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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3242/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3242/2018 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
n.149, piano 1, interno 3 (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'avvocato Carmelo Greco, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato Catania l'8 .01.1975, residente a [...]
Cassia 6 , rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandra Politino, giusta procura in atti;
pagina 1 di 11 RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 14.11.2024 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 11.06.2018 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio religioso con in data 02.08.2003 (con atto n. 299, p.II, Serie Controparte_1
A) dal quale nascevano le figlie (il 23.07.2005) e (il 22.02.2007), chiedeva ER Per_2
pronunciarsi la separazione con addebito a carico del marito e statuirsi l'affidamento esclusivo delle figlie alla ricorrente con assegnazione della casa coniugale;
nonché, di porre a carico del il pagamento delle rate del mutuo gravanti sulla casa CP_1 coniugale di proprietà comune, pari ad € 400,00 mensili circa (tasso variabile); di porre a carico del un assegno mensile di €.1.200,00, a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento della ricorrente e delle figlie (€.800,00 per e ed €.400,00 per ER Per_2
la ricorrente), al netto delle spese straordinarie (nella misura del 70% a carico del sig.
e del 30% a carico della sig.ra ); ritenere e dichiarare il CP_1 Pt_1 CP_1 responsabile, ai sensi dell'art. 2059 cc., e conseguentemente condannarlo al risarcimento danni in favore della ricorrente e delle figlie nella misura di €.20.000,00 o in quella diversa somma che sarà determinata anche equitativamente in corso di causa.
In particolare, a sostegno della domanda di addebito, esponeva che il marito durante il corso della vita matrimoniale aveva intrattenuto diverse relazioni extraconiugali, delle quali peraltro “si vantava” con le altre persone e che la stessa, per amore suo e delle figlie, lo aveva sempre perdonato. Tuttavia, il marito, dopo il trasferimento in Sardegna per motivi lavorativi, aveva iniziato una nuova relazione extraconiugale e aveva, poi, comunicato alla di voler interrompere il matrimonio. In data 18 maggio 2018 il Pt_1
pagina 2 di 11 aveva fatto rientro a Siracusa per un paio di giorni e nell'occasione era stato CP_1
invitato dalla moglie e non rientrare a casa e a ritirare i propri affetti personali.
Aggiungeva che: il resistente, giorno 20 maggio 2018, nel far ritorno in Sardegna, le aveva comunicato di averle revocato il bancomat in uso sul conto corrente intestato al resistente, lasciando la propria famiglia senza alcun sostentamento ed inviando, solo diversi giorni dopo (23 maggio 2018), a mezzo vaglia postale, disponibile all'incasso in data 04.06.2018, la modestissima somma di €.500,00, a titolo di contributo per il mantenimento delle sole figlie minori;
in data 30.04.2018 aveva effettuato la cessazione del contratto di fornitura del gas della casa coniugale, determinando l'emissione di una bolletta a conguaglio di importo complessivo di €.562,20, privando il nucleo familiare dei servizi essenziali sino a quel momento goduti.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il quale chiedeva Controparte_1
il rigetto di tutte le domande della ricorrente negando qualsiasi relazione extraconiugale;
in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande della , chiedeva di porre a Pt_1
carico della stessa il pagamento del 50% delle rate mensili del mutuo ipotecario sulla casa coniugale e del prestito personale di cui nel corpo dell'atto; in via ancora più gradata, e in caso di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente obbligare la stessa al pagamento in favore del della somma mensile di €. 250,00 a titolo di canone di locazione CP_1 dell'immobile.
All'esito dell'udienza presidenziale del 6.02.2019 e dell'ascolto delle figlie e ER
(allora entrambe minorenni), in data 7.03.2019, rimasto vano il tentativo di Per_2
conciliazione tra le parti, il Presidente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. autorizzava i coniugi a vivere separati e tenuto conto dell'assenza di circostanze tali da giustificare l'affido esclusivo delle minori le affidava ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, assegnava la casa coniugale a quest'ultima, quale genitore collocatario, regolamentava gli incontri padre – figlie e poneva l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle minori con la somma mensile di euro 500,00, oltre al pagina 3 di 11 50% delle spese straordinarie e della moglie con la somma mensile di euro 200,00.
La causa veniva istruita documentalmente (anche mediante accertamenti con Guardia
Finanza), nonché a mezzo prove orali.
Conclusa l'istruttoria, all'udienza del 14.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nelle rispettive comparse conclusionali le parti insistevano in atti. con riferimento, in particolare, al profilo economico chiedeva l'aumento Parte_1
del previsto assegno di mantenimento sia per sé (da 200,00 a 400,00 euro) che per le figlie in ragione ai maggiori oneri relativi ai loro percorsi di studi;
chiedeva inoltre il risarcimento del danno morale subito a causa dei comportamenti del marito, in violazione del dovere di fedeltà, lesivi della sua dignità.
, diversamente, chiedeva la revoca del mantenimento dovuto alla moglie Controparte_1
e una rimodulazione in diminuzione di quello spettante alle figlie.
2. Passando al merito, innanzitutto la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
3. La domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente appare meritevole di accoglimento.
In via di premessa, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice pagina 4 di 11 dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Orbene, nel caso di specie, risulta pienamente provato, sia che il durante la vita CP_1
matrimoniale ha intrattenuto diverse relazioni extraconiugali, sia che la fine del matrimonio è eziologicamente collegata alle suddette condotte contrarie ai doveri di fedeltà coniugale.
Ed invero, le allegazioni della ricorrente (già di per sé chiare, precise e dettagliate) sui tradimenti posti in essere marito durante la vita coniugale hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi sentiti, i quali hanno unanimemente e univocamente sostenuto che il aveva confessato delle relazioni con altre donne, aveva mostrato foto e CP_1
immagini delle stesse e che a causa di ciò i coniugi avevano continuato a litigare.
Così, all'udienza del 21.04.2022, (cognato di , sul Persona_3 Parte_1
capitolo di prova di cui alla lettera c) della memoria di parte ricorrente, del seguente tenore: “Vero è che nel 2017, in occasione del trasferimento a Venezia per ragioni lavorative, il intratteneva una relazione di convivenza con una signora di CP_1 nome di origini Ucraine”?, ha dichiarato “si è vero, aveva una Persona_4 relazione con questa signora, me l'ha detto il sig. la sera in cui lui e la moglie CP_1
hanno litigato perché lei aveva scoperto tutto, aveva scoperto le foto, era il 2017; io non ero presente al litigio, ma quella sera è venuta mia cognata a casa di Parte_1
mia suocera dove eravamo e mentre piangeva ci ha detto che aveva litigato con il marito perché aveva scoperto che aveva un'altra. Siamo andati a casa sua, il sig. ha CP_1
confermato della relazione, ci ha fatto vedere le foto di altre donne con cui lui diceva di aver avuto relazioni in altre città. Io non l'ho visto con questa signora , non Per_4
conosco la sig.ra, ma lui ci disse il nome, lui stava fuori, lavorava a Mantova e Ravenna e
pagina 5 di 11 in quelle zone, ma ho visto le foto;
erano foto di ragazze sole e lui quella sera spiegava a me e mia moglie che aveva avuto queste relazioni perché la relazione con sua moglie stava finendo. Quella sera stessa ci disse che aveva intrapreso la relazione con la sig.ra di origini ucraine e voleva finire la relazione con la moglie”.
Il teste ha aggiuntodi aver visto le foto del e dell'amante perché gliele aveva CP_1 mostrate la cognata “ mia cognata mi ha fatto vedere queste foto, dopo una settimana da quando le ha scoperte, all'incirca, e ritraevano il sig. e la sig.ra in CP_1 Per_4
atteggiamenti intimi. ADR per atteggiamenti intimi intendo che si vede la sig.ra nuda in una foto da sola e in un'altra si vedono il e la sig.ra che si danno un bacio”. CP_1
Anche NE LG (sorella della ricorrente) ha risposto allo stesso modo con riferimento alla medesima domanda: “si è vero, era il 2017, lo so perché me lo ha raccontato mia sorella una sera in cui ha litigato con suo marito, non ricordo il giorno preciso, forse era aprile 2017; mi ha raccontato che aveva visto sul computer del marito una chat con una ragazza, non mi ha detto il nome;
si è messa a piangere e la sera stessa sono andata dal
con mio marito, da casa mia che poi è accanto a casa di mia sorella, siamo CP_1
sullo stesso pianerottolo, e il sig. mi ha detto che era vero, che aveva questa CP_1
relazione, che aveva conosciuto una tale che io non conosco a Venezia in un bar e Per_4
mi ha detto che già convivevano da 8 mesi, che lui stava bene così e non aveva più interesse per sua moglie”.
Infine, anche l'amica della , sentita come teste, ha confermato, Pt_1 Testimone_1
nei medesimi termini, quanto riferito dai suddetti parenti.
E' evidente dunque come le relazioni extraconiugali intrattenute dal , dallo CP_1
stesso confessate sia alla moglie che ai parenti della , abbiano avuto un ruolo Pt_1
determinante nella fine della relazione coniugale, essendo emersa una condizione di estrema tensione familiare collegata a tali condotte che ha portato inevitabilmente alla rottura del matrimonio.
Inoltre, le circostanze riferite dalla madre e dal fratello del sulle discussioni tra CP_1
lui e la moglie relative all'uso del bancomat, non servono a togliere efficacia causale al ruolo avuto dall'infedeltà sulla rottura del matrimonio.
pagina 6 di 11 Dunque la separazione va addebitata al marito per violazione dei doveri di fedeltà derivanti dal matrimonio.
4. Sulle richieste di affidamento esclusivo delle figlie, occorre evidenziare che, con riferimento a divenuta maggiorenne nel corso del giudizio, la domanda non ha più ER ragion d'essere; con riguardo a , a giorni prossima alla maggiore età, non sussistono Per_2
comunque i presupposti per l'accoglimento dell'istanza essendo emerso, nel corso dell'istruttoria, che il padre si è comunque interessato ai bisogni affettivi e materiali della figlia e non essendo state rilevate ragioni di pregiudizio tali da giustificare una deroga al regime ordinario di affidamento. Per cui va confermato l'affidamento condiviso della ragazza.
Tenuto conto dell'età di che è ormai prossima alla maggiore età nessuna statuizione Per_2
dovrà adottarsi circa il diritto di visita paterno, che sarà subordinato alla sua volontà.
5. Alla rimarrà comunque assegnata la casa coniugale, essendo ancora Pt_1 Per_2
collocata presso di lei.
6. Passando alle statuizioni economiche, l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n.
pagina 7 di 11 28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Quanto alla posizione economica delle parti dalle allegazioni e dalla documentazione in atti è emerso che il , il quale lavora, con contratto a tempo indeterminato, come CP_1
operaio metalmeccanico alle dipendenze di azienda sita ad Augusta, percepisce, differentemente da quanto da lui sostenuto, un reddito mensile di circa 1.800- 2.000, al netto delle ritenute fiscali (vedi dichiarazioni redditi anni fiscali 2017-2021 e accertamenti guardia di finanza in atti), mentre non è occupata e l'unico reddito Parte_1
percepito (negli anni 2019 e 2020) deriva da atti di pignoramento presso terzi.
Entrambi i coniugi sono cointestatari dell'immobile di Via Servi Di Maria n. 149, adibito a casa coniugale, di cui il resistente risulta pagare il mutuo (a tasso variabile), che nel
2018 ammontava a circa 400,00 euro mensili (v. rata mutuo del 3.12.2018) e che oggi a detta del ricorrente risulta essere di circa 600,00 euro, circostanze non contestate dalla ricorrente.
Ebbene, in considerazione della oggettiva sperequazione reddituale e della durata del matrimonio (dal 2003 al 2018) spetta certamente alla NE il diritto di ricevere dal coniuge una somma a titolo di mantenimento al fine di conservare la condizione economico – reddituale esistente in costanza di matrimonio.
Tuttavia, nella determinazione del quantum non può non tenersi nel debito conto che, da un lato, è gravato dal pagamento del mutuo dell'abitazione familiare Controparte_1
pagina 8 di 11 (che fino ad oggi ha pagato interamente da solo) e dall'altro, che pur non Parte_1
avendo specifiche competenze professionali, ha ancora una età che le potrebbe consentire di reperire una attività lavorativa.
Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio equo porre a carico del resistente per il mantenimento della moglie la somma di 100,00 euro mensili.
7. Quanto al mantenimento delle figlie, posto che il in comparsa conclusionale CP_1 ha chiesto unicamente la rideterminazione (in diminuzione) dell'importo dovuto a entrambe le ragazze e considerato che è incontestato che (ormai maggiorenne) e ER
(a breve anche lei maggiorenne) stanno continuando il loro percorso di studi (la Per_2
prima, da settembre 2024, si è iscritta alla facoltà di ingegneria gestionale a Padova;
la seconda sta terminando gli studi presso l'istituto Quintiliano, in scienze umane), appare equo porre a carico del genitore per il loro mantenimento la somma complessiva pari a
400,00 euro, da versare alla moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie, fino al raggiungimento dell'autonomia.
8.Vanno rigettate le ulteriori domande della parti, ovvero la domanda avanzata da ciascuna di disporre il pagamento delle rate di mutuo a carico dell'altra, nonché la domanda risarcitoria endo- familiare della ricorrente, esulando dall'oggetto del presente giudizio.
Ed infatti, le superiori richieste avrebbero dovuto formare oggetto di autonomo giudizio da trattare con rito ordinario, non rientrando tra le ipotesi di connessione c.d. forte da trattare congiuntamente alle questioni inerenti alla separazione, ai sensi dell'art. 40 c.p.c (cfr. sul punto Cass. n. 18440/13;Cass. n. 11828/09; Cass. n. 26158/06; Cass. n. 1084/05; Cass. n.
18870/14), ed essendo la causa istaurata in epoca antecedente al 28.02.2023, ai sensi dell'art. 7 delle disposizioni transitorie D.lgs 64/ 2024 (Correttivo Cartabia).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicchè dovranno essere compensate per 1/3, condannando per la restante parte il resistente. Esse vanno liquidate secondo i parametri del
DM n. 55/2014, aggiornati al DM 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, al grado di complessità e all'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
pagina 9 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1690/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa;
dispone l'addebito della separazione a carico di;
Controparte_1
dispone l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori con collocamento presso la Per_2
madre; regolamenta il diritto di visita come in parte motiva;
assegna la casa coniugale, sita a Siracusa, sita in Via dei Servi n. 149 a Parte_1
pone in capo a l'obbligo di versare, entro giorno 5 di ogni mese, alla Controparte_1
ricorrente la somma complessiva di euro 500,000 (di cui euro 100,00 per il mantenimento della moglie ed euro 400,00 per il mantenimento delle figlie), oltre al 50% delle spese straordinarie;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda (11.06.2018); dichiara inammissibili le ulteriori domande delle parti.
Compensa per 1/3 le spese di lite che vanno liquidate complessivamente nella somma di
5.712,00 e condanna a corrispondere in favore dell'Erario la restante Controparte_1 quota di €. 3.808,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Siracusa, il 7.02.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3242/2018 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
n.149, piano 1, interno 3 (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'avvocato Carmelo Greco, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato Catania l'8 .01.1975, residente a [...]
Cassia 6 , rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandra Politino, giusta procura in atti;
pagina 1 di 11 RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 14.11.2024 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 11.06.2018 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio religioso con in data 02.08.2003 (con atto n. 299, p.II, Serie Controparte_1
A) dal quale nascevano le figlie (il 23.07.2005) e (il 22.02.2007), chiedeva ER Per_2
pronunciarsi la separazione con addebito a carico del marito e statuirsi l'affidamento esclusivo delle figlie alla ricorrente con assegnazione della casa coniugale;
nonché, di porre a carico del il pagamento delle rate del mutuo gravanti sulla casa CP_1 coniugale di proprietà comune, pari ad € 400,00 mensili circa (tasso variabile); di porre a carico del un assegno mensile di €.1.200,00, a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento della ricorrente e delle figlie (€.800,00 per e ed €.400,00 per ER Per_2
la ricorrente), al netto delle spese straordinarie (nella misura del 70% a carico del sig.
e del 30% a carico della sig.ra ); ritenere e dichiarare il CP_1 Pt_1 CP_1 responsabile, ai sensi dell'art. 2059 cc., e conseguentemente condannarlo al risarcimento danni in favore della ricorrente e delle figlie nella misura di €.20.000,00 o in quella diversa somma che sarà determinata anche equitativamente in corso di causa.
In particolare, a sostegno della domanda di addebito, esponeva che il marito durante il corso della vita matrimoniale aveva intrattenuto diverse relazioni extraconiugali, delle quali peraltro “si vantava” con le altre persone e che la stessa, per amore suo e delle figlie, lo aveva sempre perdonato. Tuttavia, il marito, dopo il trasferimento in Sardegna per motivi lavorativi, aveva iniziato una nuova relazione extraconiugale e aveva, poi, comunicato alla di voler interrompere il matrimonio. In data 18 maggio 2018 il Pt_1
pagina 2 di 11 aveva fatto rientro a Siracusa per un paio di giorni e nell'occasione era stato CP_1
invitato dalla moglie e non rientrare a casa e a ritirare i propri affetti personali.
Aggiungeva che: il resistente, giorno 20 maggio 2018, nel far ritorno in Sardegna, le aveva comunicato di averle revocato il bancomat in uso sul conto corrente intestato al resistente, lasciando la propria famiglia senza alcun sostentamento ed inviando, solo diversi giorni dopo (23 maggio 2018), a mezzo vaglia postale, disponibile all'incasso in data 04.06.2018, la modestissima somma di €.500,00, a titolo di contributo per il mantenimento delle sole figlie minori;
in data 30.04.2018 aveva effettuato la cessazione del contratto di fornitura del gas della casa coniugale, determinando l'emissione di una bolletta a conguaglio di importo complessivo di €.562,20, privando il nucleo familiare dei servizi essenziali sino a quel momento goduti.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il quale chiedeva Controparte_1
il rigetto di tutte le domande della ricorrente negando qualsiasi relazione extraconiugale;
in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande della , chiedeva di porre a Pt_1
carico della stessa il pagamento del 50% delle rate mensili del mutuo ipotecario sulla casa coniugale e del prestito personale di cui nel corpo dell'atto; in via ancora più gradata, e in caso di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente obbligare la stessa al pagamento in favore del della somma mensile di €. 250,00 a titolo di canone di locazione CP_1 dell'immobile.
All'esito dell'udienza presidenziale del 6.02.2019 e dell'ascolto delle figlie e ER
(allora entrambe minorenni), in data 7.03.2019, rimasto vano il tentativo di Per_2
conciliazione tra le parti, il Presidente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. autorizzava i coniugi a vivere separati e tenuto conto dell'assenza di circostanze tali da giustificare l'affido esclusivo delle minori le affidava ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, assegnava la casa coniugale a quest'ultima, quale genitore collocatario, regolamentava gli incontri padre – figlie e poneva l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle minori con la somma mensile di euro 500,00, oltre al pagina 3 di 11 50% delle spese straordinarie e della moglie con la somma mensile di euro 200,00.
La causa veniva istruita documentalmente (anche mediante accertamenti con Guardia
Finanza), nonché a mezzo prove orali.
Conclusa l'istruttoria, all'udienza del 14.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nelle rispettive comparse conclusionali le parti insistevano in atti. con riferimento, in particolare, al profilo economico chiedeva l'aumento Parte_1
del previsto assegno di mantenimento sia per sé (da 200,00 a 400,00 euro) che per le figlie in ragione ai maggiori oneri relativi ai loro percorsi di studi;
chiedeva inoltre il risarcimento del danno morale subito a causa dei comportamenti del marito, in violazione del dovere di fedeltà, lesivi della sua dignità.
, diversamente, chiedeva la revoca del mantenimento dovuto alla moglie Controparte_1
e una rimodulazione in diminuzione di quello spettante alle figlie.
2. Passando al merito, innanzitutto la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
3. La domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente appare meritevole di accoglimento.
In via di premessa, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice pagina 4 di 11 dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Orbene, nel caso di specie, risulta pienamente provato, sia che il durante la vita CP_1
matrimoniale ha intrattenuto diverse relazioni extraconiugali, sia che la fine del matrimonio è eziologicamente collegata alle suddette condotte contrarie ai doveri di fedeltà coniugale.
Ed invero, le allegazioni della ricorrente (già di per sé chiare, precise e dettagliate) sui tradimenti posti in essere marito durante la vita coniugale hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi sentiti, i quali hanno unanimemente e univocamente sostenuto che il aveva confessato delle relazioni con altre donne, aveva mostrato foto e CP_1
immagini delle stesse e che a causa di ciò i coniugi avevano continuato a litigare.
Così, all'udienza del 21.04.2022, (cognato di , sul Persona_3 Parte_1
capitolo di prova di cui alla lettera c) della memoria di parte ricorrente, del seguente tenore: “Vero è che nel 2017, in occasione del trasferimento a Venezia per ragioni lavorative, il intratteneva una relazione di convivenza con una signora di CP_1 nome di origini Ucraine”?, ha dichiarato “si è vero, aveva una Persona_4 relazione con questa signora, me l'ha detto il sig. la sera in cui lui e la moglie CP_1
hanno litigato perché lei aveva scoperto tutto, aveva scoperto le foto, era il 2017; io non ero presente al litigio, ma quella sera è venuta mia cognata a casa di Parte_1
mia suocera dove eravamo e mentre piangeva ci ha detto che aveva litigato con il marito perché aveva scoperto che aveva un'altra. Siamo andati a casa sua, il sig. ha CP_1
confermato della relazione, ci ha fatto vedere le foto di altre donne con cui lui diceva di aver avuto relazioni in altre città. Io non l'ho visto con questa signora , non Per_4
conosco la sig.ra, ma lui ci disse il nome, lui stava fuori, lavorava a Mantova e Ravenna e
pagina 5 di 11 in quelle zone, ma ho visto le foto;
erano foto di ragazze sole e lui quella sera spiegava a me e mia moglie che aveva avuto queste relazioni perché la relazione con sua moglie stava finendo. Quella sera stessa ci disse che aveva intrapreso la relazione con la sig.ra di origini ucraine e voleva finire la relazione con la moglie”.
Il teste ha aggiuntodi aver visto le foto del e dell'amante perché gliele aveva CP_1 mostrate la cognata “ mia cognata mi ha fatto vedere queste foto, dopo una settimana da quando le ha scoperte, all'incirca, e ritraevano il sig. e la sig.ra in CP_1 Per_4
atteggiamenti intimi. ADR per atteggiamenti intimi intendo che si vede la sig.ra nuda in una foto da sola e in un'altra si vedono il e la sig.ra che si danno un bacio”. CP_1
Anche NE LG (sorella della ricorrente) ha risposto allo stesso modo con riferimento alla medesima domanda: “si è vero, era il 2017, lo so perché me lo ha raccontato mia sorella una sera in cui ha litigato con suo marito, non ricordo il giorno preciso, forse era aprile 2017; mi ha raccontato che aveva visto sul computer del marito una chat con una ragazza, non mi ha detto il nome;
si è messa a piangere e la sera stessa sono andata dal
con mio marito, da casa mia che poi è accanto a casa di mia sorella, siamo CP_1
sullo stesso pianerottolo, e il sig. mi ha detto che era vero, che aveva questa CP_1
relazione, che aveva conosciuto una tale che io non conosco a Venezia in un bar e Per_4
mi ha detto che già convivevano da 8 mesi, che lui stava bene così e non aveva più interesse per sua moglie”.
Infine, anche l'amica della , sentita come teste, ha confermato, Pt_1 Testimone_1
nei medesimi termini, quanto riferito dai suddetti parenti.
E' evidente dunque come le relazioni extraconiugali intrattenute dal , dallo CP_1
stesso confessate sia alla moglie che ai parenti della , abbiano avuto un ruolo Pt_1
determinante nella fine della relazione coniugale, essendo emersa una condizione di estrema tensione familiare collegata a tali condotte che ha portato inevitabilmente alla rottura del matrimonio.
Inoltre, le circostanze riferite dalla madre e dal fratello del sulle discussioni tra CP_1
lui e la moglie relative all'uso del bancomat, non servono a togliere efficacia causale al ruolo avuto dall'infedeltà sulla rottura del matrimonio.
pagina 6 di 11 Dunque la separazione va addebitata al marito per violazione dei doveri di fedeltà derivanti dal matrimonio.
4. Sulle richieste di affidamento esclusivo delle figlie, occorre evidenziare che, con riferimento a divenuta maggiorenne nel corso del giudizio, la domanda non ha più ER ragion d'essere; con riguardo a , a giorni prossima alla maggiore età, non sussistono Per_2
comunque i presupposti per l'accoglimento dell'istanza essendo emerso, nel corso dell'istruttoria, che il padre si è comunque interessato ai bisogni affettivi e materiali della figlia e non essendo state rilevate ragioni di pregiudizio tali da giustificare una deroga al regime ordinario di affidamento. Per cui va confermato l'affidamento condiviso della ragazza.
Tenuto conto dell'età di che è ormai prossima alla maggiore età nessuna statuizione Per_2
dovrà adottarsi circa il diritto di visita paterno, che sarà subordinato alla sua volontà.
5. Alla rimarrà comunque assegnata la casa coniugale, essendo ancora Pt_1 Per_2
collocata presso di lei.
6. Passando alle statuizioni economiche, l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n.
pagina 7 di 11 28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Quanto alla posizione economica delle parti dalle allegazioni e dalla documentazione in atti è emerso che il , il quale lavora, con contratto a tempo indeterminato, come CP_1
operaio metalmeccanico alle dipendenze di azienda sita ad Augusta, percepisce, differentemente da quanto da lui sostenuto, un reddito mensile di circa 1.800- 2.000, al netto delle ritenute fiscali (vedi dichiarazioni redditi anni fiscali 2017-2021 e accertamenti guardia di finanza in atti), mentre non è occupata e l'unico reddito Parte_1
percepito (negli anni 2019 e 2020) deriva da atti di pignoramento presso terzi.
Entrambi i coniugi sono cointestatari dell'immobile di Via Servi Di Maria n. 149, adibito a casa coniugale, di cui il resistente risulta pagare il mutuo (a tasso variabile), che nel
2018 ammontava a circa 400,00 euro mensili (v. rata mutuo del 3.12.2018) e che oggi a detta del ricorrente risulta essere di circa 600,00 euro, circostanze non contestate dalla ricorrente.
Ebbene, in considerazione della oggettiva sperequazione reddituale e della durata del matrimonio (dal 2003 al 2018) spetta certamente alla NE il diritto di ricevere dal coniuge una somma a titolo di mantenimento al fine di conservare la condizione economico – reddituale esistente in costanza di matrimonio.
Tuttavia, nella determinazione del quantum non può non tenersi nel debito conto che, da un lato, è gravato dal pagamento del mutuo dell'abitazione familiare Controparte_1
pagina 8 di 11 (che fino ad oggi ha pagato interamente da solo) e dall'altro, che pur non Parte_1
avendo specifiche competenze professionali, ha ancora una età che le potrebbe consentire di reperire una attività lavorativa.
Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio equo porre a carico del resistente per il mantenimento della moglie la somma di 100,00 euro mensili.
7. Quanto al mantenimento delle figlie, posto che il in comparsa conclusionale CP_1 ha chiesto unicamente la rideterminazione (in diminuzione) dell'importo dovuto a entrambe le ragazze e considerato che è incontestato che (ormai maggiorenne) e ER
(a breve anche lei maggiorenne) stanno continuando il loro percorso di studi (la Per_2
prima, da settembre 2024, si è iscritta alla facoltà di ingegneria gestionale a Padova;
la seconda sta terminando gli studi presso l'istituto Quintiliano, in scienze umane), appare equo porre a carico del genitore per il loro mantenimento la somma complessiva pari a
400,00 euro, da versare alla moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie, fino al raggiungimento dell'autonomia.
8.Vanno rigettate le ulteriori domande della parti, ovvero la domanda avanzata da ciascuna di disporre il pagamento delle rate di mutuo a carico dell'altra, nonché la domanda risarcitoria endo- familiare della ricorrente, esulando dall'oggetto del presente giudizio.
Ed infatti, le superiori richieste avrebbero dovuto formare oggetto di autonomo giudizio da trattare con rito ordinario, non rientrando tra le ipotesi di connessione c.d. forte da trattare congiuntamente alle questioni inerenti alla separazione, ai sensi dell'art. 40 c.p.c (cfr. sul punto Cass. n. 18440/13;Cass. n. 11828/09; Cass. n. 26158/06; Cass. n. 1084/05; Cass. n.
18870/14), ed essendo la causa istaurata in epoca antecedente al 28.02.2023, ai sensi dell'art. 7 delle disposizioni transitorie D.lgs 64/ 2024 (Correttivo Cartabia).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicchè dovranno essere compensate per 1/3, condannando per la restante parte il resistente. Esse vanno liquidate secondo i parametri del
DM n. 55/2014, aggiornati al DM 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, al grado di complessità e all'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
pagina 9 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1690/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa;
dispone l'addebito della separazione a carico di;
Controparte_1
dispone l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori con collocamento presso la Per_2
madre; regolamenta il diritto di visita come in parte motiva;
assegna la casa coniugale, sita a Siracusa, sita in Via dei Servi n. 149 a Parte_1
pone in capo a l'obbligo di versare, entro giorno 5 di ogni mese, alla Controparte_1
ricorrente la somma complessiva di euro 500,000 (di cui euro 100,00 per il mantenimento della moglie ed euro 400,00 per il mantenimento delle figlie), oltre al 50% delle spese straordinarie;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda (11.06.2018); dichiara inammissibili le ulteriori domande delle parti.
Compensa per 1/3 le spese di lite che vanno liquidate complessivamente nella somma di
5.712,00 e condanna a corrispondere in favore dell'Erario la restante Controparte_1 quota di €. 3.808,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Siracusa, il 7.02.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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