Art. 10. Promozioni nella carriera di concetto degli interpreti-traduttori
Le promozioni ad interprete-traduttore di 2ª classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti-traduttori di 3ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.
Le promozioni ad interprete-traduttore di 1ª classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti-traduttori di 2ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.
((Le promozioni di cui ai commi precedenti sono coriferite a ruolo aperto.
Le promozioni ad interprete-traduttore capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli interpreti-traduttori di la classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 6) che "Il periodo minimo di effettivo servizio richiesto dallo articolo 10 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 , per l'avanzamento alla qualifica di interprete-traduttore di 2ª classe e' ridotto ad anni tre, compreso il periodo di prova, nei riguardi degli interpreti-traduttori di 3ª classe i quali anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 1417 abbiano esercitato presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato mansioni di interprete-traduttore per almeno 10 anni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".
Le promozioni ad interprete-traduttore di 2ª classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti-traduttori di 3ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.
Le promozioni ad interprete-traduttore di 1ª classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti-traduttori di 2ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.
((Le promozioni di cui ai commi precedenti sono coriferite a ruolo aperto.
Le promozioni ad interprete-traduttore capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli interpreti-traduttori di la classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 6) che "Il periodo minimo di effettivo servizio richiesto dallo articolo 10 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 , per l'avanzamento alla qualifica di interprete-traduttore di 2ª classe e' ridotto ad anni tre, compreso il periodo di prova, nei riguardi degli interpreti-traduttori di 3ª classe i quali anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 1417 abbiano esercitato presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato mansioni di interprete-traduttore per almeno 10 anni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".