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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/10/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1478/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. UI TO Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. ES RU OF Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 1.8.2025, promossa con atto di citazione in appello da
C.F. ), con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Parte_1 P.IVA_1
Via Marconi, 21, in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Parte_2
NI e IC TA Grazian;
reclamante contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. , CP_2 CodiceFiscale_2
nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_3 [...]
), residente in [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._3
1 IU AR e DA Di EN;
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore dott. contumace;
Persona_1
reclamati
Oggetto: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza n. 113/2025 del 2/7/2025 del Tribunale di Treviso, resa nel procedimento P.U. n. 147/2025, che ha dichiarato l'apertura della
Liquidazione Giudiziale a carico dell'odierna reclamante.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per la reclamante:
“- in via preliminare ed immediata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52, comma primo, CCII, attesa la sussistenza di gravi e fondati motivi e considerato il pregiudizio che potrebbe derivare al debitore qualora venissero liquidati i beni della Società liquidata, disporre, con le opportune cautele, con decreto inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza di discussione dell'istanza nel minor tempo possibile, la sospensione delle operazioni di liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo ed il compimento di altri atti di gestione, ovvero l'attuazione del piano o dei pagamenti della Liquidazione Giudiziale n. 59/2025 di in Parte_1
persona del Curatore, Dott. ove avviate in ragione della fondatezza del presente Persona_1
reclamo;
- nel merito, accogliere il presente reclamo per tutti i motivi esposti in narrativa, accertata la carenza dei presupposti soggettivi e/o oggettivi richiesti ex lege, ed in particolare, la natura di impresa minore di e per l'effetto revocare la sentenza n. 113/2025 del Parte_1
2/7/2025, Tribunale di Treviso, emessa nel procedimento P.U. sub R.G. n. 147/2025, e disporre la restituzione dell'azienda al legale rappresentante p.t., ordinando la pubblicazione della
2 sentenza nelle forme di legge;
- con vittoria di spese”;
- per i reclamati costituiti:
“- in via pregiudiziale, rigettare l'avversa domanda di sospensione della procedura di apertura della liquidazione giudiziale;
- nel merito, rigettare l'avverso reclamo, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese legali del presente procedimento da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati dichiaratisi antistatari”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli ex dipendenti e Parte_3 Controparte_2 Controparte_4
deducendo che non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute loro Controparte_5
come da ingiunzione del giudice del lavoro del Tribunale di Roma, e che non avevano avuto esito i tentativi di pignoramento mobiliare esperiti, domandavano l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante.
Nella contumacia della resistente, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 113/2025, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, dichiarava aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
La debitrice ha impugnato la predetta sentenza prospettando, con il primo motivo, la mancata integrazione dei limiti indicati nell'art. 2 del c.c.i.i. e, con il secondo motivo di gravame,
l'insussistenza dello stato d'insolvenza.
Si sono costituiti i creditori istanti, contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione e concludendo per il rigetto del reclamo.
Non si è costituita la curatela, che è stata dichiarata contumace.
3 All'udienza le parti costituite hanno dato atto che è stato raggiunto un accordo per il pagamento dei crediti degli istanti con fondi personali dell'amministratore della società; il procuratore di questi ha insistito nell'istanza di sospensione delle operazioni di liquidazione dell'attivo e di formazione dello stato passivo (istanza sulla quale i reclamati costituiti si sono rimessi alla decisione del giudice) e proposto una richiesta di rinvio di almeno 5 mesi per consentire i previsti pagamenti e per definire la posizione dei residui creditori (istanza alla quale i reclamati costituiti si sono associati).
***
Ritiene preliminarmente la Corte di dover negare il - non breve - rinvio richiesto in quanto le attività per le quali esso è stato prospettato sono ininfluenti ai fini della decisione, dovendo il giudice del reclamo valutare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura concorsuale al momento della decisione del Tribunale.
Allo stesso modo, si appalesa infondata la richiesta di sospensione proposta dalla reclamante ex art. 52 c.c.i.i.: come evincibile dalla documentazione in atti, la società è da tempo inattiva e pressoché priva di elementi patrimoniali attivi (ad esclusione di un credito fiscale).
Nel merito, il reclamo è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame, è utile rammentare che ai sensi della lettera d) dell'art.2,
c.c.i.i., per la qualificazione della società quale impresa minore devono ricorrere i seguenti requisiti: attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila e ricavi annui di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, in entrambi i casi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, esposizione debitoria inferiore ad euro cinquecentomila.
4 Come statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 26.2.2025 n. 5011 (con riferimento all'analogo art. 1 comma 2 l.f.):
- l'onere della prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di non fallibilità grava sul debitore (ex plurimis Cass. 5047/2023, 31353/2022, 10253/2022, 33091/2018, 25188/2017,
28548/2016, 14790/2014);
-ove i bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili (Cass. 14819/2022), l'onere della prova continua a gravare sul debitore (Cass. 5047/2023, 24548/2016, 14790/2014), che può fornirla con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
Qualora gli elementi probatori dedotti dalle parti o acquisiti d'ufficio non siano sufficienti a fornire la prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, permanendo l'incertezza sulla sussistenza o meno dei requisiti soggettivi di esenzione, l'imprenditore resta assoggettato alla procedura concorsuale maggiore.
Nella specie non sussiste il presupposto relativo all'ammontare dei ricavi in quanto già dal 2021, dai bilanci prodotti dalla reclamante (relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023), essi risultavano praticamente azzerati, così che, pur in difetto di documentazione relativa al 2024, si può agevolmente presumere che neppure in tale anno i ricavi abbiano superato la soglia di legge.
Per il resto, si deve in primo luogo osservare che la reclamante ha prodotto sub 2, 3 e 4 i bilanci depositati presso il Registro Imprese riferiti agli anni 2021, 2022 e 2023 indicandoli come
“relativi ai tre anni antecedenti alla dichiarazione della liquidazione giudiziale”, laddove così non
è, considerato che il ricorso che ha determinato l'apertura della procedura concorsuale è stato depositato nel maggio 2025.
5 Non è stata prodotta documentazione relativa al 2024 (anche la situazione contabile depositata sub 5 è riferita al 31.12.2023), così che è assente la prova del mancato superamento della soglia in relazione all'attivo per l'esercizio concluso al 31.12.2024 e manca ogni documentazione circa la consistenza dell'esposizione debitoria (che va valutata alla data di apertura della procedura:
Cass., n. 29472/2022) aggiornata al maggio-luglio 2025.
Quanto poi all'attivo patrimoniale, esso è indicato nel bilancio al 31.12.2023 nell'importo, sopra soglia, di € 399.731,00.
Nell'atto di reclamo la società ha sostenuto che il valore di riferimento dell'attivo patrimoniale per l'anno 2023 dovrebbe tuttavia essere rettificato nel minore importo di € 164.731,00 in forza della corretta imputazione della somma di € 235.000,00 relativa a caparre versate da
[...]
che avrebbero dato luogo ad “un credito sostanzialmente inesigibile”, non esposto nel Pt_1
bilancio al 31.12.2022, riportato per scelte contabili, anche nella prospettiva della futura liquidazione volontaria della società, per il solo 2023, ed espunto nella situazione contabile al
31.12.2023. Sennonché la parte onerata non ha offerto nessuna precisa allegazione e tantomeno adeguata documentazione a supporto della predetta narrazione: non si sa nulla della formazione di tale credito (a chi, quando, per quale motivo siano state versate caparre di così rilevante valore), nulla ne conferma l'inesigibilità.
L'appostazione di una voce che la stessa reclamante indica come di fatto inesistente favorisce semmai una valutazione di inattendibilità complessiva dei bilanci prodotti, valutazione suggerita da altre anomalie: pur a fronte dell'assenza di immobilizzazioni e di cassa e con ricavi pressoché assenti già nel bilancio al 31.12.2021, quello al 31.12.2022 indicava costi per il personale per oltre € 200.000,00 (di cui € 149.372,00 per salari e stipendi) ed altresì costi per servizi per quasi
€ 380.000,00; l'esposizione debitoria, apparentemente limitata a pochi soggetti per non rilevanti
6 importi, include un debito anomalo verso certa di oltre € 310.000,00, Parte_4
del quale non è fornita spiegazione.
Quanto infine all'esposizione debitoria, si deve rilevare che la stessa risulta in forte aumento anno per anno: € 10.465,00 al 31.12.2021, € 11.515 al 31.12.2022, € 361.400,00 al 31.12.2023.
Non vi è di conseguenza certezza che alla data dell'apertura della procedura concorsuale essa non fosse superiore alla soglia contemplata dal codice della crisi.
Se ne conclude che la reclamante non ha fornito la prova richiestale al fine dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale.
Col secondo motivo di gravame la reclamante ha sostenuto di non essere insolvente ma appaiono insuperabili le contrarie risultanze acquisite.
Già i bilanci prodotti indicano un indebitamento superiore a € 360.000,00 a fronte di mezzi correnti pressoché inesistenti, l'unico elemento patrimoniale attivo risultando un credito Iva di circa € 52.000,00. Si aggiunga che non sono stati pagati debiti nei confronti di ex lavoratori pur non contestati e che hanno avuto esito negativo i tentativi di pignoramento dagli stessi promossi.
Si osserva infine che il bilancio al 31.12.2021 indica una chiusura d'esercizio con perdita di €
7.626,00, quello al 31.12.2022 di € 648.486,00, quello al 31.12.2023 di € 11.275,00.
L'insolvenza risulta pertanto manifesta, attesa l'incapacità strutturale di di Parte_1
generare flussi di cassa per adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (cfr. per la nozione di insolvenza Cass., n. 19382/2025 e n. 32280/22).
Ne consegue il rigetto del reclamo proposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22 per procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità, secondo valori minimi attesa l'esiguità dell'attività svolta,
7 con esclusione di un compenso per la fase istruttoria, che non si è tenuta, e con distrazione in favore dei procuratori dei reclamati costituiti, dichiaratisi antistatari.
La condanna dev'essere estesa, ai sensi dell'art. 51, comma 15, c.c.i.i., al legale rappresentante in solido con la società, risultando, per quanto sopra, il reclamo fondato su argomentazioni manifestamente infondate, tali da denotare la mala fede o quantomeno la colpa grave del rappresentante legale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'istanza di sospensione proposta dalla reclamante ex art. 52 c.c.i.i.;
2. rigetta in quanto infondato il reclamo proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
113/25 emessa dal Tribunale di Treviso;
3. condanna la reclamante (C.F. ) ed in solido il legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante (C.F. alla rifusione in favore degli istanti- Parte_2 C.F._4
reclamati e Mahè delle Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 CP_3
spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge, con distrazione in favore dei loro procuratori avv.ti IU AR (C.F. ) CodiceFiscale_5
e DA Di EN (C.F. ); CodiceFiscale_6
8 4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte reclamante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
ES RU OF UI TO
9
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1478/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. UI TO Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. ES RU OF Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 1.8.2025, promossa con atto di citazione in appello da
C.F. ), con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Parte_1 P.IVA_1
Via Marconi, 21, in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Parte_2
NI e IC TA Grazian;
reclamante contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. , CP_2 CodiceFiscale_2
nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_3 [...]
), residente in [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._3
1 IU AR e DA Di EN;
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore dott. contumace;
Persona_1
reclamati
Oggetto: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza n. 113/2025 del 2/7/2025 del Tribunale di Treviso, resa nel procedimento P.U. n. 147/2025, che ha dichiarato l'apertura della
Liquidazione Giudiziale a carico dell'odierna reclamante.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per la reclamante:
“- in via preliminare ed immediata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52, comma primo, CCII, attesa la sussistenza di gravi e fondati motivi e considerato il pregiudizio che potrebbe derivare al debitore qualora venissero liquidati i beni della Società liquidata, disporre, con le opportune cautele, con decreto inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza di discussione dell'istanza nel minor tempo possibile, la sospensione delle operazioni di liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo ed il compimento di altri atti di gestione, ovvero l'attuazione del piano o dei pagamenti della Liquidazione Giudiziale n. 59/2025 di in Parte_1
persona del Curatore, Dott. ove avviate in ragione della fondatezza del presente Persona_1
reclamo;
- nel merito, accogliere il presente reclamo per tutti i motivi esposti in narrativa, accertata la carenza dei presupposti soggettivi e/o oggettivi richiesti ex lege, ed in particolare, la natura di impresa minore di e per l'effetto revocare la sentenza n. 113/2025 del Parte_1
2/7/2025, Tribunale di Treviso, emessa nel procedimento P.U. sub R.G. n. 147/2025, e disporre la restituzione dell'azienda al legale rappresentante p.t., ordinando la pubblicazione della
2 sentenza nelle forme di legge;
- con vittoria di spese”;
- per i reclamati costituiti:
“- in via pregiudiziale, rigettare l'avversa domanda di sospensione della procedura di apertura della liquidazione giudiziale;
- nel merito, rigettare l'avverso reclamo, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese legali del presente procedimento da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati dichiaratisi antistatari”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli ex dipendenti e Parte_3 Controparte_2 Controparte_4
deducendo che non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute loro Controparte_5
come da ingiunzione del giudice del lavoro del Tribunale di Roma, e che non avevano avuto esito i tentativi di pignoramento mobiliare esperiti, domandavano l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante.
Nella contumacia della resistente, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 113/2025, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, dichiarava aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
La debitrice ha impugnato la predetta sentenza prospettando, con il primo motivo, la mancata integrazione dei limiti indicati nell'art. 2 del c.c.i.i. e, con il secondo motivo di gravame,
l'insussistenza dello stato d'insolvenza.
Si sono costituiti i creditori istanti, contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione e concludendo per il rigetto del reclamo.
Non si è costituita la curatela, che è stata dichiarata contumace.
3 All'udienza le parti costituite hanno dato atto che è stato raggiunto un accordo per il pagamento dei crediti degli istanti con fondi personali dell'amministratore della società; il procuratore di questi ha insistito nell'istanza di sospensione delle operazioni di liquidazione dell'attivo e di formazione dello stato passivo (istanza sulla quale i reclamati costituiti si sono rimessi alla decisione del giudice) e proposto una richiesta di rinvio di almeno 5 mesi per consentire i previsti pagamenti e per definire la posizione dei residui creditori (istanza alla quale i reclamati costituiti si sono associati).
***
Ritiene preliminarmente la Corte di dover negare il - non breve - rinvio richiesto in quanto le attività per le quali esso è stato prospettato sono ininfluenti ai fini della decisione, dovendo il giudice del reclamo valutare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura concorsuale al momento della decisione del Tribunale.
Allo stesso modo, si appalesa infondata la richiesta di sospensione proposta dalla reclamante ex art. 52 c.c.i.i.: come evincibile dalla documentazione in atti, la società è da tempo inattiva e pressoché priva di elementi patrimoniali attivi (ad esclusione di un credito fiscale).
Nel merito, il reclamo è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame, è utile rammentare che ai sensi della lettera d) dell'art.2,
c.c.i.i., per la qualificazione della società quale impresa minore devono ricorrere i seguenti requisiti: attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila e ricavi annui di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, in entrambi i casi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, esposizione debitoria inferiore ad euro cinquecentomila.
4 Come statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 26.2.2025 n. 5011 (con riferimento all'analogo art. 1 comma 2 l.f.):
- l'onere della prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di non fallibilità grava sul debitore (ex plurimis Cass. 5047/2023, 31353/2022, 10253/2022, 33091/2018, 25188/2017,
28548/2016, 14790/2014);
-ove i bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili (Cass. 14819/2022), l'onere della prova continua a gravare sul debitore (Cass. 5047/2023, 24548/2016, 14790/2014), che può fornirla con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
Qualora gli elementi probatori dedotti dalle parti o acquisiti d'ufficio non siano sufficienti a fornire la prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, permanendo l'incertezza sulla sussistenza o meno dei requisiti soggettivi di esenzione, l'imprenditore resta assoggettato alla procedura concorsuale maggiore.
Nella specie non sussiste il presupposto relativo all'ammontare dei ricavi in quanto già dal 2021, dai bilanci prodotti dalla reclamante (relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023), essi risultavano praticamente azzerati, così che, pur in difetto di documentazione relativa al 2024, si può agevolmente presumere che neppure in tale anno i ricavi abbiano superato la soglia di legge.
Per il resto, si deve in primo luogo osservare che la reclamante ha prodotto sub 2, 3 e 4 i bilanci depositati presso il Registro Imprese riferiti agli anni 2021, 2022 e 2023 indicandoli come
“relativi ai tre anni antecedenti alla dichiarazione della liquidazione giudiziale”, laddove così non
è, considerato che il ricorso che ha determinato l'apertura della procedura concorsuale è stato depositato nel maggio 2025.
5 Non è stata prodotta documentazione relativa al 2024 (anche la situazione contabile depositata sub 5 è riferita al 31.12.2023), così che è assente la prova del mancato superamento della soglia in relazione all'attivo per l'esercizio concluso al 31.12.2024 e manca ogni documentazione circa la consistenza dell'esposizione debitoria (che va valutata alla data di apertura della procedura:
Cass., n. 29472/2022) aggiornata al maggio-luglio 2025.
Quanto poi all'attivo patrimoniale, esso è indicato nel bilancio al 31.12.2023 nell'importo, sopra soglia, di € 399.731,00.
Nell'atto di reclamo la società ha sostenuto che il valore di riferimento dell'attivo patrimoniale per l'anno 2023 dovrebbe tuttavia essere rettificato nel minore importo di € 164.731,00 in forza della corretta imputazione della somma di € 235.000,00 relativa a caparre versate da
[...]
che avrebbero dato luogo ad “un credito sostanzialmente inesigibile”, non esposto nel Pt_1
bilancio al 31.12.2022, riportato per scelte contabili, anche nella prospettiva della futura liquidazione volontaria della società, per il solo 2023, ed espunto nella situazione contabile al
31.12.2023. Sennonché la parte onerata non ha offerto nessuna precisa allegazione e tantomeno adeguata documentazione a supporto della predetta narrazione: non si sa nulla della formazione di tale credito (a chi, quando, per quale motivo siano state versate caparre di così rilevante valore), nulla ne conferma l'inesigibilità.
L'appostazione di una voce che la stessa reclamante indica come di fatto inesistente favorisce semmai una valutazione di inattendibilità complessiva dei bilanci prodotti, valutazione suggerita da altre anomalie: pur a fronte dell'assenza di immobilizzazioni e di cassa e con ricavi pressoché assenti già nel bilancio al 31.12.2021, quello al 31.12.2022 indicava costi per il personale per oltre € 200.000,00 (di cui € 149.372,00 per salari e stipendi) ed altresì costi per servizi per quasi
€ 380.000,00; l'esposizione debitoria, apparentemente limitata a pochi soggetti per non rilevanti
6 importi, include un debito anomalo verso certa di oltre € 310.000,00, Parte_4
del quale non è fornita spiegazione.
Quanto infine all'esposizione debitoria, si deve rilevare che la stessa risulta in forte aumento anno per anno: € 10.465,00 al 31.12.2021, € 11.515 al 31.12.2022, € 361.400,00 al 31.12.2023.
Non vi è di conseguenza certezza che alla data dell'apertura della procedura concorsuale essa non fosse superiore alla soglia contemplata dal codice della crisi.
Se ne conclude che la reclamante non ha fornito la prova richiestale al fine dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale.
Col secondo motivo di gravame la reclamante ha sostenuto di non essere insolvente ma appaiono insuperabili le contrarie risultanze acquisite.
Già i bilanci prodotti indicano un indebitamento superiore a € 360.000,00 a fronte di mezzi correnti pressoché inesistenti, l'unico elemento patrimoniale attivo risultando un credito Iva di circa € 52.000,00. Si aggiunga che non sono stati pagati debiti nei confronti di ex lavoratori pur non contestati e che hanno avuto esito negativo i tentativi di pignoramento dagli stessi promossi.
Si osserva infine che il bilancio al 31.12.2021 indica una chiusura d'esercizio con perdita di €
7.626,00, quello al 31.12.2022 di € 648.486,00, quello al 31.12.2023 di € 11.275,00.
L'insolvenza risulta pertanto manifesta, attesa l'incapacità strutturale di di Parte_1
generare flussi di cassa per adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (cfr. per la nozione di insolvenza Cass., n. 19382/2025 e n. 32280/22).
Ne consegue il rigetto del reclamo proposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22 per procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità, secondo valori minimi attesa l'esiguità dell'attività svolta,
7 con esclusione di un compenso per la fase istruttoria, che non si è tenuta, e con distrazione in favore dei procuratori dei reclamati costituiti, dichiaratisi antistatari.
La condanna dev'essere estesa, ai sensi dell'art. 51, comma 15, c.c.i.i., al legale rappresentante in solido con la società, risultando, per quanto sopra, il reclamo fondato su argomentazioni manifestamente infondate, tali da denotare la mala fede o quantomeno la colpa grave del rappresentante legale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'istanza di sospensione proposta dalla reclamante ex art. 52 c.c.i.i.;
2. rigetta in quanto infondato il reclamo proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
113/25 emessa dal Tribunale di Treviso;
3. condanna la reclamante (C.F. ) ed in solido il legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante (C.F. alla rifusione in favore degli istanti- Parte_2 C.F._4
reclamati e Mahè delle Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 CP_3
spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge, con distrazione in favore dei loro procuratori avv.ti IU AR (C.F. ) CodiceFiscale_5
e DA Di EN (C.F. ); CodiceFiscale_6
8 4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte reclamante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
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