza che ha dichiarato erroneamente l'estinzione del processo di primo grado a norma e nelle forme dell'art. 308 c.p.c.
Ciò chiarito, in ossequio al principio affermato dalla S.C. (Cass., 18942/03;
18100/2011), in caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito, tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma (nella specie, nel caso del giudice di pace) anche in relazione alla scelta del criterio di decisione.
Nel caso di specie, l'attore aveva proposto domanda alternativa di risoluzione parziale del contratto con condanna al risarcimento dei danni determinabili nella restituzione delle somme richieste (che non esorbitano dalla competenza per valore del giudice di pace).
Pertanto, correttamente l'eccezione di incompetenza è stata rigettata dal giudice di primo grado.
Va, inoltre, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellante in primo grado e reitera nel presente giudizio di appello.
Invero, le somme corrispondenti al premio assicurativo collegato al contratto di finanziamento sono state versate dal consumatore alla società mutuante, la quale si è interposta nel rapporto tra il primo e la compagnia assicuratrice, alla stregua di un'intermediaria.
Ne discende che il contraente-assicurato ha diritto di richiedere la restituzione della quota del premio non goduta, per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, al mutuante, il quale a sua volta potrà rivalersi, nel rapporto interno, nei confronti della compagnia di assicurazione.
Per le argomentazioni esposte, il mutuante è, quindi, il beneficiario finale dell'intera attività, anche quando, per suo conto, è espletata da un diverso soggetto ed è l'unico soggetto legittimato passivo di ogni domanda connessa alla restituzione di premi e costi sostenuti in relazione al contratto di finanziamento.
Di conseguenza, la domanda di restituzione è stata correttamente proposta nei confronti della odierna società appellante.
Pagina 3 di 8 Passando all'esame del merito, l'appellante afferma che nel caso di specie non troverebbe applicazione la sentenza c.d. "TO", e che il GdP avrebbe proceduto ad una inesatta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., introdotto con D.lgs. n. 141/2010, e, quindi, antecedentemente alla conclusione del contratto, avvenuta il 3.6.2015.
Va premesso, sul punto che il richiamato art. 125 sexies T.U.B., norma con la quale si è data in Italia attuazione all'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva n. 48/2008, sostanzialmente riproducendo con il medesimo tenore letterale la disposizione comunitaria, prevede che "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso l consumatore ha diritto a ma riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito".
L'art. 125 sexies T.U.B. ha confermato il contenuto della previgente disposizione, ossia dell'art. 125 T.U.B., ai sensi del quale "Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un 'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR".
Su tale prima versione della norma è intervenuta la nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori, prevista dalla li direttiva CE (dir. 2008/48) e trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 141/2010 che ha introdotto il già richiamato art. 125 sexies T.U.B., in linea con l'art. 16 della direttiva.
Infatti, mentre questo stabiliva (e continua ancora stabilire per i vecchi contratti) che il consumatore ha diritto a una riduzione del "costo totale del credito", precisando però "per la vita residua del contratto" (il che ha portato ad intendere, su un piano strettamente letterale, che si trattasse dei soli costi recurring); diversamente la nuova formulazione, che "sostituisce"
(quindi abroga) la precedente disposizione solo per il futuro, stabilisce chiaramente - in piena osservanza ai dettami della sentenza TO (CGUE, sentenza dell'11.09.2019, C-383/2018) - che il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito (escluse le imposte), così lasciando inequivocabilmente intendere che tutti i costi (compresi i costi che non sono dovuti per la vita residua del contratto) sono oggetto di proporzionale riduzione secondo i criteri poi indicati.
Del resto, se per l'orientamento più rigoroso il cliente può chiedere la restituzione dei costi c.d. recurring, ovvero quelli che maturano durante il rapporto, ma non dei costi
Pagina 4 di 8 c.d. up front, relativi agli adempimenti preliminari alla stipula del finanziamento, con la citata decisione dell'11.09.2019, resa nella causa C-383/18, la Corte di Giustizia ha affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato includa invece tutti i costi posti a carico del consumatore.
Nella predetta pronuncia si afferma testualmente che "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Le argomentazioni della Corte sono condivisibili laddove evidenziano la finalità della norma: la tutela del consumatore ed il suo diritto ad estinguere anticipatamente un debito con riduzione dei costi complessivi del credito (dunque sia i costi up front che recurring).
Chiarito il quadro normativo, la Corte Costituzionale è di recente intervenuta con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, con la quale si è espressa in materia di riduzione del costo totale del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, ha chiarito che il diritto alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.
Per effetto della sentenza, i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021, purché successivi alla direttiva europea del 2008 ed anche quando contengano una clausola di esclusione della ripetizione, da considerarsi vessatoria, in assenza di prova contraria, come nella specie.
Orbene, in applicazione di quanto chiarito dalla Consulta, si ritiene che l'art. 125 sexies
T.U.B. sia passibile di una interpretazione conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nella misura in cui consente di riconoscere al contraente debole, che abbia estinto anticipatamente il finanziamento, la restituzione di tutti i costi del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Alla luce della normativa richiamata e dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi in materia non è ravvisabile, dunque, alcuna errata interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. nella pronuncia gravata.
Pertanto, ritenuto di dover aderire a tale orientamento, in ragione della ratio dell'intervento comunitario recepita dall'ordinamento nazionale e già costituente principio
Pagina 5 di 8 normativo di questa, la domanda introduttiva del giudizio doveva trovare pieno accoglimento, in relazione a tutti i costi del credito.
Peraltro, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto vessatoria la clausola contrattuale che prevedeva l'irripetibilità di tutti i costi connessi al finanziamento (Corte di Cassazione n.
25977 del 23 maggio 2023: E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33".
Per effetto della cit. sentenza della Corte costituzionale e della giurisprudenza comunitaria, non può più dubitarsi del fatto che la riduzione dei costi di un finanziamento o di un mutuo estinti anticipatamente riguardi sia i costi up front che recurring dei contratti stipulati anche antecedentemente al 2021, comprendendovi anche le commissioni e le provvigioni dovute all'intermediario, essendo vessatoria, come già sottolineato, la clausola negoziale contenuta che sancisce il diritto della mutuante a trattenere, in ipotesi di estinzione anticipata, anche le commissioni ed il costo dell'assicurazione, ponendosi in contrasto con l'art. 125 sexies TUB, norma da ritenere imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127; pertanto, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, il cliente ha diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (cd. rimborso "pro-rata temporis") (in tal senso Tribunale di Napoli, n. 8809/2023 e già Giudice di
Pace Torino, Civile, Sentenza, 17/03/2015).
Dunque, il Giudice di Pace ha correttamente accolto la domanda di primo grado, ritenendo ripetibili i costi connessi al finanziamento trattenuti in seguito all'estinzione anticipata del contratto, con consequenziale condanna dell'istituto di credito appellante al pagamento, in favore del contraente di euro 2847,83, calcolati secondo il criterio del pro-rata temporis.
Di conseguenza, il gravame proposto, per le argomentazioni esposte, va integralmente rigettato, con assorbimento di ogni altra deduzione, in ragione del principio della ragione più liquida.
A questo punto va esaminato l'appello incidentale proposto dal CP_1
Esso va rigettato.
Pagina 6 di 8 Invero, non vi è prova che la documentazione prodotta nel presente grado di giudizio (a sostegno della domanda di rimborso delle spese sostenute per la mediazione esperita in primo grado), fosse stata già depositata dinanzi al GdP.
L'attestazione di conformità effettuata dal difensore (“si attesta che le copie degli atti e/o provvedimenti stampati ed uniti in unico documento mediante timbratura di giunzione per complessive 161 (centosessantuno) pagine, sono conformi ai corrispondenti atti/provvedimenti contenuti nel fascicolo cartaceo relativo al procedimento n. R.G. 170_2019
Giudice di Pace di Cava dei Tirreni”), non ha alcun valore.
L'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17.12.2012 n 221 (così come modificato dal D.L. 83/2015) prevede che i difensori (ed altri soggetti del processo) possano “estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche” “di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché i provvedimenti di quest'ultimo presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati” nello stesso articolo 16 bis (cioè i procedimenti trattati con il processo telematico) e possono “attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”.
Nel caso di specie, non si tratta di fascicolo informatico ma di fascicolo cartaceo, la cui conformità a quello originale prodotto in primo grado avrebbe dovuto essere attestata dalla
Cancelleria del giudice di pace o in alternativa il difensore avrebbe potuto scansionare ed inserire nel proprio fascicolo telematico del giudizio di appello gli atti e i documenti cartacei prodotti in primo grado recanti il timbro di deposito della Cancelleria del GdP.
Le spese del giudizio di appello vanno compensate, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
Pagina 7 di 8 2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa le spese del giudizio di appello;
4) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 21/07/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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