CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 900/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3237/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029792506000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti del Comune di Monreale e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cartella di pagamento n. 29620250029792506000, notificata il
7.7.2025, con la quale è stato richiesto l'importo di € 405,00 (oltre € 5,88 per diritti di notifica), in dipendenza dell'intimazione di pagamento n. 2482049230056259 relativa alla TARES per l'anno di imposta 2013.
Ha dedotto l'omessa notifica dell'atto prodromico e la conseguente prescrizione della pretesa azionata.
Si è costituita l'ADER eccependo la propria estraneità ai motivi di doglianza e la correttezza dell'attività a sé riferibile.
Il Comune di Monreale ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando controdeduzioni corredate di documentazione.
All'udienza del 14 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di doglianza vanno disattesi.
Il Comune di Monreale ha dimostrato di aver provveduto a notificare alla contribuente:
-la liquidazione TARES n. 7273/2013 in data 27.6.2018;
-l'ingiunzione di pagamento n. 2021004483 in data 23.12.2021;
-l'intimazione di pagamento n. 2482049230056259 in data 23.1.2024 mediante raccomandata A/R ritirata personalmente da Ricorrente_1.
Da quest'ultima data è, dunque, ricominciato a decorrere il termine di cinque anni stabilito per la prescrizione del tributo in discussione, termine non scaduto neanche alla data odierna.
Ed è appena il caso di evidenziare che qualunque fatto estintivo della pretesa de qua andava fatto valere mediante impugnazione di quell'intimazione, dovendosi, al riguardo, richiamare il principio di diritto affermato da Cass. 6436/2025 «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 Dpr 29 settembre 1973, n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 Dpr citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione
».
In conclusione, per quanto sin qui esposto, il ricorso va respinto, dovendo ritenersi che l'atto qui impugnato sia immune dalle censure che gli sono state mosse. Infine, tenuto conto della peculiarità della controversia, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali motivi che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3237/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029792506000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti del Comune di Monreale e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cartella di pagamento n. 29620250029792506000, notificata il
7.7.2025, con la quale è stato richiesto l'importo di € 405,00 (oltre € 5,88 per diritti di notifica), in dipendenza dell'intimazione di pagamento n. 2482049230056259 relativa alla TARES per l'anno di imposta 2013.
Ha dedotto l'omessa notifica dell'atto prodromico e la conseguente prescrizione della pretesa azionata.
Si è costituita l'ADER eccependo la propria estraneità ai motivi di doglianza e la correttezza dell'attività a sé riferibile.
Il Comune di Monreale ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando controdeduzioni corredate di documentazione.
All'udienza del 14 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di doglianza vanno disattesi.
Il Comune di Monreale ha dimostrato di aver provveduto a notificare alla contribuente:
-la liquidazione TARES n. 7273/2013 in data 27.6.2018;
-l'ingiunzione di pagamento n. 2021004483 in data 23.12.2021;
-l'intimazione di pagamento n. 2482049230056259 in data 23.1.2024 mediante raccomandata A/R ritirata personalmente da Ricorrente_1.
Da quest'ultima data è, dunque, ricominciato a decorrere il termine di cinque anni stabilito per la prescrizione del tributo in discussione, termine non scaduto neanche alla data odierna.
Ed è appena il caso di evidenziare che qualunque fatto estintivo della pretesa de qua andava fatto valere mediante impugnazione di quell'intimazione, dovendosi, al riguardo, richiamare il principio di diritto affermato da Cass. 6436/2025 «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 Dpr 29 settembre 1973, n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 Dpr citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione
».
In conclusione, per quanto sin qui esposto, il ricorso va respinto, dovendo ritenersi che l'atto qui impugnato sia immune dalle censure che gli sono state mosse. Infine, tenuto conto della peculiarità della controversia, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali motivi che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.