TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/07/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6422 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Napoli n. 172, presso lo studio dell'avv. Monica Giuliano (C.F.
), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. )dom.to come in atti;
Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 29 marzo 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 luglio 2024, la ricorrente epigrafata premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 30/09/1999 con dalla cui Controparte_1 unione nascevano due figli: (il 06/08/2007) e (il 11/09/2000); che, Persona_1 Per_2 venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto n. 10259/2021 emesso in data 12/01/2022 il
Tribunale di Napoli aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da loro indicate;
che la ricorrente era disoccupata mentre il resistente lavorava a tempo indeterminato;
che il figlio , inizialmente convivente con il padre nella casa coniugale Per_2 sita in Napoli alla via CC TA n. 14, si era trasferito dalla madre in Giugliano in
Campania in un appartamento condotto in locazione dalla stessa che ivi conviveva con la figlia minore , la quale si trovava in uno stato di profondo disagio e sofferenza Persona_1 per l'allontanamento e il disinteresse del padre, che viveva con una nuova compagna che aveva dei propri figli;
tanto premesso chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a modifica delle condizioni di separazione, assegnarsi la casa coniugale sita in Napoli alla in Via CC TA n. 14 alla ricorrente al fine di abitarvi unitamente alla figlia minore ed al figlio;
in via subordinata disporsi a carico del Persona_1 Per_2 resistente ed in favore della ricorrente la corresponsione di un canone mensile per un immobile per lei e i figli per la somma di almeno euro 600,00 mensili;
confermare le modalità del diritto di visita del padre;
disporre a carico del resistente un assegno per il mantenimento dei figli per euro 800,00 mensili complessivi oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza il resistente non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza di prima comparizione del 4 dicembre 2024 veniva ascoltata la sola ricorrente;
all'esito, il procuratore della ricorrente chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore.
2 A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Presidente relatore, con ordinanza del 13 dicembre 2024, disponeva l'ascolto della minore per Persona_1
l'udienza del 19 febbraio 2025.
Con note depositate in data 5 marzo 2025, parte ricorrente riferiva di essere stata costretta a lasciare l'alloggio in Giugliano in Campania a causa di gravi problemi igienico-sanitari, trovando ospitalità, unitamente ai figli, presso l'abitazione del resistente.
Con ordinanza del 20 marzo 2025, a seguito dell'ascolto della minore, il Presidente relatore rendeva i provvedimenti provvisori e urgenti con cui, a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale nel decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli in data 12 gennaio 2022, assegnava la casa coniugale sita in Napoli alla Via CC TA
n.14 alla ricorrente al fine di abitarci con i figli;
poneva a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) Per_2 nella misura di euro 150,00 mensili e confermava l'assegno di mantenimento in favore della figlia per euro 250,00 come stabilito in sede di separazione;
revocava l'obbligo Persona_1 in capo al resistente di versamento del contributo per la locazione di euro 400,00 mensili in favore della ricorrente;
confermava nel resto le condizioni stabilite in sede di separazione.
Suggeriva, inoltre, alle parti un percorso di rafforzamento della genitorialità e un percorso di supporto psicologico per la minore e rinviava ex art. 473 bis.28 all'udienza di rimessione della causa in decisione del 17 giugno 2025 sostituita mediante deposito di note scritte, con assegnazione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale.
Con comparsa conclusionale depositata il 13 giugno 2025, la ricorrente chiedeva la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza del 20 marzo 2025.
Con ordinanza emessa in data 19 giugno 2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per per il deposito dell'estratto dell'atto di Matrimonio, Serie A, rilasciato dal Comune di Napoli, e di note scritte di udienza fissandosi termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 9 luglio 2025 , termine entro il quale la ricorrente depositava note scritte di udienza in cui si riportava alle conclusioni svolte.
######################################
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
3 In via preliminare va affermata l'ammissibilità della domanda, essendo decorso il termine di sei mesi dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di
Napoli in data 12 gennaio 2022 (R.G. N. 13836/2021).
Ciò posto parte ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 3 n. 2, lett. b) e 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74.
A ciò va aggiunto che la separazione è perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, e che pertanto sussistono le condizioni per poter pronunciare il divorzio.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene di dover confermare, come richiesto da parte ricorrente, i provvedimenti provvisori e urgenti emessi con ordinanza del 20 marzo
2025 in punto di affidamento della minore e di assegno di mantenimento per i figli.
Pertanto, a fronte della sostanziale acquiescenza del resistente (rimasto contumace) alle difese svolte dalla ricorrente e della mancata deduzione di circostanze sopravvenute, il divorzio va pronunciato quindi, alle condizioni stabilite nel provvedimento emesso in data
20 marzo 2025.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 legge div. come riformato dalla legge 197/2022.
La natura della decisione giustifica la non ripetibilità delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Napoli il 20/09/1999 tra , nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 Controparte_1 il 25/07/1967, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n. 214,
Parte II, Anno 1999, Sez. A);
- dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità stabilite in sede di separazione;
4 - a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale nel decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli in data 12 gennaio 2022, assegna la casa coniugale sita in Napoli alla Via CC TA n.14 alla ricorrente che ivi vivrà con la Parte_1 figlia minore ed il figlio maggiorenne ma economicamente non Persona_1 Per_2 autosufficiente;
- pone a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio , maggiorenne ma Per_2 economicamente non autosufficiente, nella misura di euro 150,00 mensili e conferma l'assegno di mantenimento in favore della figlia di euro 250,00 come stabilito Persona_1 in sede di separazione, da versarsi secondo le modalità già stabilite in sede di separazione consensuale;
-revoca l'obbligo in capo al resistente di versamento del contributo per la locazione di euro
400,00 mensili in favore della ricorrente;
- conferma nel resto le condizioni stabilite in sede di separazione;
- dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Aversa, in Camera di Consiglio, il_16 luglio 2025
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6422 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Napoli n. 172, presso lo studio dell'avv. Monica Giuliano (C.F.
), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. )dom.to come in atti;
Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 29 marzo 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 luglio 2024, la ricorrente epigrafata premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 30/09/1999 con dalla cui Controparte_1 unione nascevano due figli: (il 06/08/2007) e (il 11/09/2000); che, Persona_1 Per_2 venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto n. 10259/2021 emesso in data 12/01/2022 il
Tribunale di Napoli aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da loro indicate;
che la ricorrente era disoccupata mentre il resistente lavorava a tempo indeterminato;
che il figlio , inizialmente convivente con il padre nella casa coniugale Per_2 sita in Napoli alla via CC TA n. 14, si era trasferito dalla madre in Giugliano in
Campania in un appartamento condotto in locazione dalla stessa che ivi conviveva con la figlia minore , la quale si trovava in uno stato di profondo disagio e sofferenza Persona_1 per l'allontanamento e il disinteresse del padre, che viveva con una nuova compagna che aveva dei propri figli;
tanto premesso chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a modifica delle condizioni di separazione, assegnarsi la casa coniugale sita in Napoli alla in Via CC TA n. 14 alla ricorrente al fine di abitarvi unitamente alla figlia minore ed al figlio;
in via subordinata disporsi a carico del Persona_1 Per_2 resistente ed in favore della ricorrente la corresponsione di un canone mensile per un immobile per lei e i figli per la somma di almeno euro 600,00 mensili;
confermare le modalità del diritto di visita del padre;
disporre a carico del resistente un assegno per il mantenimento dei figli per euro 800,00 mensili complessivi oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza il resistente non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza di prima comparizione del 4 dicembre 2024 veniva ascoltata la sola ricorrente;
all'esito, il procuratore della ricorrente chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore.
2 A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Presidente relatore, con ordinanza del 13 dicembre 2024, disponeva l'ascolto della minore per Persona_1
l'udienza del 19 febbraio 2025.
Con note depositate in data 5 marzo 2025, parte ricorrente riferiva di essere stata costretta a lasciare l'alloggio in Giugliano in Campania a causa di gravi problemi igienico-sanitari, trovando ospitalità, unitamente ai figli, presso l'abitazione del resistente.
Con ordinanza del 20 marzo 2025, a seguito dell'ascolto della minore, il Presidente relatore rendeva i provvedimenti provvisori e urgenti con cui, a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale nel decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli in data 12 gennaio 2022, assegnava la casa coniugale sita in Napoli alla Via CC TA
n.14 alla ricorrente al fine di abitarci con i figli;
poneva a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) Per_2 nella misura di euro 150,00 mensili e confermava l'assegno di mantenimento in favore della figlia per euro 250,00 come stabilito in sede di separazione;
revocava l'obbligo Persona_1 in capo al resistente di versamento del contributo per la locazione di euro 400,00 mensili in favore della ricorrente;
confermava nel resto le condizioni stabilite in sede di separazione.
Suggeriva, inoltre, alle parti un percorso di rafforzamento della genitorialità e un percorso di supporto psicologico per la minore e rinviava ex art. 473 bis.28 all'udienza di rimessione della causa in decisione del 17 giugno 2025 sostituita mediante deposito di note scritte, con assegnazione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale.
Con comparsa conclusionale depositata il 13 giugno 2025, la ricorrente chiedeva la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza del 20 marzo 2025.
Con ordinanza emessa in data 19 giugno 2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per per il deposito dell'estratto dell'atto di Matrimonio, Serie A, rilasciato dal Comune di Napoli, e di note scritte di udienza fissandosi termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 9 luglio 2025 , termine entro il quale la ricorrente depositava note scritte di udienza in cui si riportava alle conclusioni svolte.
######################################
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
3 In via preliminare va affermata l'ammissibilità della domanda, essendo decorso il termine di sei mesi dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di
Napoli in data 12 gennaio 2022 (R.G. N. 13836/2021).
Ciò posto parte ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 3 n. 2, lett. b) e 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74.
A ciò va aggiunto che la separazione è perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, e che pertanto sussistono le condizioni per poter pronunciare il divorzio.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene di dover confermare, come richiesto da parte ricorrente, i provvedimenti provvisori e urgenti emessi con ordinanza del 20 marzo
2025 in punto di affidamento della minore e di assegno di mantenimento per i figli.
Pertanto, a fronte della sostanziale acquiescenza del resistente (rimasto contumace) alle difese svolte dalla ricorrente e della mancata deduzione di circostanze sopravvenute, il divorzio va pronunciato quindi, alle condizioni stabilite nel provvedimento emesso in data
20 marzo 2025.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 legge div. come riformato dalla legge 197/2022.
La natura della decisione giustifica la non ripetibilità delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Napoli il 20/09/1999 tra , nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 Controparte_1 il 25/07/1967, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n. 214,
Parte II, Anno 1999, Sez. A);
- dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità stabilite in sede di separazione;
4 - a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale nel decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli in data 12 gennaio 2022, assegna la casa coniugale sita in Napoli alla Via CC TA n.14 alla ricorrente che ivi vivrà con la Parte_1 figlia minore ed il figlio maggiorenne ma economicamente non Persona_1 Per_2 autosufficiente;
- pone a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio , maggiorenne ma Per_2 economicamente non autosufficiente, nella misura di euro 150,00 mensili e conferma l'assegno di mantenimento in favore della figlia di euro 250,00 come stabilito Persona_1 in sede di separazione, da versarsi secondo le modalità già stabilite in sede di separazione consensuale;
-revoca l'obbligo in capo al resistente di versamento del contributo per la locazione di euro
400,00 mensili in favore della ricorrente;
- conferma nel resto le condizioni stabilite in sede di separazione;
- dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Aversa, in Camera di Consiglio, il_16 luglio 2025
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5