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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28992 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
L' con socio unico (C.F. e P.IVA ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Granarolo dell'Emilia (BO), Frazione Cadriano, Via Don Minzoni n. 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata in atti, dall'Avv.
Giulio Bini ,con studio in Bologna, Via Goito 3;
OPPONENTE
E
C.F. - P.IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede in San Vittore Olona (MI), Via Generale Antonio Cantore n. 15, rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Massocchi del Foro di Pavia, con studio in Santa Maria della Versa
(PV), Via Cavour n. 19, ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per ingiunzione;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 7920/2024 del Tribunale di Milano;
CONCLUSIONI: eccezione preliminare di incompetenza territoriale di parte opponente contestata dall'opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna decisione è in rito.
Nel caso di specie va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano che ha emesso il decreto ingiuntivo impugnato, con conseguente nullità del medesimo, come correttamente e tempestivamente eccepito dall'opponente ingiunta con l'atto di citazione in opposizione (cfr. Cass. 5 giugno 1991, n. 6380).
È incontestato e documentato che la pretesa creditoria avanzata dall'opposta riguarda il corrispettivo di opere svolte in favore di in esecuzione del contratto di subappalto n. 544 stipulato Controparte_2 tra le odierne in data 12.07.2023 (v. doc. 1 parte opponente).
Ciò posto, deve osservarsi che nel contratto di subappalto, all'art. 14 rubricato “FORO ESCLUSIVO
E LEGGE APPLICABILE” , viene testualmente previsto che “in relazione a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, adempimento, esecuzione, interpretazione ed efficacia del presente Contratto di Subappalto […] le Parti riconoscono sin d'ora la competenza territoriale esclusiva del Foro di Bologna, con espressa esclusione di qualsivoglia altro foro alternativo
e/o concorrente”.
Orbene, non è dubbio che nel caso di specie è stato pattuito, per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del contratto, un foro convenzionale esclusivo, ai sensi dell'art. 29, comma 2, c.p.c., dal momento che la locuzione “le Parti riconoscono sin d'ora la competenza territoriale esclusiva del Foro di Bologna, con espressa esclusione di qualsivoglia altro foro alternativo
e/o concorrente”, manifesta una dichiarazione univoca ed espressa dalla quale emerge la concorde volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (cfr., al riguardo,
Cass. 2014 n. 1870; Cass. 2005 n. 10376 che si esprime sulla linea di Cass. 2001 n. 2214, Cass. 1998
n. 4907 e Cass. 1997 n. 2723).
Inoltre, va rilevato che, diversamente da quanto eccepito da parte opposta, il contratto risulta sottoscritto anche da e che sussiste anche la specifica approvazione scritta della Controparte_1 clausola derogatrice della competenza per territorio, ai sensi dell'art. 1341, co. 2 c.c., da parte dei legali rappresentanti delle società contraenti (v. doc. 1 fascicolo opponente).
Tali sottoscrizioni non sono state disconosciute dalla società opposta.
Alla luce delle considerazioni che precedono va, dunque, dichiarata l'incompetenza per territorio del giudice adito e, conseguentemente, si impone la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo impugnato (cfr., per tutte, Cass. 1999, n. 2352). Occorre, poi, dare termine alle parti per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Bologna, quale giudice territorialmente competente, tenendo presente che quella che trasmigra al giudice dichiarato competente non è più una causa di opposizione (ad un decreto che non esiste più), ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario sulla domanda del creditore e sulle altre eventualmente introdotte (cfr. Cass.2009, n. 16744; Cass. 11 ottobre 1995, n. 10586; Cass. 1996, n. 1584).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (avendo parte opposta anche resistito all'eccezione di incompetenza) e si liquidano come da dispositivo ex d.m n. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Settima Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del dr.
Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) DICHIARA la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 7920/2022 emesso da questo Tribunale;
2) FISSA il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Bologna, quale giudice competente;
3) CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese del presente Controparte_1 giudizio di opposizione in favore dell'opponente liquidando Parte_2
le stesse in euro 145,50 per spese vive ed euro 2.540,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 9 aprile 2025 Il Giudice dr. Gian Piero Vitale