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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 18088/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Maria Stella La Malfa Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1
e in persona del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo Controparte_2 resistenti con l'intervento del Pubblico Ministero avverso il provvedimento emesso dal Sindaco del Comune di di irricevibilità dell'istanza di CP_2 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di , nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], Cremona, Italia;
per C.F._1 CP_2
l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso con vittoria di spese ha emesso la seguente sentenza Parte ricorrente ha allegato di essere figlio adottivo, in forza di atto pubblico notarile risalente al
4.10.1990 e mai trascritto nei pubblici registri italiani, di e di Persona_1 [...]
discendente del cittadino italiano Natal emigrato in Brasile. Persona_2 Per_2
La vicenda trova disciplina (sostanziale) nell'articolo 5 L. n. 123/1983 (precedente all'adozione), secondo il quale “È cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina”.
L'adozione è stata compiuta all'estero da cittadini stranieri secondo le norme del diritto straniero.
Va individuata la norma applicabile per il riconoscimento degli effetti in Italia dell'atto straniero che disciplina fattispecie priva di collegamenti con l'ordinamento interno.
Il ricorrente è stato adottato mediante atto redatto da notaio in data 4.10.1990, ossia cinque giorni dopo la nascita del ricorrente, con la partecipazione degli adottanti e di madre Persona_3 dell'adottato.
L'adozione del ricorrente pare posta in essere ai sensi dell'art. 375 del Codice civile brasiliano del
1916 (vigente sino al 2002) che prevedeva la redazione di un atto pubblico davanti a un notaio.
L'effetto adottivo non contiene riferimenti allo stato di abbandono o comunque all'interesse del minore, come confermato dal ricorrente a pagina 2 della nota del 14.4.2025 “Nell'atto adottivo in oggetto non risulta, né dagli atti istruttori né dalla prassi eseguita dalle autorità brasiliane, alcuna evidenza di una situazione di abbandono o di una volontà di cessione”.
La legge n. 336 del 18.8.1993 avente a oggetto la ratifica e esecuzione del trattato relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento e esecuzione delle sentenze in materia civile tra la
Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile fatto a Roma il 17 ottobre 1989 non trova applicazione nel caso di specie di atti diversi dalle sentenze come nel caso in esame.
L'atto compiuto dagli adottanti per le sue caratteristiche è differente dall'adozione internazionale disciplinata dagli articoli 29 e seguenti della L. n. 184/1983.
Irrilevanti ai fini della decisione sono le considerazioni svolte dal ricorrente nella nota del 14.4.2025 intorno alla condotta tenuta successivamente all'atto dalla madre del ricorrente, dagli adottanti e dal ricorrente non riguardando la validità e l'efficacia in Italia del precedente atto di adozione.
Per la riconoscibilità in Italia dell'atto residua quanto previsto dalla L. n. 218/1995.
L'art. 41 comma 1 L. n. 218/1995 prevede che “[i] provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66”. Il testo della norma (“provvedimenti”) si riferisce a provvedimenti autoritativi, ossia alle sentenze straniere, emanate da un'autorità giurisdizionale (art. 64), ai provvedimenti stranieri relativi ai rapporti di famiglia, emanati da un'autorità amministrativa (art. 65) e ai provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria (art. 66).
Nessun riconoscimento pare accordarsi alle adozioni disposte mediante atti consensuali di autonomia privata. Il negozio alla base dell'adozione del ricorrente non può, dunque, essere riconosciuto in Italia.
In ogni caso, pare dubbia la compatibilità dell'atto con l'ordine pubblico (c.d. internazionale) come previsto dall'art. 64 comma 1 lettera g) L. n. 218/1995.
Come evidenziato dall'amministrazione resistente nella sua comparsa con ampie argomentazioni a cui è possibile fare riferimento, il superiore interesse del minore, sotteso alla sua situazione di abbandono, è richiesto tanto per la dichiarazione di adottabilità ai fini dell'adozione nazionale (art. 8
L. n. 184/1983) quanto per la praticabilità di quella internazionale (articoli 29 e seguenti L. n.
184/1983). la recisione del legame nascente dalla filiazione può essere imposta al soggetto più indifeso tra le parti, il minore, soltanto se ciò rechi allo stesso un'evidente utilità. Ciò vale sia nel caso in cui i genitori subiscano la decisione sia nel caso in cui siano gli stessi ad assumerla non potendo disporre in via unilaterale del “legame” con il proprio figlio, che altrimenti resterebbe ancor totalmente privo di tutela.
Alcun riferimento a tale situazione legittimante l'adozione è rinvenibile nell'atto prodotto da parte ricorrente.
Anche per questa ragione, oltre che quella esposta sopra, il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente va, di conseguenza, condannata al rimborso delle spese sostenute dalle amministrazioni resistenti.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
Le amministrazioni resistenti, con l'assistenza di unico difensore, hanno svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e conclusive. Non è stata svolta attività istruttoria.
Le spese vanno determinate in euro 3.777,80, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e
IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento delle spese sostenute dal Parte_1 [...]
e dal di nel giudizio che si liquidano in euro 3.777,80, oltre CP_1 CP_2 CP_2 alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 17.4.2025
Il giudice
Christian Colombo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Maria Stella La Malfa Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1
e in persona del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo Controparte_2 resistenti con l'intervento del Pubblico Ministero avverso il provvedimento emesso dal Sindaco del Comune di di irricevibilità dell'istanza di CP_2 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di , nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], Cremona, Italia;
per C.F._1 CP_2
l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso con vittoria di spese ha emesso la seguente sentenza Parte ricorrente ha allegato di essere figlio adottivo, in forza di atto pubblico notarile risalente al
4.10.1990 e mai trascritto nei pubblici registri italiani, di e di Persona_1 [...]
discendente del cittadino italiano Natal emigrato in Brasile. Persona_2 Per_2
La vicenda trova disciplina (sostanziale) nell'articolo 5 L. n. 123/1983 (precedente all'adozione), secondo il quale “È cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina”.
L'adozione è stata compiuta all'estero da cittadini stranieri secondo le norme del diritto straniero.
Va individuata la norma applicabile per il riconoscimento degli effetti in Italia dell'atto straniero che disciplina fattispecie priva di collegamenti con l'ordinamento interno.
Il ricorrente è stato adottato mediante atto redatto da notaio in data 4.10.1990, ossia cinque giorni dopo la nascita del ricorrente, con la partecipazione degli adottanti e di madre Persona_3 dell'adottato.
L'adozione del ricorrente pare posta in essere ai sensi dell'art. 375 del Codice civile brasiliano del
1916 (vigente sino al 2002) che prevedeva la redazione di un atto pubblico davanti a un notaio.
L'effetto adottivo non contiene riferimenti allo stato di abbandono o comunque all'interesse del minore, come confermato dal ricorrente a pagina 2 della nota del 14.4.2025 “Nell'atto adottivo in oggetto non risulta, né dagli atti istruttori né dalla prassi eseguita dalle autorità brasiliane, alcuna evidenza di una situazione di abbandono o di una volontà di cessione”.
La legge n. 336 del 18.8.1993 avente a oggetto la ratifica e esecuzione del trattato relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento e esecuzione delle sentenze in materia civile tra la
Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile fatto a Roma il 17 ottobre 1989 non trova applicazione nel caso di specie di atti diversi dalle sentenze come nel caso in esame.
L'atto compiuto dagli adottanti per le sue caratteristiche è differente dall'adozione internazionale disciplinata dagli articoli 29 e seguenti della L. n. 184/1983.
Irrilevanti ai fini della decisione sono le considerazioni svolte dal ricorrente nella nota del 14.4.2025 intorno alla condotta tenuta successivamente all'atto dalla madre del ricorrente, dagli adottanti e dal ricorrente non riguardando la validità e l'efficacia in Italia del precedente atto di adozione.
Per la riconoscibilità in Italia dell'atto residua quanto previsto dalla L. n. 218/1995.
L'art. 41 comma 1 L. n. 218/1995 prevede che “[i] provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66”. Il testo della norma (“provvedimenti”) si riferisce a provvedimenti autoritativi, ossia alle sentenze straniere, emanate da un'autorità giurisdizionale (art. 64), ai provvedimenti stranieri relativi ai rapporti di famiglia, emanati da un'autorità amministrativa (art. 65) e ai provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria (art. 66).
Nessun riconoscimento pare accordarsi alle adozioni disposte mediante atti consensuali di autonomia privata. Il negozio alla base dell'adozione del ricorrente non può, dunque, essere riconosciuto in Italia.
In ogni caso, pare dubbia la compatibilità dell'atto con l'ordine pubblico (c.d. internazionale) come previsto dall'art. 64 comma 1 lettera g) L. n. 218/1995.
Come evidenziato dall'amministrazione resistente nella sua comparsa con ampie argomentazioni a cui è possibile fare riferimento, il superiore interesse del minore, sotteso alla sua situazione di abbandono, è richiesto tanto per la dichiarazione di adottabilità ai fini dell'adozione nazionale (art. 8
L. n. 184/1983) quanto per la praticabilità di quella internazionale (articoli 29 e seguenti L. n.
184/1983). la recisione del legame nascente dalla filiazione può essere imposta al soggetto più indifeso tra le parti, il minore, soltanto se ciò rechi allo stesso un'evidente utilità. Ciò vale sia nel caso in cui i genitori subiscano la decisione sia nel caso in cui siano gli stessi ad assumerla non potendo disporre in via unilaterale del “legame” con il proprio figlio, che altrimenti resterebbe ancor totalmente privo di tutela.
Alcun riferimento a tale situazione legittimante l'adozione è rinvenibile nell'atto prodotto da parte ricorrente.
Anche per questa ragione, oltre che quella esposta sopra, il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente va, di conseguenza, condannata al rimborso delle spese sostenute dalle amministrazioni resistenti.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
Le amministrazioni resistenti, con l'assistenza di unico difensore, hanno svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e conclusive. Non è stata svolta attività istruttoria.
Le spese vanno determinate in euro 3.777,80, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e
IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento delle spese sostenute dal Parte_1 [...]
e dal di nel giudizio che si liquidano in euro 3.777,80, oltre CP_1 CP_2 CP_2 alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 17.4.2025
Il giudice
Christian Colombo