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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/10/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3233/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VICENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. NN AT Presidente rel.
dott. Biancamaria Biondo Giudice dott. Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado n. 3233/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CANEVA ROBERTO come da delega allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
RICORRENTE contro
C.F. , nata a [...] il [...] ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
OGGETTO: modifica delle condizioni di affido e mantenimento dei minori CONCLUSIONI
Per : Parte_1
1) che l'II.mo Tribunale adito, previa convocazione delle parti, in audita altera parte, ordini, alla
Sig.ra la cancellazione dell'ipoteca giudiziale gravante sull'immobile, datata 03/08/2012, CP_1
con Registro Particolare 3808 e Registro Generale 27666, emessa dalla sentenza del Tribunale dei
Minorenni di Venezia con numero di Repertorio 9/2012 del 16/04/2012. 2) Si chiedono le spese richieste in narrativa
PM: dichiara di intervenire riservandosi le conclusioni all'esito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
ha agito ai sensi dell'art. 337 quinquies c.p.c. al fine di ottenere la modifica delle Parte_1
condizioni di cui alla sentenza n. 98/2012 del Tribunale per i Minorenni di Venezia, con la quale era riconosciuta la paternità della figlia ed era posto a carico del padre l'obbligo di versare Per_1
un contributo mensile di euro 600,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
il ricorrente ha allegato che a garanza delle obbligazioni nascenti da detta sentenza la madre della minore, odierna resistente, aveva iscritto ipoteca giudiziale su un immobile di sua CP_1
proprietà sito in Sona (VR);
il ricorrente ha poi rappresentato che le proprie condizioni di salute rendevano necessaria la vendita dell'immobile e che l'alienazione era resa difficoltosa dall'iscrizione ipotecaria;
ha chiesto pertanto che il Tribunale ordini la cancellazione dell'ipoteca giudiziale;
la resistente, ritualmente citata, non sì è costituita;
Osserva:
il ricorso va dichiarato inammissibile.
Come si rileva dalle conclusioni rassegnate dallo stesso ricorrente, quest'ultimo non chiede alcuna modifica delle statuizioni del Tribunale per il Minorenni di Venezia, che, in punto mantenimento, ha disposto il pagamento di un contributo mensile di euro 600,00, oltre al 50%
delle spese straordinarie. Invero, il ricorrente non chiede né la riduzione né la revoca del contributo, ma invoca l'ordine di cancellazione dell'ipoteca, iscritta dalla madre a garanzia degli obblighi che nascono dalla sentenza.
La domanda in questo giudizio non è ammissibile, posto che l'art. 337 quinquies c.p.c. disciplina unicamente la revisione delle condizioni di affido, nonché della misura e delle modalità di versamento del contributo, profili rispetto ai quali alcuna domanda è stata formulata, laddove l'iscrizione ipotecaria è frutto di un'iniziativa della parte resistente, a tutela delle proprie ragioni di credito, estranea alla pronuncia in oggetto.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, attesa la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta: dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
Il Presidente rel.
NN AT
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VICENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. NN AT Presidente rel.
dott. Biancamaria Biondo Giudice dott. Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado n. 3233/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CANEVA ROBERTO come da delega allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
RICORRENTE contro
C.F. , nata a [...] il [...] ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
OGGETTO: modifica delle condizioni di affido e mantenimento dei minori CONCLUSIONI
Per : Parte_1
1) che l'II.mo Tribunale adito, previa convocazione delle parti, in audita altera parte, ordini, alla
Sig.ra la cancellazione dell'ipoteca giudiziale gravante sull'immobile, datata 03/08/2012, CP_1
con Registro Particolare 3808 e Registro Generale 27666, emessa dalla sentenza del Tribunale dei
Minorenni di Venezia con numero di Repertorio 9/2012 del 16/04/2012. 2) Si chiedono le spese richieste in narrativa
PM: dichiara di intervenire riservandosi le conclusioni all'esito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
ha agito ai sensi dell'art. 337 quinquies c.p.c. al fine di ottenere la modifica delle Parte_1
condizioni di cui alla sentenza n. 98/2012 del Tribunale per i Minorenni di Venezia, con la quale era riconosciuta la paternità della figlia ed era posto a carico del padre l'obbligo di versare Per_1
un contributo mensile di euro 600,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
il ricorrente ha allegato che a garanza delle obbligazioni nascenti da detta sentenza la madre della minore, odierna resistente, aveva iscritto ipoteca giudiziale su un immobile di sua CP_1
proprietà sito in Sona (VR);
il ricorrente ha poi rappresentato che le proprie condizioni di salute rendevano necessaria la vendita dell'immobile e che l'alienazione era resa difficoltosa dall'iscrizione ipotecaria;
ha chiesto pertanto che il Tribunale ordini la cancellazione dell'ipoteca giudiziale;
la resistente, ritualmente citata, non sì è costituita;
Osserva:
il ricorso va dichiarato inammissibile.
Come si rileva dalle conclusioni rassegnate dallo stesso ricorrente, quest'ultimo non chiede alcuna modifica delle statuizioni del Tribunale per il Minorenni di Venezia, che, in punto mantenimento, ha disposto il pagamento di un contributo mensile di euro 600,00, oltre al 50%
delle spese straordinarie. Invero, il ricorrente non chiede né la riduzione né la revoca del contributo, ma invoca l'ordine di cancellazione dell'ipoteca, iscritta dalla madre a garanzia degli obblighi che nascono dalla sentenza.
La domanda in questo giudizio non è ammissibile, posto che l'art. 337 quinquies c.p.c. disciplina unicamente la revisione delle condizioni di affido, nonché della misura e delle modalità di versamento del contributo, profili rispetto ai quali alcuna domanda è stata formulata, laddove l'iscrizione ipotecaria è frutto di un'iniziativa della parte resistente, a tutela delle proprie ragioni di credito, estranea alla pronuncia in oggetto.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, attesa la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta: dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
Il Presidente rel.
NN AT