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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/04/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6135/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020, avente ad
OGGETTO appello avverso sentenza giudice di pace vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Sorrento al Corso Italia, 210 presso lo studio dall'Avv. Lucenteforte Russo, rappresentato e difeso dall' Avv. Lucenteforte Russo (c.f. e dall'Avv. C.F._2
Christian Russo (c.f. ) in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in C.F._3 primo grado (per le comunicazioni: che fax n. 08118963724; indirizzo pec:
APPELLANTE Email_1
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., (P.IVA , con sede in Roma CP_1 P.IVA_1 alla via Monzabano, 10, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via G. Filangieri n. 48 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Mariniello, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata su foglio separato (per le comunicazioni: fax n. 081.7169449; indirizzo pec:
APPELLATA Email_2
CONCLUSIONI con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024, parte appellante ha dichiarato di aver aderito alla proposta ex art 185 bis c.p.c. Parte_1 formulata dal giudice con ordinanza del 28.09.2023, comunicando tale volontà alla controparte la quale alcun riscontro forniva al riguardo. In ogni caso si è riportata all'atto di appello ed ha chiesto riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di legge o, in subordine, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.; parte appellata ha concluso come in atti, riportandosi alle conclusioni CP_1 della comparsa di costituzione ed ha chiesto riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.08.2018, citava in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Sorrento l' in persona del legale rappresentante p.t., deducendo che: in CP_1 data 07.05.2018 verso le ore 09.30, mentre si trovava alla guida del motociclo Persona_1
Honda SH tg. EA11107 in proprietà dell'attore percorrendo, a velocità moderata e tenendo la destra della propria corsia di marcia, con il casco protettivo ben allacciato, la SS. 163 in Vico Equense con direzione Positano – Piano di Sorrento, giunto nei pressi della località Tordigliano, rovinava al suolo a causa della presenza sul manto stradale di una sostanza oleosa costituente insidia e trabocchetto, non visibile ad occhio nudo in quanto dello stesso colore del fondo stradale e in alcun modo segnalata o recintata;
a causa della caduta, il motociclo Honda SH riportava danni da quantificarsi nel corso del giudizio ed entro il limite di €5000,00, mentre Persona_1
riportava lesioni personali per cui veniva trasportato presso il locale Presidio Ospedaliero di
Sorrento dove gli veniva refertata una contusione al ginocchio sinistro e regione frontale, con prognosi di 4 gg, così come anche alcuni oggetti materiali in proprietà dell'attore riportavano danni;
nonostante la richiesta e l'invito alla stipula di una negoziazione assistita, i danni non venivano risarciti.
Tanto premesso, l'attore chiedeva dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc e/o 2043 cc, della convenuta e per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento in favore CP_1 dell'attore dei danni materiali riportati dal motoveicolo Honda SH in sua proprietà, da quantificare nel corso del giudizio in prima udienza, entro il limite di €5000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà determinata dal giudice, con vittoria di spese di lite da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante p.t, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, o in via subordinata, ridursi il danno nella misura che sarà provata ai sensi dell'art. 1227 cc. In particolare, la convenuta contestava l'an della domanda deducendo che alcuna responsabilità poteva esserle ascritta in quanto, nel caso di specie, era ravvisabile un'ipotesi di caso fortuito e che in presenza di una macchia di olio “non visibile ad occhio nudo” era impossibile per la convenuta intervenire tempestivamente. Pertanto, la sussistenza del caso fortuito escludeva la responsabilità dell' sia sotto il profilo di cui all'art. 2051 cc che ai sensi dell'art. 2043 cc in CP_1
quanto idoneo ad interrompere il nesso eziologico. Contestava, inoltre, il quantum richiesto in quanto non provato. Il tutto con vittoria di spese di giudizio, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste di parte attrice), il Giudice di prime cure con la sentenza n. 1635/2020 pubblicata in data 06.11.2020, rigettava la domanda compensando tra le parti le spese di lite. In particolare, il giudice di pace riteneva che alla macchia d'olio non possono essere riconosciute le caratteristiche oggettive dell'insidia, poiché non risulta in assoluto imprevedibile, da parte del conducente di un veicolo, la sua presenza sul manto stradale, che rappresenta, piuttosto, un fatto riconducibile alla comune esperienza. Inoltre, l'attore non aveva provato che la macchia d'olio fosse sul fondo stradale già da tempo, così dovendosi escludere ogni tempestiva possibilità di intervento da parte della convenuta, con conseguente esonero da responsabilità della predetta.
Avverso detta sentenza, con atto di appello notificato a mezzo pec in data 01.12.2020 nei confronti della in persona del suo legale rappresentante p.t., proponeva CP_1 Parte_1 tempestivo appello censurando il rigetto della domanda proposta e lamentando la errata valutazione delle prove assunte e la violazione degli artt. 2051 e 2697 cc.
In particolare, parte appellante censurava la decisione del giudice di prime cure in quanto, in violazione dei corretti criteri di riparto dell'onere della prova, aveva rigettato la domanda ritenendo che l'attore non avesse provato la presenza della macchia d'olio sulla carreggiata da un discreto lasso di tempo, tale da consentire all'ente la dovuta vigilanza;
onere della prova che invece incombeva sull' in quanto volto alla esclusione della responsabilità di quest'ultima; ad ogni CP_1 modo evidenziava come il giudice di pace avesse errato nel ritenere, in maniera presuntiva, desumendola dalla dichiarazione del teste, che la macchia di olio fosse presente sul manto stradale da poco tempo e per cui, non essendo possibile per l' intervenire tempestivamente, avesse CP_1 ritenuto non sussistente la responsabilità della convenuta, rilevando che“ … manca la prova che la predetta sostanza giacesse sul fondo stradale già da molto tempo. Peraltro, lo stesso teste riferisce che (solo) durante le operazioni di soccorso dell'attore furono contattate le Autorità segnalando la macchia oleosa …”; viceversa proprio da tali dichiarazioni era dato inferire che la macchia fosse presente da tempo sul manto stradale, essendo state di tanto già notiziate le autorità.
Pertanto, parte appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la responsabilità dell' ai sensi dell'art. 2051 cc e/o 2043 cc nella causazione del fatto di causa e, per CP_1
l'effetto, condannare la medesima al risarcimento in favore dell'attore- appellante dei danni materiali riportati dal proprio motoveicolo e quantificati in € 2503,69 o altra somma maggiore o minore che verrà accertata, il tutto nei limiti di competenza per valore di €5000,00; vinte le spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
Si costituiva in giudizio l' in persona del suo legale rappresentante p.t., con comparsa di CP_1 costituzione depositata il 18.02.2021, eccependo in via preliminare ed in rito, l'inammissibilità del gravame proposto ai sensi art. 348 bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato, deducendo la correttezza della decisione assunta dal giudice di prime cure, avendo quest'ultimo correttamente valutato gli esiti istruttori dai quali emergeva che la macchia d'olio responsabile del sinistro si trovasse sulla carreggiata da poco tempo, come comprovato dal fatto che non vi erano stati altri incidenti nel medesimo tratto di strada. Insisteva, quindi, nella declaratoria di inammissibilità dell'appello o, in subordine, nel rigetto dello stesso, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, veniva con ordinanza del 28.09.2023 formulata dal giudice proposta ex art. 185 bis cpc accettata dalla sola parte appellante di talchè, disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato in attuazione del decreto del Presidente del Tribunale n.
301/2024 del 16.09.2024, con ordinanza del 10.12.2024 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 16 dicembre 2024.
Questioni preliminari.
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'appello siccome proposto con atto di citazione notificato in data 1.12.2020 nel rispetto del termine semestrale dalla data del deposito della sentenza gravata ( sentenza depositata in data 6.11.2020), nonché la procedibilità dello stesso essendosi l'appellante costituito in data 2.12.2020.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di “inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc”.
L'art. 348bis cpc dispone che “Fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza
l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”, mentre l'art. 348 ter c.p.c. statuisce che “All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma…”.
Ebbene, il mancato rilievo della inammissibilità dell'appello, nei termini previsti dalle citate norme, nella prima udienza di trattazione della causa dà conto della infondatezza della eccezione.
Merito.
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono.
In primo luogo, va confermata la qualificazione giuridica per come operata dal primo giudice avendo egli correttamente ricondotto la fattispecie alla previsione di cui all'art. 2051 c.c.
L'art. 2051 c.c. dispone testualmente che cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito>>. Elemento indispensabile ai fini della responsabilità in esame è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, caratterizzata dal potere di escludere terzi dall'ingerenza sulla cosa medesima nel momento in cui si è prodotto il danno;
custode della cosa è, poi, chi ha l'effettivo potere materiale su di essa e, quindi, non solo il proprietario della cosa, ma anche il semplice possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che possesso o detenzione esercita abusivamente. È dunque la relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto e la cosa, che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul potere di governo della cosa.
Al riguardo la S.C. (Cass. n. 5741 del 10.3.2009) ha sostenuto che "Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento"; infatti dire che il "caso fortuito" è il 'fatto estraneo alla sua sfera di custodia" significa implicitamente dire che il caso fortuito è costituito da ogni evento idoneo ad escludere il nesso eziologico tra detta "sfera di custodia" ed il danno.>>.
Naturalmente, poiché tale potere di fatto non può essere a priori escluso in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto in ogni caso sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo>> (cfr. Cass. sez. III 9.3.2010 n. 5669). Se il potere di controllo è oggettivamente impossibile non vi è custodia e quindi non vi è responsabilità della p.a. ai sensi dell'art. 2051 c.c. In realtà, la possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza
(dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c.) non si atteggiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito. In particolare, concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti>> (Cass. n.
5669/2010 cit). In altri termini, la sola demanialità della strada non è sufficiente per escludere la sussumibilità di una vicenda nell'ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., dovendosi accertare in concreto se il tratto stradale dove è avvenuto il fatto dannoso era suscettibile di custodia da parte del soggetto convenuto, sia tenuto conto della estensione del demanio stradale dell'ente territoriale interessato, in relazione alle possibilità custodiali del convenuto, sia tenuto conto della oggettiva ubicazione della strada considerata, in relazione al perimetro urbano e ad altri elementi rilevanti in concreto.
La Suprema Corte, con riferimento ai presupposti per l'affermazione della responsabilità connessa alla omessa custodia di una strada demaniale, ha peraltro da tempo ulteriormente chiarito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito è “responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, valutazione questa da compiere tenendo conto che “quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato , tanto più il comportamento della vittima incide sul dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del
22.10.2013)” .
Su tale solco, la Suprema Corte ha di recente rammentato come, per effetto della elaborazione giurisprudenziale, “…il caso fortuito, che ben può essere costituito dal comportamento della vittima, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, è stato sottoposto ad un profondo esame da tre pronunce di questa Corte regolatrice, cui si intende dare seguito: Cass. 01/02/2018, nn. 2478, 2480, 2482. Tali pronunce, e quelle successive che vi si sono conformate (da ultimo, cfr., ad esempio, Cass.
08/10/2019, n. 25028), hanno messo a fuoco i seguenti caratteri della responsabilità ex art. 2051
c.c.: a) in primo luogo, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale (imprevedibilità quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento); b) il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
c) il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare;
tuttavia, l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l'indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela;
d) quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito” (cfr. Cass. sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 giugno –
31 agosto 2020, n. 18100).
Tanto premesso, passando al merito della questione, l'appello merita accoglimento con conseguente riforma della sentenza gravata nei termini e per le motivazioni che seguono.
Parte appellante, infatti, ha censurato la sentenza emessa dal giudice di prime cure nella parte in cui, invertendo il riparto dell'onere della prova gravante sulle parti, ha rigettato la domanda in ragione della mancata prova, da parte dell'attore danneggiato, della preesistenza della macchia d'olio sulla carreggiata da lungo tempo.
La censura è fondata. Invero, sul punto, la Corte di legittimità ha ben chiarito come non sia onere del danneggiato dimostrare che l'evento dannoso sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili e non eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione ovvero che sia stato determinato da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode;
tale onere probatorio, infatti, è posto a carico della pubblica amministrazione integrando un fatto atto ad escluderne la responsabilità in quanto custode (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. VI, ordinanza
13/04/2018 n° 6703).
Erroneamente quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'attore non abbia adempiuto a tale onere probatorio, dovendo invece ricadere sulla convenuta società una tale prova. CP_1
L'appellata al riguardo, ha sostenuto che dal reso testimoniale e dalle circostanze concrete, ben fosse evincibile che la macchia d'olio non era presente sulla strada da molto tempo;
tanto sarebbe dato inferire dalla circostanza che non si erano verificati altri sinistri prima di quello per cui è causa,
e che solo a seguito dell'incidente, per come riferito dall'unico teste escusso in corso di lite, erano state avvertite le autorità. Ebbene, ritiene questo giudice che sebbene la prova del fortuito ( ossia della presenza improvvisa della macchia d'olio sull'asfalto) possa essere data anche a mezzo di presunzioni, nel caso che ne occupa non possa ritenersi la ricorrenza di indizi gravi precisi e concordanti dai quali desumere tale circostanza.
Ed invero il fatto che nel tratto di strada in oggetto non si siano verificati altri sinistri prima di quello per cui è causa, di per sé solo, non appare univocamente indicativo in tal senso, in mancanza anche solo di mere allegazioni circa la l'intensità e frequenza del traffico su tale tratto viario;
la convenuta, infatti, non ha in proposito neppure dedotto che tale tratto di strada sarebbe una via di collegamento rilevante, con conseguente transito di una molteplicità di veicoli e probabilità di ulteriori incidenti in caso di preesistenza della macchia d'olio da un lasso di tempo considerevole o comunque sufficiente a consentire l'intervento delle autorità.
Ne consegue che in mancanza di prova da parte dell' delle circostanza integranti il CP_1 fortuito, deve ascriversi a responsabilità di quest'ultima, ai sensi dell'art 2051 c.c., il sinistro per cui
è causa.
Venendo poi al merito, ritiene questo giudice, alla luce della prova testimoniale espletata in primo grado, che possa ritenersi l'accadimento del sinistro così come narrato in citazione dall'attore.
Il teste , escusso all'udienza del 20.09.2019, ha infatti riferito “erano i primi giorni Testimone_1 del mese di maggio del 2018 verso le ore 9.30 del mattino …”. Il testimone, inoltre, ha descritto in maniera sufficientemente chiara e precisa la dinamica del sinistro: “….mi trovavo sulla strada statale venendo da Positano verso Piano di Sorrento, quando in località Tordigliano ho visto un motociclo tipo SH bianco che nel percorrere una curva mi precedeva e rovinava al suolo, scivolando su una macchia di gasolio o comunque sostanza oleosa. Ricordo che ero ad una distanza di 5-6 metri dal motociclo che mi precedeva, mi sono fermato ho soccorso il ragazzo ed allora ho toccato la sostanza sulla carreggiata ed era oleosa”, per poi precisare “di aver chiesto al ragazzo come mai fosse caduto ed allora abbiamo constatato che vi era una sostanza a terra che io ho toccato e risultava oleosa, la macchia non era vasta ...”.
Dunque, il teste, non solo ha confermato la dinamica del sinistro, ma ha espressamente specificato di aver constatato la presenza, per averla toccata con mano, di una sostanza oleosa sulla carreggiata.
Quanto alla condotta di guida del conducente del motociclo attoreo, con particolare riferimento alla velocità di guida tenuta dallo stesso, il teste ha poi specificato che lo stesso “procedeva a circa
30/40 Km/h” e che pertanto teneva una condotta di guida adeguata alo stato dei luoghi.
Sul punto infatti è bene precisare che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ. n.
821/2021; Cass. Civ. n. 25460/2020; Cass. Civ. n. 2345/2019; Cass. Civ. 9315/2019).
Nel caso che ne occupa non solo la presenza di una macchia di olio sulla carreggiata non segnalata in alcun modo, ma anche la condotta di guida del conducente del veicolo, inducono ad escludere che la responsabilità del sinistro possa essere ascritta a quest'ultimo, anche solo a livello di concorso causale.
Venendo alla determinazione del quantum, va osservato che l'appellante ha allegato in atti perizia di stima dell'ing. per il complessivo importo di € 2503,69 iva inclusa, nonché riproduzioni Per_2 fotografiche ritraenti il veicolo attoreo ed i relativi danni.
Il vigente ordinamento processuale è ispirato ai principi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove, in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore sicché nulla esclude che il giudice tragga gli elementi del proprio convincimento dalle risultanze probatorie comunque acquisite agli atti (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/05/2006, n. 10499; in senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 19 settembre 2000 n. 12422, e Cass. 11 agosto 1999 n. 8585).
In termini generali, in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità (cfr., in tal senso, Tribunale Salerno, sez. III, 02 gennaio 2008, n. 3).
Tuttavia, nelle ipotesi di richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante da sinistro stradale il preventivo di riparazione redatto da un terzo può essere valutato ex art. 2729 c.c., se unito ad altri elementi di prova (di cui costituisca un riscontro). In quest'ultimo caso infatti può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato. Pertanto esclusivamente da solo e in sè considerato esso non è che una valutazione, ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica (come valutazione, un simile documento è assolutamente inidoneo a stimare un danno, nè il giudice può disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il danno al veicolo;
cfr. Tribunale Roma, sez. XIII, 26 marzo 2005; Tribunale Roma, sez. XII, 24 marzo 2004). Nella fattispecie in esame l' , oltre a produrre il preventivo Pt_1 di spesa redatto dal perito ing. ha altresì allegato rappresentazioni fotografiche da cui si Per_2 desumono i danni riportati dal motociclo.
Dalle foto si evince nitidamente che la caduta ha provocato ingenti danni alla carenatura destra, alla sella, alla pedana ed al poggiapacchi, come da preventivo allegato.
Parimenti, il teste escusso all'udienza del 20.09.2019, ha confermato i danni indicati dall'attore come subiti dal prorpio veicolo in dipendenza dell'incidente occorso. Costui, infatti, dichiarava che
“il motorino una volta rialzato da terra da me, presentava graffi su tutta la superficie, nonché la fuoriuscita di oggetti personali che si trovavano sotto la sella”; il teste dichiarava altresì di riconoscere nelle foto allegate alla produzione attorea sia il veicolo incidentato che i danni rilevati sullo stesso.
Sulla scorta della corrispondenza fra i danni evidenziati nelle fotografie accluse agli atti e le voci di riparazione di cui al preventivo in atti e considerato che tali danni sono stati altresì riconosciuti dal teste escusso in udienza, appare di ragione liquidare a titolo risarcitorio l'intera somma di cui al preventivo allegato, pari a complessivi € 2503,69, avuto riguardo anche alla mancanza di una puntuale contestazione, da parte della convenuta, delle singole voci di spesa indicata nel predetto preventivo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va integralmente accolto, con conseguente condanna della al pagamento della somma di euro 2503,69, comprensiva di CP_1
IVA (se dovuta) ed interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, da calcolarsi sulla somma liquidata (con quantificazione del pregiudizio all'attualità) devalutata all'epoca del sinistro e di anno in anno rivalutata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ( avuto riguardo ai minimi tariffari in relazione allo scaglione di riferimento, ossia ai compensi medi ridotti della metà, in ragione della semplicità delle questioni trattate), in omaggio al generale principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide :
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1635/2020 del giudice di pace di Sorrento e pubblicata in data 6.11.2020, dichiara la responsabilità dell' ai CP_1 sensi dell'art 2051 c.c. per l'incidente per cui è causa e, per l'effetto;
b) condanna l' al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 2503,69, CP_1 comprensiva di IVA (se dovuta) ed interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, da calcolarsi sulla somma liquidata (con quantificazione del pregiudizio all'attualità) devalutata all'epoca del sinistro e di anno in anno rivalutata;
c) condanna la alla refusione, nei confronti dell'appellante, delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 125,00 per spese vive ( contributo e marca) ed € 671,00 per compensi professionali ( di cui € 113,00 per fase di studio, € 120,00 per fase introduttiva, € 235,00 per fase istruttoria ed € 203,00 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge e, quanto alla presente fase di giudizio, in complessivi € 174,00 per spese vive( contributo e marca) ed € 1278,00 per compensi professionali (di cui € 213,00 per fase di studio, € 213,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase istruttoria ed € 426,00 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
d) dispone che le spese come liquidate al capo che precede, vengano corrisposte direttamente in favore degli avv.ti Giovanni Lucenteforte e Christian Russo, siccome antistatari.
Torre Annunziata, 24.04.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6135/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020, avente ad
OGGETTO appello avverso sentenza giudice di pace vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Sorrento al Corso Italia, 210 presso lo studio dall'Avv. Lucenteforte Russo, rappresentato e difeso dall' Avv. Lucenteforte Russo (c.f. e dall'Avv. C.F._2
Christian Russo (c.f. ) in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in C.F._3 primo grado (per le comunicazioni: che fax n. 08118963724; indirizzo pec:
APPELLANTE Email_1
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., (P.IVA , con sede in Roma CP_1 P.IVA_1 alla via Monzabano, 10, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via G. Filangieri n. 48 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Mariniello, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata su foglio separato (per le comunicazioni: fax n. 081.7169449; indirizzo pec:
APPELLATA Email_2
CONCLUSIONI con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024, parte appellante ha dichiarato di aver aderito alla proposta ex art 185 bis c.p.c. Parte_1 formulata dal giudice con ordinanza del 28.09.2023, comunicando tale volontà alla controparte la quale alcun riscontro forniva al riguardo. In ogni caso si è riportata all'atto di appello ed ha chiesto riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di legge o, in subordine, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.; parte appellata ha concluso come in atti, riportandosi alle conclusioni CP_1 della comparsa di costituzione ed ha chiesto riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.08.2018, citava in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Sorrento l' in persona del legale rappresentante p.t., deducendo che: in CP_1 data 07.05.2018 verso le ore 09.30, mentre si trovava alla guida del motociclo Persona_1
Honda SH tg. EA11107 in proprietà dell'attore percorrendo, a velocità moderata e tenendo la destra della propria corsia di marcia, con il casco protettivo ben allacciato, la SS. 163 in Vico Equense con direzione Positano – Piano di Sorrento, giunto nei pressi della località Tordigliano, rovinava al suolo a causa della presenza sul manto stradale di una sostanza oleosa costituente insidia e trabocchetto, non visibile ad occhio nudo in quanto dello stesso colore del fondo stradale e in alcun modo segnalata o recintata;
a causa della caduta, il motociclo Honda SH riportava danni da quantificarsi nel corso del giudizio ed entro il limite di €5000,00, mentre Persona_1
riportava lesioni personali per cui veniva trasportato presso il locale Presidio Ospedaliero di
Sorrento dove gli veniva refertata una contusione al ginocchio sinistro e regione frontale, con prognosi di 4 gg, così come anche alcuni oggetti materiali in proprietà dell'attore riportavano danni;
nonostante la richiesta e l'invito alla stipula di una negoziazione assistita, i danni non venivano risarciti.
Tanto premesso, l'attore chiedeva dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc e/o 2043 cc, della convenuta e per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento in favore CP_1 dell'attore dei danni materiali riportati dal motoveicolo Honda SH in sua proprietà, da quantificare nel corso del giudizio in prima udienza, entro il limite di €5000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà determinata dal giudice, con vittoria di spese di lite da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante p.t, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, o in via subordinata, ridursi il danno nella misura che sarà provata ai sensi dell'art. 1227 cc. In particolare, la convenuta contestava l'an della domanda deducendo che alcuna responsabilità poteva esserle ascritta in quanto, nel caso di specie, era ravvisabile un'ipotesi di caso fortuito e che in presenza di una macchia di olio “non visibile ad occhio nudo” era impossibile per la convenuta intervenire tempestivamente. Pertanto, la sussistenza del caso fortuito escludeva la responsabilità dell' sia sotto il profilo di cui all'art. 2051 cc che ai sensi dell'art. 2043 cc in CP_1
quanto idoneo ad interrompere il nesso eziologico. Contestava, inoltre, il quantum richiesto in quanto non provato. Il tutto con vittoria di spese di giudizio, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste di parte attrice), il Giudice di prime cure con la sentenza n. 1635/2020 pubblicata in data 06.11.2020, rigettava la domanda compensando tra le parti le spese di lite. In particolare, il giudice di pace riteneva che alla macchia d'olio non possono essere riconosciute le caratteristiche oggettive dell'insidia, poiché non risulta in assoluto imprevedibile, da parte del conducente di un veicolo, la sua presenza sul manto stradale, che rappresenta, piuttosto, un fatto riconducibile alla comune esperienza. Inoltre, l'attore non aveva provato che la macchia d'olio fosse sul fondo stradale già da tempo, così dovendosi escludere ogni tempestiva possibilità di intervento da parte della convenuta, con conseguente esonero da responsabilità della predetta.
Avverso detta sentenza, con atto di appello notificato a mezzo pec in data 01.12.2020 nei confronti della in persona del suo legale rappresentante p.t., proponeva CP_1 Parte_1 tempestivo appello censurando il rigetto della domanda proposta e lamentando la errata valutazione delle prove assunte e la violazione degli artt. 2051 e 2697 cc.
In particolare, parte appellante censurava la decisione del giudice di prime cure in quanto, in violazione dei corretti criteri di riparto dell'onere della prova, aveva rigettato la domanda ritenendo che l'attore non avesse provato la presenza della macchia d'olio sulla carreggiata da un discreto lasso di tempo, tale da consentire all'ente la dovuta vigilanza;
onere della prova che invece incombeva sull' in quanto volto alla esclusione della responsabilità di quest'ultima; ad ogni CP_1 modo evidenziava come il giudice di pace avesse errato nel ritenere, in maniera presuntiva, desumendola dalla dichiarazione del teste, che la macchia di olio fosse presente sul manto stradale da poco tempo e per cui, non essendo possibile per l' intervenire tempestivamente, avesse CP_1 ritenuto non sussistente la responsabilità della convenuta, rilevando che“ … manca la prova che la predetta sostanza giacesse sul fondo stradale già da molto tempo. Peraltro, lo stesso teste riferisce che (solo) durante le operazioni di soccorso dell'attore furono contattate le Autorità segnalando la macchia oleosa …”; viceversa proprio da tali dichiarazioni era dato inferire che la macchia fosse presente da tempo sul manto stradale, essendo state di tanto già notiziate le autorità.
Pertanto, parte appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la responsabilità dell' ai sensi dell'art. 2051 cc e/o 2043 cc nella causazione del fatto di causa e, per CP_1
l'effetto, condannare la medesima al risarcimento in favore dell'attore- appellante dei danni materiali riportati dal proprio motoveicolo e quantificati in € 2503,69 o altra somma maggiore o minore che verrà accertata, il tutto nei limiti di competenza per valore di €5000,00; vinte le spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
Si costituiva in giudizio l' in persona del suo legale rappresentante p.t., con comparsa di CP_1 costituzione depositata il 18.02.2021, eccependo in via preliminare ed in rito, l'inammissibilità del gravame proposto ai sensi art. 348 bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato, deducendo la correttezza della decisione assunta dal giudice di prime cure, avendo quest'ultimo correttamente valutato gli esiti istruttori dai quali emergeva che la macchia d'olio responsabile del sinistro si trovasse sulla carreggiata da poco tempo, come comprovato dal fatto che non vi erano stati altri incidenti nel medesimo tratto di strada. Insisteva, quindi, nella declaratoria di inammissibilità dell'appello o, in subordine, nel rigetto dello stesso, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, veniva con ordinanza del 28.09.2023 formulata dal giudice proposta ex art. 185 bis cpc accettata dalla sola parte appellante di talchè, disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato in attuazione del decreto del Presidente del Tribunale n.
301/2024 del 16.09.2024, con ordinanza del 10.12.2024 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 16 dicembre 2024.
Questioni preliminari.
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'appello siccome proposto con atto di citazione notificato in data 1.12.2020 nel rispetto del termine semestrale dalla data del deposito della sentenza gravata ( sentenza depositata in data 6.11.2020), nonché la procedibilità dello stesso essendosi l'appellante costituito in data 2.12.2020.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di “inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc”.
L'art. 348bis cpc dispone che “Fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza
l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”, mentre l'art. 348 ter c.p.c. statuisce che “All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma…”.
Ebbene, il mancato rilievo della inammissibilità dell'appello, nei termini previsti dalle citate norme, nella prima udienza di trattazione della causa dà conto della infondatezza della eccezione.
Merito.
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono.
In primo luogo, va confermata la qualificazione giuridica per come operata dal primo giudice avendo egli correttamente ricondotto la fattispecie alla previsione di cui all'art. 2051 c.c.
L'art. 2051 c.c. dispone testualmente che cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito>>. Elemento indispensabile ai fini della responsabilità in esame è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, caratterizzata dal potere di escludere terzi dall'ingerenza sulla cosa medesima nel momento in cui si è prodotto il danno;
custode della cosa è, poi, chi ha l'effettivo potere materiale su di essa e, quindi, non solo il proprietario della cosa, ma anche il semplice possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che possesso o detenzione esercita abusivamente. È dunque la relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto e la cosa, che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul potere di governo della cosa.
Al riguardo la S.C. (Cass. n. 5741 del 10.3.2009) ha sostenuto che "Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento"; infatti dire che il "caso fortuito" è il 'fatto estraneo alla sua sfera di custodia" significa implicitamente dire che il caso fortuito è costituito da ogni evento idoneo ad escludere il nesso eziologico tra detta "sfera di custodia" ed il danno.>>.
Naturalmente, poiché tale potere di fatto non può essere a priori escluso in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto in ogni caso sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo>> (cfr. Cass. sez. III 9.3.2010 n. 5669). Se il potere di controllo è oggettivamente impossibile non vi è custodia e quindi non vi è responsabilità della p.a. ai sensi dell'art. 2051 c.c. In realtà, la possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza
(dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c.) non si atteggiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito. In particolare, concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti>> (Cass. n.
5669/2010 cit). In altri termini, la sola demanialità della strada non è sufficiente per escludere la sussumibilità di una vicenda nell'ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., dovendosi accertare in concreto se il tratto stradale dove è avvenuto il fatto dannoso era suscettibile di custodia da parte del soggetto convenuto, sia tenuto conto della estensione del demanio stradale dell'ente territoriale interessato, in relazione alle possibilità custodiali del convenuto, sia tenuto conto della oggettiva ubicazione della strada considerata, in relazione al perimetro urbano e ad altri elementi rilevanti in concreto.
La Suprema Corte, con riferimento ai presupposti per l'affermazione della responsabilità connessa alla omessa custodia di una strada demaniale, ha peraltro da tempo ulteriormente chiarito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito è “responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, valutazione questa da compiere tenendo conto che “quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato , tanto più il comportamento della vittima incide sul dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del
22.10.2013)” .
Su tale solco, la Suprema Corte ha di recente rammentato come, per effetto della elaborazione giurisprudenziale, “…il caso fortuito, che ben può essere costituito dal comportamento della vittima, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, è stato sottoposto ad un profondo esame da tre pronunce di questa Corte regolatrice, cui si intende dare seguito: Cass. 01/02/2018, nn. 2478, 2480, 2482. Tali pronunce, e quelle successive che vi si sono conformate (da ultimo, cfr., ad esempio, Cass.
08/10/2019, n. 25028), hanno messo a fuoco i seguenti caratteri della responsabilità ex art. 2051
c.c.: a) in primo luogo, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale (imprevedibilità quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento); b) il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
c) il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare;
tuttavia, l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l'indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela;
d) quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito” (cfr. Cass. sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 giugno –
31 agosto 2020, n. 18100).
Tanto premesso, passando al merito della questione, l'appello merita accoglimento con conseguente riforma della sentenza gravata nei termini e per le motivazioni che seguono.
Parte appellante, infatti, ha censurato la sentenza emessa dal giudice di prime cure nella parte in cui, invertendo il riparto dell'onere della prova gravante sulle parti, ha rigettato la domanda in ragione della mancata prova, da parte dell'attore danneggiato, della preesistenza della macchia d'olio sulla carreggiata da lungo tempo.
La censura è fondata. Invero, sul punto, la Corte di legittimità ha ben chiarito come non sia onere del danneggiato dimostrare che l'evento dannoso sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili e non eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione ovvero che sia stato determinato da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode;
tale onere probatorio, infatti, è posto a carico della pubblica amministrazione integrando un fatto atto ad escluderne la responsabilità in quanto custode (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. VI, ordinanza
13/04/2018 n° 6703).
Erroneamente quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'attore non abbia adempiuto a tale onere probatorio, dovendo invece ricadere sulla convenuta società una tale prova. CP_1
L'appellata al riguardo, ha sostenuto che dal reso testimoniale e dalle circostanze concrete, ben fosse evincibile che la macchia d'olio non era presente sulla strada da molto tempo;
tanto sarebbe dato inferire dalla circostanza che non si erano verificati altri sinistri prima di quello per cui è causa,
e che solo a seguito dell'incidente, per come riferito dall'unico teste escusso in corso di lite, erano state avvertite le autorità. Ebbene, ritiene questo giudice che sebbene la prova del fortuito ( ossia della presenza improvvisa della macchia d'olio sull'asfalto) possa essere data anche a mezzo di presunzioni, nel caso che ne occupa non possa ritenersi la ricorrenza di indizi gravi precisi e concordanti dai quali desumere tale circostanza.
Ed invero il fatto che nel tratto di strada in oggetto non si siano verificati altri sinistri prima di quello per cui è causa, di per sé solo, non appare univocamente indicativo in tal senso, in mancanza anche solo di mere allegazioni circa la l'intensità e frequenza del traffico su tale tratto viario;
la convenuta, infatti, non ha in proposito neppure dedotto che tale tratto di strada sarebbe una via di collegamento rilevante, con conseguente transito di una molteplicità di veicoli e probabilità di ulteriori incidenti in caso di preesistenza della macchia d'olio da un lasso di tempo considerevole o comunque sufficiente a consentire l'intervento delle autorità.
Ne consegue che in mancanza di prova da parte dell' delle circostanza integranti il CP_1 fortuito, deve ascriversi a responsabilità di quest'ultima, ai sensi dell'art 2051 c.c., il sinistro per cui
è causa.
Venendo poi al merito, ritiene questo giudice, alla luce della prova testimoniale espletata in primo grado, che possa ritenersi l'accadimento del sinistro così come narrato in citazione dall'attore.
Il teste , escusso all'udienza del 20.09.2019, ha infatti riferito “erano i primi giorni Testimone_1 del mese di maggio del 2018 verso le ore 9.30 del mattino …”. Il testimone, inoltre, ha descritto in maniera sufficientemente chiara e precisa la dinamica del sinistro: “….mi trovavo sulla strada statale venendo da Positano verso Piano di Sorrento, quando in località Tordigliano ho visto un motociclo tipo SH bianco che nel percorrere una curva mi precedeva e rovinava al suolo, scivolando su una macchia di gasolio o comunque sostanza oleosa. Ricordo che ero ad una distanza di 5-6 metri dal motociclo che mi precedeva, mi sono fermato ho soccorso il ragazzo ed allora ho toccato la sostanza sulla carreggiata ed era oleosa”, per poi precisare “di aver chiesto al ragazzo come mai fosse caduto ed allora abbiamo constatato che vi era una sostanza a terra che io ho toccato e risultava oleosa, la macchia non era vasta ...”.
Dunque, il teste, non solo ha confermato la dinamica del sinistro, ma ha espressamente specificato di aver constatato la presenza, per averla toccata con mano, di una sostanza oleosa sulla carreggiata.
Quanto alla condotta di guida del conducente del motociclo attoreo, con particolare riferimento alla velocità di guida tenuta dallo stesso, il teste ha poi specificato che lo stesso “procedeva a circa
30/40 Km/h” e che pertanto teneva una condotta di guida adeguata alo stato dei luoghi.
Sul punto infatti è bene precisare che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ. n.
821/2021; Cass. Civ. n. 25460/2020; Cass. Civ. n. 2345/2019; Cass. Civ. 9315/2019).
Nel caso che ne occupa non solo la presenza di una macchia di olio sulla carreggiata non segnalata in alcun modo, ma anche la condotta di guida del conducente del veicolo, inducono ad escludere che la responsabilità del sinistro possa essere ascritta a quest'ultimo, anche solo a livello di concorso causale.
Venendo alla determinazione del quantum, va osservato che l'appellante ha allegato in atti perizia di stima dell'ing. per il complessivo importo di € 2503,69 iva inclusa, nonché riproduzioni Per_2 fotografiche ritraenti il veicolo attoreo ed i relativi danni.
Il vigente ordinamento processuale è ispirato ai principi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove, in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore sicché nulla esclude che il giudice tragga gli elementi del proprio convincimento dalle risultanze probatorie comunque acquisite agli atti (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/05/2006, n. 10499; in senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 19 settembre 2000 n. 12422, e Cass. 11 agosto 1999 n. 8585).
In termini generali, in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità (cfr., in tal senso, Tribunale Salerno, sez. III, 02 gennaio 2008, n. 3).
Tuttavia, nelle ipotesi di richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante da sinistro stradale il preventivo di riparazione redatto da un terzo può essere valutato ex art. 2729 c.c., se unito ad altri elementi di prova (di cui costituisca un riscontro). In quest'ultimo caso infatti può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato. Pertanto esclusivamente da solo e in sè considerato esso non è che una valutazione, ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica (come valutazione, un simile documento è assolutamente inidoneo a stimare un danno, nè il giudice può disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il danno al veicolo;
cfr. Tribunale Roma, sez. XIII, 26 marzo 2005; Tribunale Roma, sez. XII, 24 marzo 2004). Nella fattispecie in esame l' , oltre a produrre il preventivo Pt_1 di spesa redatto dal perito ing. ha altresì allegato rappresentazioni fotografiche da cui si Per_2 desumono i danni riportati dal motociclo.
Dalle foto si evince nitidamente che la caduta ha provocato ingenti danni alla carenatura destra, alla sella, alla pedana ed al poggiapacchi, come da preventivo allegato.
Parimenti, il teste escusso all'udienza del 20.09.2019, ha confermato i danni indicati dall'attore come subiti dal prorpio veicolo in dipendenza dell'incidente occorso. Costui, infatti, dichiarava che
“il motorino una volta rialzato da terra da me, presentava graffi su tutta la superficie, nonché la fuoriuscita di oggetti personali che si trovavano sotto la sella”; il teste dichiarava altresì di riconoscere nelle foto allegate alla produzione attorea sia il veicolo incidentato che i danni rilevati sullo stesso.
Sulla scorta della corrispondenza fra i danni evidenziati nelle fotografie accluse agli atti e le voci di riparazione di cui al preventivo in atti e considerato che tali danni sono stati altresì riconosciuti dal teste escusso in udienza, appare di ragione liquidare a titolo risarcitorio l'intera somma di cui al preventivo allegato, pari a complessivi € 2503,69, avuto riguardo anche alla mancanza di una puntuale contestazione, da parte della convenuta, delle singole voci di spesa indicata nel predetto preventivo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va integralmente accolto, con conseguente condanna della al pagamento della somma di euro 2503,69, comprensiva di CP_1
IVA (se dovuta) ed interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, da calcolarsi sulla somma liquidata (con quantificazione del pregiudizio all'attualità) devalutata all'epoca del sinistro e di anno in anno rivalutata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ( avuto riguardo ai minimi tariffari in relazione allo scaglione di riferimento, ossia ai compensi medi ridotti della metà, in ragione della semplicità delle questioni trattate), in omaggio al generale principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide :
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1635/2020 del giudice di pace di Sorrento e pubblicata in data 6.11.2020, dichiara la responsabilità dell' ai CP_1 sensi dell'art 2051 c.c. per l'incidente per cui è causa e, per l'effetto;
b) condanna l' al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 2503,69, CP_1 comprensiva di IVA (se dovuta) ed interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, da calcolarsi sulla somma liquidata (con quantificazione del pregiudizio all'attualità) devalutata all'epoca del sinistro e di anno in anno rivalutata;
c) condanna la alla refusione, nei confronti dell'appellante, delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 125,00 per spese vive ( contributo e marca) ed € 671,00 per compensi professionali ( di cui € 113,00 per fase di studio, € 120,00 per fase introduttiva, € 235,00 per fase istruttoria ed € 203,00 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge e, quanto alla presente fase di giudizio, in complessivi € 174,00 per spese vive( contributo e marca) ed € 1278,00 per compensi professionali (di cui € 213,00 per fase di studio, € 213,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase istruttoria ed € 426,00 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
d) dispone che le spese come liquidate al capo che precede, vengano corrisposte direttamente in favore degli avv.ti Giovanni Lucenteforte e Christian Russo, siccome antistatari.
Torre Annunziata, 24.04.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello