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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7230 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, in persona dei Signori Magistrati:
Presidente rel. est. 1) dott.ssa Sofia Rotunno
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere
4) dott.ssa Annamaria Nazzaro Consigliere on.
5) dott. Sandro Montanari Consigliere on.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello iscritto al n. 51048/2025 V.G.
su ricorso di Parte_1 nata ad [...] il [...] (c.f. C.F. 1 e residente in [...], Via ' C.F. 2 ), presso dei Latini, 28-00048, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Ciapetti (c.f. il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Marianna Dionigi n. 57
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. 3
), nella qualità di curatore speciale e difensore del minore avv. Marco Grazioli (c.f.
Persona_1 nato a [...] il [...], giusta nomina del Tribunale per i Minorenni di
Roma con decreto del 24.04.2025, rappresentato e difeso da se stesso e domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Ippolito Nievo n. 61
Controparte_1 presso il TRIBUNALE per i MINORENNI di ROMA
APPELLATI
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENUTO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 462/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di
Roma il 24/04/2025 e pubblicata in data 23/05/2025, limitatamente alla parte in cui in via provvisoria e urgente è stato disposto il collocamento del minore nato a [...] il 17 agosto Persona_1
2020, in idonea Casa-Famiglia disgiuntamente dalla madre, con divieto per chiunque di allontanarvelo svolgimento del fatto e motivi della decisione
Parte_1 madre del minore Persona_1 Con ricorso depositato in data 26 giugno 2025
,
nato a [...] il [...], ha proposto appello avverso la avverso la sentenza n. 462/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 24/04/2025 e pubblicata in data 23/05/2025, con la quale era stato così testualmente disposto:
Visti gli artt. 330 e ss. del cc. e 473.bis.22 del c.p.c.,
pronunciando in via definitiva,
- dichiara il non luogo a provvedere nella procedura n. 264/23 r.g. cnt, essendo stata aperta su ricorso del P.M.M. la procedura tendente all'accertamento della situazione di abbandono del medesimo minore;
- condanna Controparte_2 nato a [...] il [...] e Parte_1 nata a [...] il [...], alla refusione delle spese della curatela speciale anticipate dall'Erario dello Stato, da liquidarsi con provvedimento separato;
in via provvisoria, urgente e immediatamente esecutiva,
- conferma la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
- conferma la nomina di tutore dei minori il Sindaco pro tempore del Comune di Nettuno;
- dispone il collocamento del minore presso una casa famiglia idonea, disgiuntamente dalla madre, con divieto per chiunque di allontanarvelo;
-conferma l'incarico del S.S. di Nettuno di sostenere e monitorare costantemente il nucleo familiare, verificando il prosieguo del percorso psicoterapeutico individuale materno e di recupero delle competenze genitoriali della stessa;
- incarica il tutore di regolamentare gli incontri tra il minore, la madre e gli altri parenti particolarmente significativi per lo stesso, che devono avvenire esclusivamente alla presenza di un operatore qualificato;
incarica il medesimo S.S. di indirizzare immediatamente il padre del minore, in caso di sua sopravvenuta liberazione dal regime detentivo, presso il D per la verifica dello stato delle dipendenze e presso un ente specialistico con esso convenzionato per l'accertamento del profilo di personalità e delle competenze genitoriali. MANDA urgentemente la Cancelleria per la notifica alle parti costituite, al Curatore Speciale e al Tutore, e per la comunicazione al Servizio sociale indicato e al PMM
L'appellante ha impugnato la sola parte della sentenza concernente il disposto collocamento del minore in Casa-Famiglia senza la madre, deducendo:
La necessità di confermare e rafforzare il ricongiungimento madre-figlio alla luce del 1. percorso positivo intrapreso dalla signora Parte_1 e del principio di proporzionalità delle misure limitative della responsabilità genitoriale;
La irragionevolezza dell'allontanamento e permanenza in Casa-Famiglia del minore, a fronte 2. della concreta e incondizionata disponibilità della rete familiare paterna ad accogliere e sostenere la diade madre-figlio.
In particolare, con riferimento al primo motivo di gravame, la Pt_1 ha rilevato che:
- nel disporre inizialmente l'allontanamento del minore da entrambi i genitori, il Tribunale per i Minorenni non aveva formulato alcun rilievo concreto riguardo alla figura materna, descritta come "madre affettuosa e presente" per la quale unico vulnus era rappresentato dalla coabitazione con il padre del minore, situazione non più attuale, a causa dello stato di detenzione del R_
- all'epoca la madre aveva subito manifestato un atteggiamento collaborativo, dichiarandosi disponibile all'inserimento Parte_2 n Casa-Famiglia, e il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 6 luglio
2023, aveva autorizzato il ricongiungimento;
- il percorso compiuto dalla Pt_1 dimostrava una significativa maturazione personale e genitoriale della donna, la quale aveva avviato un percorso di psicoterapia individuale, aveva conseguito la qualifica di
HACCP e di dog-sitter ed era riuscita a ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- il consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado aveva escluso in modo netto la presenza, nella appellante, di disturbi psicologici o della personalità, limitandosi a rilevare solo una certa "immaturità" dell'interessata.
Con riferimento al secondo motivo, l'appellante ha rilevato che:
- il primo giudice non aveva tenuto conto della concreta, persistente e pienamente incondizionata disponibilità della rete familiare paterna a occuparsi del minore e della madre, e tale omissione costituiva violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza delle misure limitative della responsabilità genitoriale;
- i nonni avevano messo a disposizione di madre e figlio un appartamento e si erano dichiarati disposti a "dare una mano per R_ "e ad "essere sempre presenti";
- i rapporti del minore con la famiglia paterna erano regolari e affettivamente significativi, recandosi i nonni regolarmente a far visita al nipote in Casa-Famiglia e avendo R_ trascorso con loro tre giorni durante le vacanze di Natale, riferendo poi di essere “stato molto bene” ed esprimendo il suo desiderio di ritornarci;
- anche la zia paterna, CP_4 aveva confermato la sua presenza affettiva e materiale a sostegno del minore.
L'appellante ha infine così concluso:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, in accoglimento del ricorso e contrariis rejectis:
• in via principale:
- integralmente riformare la sentenza del 24.04.2025, pubblicata in data 23.05.2025 e notificata allo scrivente procuratore in data 28.05.2025, nella parte in cui dispone il collocamento del minore [...]
Persona_1 resso una casa-famiglia disgiuntamente dalla madre e afferma l'assenza di disponibilità della rete familiare;
- Persona_1per l'effetto, revocare il disposto collocamento del minore in casa-famiglia disgiuntamente dalla madre riconoscendo il significativo e documentato percorso di crescita personale e di acquisizione di autonomia intrapreso dalla madre e, quindi, disporre l'immediato ricongiungimento del minore con l'Appellante in autonomia abitativa o, in subordine, un ricongiungimento in diade presso una casa-famiglia;
porre definitivamente fine alla prolungata e inutile istituzionalizzazione del minore Persona_1
[...] che ad oggi è "istituzionalizzato" da due anni e mezzo e mostra già difficoltà di adattamento, consentendogli di rientrare in un contesto familiare stabile, supportivo e affettivo, come desiderato anche dal minore stesso;
⚫in via subordinata: - disporre l'affidamento del minore Persona_1 presso l'abitazione dei nonni paterni i quali hanno più volte manifestato la volontà e la possibilità di ospitarlo presso la loro abitazione di proprietà, possedendo tutti i mezzi economici necessari per il suo sostentamento.
Con decreto del 16 luglio 2025 il Presidente di questa Sezione ha ordinato la notifica del ricorso introduttivo al PMM e alle controparti entro il 10 settembre 2025, a cura della parte reclamante, concedendo ai reclamati termine fino al 10 ottobre 2025 per le rispettive deduzioni e per il deposito della documentazione prodotta in primo grado, e ha disposto che a cura dei Servizi Sociali competenti si provvedesse entro il 15 ottobre 2025 a fornire informazioni aggiornate sul minore e sul relativo nucleo familiare, riservandosi, all'esito, di decidere in Camera di Consiglio.
Il 18 settembre 2025 si è costituita in giudizio l'avv. Marco Grazioli, Curatore Speciale del minore, il quale ha evidenziato che:
- la decisione del giudice di prime cure era stata assunta dopo una attenta ed accurata istruttoria, nel corso della quale erano state valutate le competenze genitoriali della odierna appellante, anche mediante una consulenza tecnica d'ufficio;
- la madre era risultata non adeguata ad occuparsi autonomamente del figlio, nonostante gli interventi di aiuto e di supporto attivati in suo favore;
- anche il percorso psicoterapico avviato non aveva consentito un sufficiente recupero delle funzioni genitoriali materne in tempi compatibili con le necessità di crescita del bambino;
-nella nota del 19.05.2025 della attuale Casa-Famiglia, depositata nell'ambito del procedimento pendente presso il Tribunale per i Minorenni volto all'accertamento dello stato di abbandono, si leggeva che all'epoca la Pt 1 era in maternità e trascorreva gran parte della giornata in Casa-Famiglia, dichiarando di non farcela a far fronte alle esigenze del bambino, il quale, da parte sua, provava rabbia per non essere adeguatamente considerato dalla genitrice;
nella suddetta relazione si leggeva, inoltre, che, in sede di colloquio con l'assistente sociale, la ricorrente aveva riferito di essere andata a vivere da circa un mese, dopo l'inserimento del figlio R_ in struttura, a Roma, in via Gogol n. 38, presso suo attuale compagno, sig. Persona_2 da lei '
conosciuto circa un anno prima, sul posto di lavoro;
di incontrare il figlio giovedì pomeriggio, con possibilità di sentirlo telefonicamente una volta a settimana;
di volersi ricongiungere a Per_1, o comunque di volerlo vedere collocato presso i nonni paterni;
di essersi recata presso il Consultorio
Familiare della ASL Roma 2 - Distretto 9, al fine di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità, come richiesto dal Tribunale;
- durante la convocazione dei familiari paterni (nonni e zia) avvenuta il 14.3.25, prima della emanazione della sentenza impugnata, i suddetti avevano espresso la sola disponibilità a coadiuvare la madre, mettendo a disposizione della stessa e del minore una casa sita di fronte all'abitazione dei nonni. Non vi era quindi stata una richiesta di affidamento, ma una mera disponibilità a sostenere la madre, anche economicamente;
- nell'ambito del procedimento per la verifica dello stato di abbandono del minore erano ancora in corso ulteriori accertamenti (prossima udienza fissata per il 18 dicembre 2025).
Il Curatore ha quindi concluso per la conferma del provvedimento impugnato.
In data 12 novembre 2025 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Ciò posto, va rilevato che con riferimento al caso di specie, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con il provvedimento impugnato, ha disposto in via provvisoria e urgente il collocamento del minore presso una idonea Casa-famiglia, senza la madre, sulla base delle acquisite risultanze istruttorie, e in particolare, delle dichiarazioni rese all'udienza del 14 marzo 2025 dal responsabile della Casa-Famiglia che all'epoca ospitava madre e figlio, il quale aveva segnalato la permanenza di criticità materne nel prendersi cura del figlioletto, anche alla luce dello stato di gravidanza in cui all'epoca la donna versava.
Al fine di meglio inquadrare la vicenda in oggetto, va rilevato che:
-Con ricorso del 02/12/2022, il PM presso il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva chiesto l'apertura di un procedimento a tutela del minore Persona_1 nato a [...] il [...], con limitazione della responsabilità genitoriale del padre, la nomina di un curatore speciale, la valutazione delle competenze genitoriali della madre, l'incarico ai servizi di procedere alla valutazione delle competenze genitoriali del padre e alla elaborazione di un percorso terapeutico presso il SERD, essendo emerso dagli atti della Procura che il suddetto minore viveva in un contesto familiare pregiudizievole, in ragione delle persistenti e ripetute condotte violente del padre, Controparte_2 il quale faceva abuso di sostanze alcoliche, era gravato da precedenti penali per lesioni e aveva subito un ricovero presso il
DSM dell'Ospedale Civile San Giuseppe di Albano con diagnosi di "psicosi NAS" (cfr. CNR Questura di
Roma-XII Distretto di Pubblica Sicurezza di Monteverde del 20/10/2022 e Verbale dimissioni dell'Ospedale Civile San Giuseppe del 15/10/2022);
- Alla luce delle suddette informazioni, con decreto del 21/12/2022 il Tribunale per i Minorenni aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori, nominando il Sindaco del Comune di Nettuno quale Tutore e l'avv. Marco Grazioli quale Curatore speciale del minore, e incaricando i competenti Servizi Sociali di svolgere un'accurata indagine socio-ambientale sulla condizione di vita del minore e di verificare le competenze genitoriali della madre e del padre, nonché
l'eventuale dipendenza di quest'ultimo da sostanze alcoliche, con ogni opportuno intervento di sostegno;
- A causa della iniziale irreperibilità del minore e della madre, il procedimento era stato definito con decreto del 24.03.2023, con incarico alle forze dell'ordine di rintracciare il minore e di inserirlo in adeguata struttura;
Con successivo ricorso del 26.04.2023, il PMM aveva chiesto l'apertura di un nuovo procedimento, in
-
relazione alla comunicazione della Questura di Roma-XII Distretto di Pubblica Sicurezza del
26.04.2023, dalla quale risultava che il minore era stato rintracciato e inserito presso la Casa-Famiglia
"Il Girasole" di Subiaco, mentre il padre era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale;
Con decreto del 09.05.2023, il Tribunale aveva nuovamente disposto la sospensione di entrambi i
-
genitori dalla responsabilità genitoriale, confermando la nomina del Tutore e del Curatore Speciale e disponendo l'inserimento del bambino in Casa-famiglia, con possibilità di visita per i genitori secondo le indicazioni del tutore. Con lo stesso provvedimento, era stato dato incarico al Servizio Sociale del
Comune di Roma-Municipio XII di svolgere un'accurata indagine sul nucleo e ai servizi specialistici dell Pt_3 di verificare l'eventuale condizione di dipendenza da sostanze di entrambi i genitori, nonché la loro condizione psichica e le loro competenze genitoriali;
- In data 10.05.2023, si era costituita in giudizio la madre del minore, chiedendo la reintegra nella piena responsabilità genitoriale, l'inserimento madre-bambino presso una Casa-Famiglia e la revoca della nomina del Curatore speciale, richieste alle quali si era sostanzialmente associato anche il padre, costituitosi il 19.05.2023 con autonoma comparsa;
- Con decreto del 5.6.23 il Tribunale per i Minorenni aveva nominato un consulente tecnico di ufficio per la valutazione delle capacità genitoriali e aveva disposto l'inserimento del minore presso idonea Casa-
Famiglia unitamente alla madre, se consenziente;
,avevaCon relazione depositata il 10.11.2023 il consulente tecnico di ufficio, prof. Per_3
-
evidenziato che il minore appariva affezionato alla madre, la quale sembrava però faticare a lasciarsi andare verso il bambino, mostrando di non avere adeguate competenze relazionali. Alla luce di quanto emerso dalla valutazione dell'interazione madre-figlio, di quanto riferito dalla CF e dell'osservazione effettuata sulla Pt_1, il CTU aveva ritenuto necessario preservare il bambino dal contesto familiare d'origine, pur dovendo continuarsi a supportare all'interno della Casa-Famiglia la madre, la quale secondo il perito presentava un livello cognitivo inferiore alla media (dall'elaborato peritale era emerso, quanto alla Pt_1, "scarsa capacità di immedesimarsi con l'età del minore;
scarsa varietà di sistemi motivazionali e correttivi;
superficialità nel costruire modelli di comportamento funzionali alle autonomie e alla crescita individuale. È assente la mentalizzazione (...) dalla valutazione della qualità dell'interazione diretta madre - figlio emerge uno stile emotivo freddo da parte della madre: ella sembra scarsamente in grado di leggere i segnali del bambino e si rivolge a Persona_1 come se si relazionasse con un suo pari, non riuscendo a rispondere alle continue stimolazioni e sollecitazioni del figlio. La mamma non risulta ancora possedere una maturità genitoriale tale da poter garantire uno sviluppo psico-emotivo adeguato del minore.". Il consulente aveva evidenziato la necessità per la Cella di intraprendere un intervento psicoterapeutico ed educativo volto a favorire una maturazione della personalità e, conseguentemente, delle funzioni genitoriali. Non era stato, invece, possibile procedere alla valutazione del padre, per mancanza di disponibilità economica idonea a sostenere i costi della consulenza;
- Il percorso della Pt 1 in Casa-Famiglia era stato altalenante: nella prima relazione, del 09.03.2024 si erano evidenziati gli enormi benefici derivanti dall'accoglienza madre-figlio e l'impegno profuso dalla donna nel suo percorso di cambiamento;
nella relazione del 17/09/2024 era stato evidenziato che permanevano le problematiche relative alla scarsa cura degli ambienti e alla pulizia personale del figlio, nonché la difficoltà della madre di sintonizzarsi sui bisogni di R_ per soddisfarne le necessità primarie;
la signora aveva trovato un lavoro come addetta alle pulizie presso un condominio, con contratto part time;
dalla relazione di aggiornamento del 18.11.2024 era emerso che la madre, nel mese di settembre 2024, aveva interrotto il percorso psicoterapico, saltando più volte i colloqui anche con le educatrici, e manifestando il suo malessere e la volontà di non voler più rimanere in struttura;
permanevano le difficoltà di sintonizzarsi sui bisogni del figlio e aumentavano le occasioni di tensione con il piccolo, con conseguente accentuarsi del malessere di Per 1 ; alla udienza del 14.03.2025,
l'assistente sociale aveva segnalato il permanere delle criticità e la difficoltà del bambino "di sintonizzarsi con la madre ed è lui che cerca un aggancio con la madre;
in alcuni momenti lui è l'adulto della situazione in altra mostra rabbia. Questo emerge anche a scuola.", evidenziando che la Pt_1 aveva ripreso la psicoterapia, ma non si riscontravano miglioramenti significativi, permanendo i limiti già emersi in precedenza, e sottolineando che la "signora ha scoperto della gravidanza attualmente in corso al terzo mese e ci ha detto che è intenzionata a tenere il bambino e questa gravidanza la mette ulteriormente in difficoltà nel prendersi cura di R_ Anche durante i colloqui non parla mai di
Per 1 ma è sempre focalizzata su di sé, parla di R_ solo quando è sollecitata da noi e dalle nostre domande. La signora ha un progetto con questo compagno conosciuto sul luogo di lavoro nell'estate scorsa (...). La nostra idea è di andare in direzione di un affidamento etero-familiare. Nel caso in cui sia intra familiare, bisognerebbe far fare una indagine sul nucleo familiare della zia, se ci fosse richiesta da parte sua. Lei sarebbe d'accordo su mandare R_ dai nonni e lei ha dichiarato si concentrerebbe sul bimbo che attende.";
- Nella nota del 19.05.2025 della attuale casa-famiglia, depositata in seno al procedimento pendente presso il Tribunale per i Minorenni volto per l'accertamento dello stato di abbandono si leggeva che "la sig.ra Pt 1 è in maternità dal lavoro, pertanto trascorre gran parte della giornata in casa famiglia. Tale nuova gestione del tempo e della quotidianità, sembrerebbe aver determinato per la sig.ra Pt_1 una crescente complessità nella gestione di R_, in particolar modo dal punto di vista emotivo. Se da un lato, la sig.ra Pt_1 verbalizza agli operatori della struttura di "non farcela" a far fronte alle richieste e ai bisogni di R_, dall'altra il minore in casa-famiglia mostra spesso rabbia, pianto inconsolabile e mette in atto atteggiamenti aggressivi nei confronti della figura materna mentre a scuola viene osservato dalle insegnanti che il bambino è molto provato, arrabbiato e poco collaborativo. Rispetto a quanto riportato, ai aggiunga a ciò che il bambino inizia a verbalizzare il proprio stato d'animo alle educatrici, raccontando, ad esempio, di provare rabbia. Il Servizio scrivente pertanto esprime preoccupazione per lo stato emotivo del minore, riscontrando nelle condotte genitoriali materne una persistente difficoltà nel riconoscere, comprendere e rispondere in modo adeguato ai bisogni affettivi, relazionali e di contenimento del figlio. Tale mancanza di sintonizzazione rischia di compromettere il benessere emotivo e lo sviluppo psicoaffettivo del bambino. Inoltre, il Servizio scrivente comunica che la sig.ra Pt 1 e il minore Persona_1 da tempo non più residenti o domiciliati presso il Comune di و
Nettuno, hanno ottenuto la residenza fittizia presso il Municipio IX di Roma, territorio sul quale la Casa
Famiglia ospitante insiste e presso cui la diade madre-figlio è attualmente domiciliata";
nella più recente relazione del Servizio Sociale di Nettuno, depositata il 10 ottobre 2025, si legge, infine, che il 9 giugno 2025 Persona_1 è stato inserito presso la struttura di accoglienza per minori 66 Persona_4 ", ove il bambino si è adattato rapidamente al nuovo contesto, manifestando buone capacità di socializzazione, spiccata affettività e progressivo incremento della sicurezza personale, rispondendo positivamente agli stimoli educativi ricevuti;
il minore risulta autonomo nell'alimentazione, mostra disponibilità e rispetto delle regole comunitarie e sotto il profilo dello sviluppo presenta un livello adeguato e tendenzialmente avanzato sia sul piano espressivo sia su quello recettivo;
dal 15 settembre 2025 ha iniziato a frequentare l'ultimo anno della scuola dell'infanzia e dal
2 ottobre 2025 partecipa a un corso di gioco-sport propedeutico alla ginnastica artistica, attività che affronta con entusiasmo e partecipazione;
la Pt_1 si presenta sempre puntuale agli incontri con il figlio, mostrando un atteggiamento collaborativo nei confronti degli operatori della struttura;
la donna porta con sé merenda, giochi e materiale scolastico da utilizzare durante gli incontri;
la donna appare maggiormente disponibile ad accogliere le strategie educative suggerite dalle operatrici della casa- famiglia al fine di rendere più sereno il momento dei saluti con R_ ; anche le visite con la zia paterna e i nonni materni si svolgono in modo positivo: i familiari si sono mostrati premurosi e attenti ai bisogni del bambino, presentandosi agli incontri puntuali con giochi da condividere con il bambino ed interagendo in modo partecipe ed affettuoso;
la zia paterna ha dichiarato al servizio sociale di non poter assumere la cura diretta del minore, pur rendendosi disponibile a fornire supporto affettivo e relazionale;
i nonni paterni durante l'incontro con il servizio sono apparsi in condizioni di trascuratezza sotto il profilo igienico-personale, e hanno mostrato difficoltà nel ricostruire in maniera coerente e cronologica gli eventi che hanno determinato l'avvio del procedimento che ha coinvolto il nipotino;
la madre in un primo tempo si era trasferita presso l'abitazione del nuovo compagno, in previsione della nascita della loro bambina, avvenuta nel mese di settembre 2025, e successivamente, ha cambiato domicilio, trasferendosi nel Municipio VIII, presso un parente del compagno;
la donna ha intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità e lavora presso una ditta di pulizie, percependo un reddito mensile di circa euro 400,00; attualmente si trova in congedo di maternità.
A parere di questa Corte, tutte le evidenziate emergenze istruttorie costituiscono elementi sintomatici di una perdurante situazione di criticità che tuttora interessa il nucleo familiare in questione, in seguito alla nuova gravidanza della Pt_1 e alle difficoltà da quest'ultima chiaramente manifestate a rimanere nella struttura che la ospitava con il figlioletto e a far fronte ai bisogni del piccolo Persona_1 sicché deve ritenersi che correttamente il primo giudice abbia ritenuto opportuno arginare in via provvisoria e urgente il grave rischio al quale il minore sarebbe rimasto esposto con il mantenimento di quell'assetto, essendo all'epoca ormai prossima la nascita della secondogenita della Pt_1, con immaginabili riflessi negativi di tale nuova situazione sul minore, il quale già durante l'ultimo periodo di collocamento madre-figlio in Casa-Famiglia aveva più volte manifestato la sua rabbia per non essere adeguatamente considerato dalla genitrice, che a sua volta si dichiarava non in grado di prendersi cura del figlioletto.
Attualmente la Pt_1 vive con il suo nuovo compagno e con la figlioletta di appena tre mesi, nata nel mese di settembre 2025, e deve ritenersi che un collocamento del minore presso la madre, come da questa richiesto in via principale, determinerebbe nel piccolo un grave disagio per il cambiamento di ambiente e per l'inserimento in un nucleo familiare a lui del tutto estraneo, con la presenza della sorellina che potrebbe alimentare in lui sentimenti di rabbia e di gelosia, alterando l'equilibrio raggiunto nella nuova struttura, ove il bambino si è subito ben inserito e ambientato, come risulta dalla relazione del 10 ottobre 2025 della Casa-Famiglia.
Va anche decisamente esclusa l'ipotesi di un affidamento del minore ai nonni paterni, come richiesto dall'appellante in via subordinata, posto che, diversamente da quanto rappresentato dalla madre, dalla relazione di aggiornamento è chiaramente emerso che gli avi, pur manifestando sincero affetto e attaccamento verso il minore, sono tuttavia apparsi non pienamente consapevoli della complessità dell'impegno richiesto per prendersi cura di lui e, in ogni caso, si sono unicamente limitati a offrire alla
Pt 1 una sistemazione abitativa, soluzione evidentemente ormai non più praticabile, a causa della presenza del nuovo compagno della donna e della neonata, soggetti entrambi estranei al nucleo familiare paterno del piccolo Persona_1 . Anche alla udienza del 14 marzo 2025 i nonni avevano espressamente dichiarato "si, la nostra disponibilità è di mettere a disposizione di Pt_1 una casa ed un aiuto economico"). Quanto alla zia paterna, la stessa ha espressamente ribadito al Servizio Sociale di poter offrire solo un supporto alle figure genitoriali, ma di non essere in condizione di occuparsi direttamente ed in modo continuativo del bambino.
Ritiene, in definitiva, questa Corte che anche alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie acquisite nel presente grado del giudizio, oltre che di quelle già valutate dal primo giudicante, la soluzione assunta in via di urgenza dal ia allo stato la più idonea ad assicurare l'interesse del minore, in attesa di future evoluzioni della situazione, da valutarsi nel prosieguo del giudizio di primo grado solo all'esito di un eventuale positivo superamento del percorso di sostegno che l'odierna appellante dovrà impegnarsi a seguire per il pieno recupero della propria genitorialità.
L'appello deve essere quindi respinto, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
In considerazione della estrema delicatezza della vicenda esaminata e della rilevanza degli interessi coinvolti, possono integralmente compensarsi tra le parti le spese del presente procedimento di impugnazione p. q. m.
- rigetta l'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 26 giugno 2025, avverso la sentenza n. 462/2025 emessa il 24 aprile 2025 dal Tribunale per i Minorenni di Roma nell'ambito del procedimento n. 264/2023 RG, confermando, per l'effetto, il provvedimento impugnato.
- compensa per intero tra le parti le spese del presente grado.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, 18 novembre 2025
Il Presidente rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, in persona dei Signori Magistrati:
Presidente rel. est. 1) dott.ssa Sofia Rotunno
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere
4) dott.ssa Annamaria Nazzaro Consigliere on.
5) dott. Sandro Montanari Consigliere on.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello iscritto al n. 51048/2025 V.G.
su ricorso di Parte_1 nata ad [...] il [...] (c.f. C.F. 1 e residente in [...], Via ' C.F. 2 ), presso dei Latini, 28-00048, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Ciapetti (c.f. il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Marianna Dionigi n. 57
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. 3
), nella qualità di curatore speciale e difensore del minore avv. Marco Grazioli (c.f.
Persona_1 nato a [...] il [...], giusta nomina del Tribunale per i Minorenni di
Roma con decreto del 24.04.2025, rappresentato e difeso da se stesso e domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Ippolito Nievo n. 61
Controparte_1 presso il TRIBUNALE per i MINORENNI di ROMA
APPELLATI
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENUTO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 462/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di
Roma il 24/04/2025 e pubblicata in data 23/05/2025, limitatamente alla parte in cui in via provvisoria e urgente è stato disposto il collocamento del minore nato a [...] il 17 agosto Persona_1
2020, in idonea Casa-Famiglia disgiuntamente dalla madre, con divieto per chiunque di allontanarvelo svolgimento del fatto e motivi della decisione
Parte_1 madre del minore Persona_1 Con ricorso depositato in data 26 giugno 2025
,
nato a [...] il [...], ha proposto appello avverso la avverso la sentenza n. 462/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 24/04/2025 e pubblicata in data 23/05/2025, con la quale era stato così testualmente disposto:
Visti gli artt. 330 e ss. del cc. e 473.bis.22 del c.p.c.,
pronunciando in via definitiva,
- dichiara il non luogo a provvedere nella procedura n. 264/23 r.g. cnt, essendo stata aperta su ricorso del P.M.M. la procedura tendente all'accertamento della situazione di abbandono del medesimo minore;
- condanna Controparte_2 nato a [...] il [...] e Parte_1 nata a [...] il [...], alla refusione delle spese della curatela speciale anticipate dall'Erario dello Stato, da liquidarsi con provvedimento separato;
in via provvisoria, urgente e immediatamente esecutiva,
- conferma la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
- conferma la nomina di tutore dei minori il Sindaco pro tempore del Comune di Nettuno;
- dispone il collocamento del minore presso una casa famiglia idonea, disgiuntamente dalla madre, con divieto per chiunque di allontanarvelo;
-conferma l'incarico del S.S. di Nettuno di sostenere e monitorare costantemente il nucleo familiare, verificando il prosieguo del percorso psicoterapeutico individuale materno e di recupero delle competenze genitoriali della stessa;
- incarica il tutore di regolamentare gli incontri tra il minore, la madre e gli altri parenti particolarmente significativi per lo stesso, che devono avvenire esclusivamente alla presenza di un operatore qualificato;
incarica il medesimo S.S. di indirizzare immediatamente il padre del minore, in caso di sua sopravvenuta liberazione dal regime detentivo, presso il D per la verifica dello stato delle dipendenze e presso un ente specialistico con esso convenzionato per l'accertamento del profilo di personalità e delle competenze genitoriali. MANDA urgentemente la Cancelleria per la notifica alle parti costituite, al Curatore Speciale e al Tutore, e per la comunicazione al Servizio sociale indicato e al PMM
L'appellante ha impugnato la sola parte della sentenza concernente il disposto collocamento del minore in Casa-Famiglia senza la madre, deducendo:
La necessità di confermare e rafforzare il ricongiungimento madre-figlio alla luce del 1. percorso positivo intrapreso dalla signora Parte_1 e del principio di proporzionalità delle misure limitative della responsabilità genitoriale;
La irragionevolezza dell'allontanamento e permanenza in Casa-Famiglia del minore, a fronte 2. della concreta e incondizionata disponibilità della rete familiare paterna ad accogliere e sostenere la diade madre-figlio.
In particolare, con riferimento al primo motivo di gravame, la Pt_1 ha rilevato che:
- nel disporre inizialmente l'allontanamento del minore da entrambi i genitori, il Tribunale per i Minorenni non aveva formulato alcun rilievo concreto riguardo alla figura materna, descritta come "madre affettuosa e presente" per la quale unico vulnus era rappresentato dalla coabitazione con il padre del minore, situazione non più attuale, a causa dello stato di detenzione del R_
- all'epoca la madre aveva subito manifestato un atteggiamento collaborativo, dichiarandosi disponibile all'inserimento Parte_2 n Casa-Famiglia, e il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 6 luglio
2023, aveva autorizzato il ricongiungimento;
- il percorso compiuto dalla Pt_1 dimostrava una significativa maturazione personale e genitoriale della donna, la quale aveva avviato un percorso di psicoterapia individuale, aveva conseguito la qualifica di
HACCP e di dog-sitter ed era riuscita a ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- il consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado aveva escluso in modo netto la presenza, nella appellante, di disturbi psicologici o della personalità, limitandosi a rilevare solo una certa "immaturità" dell'interessata.
Con riferimento al secondo motivo, l'appellante ha rilevato che:
- il primo giudice non aveva tenuto conto della concreta, persistente e pienamente incondizionata disponibilità della rete familiare paterna a occuparsi del minore e della madre, e tale omissione costituiva violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza delle misure limitative della responsabilità genitoriale;
- i nonni avevano messo a disposizione di madre e figlio un appartamento e si erano dichiarati disposti a "dare una mano per R_ "e ad "essere sempre presenti";
- i rapporti del minore con la famiglia paterna erano regolari e affettivamente significativi, recandosi i nonni regolarmente a far visita al nipote in Casa-Famiglia e avendo R_ trascorso con loro tre giorni durante le vacanze di Natale, riferendo poi di essere “stato molto bene” ed esprimendo il suo desiderio di ritornarci;
- anche la zia paterna, CP_4 aveva confermato la sua presenza affettiva e materiale a sostegno del minore.
L'appellante ha infine così concluso:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, in accoglimento del ricorso e contrariis rejectis:
• in via principale:
- integralmente riformare la sentenza del 24.04.2025, pubblicata in data 23.05.2025 e notificata allo scrivente procuratore in data 28.05.2025, nella parte in cui dispone il collocamento del minore [...]
Persona_1 resso una casa-famiglia disgiuntamente dalla madre e afferma l'assenza di disponibilità della rete familiare;
- Persona_1per l'effetto, revocare il disposto collocamento del minore in casa-famiglia disgiuntamente dalla madre riconoscendo il significativo e documentato percorso di crescita personale e di acquisizione di autonomia intrapreso dalla madre e, quindi, disporre l'immediato ricongiungimento del minore con l'Appellante in autonomia abitativa o, in subordine, un ricongiungimento in diade presso una casa-famiglia;
porre definitivamente fine alla prolungata e inutile istituzionalizzazione del minore Persona_1
[...] che ad oggi è "istituzionalizzato" da due anni e mezzo e mostra già difficoltà di adattamento, consentendogli di rientrare in un contesto familiare stabile, supportivo e affettivo, come desiderato anche dal minore stesso;
⚫in via subordinata: - disporre l'affidamento del minore Persona_1 presso l'abitazione dei nonni paterni i quali hanno più volte manifestato la volontà e la possibilità di ospitarlo presso la loro abitazione di proprietà, possedendo tutti i mezzi economici necessari per il suo sostentamento.
Con decreto del 16 luglio 2025 il Presidente di questa Sezione ha ordinato la notifica del ricorso introduttivo al PMM e alle controparti entro il 10 settembre 2025, a cura della parte reclamante, concedendo ai reclamati termine fino al 10 ottobre 2025 per le rispettive deduzioni e per il deposito della documentazione prodotta in primo grado, e ha disposto che a cura dei Servizi Sociali competenti si provvedesse entro il 15 ottobre 2025 a fornire informazioni aggiornate sul minore e sul relativo nucleo familiare, riservandosi, all'esito, di decidere in Camera di Consiglio.
Il 18 settembre 2025 si è costituita in giudizio l'avv. Marco Grazioli, Curatore Speciale del minore, il quale ha evidenziato che:
- la decisione del giudice di prime cure era stata assunta dopo una attenta ed accurata istruttoria, nel corso della quale erano state valutate le competenze genitoriali della odierna appellante, anche mediante una consulenza tecnica d'ufficio;
- la madre era risultata non adeguata ad occuparsi autonomamente del figlio, nonostante gli interventi di aiuto e di supporto attivati in suo favore;
- anche il percorso psicoterapico avviato non aveva consentito un sufficiente recupero delle funzioni genitoriali materne in tempi compatibili con le necessità di crescita del bambino;
-nella nota del 19.05.2025 della attuale Casa-Famiglia, depositata nell'ambito del procedimento pendente presso il Tribunale per i Minorenni volto all'accertamento dello stato di abbandono, si leggeva che all'epoca la Pt 1 era in maternità e trascorreva gran parte della giornata in Casa-Famiglia, dichiarando di non farcela a far fronte alle esigenze del bambino, il quale, da parte sua, provava rabbia per non essere adeguatamente considerato dalla genitrice;
nella suddetta relazione si leggeva, inoltre, che, in sede di colloquio con l'assistente sociale, la ricorrente aveva riferito di essere andata a vivere da circa un mese, dopo l'inserimento del figlio R_ in struttura, a Roma, in via Gogol n. 38, presso suo attuale compagno, sig. Persona_2 da lei '
conosciuto circa un anno prima, sul posto di lavoro;
di incontrare il figlio giovedì pomeriggio, con possibilità di sentirlo telefonicamente una volta a settimana;
di volersi ricongiungere a Per_1, o comunque di volerlo vedere collocato presso i nonni paterni;
di essersi recata presso il Consultorio
Familiare della ASL Roma 2 - Distretto 9, al fine di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità, come richiesto dal Tribunale;
- durante la convocazione dei familiari paterni (nonni e zia) avvenuta il 14.3.25, prima della emanazione della sentenza impugnata, i suddetti avevano espresso la sola disponibilità a coadiuvare la madre, mettendo a disposizione della stessa e del minore una casa sita di fronte all'abitazione dei nonni. Non vi era quindi stata una richiesta di affidamento, ma una mera disponibilità a sostenere la madre, anche economicamente;
- nell'ambito del procedimento per la verifica dello stato di abbandono del minore erano ancora in corso ulteriori accertamenti (prossima udienza fissata per il 18 dicembre 2025).
Il Curatore ha quindi concluso per la conferma del provvedimento impugnato.
In data 12 novembre 2025 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Ciò posto, va rilevato che con riferimento al caso di specie, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con il provvedimento impugnato, ha disposto in via provvisoria e urgente il collocamento del minore presso una idonea Casa-famiglia, senza la madre, sulla base delle acquisite risultanze istruttorie, e in particolare, delle dichiarazioni rese all'udienza del 14 marzo 2025 dal responsabile della Casa-Famiglia che all'epoca ospitava madre e figlio, il quale aveva segnalato la permanenza di criticità materne nel prendersi cura del figlioletto, anche alla luce dello stato di gravidanza in cui all'epoca la donna versava.
Al fine di meglio inquadrare la vicenda in oggetto, va rilevato che:
-Con ricorso del 02/12/2022, il PM presso il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva chiesto l'apertura di un procedimento a tutela del minore Persona_1 nato a [...] il [...], con limitazione della responsabilità genitoriale del padre, la nomina di un curatore speciale, la valutazione delle competenze genitoriali della madre, l'incarico ai servizi di procedere alla valutazione delle competenze genitoriali del padre e alla elaborazione di un percorso terapeutico presso il SERD, essendo emerso dagli atti della Procura che il suddetto minore viveva in un contesto familiare pregiudizievole, in ragione delle persistenti e ripetute condotte violente del padre, Controparte_2 il quale faceva abuso di sostanze alcoliche, era gravato da precedenti penali per lesioni e aveva subito un ricovero presso il
DSM dell'Ospedale Civile San Giuseppe di Albano con diagnosi di "psicosi NAS" (cfr. CNR Questura di
Roma-XII Distretto di Pubblica Sicurezza di Monteverde del 20/10/2022 e Verbale dimissioni dell'Ospedale Civile San Giuseppe del 15/10/2022);
- Alla luce delle suddette informazioni, con decreto del 21/12/2022 il Tribunale per i Minorenni aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori, nominando il Sindaco del Comune di Nettuno quale Tutore e l'avv. Marco Grazioli quale Curatore speciale del minore, e incaricando i competenti Servizi Sociali di svolgere un'accurata indagine socio-ambientale sulla condizione di vita del minore e di verificare le competenze genitoriali della madre e del padre, nonché
l'eventuale dipendenza di quest'ultimo da sostanze alcoliche, con ogni opportuno intervento di sostegno;
- A causa della iniziale irreperibilità del minore e della madre, il procedimento era stato definito con decreto del 24.03.2023, con incarico alle forze dell'ordine di rintracciare il minore e di inserirlo in adeguata struttura;
Con successivo ricorso del 26.04.2023, il PMM aveva chiesto l'apertura di un nuovo procedimento, in
-
relazione alla comunicazione della Questura di Roma-XII Distretto di Pubblica Sicurezza del
26.04.2023, dalla quale risultava che il minore era stato rintracciato e inserito presso la Casa-Famiglia
"Il Girasole" di Subiaco, mentre il padre era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale;
Con decreto del 09.05.2023, il Tribunale aveva nuovamente disposto la sospensione di entrambi i
-
genitori dalla responsabilità genitoriale, confermando la nomina del Tutore e del Curatore Speciale e disponendo l'inserimento del bambino in Casa-famiglia, con possibilità di visita per i genitori secondo le indicazioni del tutore. Con lo stesso provvedimento, era stato dato incarico al Servizio Sociale del
Comune di Roma-Municipio XII di svolgere un'accurata indagine sul nucleo e ai servizi specialistici dell Pt_3 di verificare l'eventuale condizione di dipendenza da sostanze di entrambi i genitori, nonché la loro condizione psichica e le loro competenze genitoriali;
- In data 10.05.2023, si era costituita in giudizio la madre del minore, chiedendo la reintegra nella piena responsabilità genitoriale, l'inserimento madre-bambino presso una Casa-Famiglia e la revoca della nomina del Curatore speciale, richieste alle quali si era sostanzialmente associato anche il padre, costituitosi il 19.05.2023 con autonoma comparsa;
- Con decreto del 5.6.23 il Tribunale per i Minorenni aveva nominato un consulente tecnico di ufficio per la valutazione delle capacità genitoriali e aveva disposto l'inserimento del minore presso idonea Casa-
Famiglia unitamente alla madre, se consenziente;
,avevaCon relazione depositata il 10.11.2023 il consulente tecnico di ufficio, prof. Per_3
-
evidenziato che il minore appariva affezionato alla madre, la quale sembrava però faticare a lasciarsi andare verso il bambino, mostrando di non avere adeguate competenze relazionali. Alla luce di quanto emerso dalla valutazione dell'interazione madre-figlio, di quanto riferito dalla CF e dell'osservazione effettuata sulla Pt_1, il CTU aveva ritenuto necessario preservare il bambino dal contesto familiare d'origine, pur dovendo continuarsi a supportare all'interno della Casa-Famiglia la madre, la quale secondo il perito presentava un livello cognitivo inferiore alla media (dall'elaborato peritale era emerso, quanto alla Pt_1, "scarsa capacità di immedesimarsi con l'età del minore;
scarsa varietà di sistemi motivazionali e correttivi;
superficialità nel costruire modelli di comportamento funzionali alle autonomie e alla crescita individuale. È assente la mentalizzazione (...) dalla valutazione della qualità dell'interazione diretta madre - figlio emerge uno stile emotivo freddo da parte della madre: ella sembra scarsamente in grado di leggere i segnali del bambino e si rivolge a Persona_1 come se si relazionasse con un suo pari, non riuscendo a rispondere alle continue stimolazioni e sollecitazioni del figlio. La mamma non risulta ancora possedere una maturità genitoriale tale da poter garantire uno sviluppo psico-emotivo adeguato del minore.". Il consulente aveva evidenziato la necessità per la Cella di intraprendere un intervento psicoterapeutico ed educativo volto a favorire una maturazione della personalità e, conseguentemente, delle funzioni genitoriali. Non era stato, invece, possibile procedere alla valutazione del padre, per mancanza di disponibilità economica idonea a sostenere i costi della consulenza;
- Il percorso della Pt 1 in Casa-Famiglia era stato altalenante: nella prima relazione, del 09.03.2024 si erano evidenziati gli enormi benefici derivanti dall'accoglienza madre-figlio e l'impegno profuso dalla donna nel suo percorso di cambiamento;
nella relazione del 17/09/2024 era stato evidenziato che permanevano le problematiche relative alla scarsa cura degli ambienti e alla pulizia personale del figlio, nonché la difficoltà della madre di sintonizzarsi sui bisogni di R_ per soddisfarne le necessità primarie;
la signora aveva trovato un lavoro come addetta alle pulizie presso un condominio, con contratto part time;
dalla relazione di aggiornamento del 18.11.2024 era emerso che la madre, nel mese di settembre 2024, aveva interrotto il percorso psicoterapico, saltando più volte i colloqui anche con le educatrici, e manifestando il suo malessere e la volontà di non voler più rimanere in struttura;
permanevano le difficoltà di sintonizzarsi sui bisogni del figlio e aumentavano le occasioni di tensione con il piccolo, con conseguente accentuarsi del malessere di Per 1 ; alla udienza del 14.03.2025,
l'assistente sociale aveva segnalato il permanere delle criticità e la difficoltà del bambino "di sintonizzarsi con la madre ed è lui che cerca un aggancio con la madre;
in alcuni momenti lui è l'adulto della situazione in altra mostra rabbia. Questo emerge anche a scuola.", evidenziando che la Pt_1 aveva ripreso la psicoterapia, ma non si riscontravano miglioramenti significativi, permanendo i limiti già emersi in precedenza, e sottolineando che la "signora ha scoperto della gravidanza attualmente in corso al terzo mese e ci ha detto che è intenzionata a tenere il bambino e questa gravidanza la mette ulteriormente in difficoltà nel prendersi cura di R_ Anche durante i colloqui non parla mai di
Per 1 ma è sempre focalizzata su di sé, parla di R_ solo quando è sollecitata da noi e dalle nostre domande. La signora ha un progetto con questo compagno conosciuto sul luogo di lavoro nell'estate scorsa (...). La nostra idea è di andare in direzione di un affidamento etero-familiare. Nel caso in cui sia intra familiare, bisognerebbe far fare una indagine sul nucleo familiare della zia, se ci fosse richiesta da parte sua. Lei sarebbe d'accordo su mandare R_ dai nonni e lei ha dichiarato si concentrerebbe sul bimbo che attende.";
- Nella nota del 19.05.2025 della attuale casa-famiglia, depositata in seno al procedimento pendente presso il Tribunale per i Minorenni volto per l'accertamento dello stato di abbandono si leggeva che "la sig.ra Pt 1 è in maternità dal lavoro, pertanto trascorre gran parte della giornata in casa famiglia. Tale nuova gestione del tempo e della quotidianità, sembrerebbe aver determinato per la sig.ra Pt_1 una crescente complessità nella gestione di R_, in particolar modo dal punto di vista emotivo. Se da un lato, la sig.ra Pt_1 verbalizza agli operatori della struttura di "non farcela" a far fronte alle richieste e ai bisogni di R_, dall'altra il minore in casa-famiglia mostra spesso rabbia, pianto inconsolabile e mette in atto atteggiamenti aggressivi nei confronti della figura materna mentre a scuola viene osservato dalle insegnanti che il bambino è molto provato, arrabbiato e poco collaborativo. Rispetto a quanto riportato, ai aggiunga a ciò che il bambino inizia a verbalizzare il proprio stato d'animo alle educatrici, raccontando, ad esempio, di provare rabbia. Il Servizio scrivente pertanto esprime preoccupazione per lo stato emotivo del minore, riscontrando nelle condotte genitoriali materne una persistente difficoltà nel riconoscere, comprendere e rispondere in modo adeguato ai bisogni affettivi, relazionali e di contenimento del figlio. Tale mancanza di sintonizzazione rischia di compromettere il benessere emotivo e lo sviluppo psicoaffettivo del bambino. Inoltre, il Servizio scrivente comunica che la sig.ra Pt 1 e il minore Persona_1 da tempo non più residenti o domiciliati presso il Comune di و
Nettuno, hanno ottenuto la residenza fittizia presso il Municipio IX di Roma, territorio sul quale la Casa
Famiglia ospitante insiste e presso cui la diade madre-figlio è attualmente domiciliata";
nella più recente relazione del Servizio Sociale di Nettuno, depositata il 10 ottobre 2025, si legge, infine, che il 9 giugno 2025 Persona_1 è stato inserito presso la struttura di accoglienza per minori 66 Persona_4 ", ove il bambino si è adattato rapidamente al nuovo contesto, manifestando buone capacità di socializzazione, spiccata affettività e progressivo incremento della sicurezza personale, rispondendo positivamente agli stimoli educativi ricevuti;
il minore risulta autonomo nell'alimentazione, mostra disponibilità e rispetto delle regole comunitarie e sotto il profilo dello sviluppo presenta un livello adeguato e tendenzialmente avanzato sia sul piano espressivo sia su quello recettivo;
dal 15 settembre 2025 ha iniziato a frequentare l'ultimo anno della scuola dell'infanzia e dal
2 ottobre 2025 partecipa a un corso di gioco-sport propedeutico alla ginnastica artistica, attività che affronta con entusiasmo e partecipazione;
la Pt_1 si presenta sempre puntuale agli incontri con il figlio, mostrando un atteggiamento collaborativo nei confronti degli operatori della struttura;
la donna porta con sé merenda, giochi e materiale scolastico da utilizzare durante gli incontri;
la donna appare maggiormente disponibile ad accogliere le strategie educative suggerite dalle operatrici della casa- famiglia al fine di rendere più sereno il momento dei saluti con R_ ; anche le visite con la zia paterna e i nonni materni si svolgono in modo positivo: i familiari si sono mostrati premurosi e attenti ai bisogni del bambino, presentandosi agli incontri puntuali con giochi da condividere con il bambino ed interagendo in modo partecipe ed affettuoso;
la zia paterna ha dichiarato al servizio sociale di non poter assumere la cura diretta del minore, pur rendendosi disponibile a fornire supporto affettivo e relazionale;
i nonni paterni durante l'incontro con il servizio sono apparsi in condizioni di trascuratezza sotto il profilo igienico-personale, e hanno mostrato difficoltà nel ricostruire in maniera coerente e cronologica gli eventi che hanno determinato l'avvio del procedimento che ha coinvolto il nipotino;
la madre in un primo tempo si era trasferita presso l'abitazione del nuovo compagno, in previsione della nascita della loro bambina, avvenuta nel mese di settembre 2025, e successivamente, ha cambiato domicilio, trasferendosi nel Municipio VIII, presso un parente del compagno;
la donna ha intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità e lavora presso una ditta di pulizie, percependo un reddito mensile di circa euro 400,00; attualmente si trova in congedo di maternità.
A parere di questa Corte, tutte le evidenziate emergenze istruttorie costituiscono elementi sintomatici di una perdurante situazione di criticità che tuttora interessa il nucleo familiare in questione, in seguito alla nuova gravidanza della Pt_1 e alle difficoltà da quest'ultima chiaramente manifestate a rimanere nella struttura che la ospitava con il figlioletto e a far fronte ai bisogni del piccolo Persona_1 sicché deve ritenersi che correttamente il primo giudice abbia ritenuto opportuno arginare in via provvisoria e urgente il grave rischio al quale il minore sarebbe rimasto esposto con il mantenimento di quell'assetto, essendo all'epoca ormai prossima la nascita della secondogenita della Pt_1, con immaginabili riflessi negativi di tale nuova situazione sul minore, il quale già durante l'ultimo periodo di collocamento madre-figlio in Casa-Famiglia aveva più volte manifestato la sua rabbia per non essere adeguatamente considerato dalla genitrice, che a sua volta si dichiarava non in grado di prendersi cura del figlioletto.
Attualmente la Pt_1 vive con il suo nuovo compagno e con la figlioletta di appena tre mesi, nata nel mese di settembre 2025, e deve ritenersi che un collocamento del minore presso la madre, come da questa richiesto in via principale, determinerebbe nel piccolo un grave disagio per il cambiamento di ambiente e per l'inserimento in un nucleo familiare a lui del tutto estraneo, con la presenza della sorellina che potrebbe alimentare in lui sentimenti di rabbia e di gelosia, alterando l'equilibrio raggiunto nella nuova struttura, ove il bambino si è subito ben inserito e ambientato, come risulta dalla relazione del 10 ottobre 2025 della Casa-Famiglia.
Va anche decisamente esclusa l'ipotesi di un affidamento del minore ai nonni paterni, come richiesto dall'appellante in via subordinata, posto che, diversamente da quanto rappresentato dalla madre, dalla relazione di aggiornamento è chiaramente emerso che gli avi, pur manifestando sincero affetto e attaccamento verso il minore, sono tuttavia apparsi non pienamente consapevoli della complessità dell'impegno richiesto per prendersi cura di lui e, in ogni caso, si sono unicamente limitati a offrire alla
Pt 1 una sistemazione abitativa, soluzione evidentemente ormai non più praticabile, a causa della presenza del nuovo compagno della donna e della neonata, soggetti entrambi estranei al nucleo familiare paterno del piccolo Persona_1 . Anche alla udienza del 14 marzo 2025 i nonni avevano espressamente dichiarato "si, la nostra disponibilità è di mettere a disposizione di Pt_1 una casa ed un aiuto economico"). Quanto alla zia paterna, la stessa ha espressamente ribadito al Servizio Sociale di poter offrire solo un supporto alle figure genitoriali, ma di non essere in condizione di occuparsi direttamente ed in modo continuativo del bambino.
Ritiene, in definitiva, questa Corte che anche alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie acquisite nel presente grado del giudizio, oltre che di quelle già valutate dal primo giudicante, la soluzione assunta in via di urgenza dal ia allo stato la più idonea ad assicurare l'interesse del minore, in attesa di future evoluzioni della situazione, da valutarsi nel prosieguo del giudizio di primo grado solo all'esito di un eventuale positivo superamento del percorso di sostegno che l'odierna appellante dovrà impegnarsi a seguire per il pieno recupero della propria genitorialità.
L'appello deve essere quindi respinto, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
In considerazione della estrema delicatezza della vicenda esaminata e della rilevanza degli interessi coinvolti, possono integralmente compensarsi tra le parti le spese del presente procedimento di impugnazione p. q. m.
- rigetta l'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 26 giugno 2025, avverso la sentenza n. 462/2025 emessa il 24 aprile 2025 dal Tribunale per i Minorenni di Roma nell'ambito del procedimento n. 264/2023 RG, confermando, per l'effetto, il provvedimento impugnato.
- compensa per intero tra le parti le spese del presente grado.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, 18 novembre 2025
Il Presidente rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)