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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/11/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4019/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza F. e L. Gullo n. Parte_1
23, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pucci Daniele che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e CE RN - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i
motivi esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto
annullare, in tutto o in parte, l'Avviso di addebito n. 334 2022 00000286 77 000, nonché
tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi
esposti pere tabulas nel corpo del presente ricorso. Con vittoria delle spese di lite da
1 liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario ex art.
93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… a) respingere l'opposizione promossa, in quanto
inammissibile ed infondata;
b) per l'effetto, disporre contestuale condanna dell'opponente
all'adempimento dell'obbligo contributivo per l'importo corrispondente all'avviso di
addebito opposto, maggiorato degli accessori di legge, statuendo sulle spese come per legge
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420220000028677000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 1.706,41 a titolo di contribuzione dovuta per Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo 3/2017-
CP_ 11/2017. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente che non sussisteva la prescrizione, atteso che la pretesa creditoria per differenze contributive si fondava su note di rettifica DM10, sicché il termine di prescrizione non era decorrente dagli originari periodi di competenza. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 4.5.2024 l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto formulata da parte ricorrente è stata rigettata.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 L'unico motivo posto a base della contestazione di parte ricorrente attiene all'intervenuta
CP_ prescrizione del credito e non è fondato.
Il termine prescrizionale non è comunque decorso per le mensilità di ottobre e novembre
2017, anche tenendo conto della decorrenza indicata da parte ricorrente, considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020,
convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge
21/2021.
Più complessivamente, tuttavia, occorre considerare che la pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito consegue a note di rettifica DM10, come evincibile dall'avviso di addebito, in modo tale che la decorrenza del termine di prescrizione deve fissarsi al momento
CP_ delle note di rettifica che hanno determinato l'insorgenza del debito contributivo.
In merito, nell'assenza di deduzioni e produzioni documentali delle parti, debbono richiamarsi i principi in ordine alla natura di eccezione in senso propria dell'eccezione di prescrizione, in quanto tale necessariamente fondata su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del Giudice, con la conseguenza che il debitore,
ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che,
permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. (cfr. Cass. 16326/2009; Cass. 15991/2018; Cass. Sez. Lav. 14135/2019).
In tal modo, considerato che non viene indicata la data delle note di rettifica DM10 poste a base del credito, l'eccezione di prescrizione deve rigettarsi.
Si aggiunge, infine, che la parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione nel merito del credito, limitando la contestazione dell'avviso di addebito all'affermata prescrizione del credito.
Il ricorso deve dunque rigettarsi.
3 Le ragioni della decisione determinano la compensazione delle spese di lite, dovendosi tener conto della richiamata assenza di deduzioni e produzioni documentali anche da parte
CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 3.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4019/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza F. e L. Gullo n. Parte_1
23, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pucci Daniele che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e CE RN - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i
motivi esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto
annullare, in tutto o in parte, l'Avviso di addebito n. 334 2022 00000286 77 000, nonché
tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi
esposti pere tabulas nel corpo del presente ricorso. Con vittoria delle spese di lite da
1 liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario ex art.
93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… a) respingere l'opposizione promossa, in quanto
inammissibile ed infondata;
b) per l'effetto, disporre contestuale condanna dell'opponente
all'adempimento dell'obbligo contributivo per l'importo corrispondente all'avviso di
addebito opposto, maggiorato degli accessori di legge, statuendo sulle spese come per legge
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420220000028677000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 1.706,41 a titolo di contribuzione dovuta per Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo 3/2017-
CP_ 11/2017. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente che non sussisteva la prescrizione, atteso che la pretesa creditoria per differenze contributive si fondava su note di rettifica DM10, sicché il termine di prescrizione non era decorrente dagli originari periodi di competenza. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 4.5.2024 l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto formulata da parte ricorrente è stata rigettata.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 L'unico motivo posto a base della contestazione di parte ricorrente attiene all'intervenuta
CP_ prescrizione del credito e non è fondato.
Il termine prescrizionale non è comunque decorso per le mensilità di ottobre e novembre
2017, anche tenendo conto della decorrenza indicata da parte ricorrente, considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020,
convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge
21/2021.
Più complessivamente, tuttavia, occorre considerare che la pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito consegue a note di rettifica DM10, come evincibile dall'avviso di addebito, in modo tale che la decorrenza del termine di prescrizione deve fissarsi al momento
CP_ delle note di rettifica che hanno determinato l'insorgenza del debito contributivo.
In merito, nell'assenza di deduzioni e produzioni documentali delle parti, debbono richiamarsi i principi in ordine alla natura di eccezione in senso propria dell'eccezione di prescrizione, in quanto tale necessariamente fondata su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del Giudice, con la conseguenza che il debitore,
ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che,
permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. (cfr. Cass. 16326/2009; Cass. 15991/2018; Cass. Sez. Lav. 14135/2019).
In tal modo, considerato che non viene indicata la data delle note di rettifica DM10 poste a base del credito, l'eccezione di prescrizione deve rigettarsi.
Si aggiunge, infine, che la parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione nel merito del credito, limitando la contestazione dell'avviso di addebito all'affermata prescrizione del credito.
Il ricorso deve dunque rigettarsi.
3 Le ragioni della decisione determinano la compensazione delle spese di lite, dovendosi tener conto della richiamata assenza di deduzioni e produzioni documentali anche da parte
CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 3.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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